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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1320/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 28/10/2025 alle ore 12.47 , innanzi al giudice EL EN, sono comparsi:
Per , RAPPRESENTATA DA Parte_1 Parte_2 comp BIO oggi sostituito dall'avv Per e compare l'avv. TINTORI KETI Controparte_1 Controparte_2
Per l'avv. Tintori in sostituzione dell'avv. Controparte_3 Controparte_4
IC VI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 7.10.2025; in rito chiede dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale di cui alla memoria di replica dei resistenti e . Controparte_3 CP_4
Parte resistente e conclude come da nota Controparte_1 Controparte_2 conclusiva autorizzata depositata in data 7.10.2025.
Parte resistente e conclude come da nota Controparte_3 Controparte_4 conclusiva autorizzata depositata in data 7.10.2025.
Le parti discutono oralmente la causa.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
EL EN
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice EL EN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1320/2024 promossa da:
, RAPPRESENTATA DA (C.F. Parte_1 Parte_2
) con l'avv. NANNOTTI FABIO P.IVA_1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con l'avv. TINTORI KETI C.F._2
PARTE RESISTENTE
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
), con l'avv. IC VI CodiceFiscale_4
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la società ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. la revoca e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti di rappresentata da , in quanto effettuato in pregiudizio Parte_1 Parte_2 delle legittime ragioni di credito della medesima, la compravendita immobiliare di cui all'atto pubblico del 20/01/2020, ai rogiti del Dott. Notaio in Fucecchio, Rep. n. 13.021 e Racc. n. 9.759, trascritto all'Ufficio Provinciale Persona_1 di Pistoia - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pescia il 19/02/2020, Reg. Gen. n. 853 e Reg. Pasrt. n. 575, con il quale i mutuatari debitori Sig.ri e , coniugi in regime di comunione dei beni, hanno Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 15 alienato a favore dei propri figli gemelli, e i seguenti beni immobili, descritti alle Controparte_3 Controparte_4 pagine 1 – 3 del predetto rogito, riservandosi il diritto di abitazione e di uso vitalizi:
'Articolo 1) – e per la quota di 43/96 ciascuno in Controparte_1 Controparte_2 comunione legale dei beni e la stessa per la quota di 10/96, e quindi ognuno per i propri Controparte_2 diritti e congiuntamente per l'intero, con la riserva di cui appresso, quanto ai beni oltre descritti alla lettera A) e la stessa
per la quota di 5/48, con la riserva di cui in appresso, quanto ai beni oltre descritti alla Controparte_2 lettera B), e per la quota di 5/96, con la riserva di cui in appresso, quanto al bene descritto alla lettera C), vendono a
e , che acquistano in parti tra loro uguali, i seguenti Controparte_3 Controparte_4 beni immobili, per i diritti appresso indicati:
A) PER L'INTERA PROPRIETA', EN E Controparte_1
IL DIRITTO DI ABITAZIONE VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI DI Controparte_2
INVENTARIO E GARANZIA:
- in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione in parte contigua (il piano terra) ed in parte (il piano primo) facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra tra loro collegati ma non sovrapposti;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da porzione di corte pertinenziale esclusiva da cui si accede a locale ad uso ingresso – soggiorno – pranzo, cucina, servizio igienico, scala di collegamento con il piano primo oltre a piccola corte pertinenziale esclusiva posta sul retro, cui si accede dalla cucina;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, disimpegno da cui si accede a bagno e tre camere.
Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso il passaggio sotto portico comune, corte pertinenziale comune e corte pertinenziale esclusiva, sopra citata.
Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle:
- 181, sub. 5, particella 664, sub. 1, particella 666, sub 3, tra loro graffate, cat.A/3, cl.4, vani 6,5, superficie catastale totale mq.135, R.C.E.402,84; Per_ Confini: – Capitanini su più lati, Capitanini – s.s.a.. Per_2 Per_3
Quanto oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'A' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi.
