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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9357/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al N. 9357/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALE I - RICORRENTE contro
, con Controparte_1 l'AVVOCATURA DELLO STATO
- RESISTENTE
Il Giudice Dott. Elena De Rose, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 13.07.2023 ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1
, nato il [...] in [...], ha chiesto – in riforma del provvedimento emesso
[...] dalla Questura in data 14.06.2023 e notificatogli in data 16.06.2023, con il quale è CP_1 stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari per ritenuta pericolosità sociale dello stesso basata sulla condanna per i reati di rapina in concorso e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commessi da minorenne rispettivamente il 2.10.2016 e l'1.09.2016, oltre che sul rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 73, commi 1bis e 2, D.P.R. 309/1990 in seguito all'arresto avvenuto in data 10.11.2022 – previo annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. A sostegno della fondatezza del ricorso è stata dedotta la documentata condizione del ricorrente sussumibile sotto la fattispecie ex art 19, co. 2, lett. c), D.L.vo 286/98, trattandosi di ricorrente convivente con coniuge italiana - nata a Controparte_2 il 18.06.1997 - dalla unione con la quale è nato, il 2.04.2023 in il piccolo CP_1 CP_1
- ed in assenza di motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato ex art. 13, co. _1
1, D.L.vo 286/98, non ricorrendo una pericolosità attuale del soggetto, e ciò considerando la commissione dei reati, da minorenne, risalente al 2016 e la disposta revoca del 9.06.2023, nell'ambito del procedimento penale del 2022, della misura coercitiva dell'obbligo di dimora alla luce del “corretto contegno serbato …nel corso dell'esecuzione di misure che richiedono attitudine all'autocontrollo …l'ammissione di addebito che implica capacità di rivisitazione critica del fatto”, tanto da far ritenere esaurita la funzione cautelare. È stato altresì posto in evidenza l'inserimento del ricorrente e della coniuge nel contesto socio-economico I coniugi sono perfettamente inseriti nel contesto socio-economico di residenza, anche per regolare svolgimento di attività lavorativa. A corredo del ricorso risultano depositati in copia: carta d'identità del ricorrente e ricevuta di presentazione di richiesta di permesso di soggiorno, carta d'identità di CP_2
certificato di matrimonio, certificato di nascita di ,
[...] Persona_2 contratto di comodato di immobile, dichiarazione di residenza del ricorrente, ordinanza del 9.06.23 del GIP Tribunale Bologna di revoca di misura coercitiva, contratto di lavoro e busta paga relativa al mese di settembre 2022 di , atto costitutivo del Controparte_2
5.12.22 e visure camerali della certificazione Controparte_3 di subentro nella gestione del Bar sito in della CP_1 Controparte_3 certificazione di attribuzione del numero di partita IVA.
[...]
La causa risulta assegnata a questo giudice in data 21.07.2023. Con memoria depositata in data 30.08.2023 si è costituito il
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, rimarcando gli elementi di CP_4 pericolosità sociale del ricorrente, ritenuta attuale ed effettiva, ravvisati nella sequenza criminale perpetratasi in costanza di legami familiari, ciò limitante l'esercizio del diritto al permesso di soggiorno anche in presenza di figlio minore. Parte resistente ha pure eccepito la mancata documentazione di svolgimento di attività lavorativa quale fonte lecita di reddito. All'udienza del 15.11.2024 fissata per la comparizione delle parti, il ricorrente ha dichiarato:
“Sono in Italia dal 2015 e vengo dalla Tunisia. Nel gennaio 2022 ho fatto richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, dopo aver contratto matrimonio, il 29.07.2021 in , con CP_1 Controparte_2
ADR: mia moglie è nata il [...], in . CP_1
Mia moglie lavora come operaio per una azienda, in Modena. Ha un contatto di lavoro a tempo indeterminato e guadagna circa 1.500,00 Euro al mese. Il 22.04.2023 è nato nostro figlio, qui in . Nostro figlio si chiama . Lui frequenta l'asilo CP_1 _1 nido, qui in . Non ricordo il nome dell'asilo. CP_1
Noi abitiamo in , alla Via Achillini 7, presso un appartamento di proprietà dei nonni di mia CP_1 moglie, che a lei è stato concesso in comodato. Sono al corrente del motivo per il quale hanno rifiutato di accogliere la mia richiesta di permesso di soggiorno, ovvero per i miei precedenti penali. Attualmente sono sottoposto agli arresti domiciliari in seguito alle indagini riguardanti il reato di spaccio di sostanze stupefacenti per fatti risalenti al 2021. Si tratta di una misura cautelare;
aspetterò il processo per difendermi. Quando ero minorenne, nel 2016, ho commesso il reato di rapina e sono stato condannato alla pena della reclusione. Sono poi stato sottoposto agli arresti domiciliari per 1 anno ed 1 mese. In passato, nel 2022, ho lavorato per la mia attività di barista che avevo avviato in . Poi, per i CP_1 problemi che ho avuto con la giustizia, ho dovuto chiudere l'attività. Voglio dire che dopo la nascita di nostro figlio ho cercato di mandare avanti la famiglia, mi sono messo a lavorare ma poi sono stato arrestato e dunque ho dovuto cessare l'attività. Vorrei ricominciare a lavorare e dunque spero di potere avere i documenti per poterlo fare”. Ha altre condizioni personali da evidenziare?