B) PER LA QUOTA DI 5/48 DI PROPRIETA', EN NI IL CP_2
DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO VITALIZI, SENZA OBBLIGHI DI INVENTARIO E
GARANZIA:
- in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione, facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da soggiorno, cucina, ripostiglio nel sottoscala, corridoio, camera, bagno e scala di collegamento con il piano primo, oltre a piccola corte esclusiva pertinenziale attigua e
pagina 3 di 15 accessibile dal passaggio su corte comune;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, con pianerottolo e disimpegno, e camera.
Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso passaggio sotto portico comune e tramite corte pertinenziale comune.
Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle:
- 181, sub. 4, particella 182, sub. 2, particella 664, sub. 2, tra loro graffate, cat.A/3, cl.3, vani 5,5, superficie catastale Per_ totale mq.129, R.C.E. 284,05. Confini: – – su più lati, s.s.a.. Per_2 CP_2 Per_5
Quanto oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'B' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi.
E' compresa nella vendita la proprietà pro-quota indivisa, in ragione della porzione di immobile acquistata, su tutte quelle parti e servizi che negli stabili a proprietà frazionata devono intendersi comuni per leggi, usi, consuetudini o per destinazione, ed in particolare:
- sul portico di passo in foglio 75 particella 182 sub. 1 (bene comune non censibile); e
- sulla corte pertinenziale in foglio 75 particella 780 (bene non censibile comune ai mappali 182 sub. 4 e sub.5).
Si allega altresì al presente atto elaborato planimetrico in scala 1:500, sotto la lettera 'C' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti.
2)- in Pescia, via Mammianese n. 68, appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale complessiva di mq.6114
(semilacentoquattordici).
Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particelle:
- 669, di mq.5184, prato, cl. U, R.D. Euro 10,09, R.A. Euro 5,35;
- 352, di mq. 930, vigneto, cl.2, R.D. Euro 6,00, R.A. Euro 5,76.
Confini: torrente Pescia, Capitanini – Franchi, Capitanini – Nardi, s.s.a..
C) PER LA QUOTA DI 5/96 DI PROPRIETA', EN PI NI IL
DIRITTO DI USO VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI DI INVENTARIO E GARANZIA:
- in Pescia, Via Mammianese n. 68, corte pertinenziale comune, della superficie catastale di mq. 100 (cento).
Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particella 356, di mq. 100, area rurale.
Confini: portico comune, – Capitanini – Franchi, s.s.a.. Per_2 CP_2
Provenienza: successione in morte a , apertasi il giorno 20 maggio 2003 (denuncia di successione Persona_6 registrata a Pescia il giorno 19 maggio 2004 al n. 86 volume 178), trascritta a Pescia il giorno 17 settembre 2004 al n.
3414 part., e successiva riunione di usufrutto in morte di , deceduta il 1 aprile 2004, e atto rogato Persona_7
Notaio in data 28 luglio 2005, rep.n.30220/12959, trascritto a Pescia il 23 agosto 2005 al n. 2589 part.. I Persona_8
pagina 4 di 15 confini, i dati catastali, lo stato di quanto innanzi trasferito sono stati riportati su dichiarazione delle parti che mi dichiarano di aver fatto accertare tra loro d'accordo lo stato materiale e la rappresentazione catastale di quanto trasferito.'.
Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”.
I resistenti e si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2 rigetto della domanda avversaria siccome infondata, con vittoria di spese.
Si sono altresì costituiti in giudizio i resistenti e ed hanno Controparte_4 Controparte_3 chiesto il rigetto della domanda avversaria siccome infondata, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni, la causa è quindi passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
La domanda di parte ricorrente è fondata per quanto di ragione.
Occorre prima di tutto richiamare i principi in materia di revocatoria ordinaria applicabili al caso di specie.
L'azione revocatoria ordinaria - in quanto potere del creditore di ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni - è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso detto tipo di tutela, il creditore rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una consequenziale diminuzione - qualitativa o quantitativa - del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio;
successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole, il creditore, che ha agito in revocatoria, diviene invece legittimato a promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari, le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
Primo presupposto dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. è la sussistenza di un credito del revocante.
Come noto, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da pagina 5 di 15 fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. 4212/2020).
Infatti “la ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell'azione revocatoria, per cui non vi è da parte del Giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell'azione” (in motivazione Cass. 4212/2020).
Nel caso di specie, l'esistenza del credito vantato dalla società nei confronti dei Parte_1 coniugi e , per la somma di euro 232.462,76 calcolata alla data del Controparte_1 Controparte_2
12.3.2024, oltre interessi successivi sino al saldo, sorto in virtù di contratto di mutuo di credito fondiario (n.
741411062/01) stipulato con atto pubblico del 24.10.2008, non è stata contestata dalle parti convenute ed è dunque da ritenere incontroversa e non bisognosa di prova ex art. 115 co. 1 c.p.c.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va pertanto ritenuta senz'altro sussistente la legittimazione ad agire ex art. 2901 c.c. in capo alla ricorrente.
In punto di anteriorità del sorgere del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole, va osservato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità.
Nel caso di specie, come dianzi rilevato, sono incontestate le circostanza che i coniugi Controparte_1
e abbiano assunto la qualità di debitori nei confronti della banca cedente il credito alla Controparte_2 odierna ricorrente cessionaria in virtù di mutuo il mutuo fondiario concesso in data 24.10.2008 e che lo stesso presentava già a febbraio 2011 una morosità , come peraltro risulta per tabulas dall'atto di precetto notificato il 28.3.2013-4.4.2013 (cfr. doc. 12 fasc. ric.) e dall'estratto saldaconto ex art. 50 TUB del
22.1.2013 (cfr. doc. 16 fasc. ric.).
Parimenti pacifica e documentale è la circostanza per cui l'atto dispositivo di cui la ricorrente domanda la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., in virtù del quale è stata trasferita ai resistenti CP_3
e la piena proprietà degli immobili meglio descritti nelle conclusioni del
[...] Controparte_4 ricorso (cfr. atto pubblico del 20.01.2020, ai rogiti del Dott. Notaio in Fucecchio, Rep. Persona_1
n. 13.021 e Racc. n. 9.759, trascritto all'Ufficio Provinciale di Pistoia - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Pescia il 19.02.2020, Reg. Gen. n. 853 e Reg. Part. n. 575, (cfr. docc. 17-18 fasc. ric.), risulta essere stato posto in essere in data 20.1.2020 e, dunque, successivamente al sorgere dei menzionati crediti.
Ulteriore presupposto dell'azione revocatoria è costituito dall'eventus damni, per la cui integrazione non è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che l'atto abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il pagina 6 di 15 credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. 24757/2008; Cass. 3470/2007).
L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha infatti la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Nel caso di specie, parte ricorrente individua l'atto di disposizione inter vivos pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie nel contratto di compravendita con il quale i resistenti e Controparte_1 CP_2 hanno trasferito a e la piena proprietà della totalità dei
[...] Controparte_4 Controparte_3 cespiti immobiliari di cui erano titolari (fatta eccezione per un terreno, anche boschivo, privo di valore sul mercato (cfr. relazione tecnica Geometra doc. 20 fasc. ric.) . Per_9
Invero, risulta per tabulas che, con atto pubblico del 20.01.2020, ai rogiti del Dott. Persona_1
Notaio in Fucecchio, Rep. n. 13.021 e Racc. n. 9.759, e , coniugi in Controparte_1 Controparte_2 regime di comunione dei beni, hanno alienato a favore dei propri figli gemelli, e Controparte_3
, i seguenti beni immobili, descritti alle pagine 1 – 3 del predetto rogito, riservandosi il Controparte_4 diritto di abitazione e di uso vitalizi:
<– e per la quota di 43/96 Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in comunione legale dei beni e la stessa per la quota di 10/96, Controparte_2
e quindi ognuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, con la riserva di cui appresso, quanto ai beni oltre descritti alla lettera A) e la stessa per la quota di Controparte_2
5/48, con la riserva di cui in appresso, quanto ai beni oltre descritti alla lettera B), e per la quota di
5/96, con la riserva di cui in appresso, quanto al bene descritto alla lettera C), vendono a e , che acquistano in parti tra loro Controparte_3 Controparte_4 uguali, i seguenti beni immobili, per i diritti appresso indicati:
A) PER L'INTERA PROPRIETA', EN E Controparte_1
IL DIRITTO DI ABITAZIONE VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI Controparte_2
DI INVENTARIO E GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione in parte contigua (il piano terra) ed in parte (il piano primo) facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra tra loro collegati ma non sovrapposti;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da porzione di corte pertinenziale esclusiva da cui si accede a locale ad uso ingresso – soggiorno – pranzo, cucina, servizio igienico, scala di collegamento con il piano primo oltre a piccola corte pertinenziale esclusiva posta sul retro, cui si accede dalla cucina;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, disimpegno da cui si accede a bagno e tre camere. Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso il passaggio sotto portico pagina 7 di 15 comune, corte pertinenziale comune e corte pertinenziale esclusiva, sopra citata. Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle: - 181, sub. 5, particella 664, sub. 1, particella 666, sub 3, tra loro graffate, cat.A/3, cl.4, vani 6,5, superficie catastale totale mq.135,
R.C.E.402,84; Confini: – Capitanini su più lati, Capitanini – s.s.a. Quanto Per_2 Per_3 Per_4 oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'A' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi.