“No, non ho altro da evidenziare. Confermo l'integrale contenuto del presente verbale che mi è stato riletto”. Alla medesima udienza è stata escussa in qualità di teste , la Controparte_2 quale ha dichiarato:
“Io e ci siamo sposati in , il 29.07.2021. Parte_1 CP_1
ha 29 anni. Pt_1
Lui attualmente non lavora. È agli arresti domiciliari, per una indagine relativa a fatti del 2021 avente ad oggetto lo spaccio di sostanze stupefacenti.
è stato condannato in passato per reati sempre legati allo spaccio di sostanze stupefacenti;
è stato Pt_1 in carcere. Posso dire che si sarà trovato a commettere dei reati in quanto non aveva possibilità di fare molto Pt_1 altro per guadagnare. Tanto è vero che dopo aver presentato domanda di permesso per motivi familiari ha ottenuto un documento temporaneo che gli ha permesso di intraprendere l'attività di barista. Io lavoro come operaia, in Modena. Da agosto scorso il mio contratto di lavoro è a tempo indeterminato. Guadagno circa 1.500,00 Euro al mese. Nostro figlio è nato il [...], in . Frequenta l'asilo nido Zucchero Filato, in . _1 CP_1 CP_1
Speriamo di poter raggiungere una serenità familiare che ci consenta di crescere , con il contributo di _1
, nella sua qualità di genitore, che ha già dimostrato di voler fare altro nella sua vita, cioè vivere Pt_1 secondo legalità e lavorare. Confermo l'integrale contenuto del presente verbale che mi è stato riletto”.
Con note difensive autorizzate depositate in data 2.12.2024 il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, corredando le stesse della seguente produzione documentale: contratto di lavoro subordinato con indicazione dei turni orari di , buste Controparte_2 paga agosto – settembre - ottobre 2024 di certificazione relativa Controparte_2 all'assunzione di iscrizione del figlio presso l'asilo nido Controparte_2 _1
“Zucchero Filato” in CP_1
All'udienza del 13.12.2024 il procuratore di parte ricorrente, riportandosi al contenuto del ricorso e delle note conclusive depositate in data 2.12.2024, ha reiterato l'istanza di accoglimento della domanda.
2. Riguardo al merito, si deve rilevare quanto segue.
Risulta come il ricorrente si trovi in Italia da 8 anni e qui abbia consolidati legami familiari, attesa la convivenza con la moglie, , e con il figlio, Controparte_2 Per_3 sicché si deve dare atto che il rilascio del permesso di soggiorno deve tenere conto, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, quinto comma, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato … nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». Nella specie non può dubitarsi della rilevanza preminente del vincolo che lega il ricorrente alla moglie ed al figlio. 3. In diritto. Va premesso in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale. Nel caso di specie non è contestato il requisito della convivenza mentre l'autorità amministrativa ha negato il richiesto permesso di soggiorno verosimilmente per la già ritenuta pericolosità del ricorrente. Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., dovrà verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI) mentre non rilevano altri profili di pericolosità (come ad esempio la sicurezza pubblica). Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) e 13, comma 1, D.lgs. 286/98. In un caso analogo a quello di cui si tratta, la giurisprudenza (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) TU Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La Cassazione quindi afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n. 19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il D.lgs. 30/2007, da un lato, e l'art. 19, co. 2, del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07/10/2011, n. 20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)». Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati commessi siano espressione di una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale. Il ricorrente si è reso responsabile dei reati di rapina in concorso e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commessi da minorenne rispettivamente il 2.10.2016 e l'1.09.2016, ed è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 73, commi 1bis e 2, D.P.R. 309/1990. Pertanto, alla luce degli episodi delittuosi di cui ricorrente si è reso responsabile non si può escludere la sua pericolosità sociale. Pur essendo sintomo di una pericolosità, i reati commessi tuttavia non hanno raggiunto quella gravità richiesta dall'art. 13. come richiamato dall'art. 19 cit., nel senso indicato dalla giurisprudenza sopra riportata (Da ultimo, Cass. 43083/2024). Come evidenziato, la norma applicabile tollera una maggior pericolosità in considerazione del favor riconosciuto al cittadino italiano, a differenza della disciplina prevista per il rilascio della Carta di soggiorno ai sensi del D.lgs 30/2007. E comunque, senza negare – lo si ribadisce – la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che
“nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Ribadendo che i reati commessi, astrattamente ostativi, rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rilascio all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.) non appare legittima con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E ciò in considerazione della permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e della formazione di un nucleo familiare della cui autenticità non v'è motivo di dubitare. Quanto ai legami con il Paese d'origine il decorso di un tempo dalla partenza non può che averli affievoliti. È comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede dei diritti sottesi all'acquisizione ed all'esercizio del diritto al permesso di soggiorno per motivi di famiglia, non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. Il ricorso pertanto merita accoglimento. Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98. Spese compensate. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 10.01.2025
Il Giudice onorario
Dott. Elena De Rose