B) PER LA QUOTA DI 5/48 DI PROPRIETA', EN CP_2
NI IL DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO VITALIZI, SENZA OBBLIGHI DI
INVENTARIO E GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione, facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da soggiorno, cucina, ripostiglio nel sottoscala, corridoio, camera, bagno e scala di collegamento con il piano primo, oltre a piccola corte esclusiva pertinenziale attigua e accessibile dal passaggio su corte comune;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, con pianerottolo e disimpegno, e camera. Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso passaggio sotto portico comune e tramite corte pertinenziale comune. Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle: - 181, sub. 4, particella 182, sub. 2, particella 664, sub. 2, tra loro graffate, cat.A/3, cl.3, vani 5,5, superficie catastale totale mq.129, R.C.E. 284,05. Confini: – – su più lati, Per_2 CP_2 Per_5 Per_4
s.s.a.. Quanto oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'B' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi. E' compresa nella vendita la proprietà pro-quota indivisa, in ragione della porzione di immobile acquistata, su tutte quelle parti e servizi che negli stabili a proprietà frazionata devono intendersi comuni per leggi, usi, consuetudini o per destinazione, ed in particolare: - sul portico di passo in foglio 75 particella 182 sub. 1 (bene comune non censibile); e - sulla corte pertinenziale in foglio 75 particella 780 (bene non censibile comune ai mappali 182 sub. 4 e sub.5). Si allega altresì al presente atto elaborato planimetrico in scala 1:500, sotto la lettera 'C' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti.
2)- in Pescia, via Mammianese n. 68, appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale complessiva di mq.6114 (semilacentoquattordici). Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particelle: - 669, di mq.5184, prato, cl. U, R.D. Euro
10,09, R.A. Euro 5,35; - 352, di mq. 930, vigneto, cl.2, R.D. Euro 6,00, R.A. Euro 5,76. Confini: torrente Pescia, Capitanini – Franchi, Capitanini – Nardi, s.s.a..
pagina 8 di 15 C) PER LA QUOTA DI 5/96 DI PROPRIETA', EN PI
NI IL DIRITTO DI USO VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI DI INVENTARIO E
GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, corte pertinenziale comune, della superficie catastale di mq. 100 (cento). Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particella 356, di mq. 100, area rurale. Confini: portico comune, – Per_2
Capitanini – Franchi, s.s.a.. Provenienza: successione in morte a CP_2 Persona_6
, apertasi il giorno 20 maggio 2003 (denuncia di successione registrata a Pescia il giorno 19
[...] maggio 2004 al n. 86 volume 178), trascritta a Pescia il giorno 17 settembre 2004 al n. 3414 part., e successiva riunione di usufrutto in morte di , deceduta il 1 aprile 2004, e atto Persona_7 rogato Notaio in data 28 luglio 2005, rep.n.30220/12959, trascritto a Pescia il 23 agosto Persona_8
2005 al n. 2589 part.. I confini, i dati catastali, lo stato di quanto innanzi trasferito sono stati riportati su dichiarazione delle parti che mi dichiarano di aver fatto accertare tra loro d'accordo lo stato materiale e la rappresentazione catastale di quanto trasferito>>(cfr. doc. 17 fasc. ric.).
Ebbene non può invero non ritenersi pregiudizievole per l'interesse della creditrice l'alienazione in favore di terzi dei predetti immobili di cui erano proprietari i debitori, giacché tale atto dispositivo sottrae gli stessi beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendoli indisponibili all'eventuale esecuzione forzata.
In punto di onere della prova, va poi osservato che, mentre grava sul creditore l'onere di dimostrare che vi sia stata una modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 19207/2018).
Tale prova non è stata fornita da parte resistente.
Invero, i debitori non hanno comprovato l'esistenza di un patrimonio di entità tale da consentire la soddisfazione del credito della ricorrente, superiore alla somma di 232.000 euro, non potendo certo ritenersi a tal fine sufficiente i redditi percepiti dal sig. prima a titolo di retribuzione (pari ad CP_3 euro 1.547,00 netti mensili - fr. doc. 6 fasc. resist.) e poi di trattamento pensionistico (il cui ammontare non
è stato neppure dedotto).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che l'atto di alienazione della proprietà degli immobili posti in Pescia ha senz'altro reso più incerto o difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie vantate dalla ricorrente.
Deve quindi ritenersi sussistente anche il requisito dell'eventus damni.
Occorre adesso verificare la fondatezza della eccezione posta dai coniugi secondo cui l'atto CP_3 traslativo de quo non potrebbe essere soggetto a revocatoria in quanto posto in essere al solo fine di
“alleggerirsi” di un debito preesistente rispetto a quello maturato nei confronti della ricorrente e “di riuscire a sostenere le spese della famiglia”. (cfr. comparsa di costituzione pp. 4-5) pagina 9 di 15 In particolare, a sostegno di tale difesa, i coniugi allegano i seguenti fatti: - di aver sottoscritto CP_3
Par in data 2.09.2008 un atto di mutuo, ai rogiti notaio con l'Istituto di Credito Chebanca! Persona_10 per un importo di € 65.000,00, somma necessaria per effettuare i lavori di ristrutturazione sull'immobile di loro proprietà sito in Pescia, Via Mammianese, 68; - che, a garanzia della restituzione di detta somma, la Par parte mutuataria concedeva ipoteca a favore di Chebanca! sull'immobile di loro proprietà sopra descritto;
- che, in seguito, sigg.ri e con atto pubblico del 24.10.08 stipulato presso i CP_3 CP_2 locali del Tribunale di Pistoia, ai rogiti del dotti. sottoscrivevano, unitamente al sig. Persona_10
atto di mutuo con Banca Monte dei Paschi di Siena, per l'importo di complessivi € Controparte_5
120.000,00, garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, sito in Ponte Buggianese, Vicolo del Fiume, 19 acquistato dal in data 23.10.08; - che il mutuo veniva contratto il giorno seguente CP_5 dell'acquisto da parte di dell'immobile di Ponte Buggianese e serviva, verosimilmente, Controparte_5 per ottenere il corrispettivo del prezzo di detto acquisto;
- di essere rimasti a lungo all'oscuro delle sorti del mutuo e della casa di Ponte Buggianese, di proprietà di terzi;
- di aver chiesto, nell'anno 2019, ai figli e da poco assunti con un regolare contratto lavorativo a tempo indeterminato, di CP_4 CP_3 contribuire ai bisogni della famiglia e aiutarli a far fronte agli impegni presi, dovendo il sig. - CP_3 operaio con uno stipendio di € 1.547,00 circa al netto di una cessione di 1/5 a favore di - e la CP_6 sig.ra - casalinga - provvedere al pagamento della rata mensile del mutuo di CheBanca!spa di € CP_2
406,00 circa, oltre alla restituzione di un vecchio finanziamento Ifis di € 142,00 mensili;
- che, oltre a partecipare alle spese vive della famiglia, e prestano delle somme per pagare Controparte_4 CP_3 le rate del mutuo ed è per questo motivo che la famiglia prende la decisione di cedere la nuda proprietà dell'immobile ai figli e far accollare a loro il pagamento del mutuo, di cui all'atto del notaio del Per_1
20.02.20: che, pertanto, la cessione dell'immobile di cui trattasi è stata effettuata al solo fine di estinguere
“in qualche modo” il mutuo contratto con Che banca! in data 02.09.08 (prima del mutuo di cui è causa), che con la compravendita si sono accollati i figli acquirenti.
L'eccezione è infondata.
Occorre innanzitutto osservare che la sussistenza dell'eventus damni arrecato dall'atto impugnato non possa essere esclusa dalla circostanza che l'immobile de quo fosse già gravato da ipoteca di primo grado a favore di a garanzia del mutuo del 2.09.2008, peraltro iscritta per €. 97.500,00 e dunque per una CP_7 somma non certo tale da assorbire l'intero effettivo valore di mercato del bene (compreso tra un minimo di
€ 135.000,00 ed un massimo di € 165.000,00 – cfr. relazione cit. – doc. 20 fasc. ric.), non ancora fatta valere della creditrice ipotecaria.
Al riguardo si rammenta che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come eventus damni pagina 10 di 15 (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria (cfr. Cass. 5815/2023; Cass. 20671/2018; Cass.
5860/2018; Cass. 13172/2017; Cass. 11892/2016).
È stato peraltro opportunamente chiarito che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass. 16793/2015; Cass. 11892/2016, cit.; Cass. 40745/2021, cit.). Il che esclude che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione (cfr. Cass.
5815/2023).
È da ritenere poi infondata la tesi sostenuta dai resistenti nella nota conclusiva del 7.10.2025, secondo cui i coniugi con l'atto impugnato, avrebbero estinto il debito preesistente nei confronti della CP_3 creditrice ipotecaria per effetto dell'accollo da parte dei figli del mutuo ipotecario concesso CP_7 da detto istituto di credito.
Invero, i resistenti non hanno affatto provato che il debito derivante dal contratto di mutuo ipotecario sia stato interamente estinto dai figli dei coniugi né tantomeno hanno dato prova dell'avvenuta CP_3 liberazione dei debitori originari da parte di ai sensi dell'art. 1273 co. 2 c.c. CP_7
Al riguardo si osserva che non può essere apprezzata in tal senso, in quanto inammissibile per tardività, la documentazione offerta in comunicazione dai resistenti acquirenti con la memoria di replica ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. del 23.7.2025, non avendo gli stessi depositato la memoria diretta ex art. 281 duodecies comma 4 cpc e non integrando i documenti in questione una prova contraria rispetto a quanto allegato dalla ricorrente in memoria ex art. 281 duodecies co. 4 cpc dell'8.7.2025, avendo la stessa contestato la prova del pagamento del prezzo sin dal ricorso introduttivo (cfr. pag. 31).
Ad abundantiam si osserva che è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. 2552/2023). pagina 11 di 15 Invero, solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 co. 3, c.c. e non anche un atto discrezionale, dunque non dovuto, come quello la cessione di beni compiuta dai resistenti con accollo da parte degli acquirenti del debito nei confronti della creditrice ipotecaria, laddove l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (in tal senso si v. Cass.
26927/2017).
Quanto alla c.d. scientia damni, va rilevato che, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza nel debitore di tale pregiudizio, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cfr.
Cass. 7262/2000; 1896/2012). Peraltro, la scientia damni del debitore può essere provata tramite presunzioni
(cfr. Cass. 9367/2006, 7262/2000; 7452/2000; 3937/1983).
In considerazione dell'accertata anteriorità del credito vantato dalla ricorrente al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda, è quindi sufficiente la prova che i debitori fossero a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui gli atti dispositivi furono posti in essere.
Nel caso di specie, non può esservi alcun dubbio che i coniugi e fossero CP_3 CP_2 consapevoli del pregiudizio che il trasferimento dei diritti di proprietà sugli immobili posti in Pescia poteva arrecare alla creditrice, determinando un simile atto dispositivo la sottrazione di tali beni alla garanzia patrimoniale generica dei creditori e dunque rendendo più difficoltose le azioni esecutive che l'istituto di credito ben avrebbe potuto promuovere nei loro confronti.
Per le medesime ragioni deve ritenersi sussistente il requisito della scientia damni anche in capo ai sig.ri e , essendo questi figli dei venditori e conviventi presso Controparte_4 Controparte_3
l'immobile di Pescia via Mammianese n. 68 (cfr. dichiarazione in tal senso contenuta in atto Parte_3 del 20.1.2020 – doc. 17 fasc. ric. - certificato anagrafico di residenza – doc. 23 fasc. ric.) e dunque non potevano non conoscere la rilevante esposizione debitoria del padre e della madre e quindi il pregiudizio, per le ragioni dei creditori dei medesimi, che l'atto dispositivo di cui trattasi avrebbe potuto arrecare sotto il profilo della diminuzione della garanzia patrimoniale generica (in tal senso si v. Tribunale Lucca ,
20/05/2020 , n. 374).
In conclusione, l'azione revocatoria proposta da parte ricorrente va accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei di lei confronti dell'atto posto in essere in data 13.4.2017, autorizzandosi, sin da ora, ai sensi dell'art. 2655 c.c., le parti interessate a procedere alla conseguente annotazione e trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. pagina 12 di 15
2. Sulle spese di lite
Quanto al rapporto processuale intercorso tra la parte ricorrente e i resistenti, le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (Da euro 52.000 ad euro 260.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei valori minimi di scaglione relativamente a tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'assenza di questione di fatto e di diritto di particolare complessità, dell'istruttoria solo documentale e delle modalità semplificate della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di rappresentata da la compravendita Parte_1 Parte_2 immobiliare di cui all'atto pubblico del 20.1.2020, ai rogiti del dott. Notaio in Persona_1
Fucecchio, Rep. n. 13.021 e Racc. n. 9.759, trascritto all'Ufficio Provinciale di Pistoia - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Pescia il 19.2.2020, Reg. Gen. n. 853 e Reg. Pasrt. n. 575, con il quale i mutuatari debitori sig.ri e , coniugi in regime di comunione dei beni, hanno Controparte_1 Controparte_2 alienato a favore dei propri figli, e , i seguenti beni immobili, Controparte_3 Controparte_4 descritti alle pagine 1 – 3 del predetto rogito, riservandosi il diritto di abitazione e di uso vitalizi:
<– e per la quota di 43/96 Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in comunione legale dei beni e la stessa per la quota di 10/96, Controparte_2
e quindi ognuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, con la riserva di cui appresso, quanto ai beni oltre descritti alla lettera A) e la stessa per la quota di Controparte_2
5/48, con la riserva di cui in appresso, quanto ai beni oltre descritti alla lettera B), e per la quota di
5/96, con la riserva di cui in appresso, quanto al bene descritto alla lettera C), vendono a e , che acquistano in parti tra loro Controparte_3 Controparte_4 uguali, i seguenti beni immobili, per i diritti appresso indicati:
A) PER L'INTERA PROPRIETA', EN E Controparte_1
IL DIRITTO DI ABITAZIONE VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI Controparte_2
DI INVENTARIO E GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione in parte contigua (il piano terra) ed in parte (il piano primo) facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra tra loro collegati ma non sovrapposti;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da porzione di corte pertinenziale esclusiva da cui si accede a locale ad uso ingresso – soggiorno – pranzo, cucina, servizio igienico, scala di collegamento con il piano primo oltre a piccola corte pertinenziale esclusiva posta sul retro, cui si accede dalla cucina;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, disimpegno da cui si accede a bagno e tre camere. Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso il passaggio sotto portico pagina 13 di 15 comune, corte pertinenziale comune e corte pertinenziale esclusiva, sopra citata. Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle: - 181, sub. 5, particella 664, sub. 1, particella 666, sub 3, tra loro graffate, cat.A/3, cl.4, vani 6,5, superficie catastale totale mq.135,
R.C.E.402,84; Confini: – Capitanini su più lati, Capitanini – s.s.a. Quanto Per_2 Per_3 Per_4 oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'A' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi.
B) PER LA QUOTA DI 5/48 DI PROPRIETA', EN CP_2
NI IL DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO VITALIZI, SENZA OBBLIGHI DI
INVENTARIO E GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione, facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da soggiorno, cucina, ripostiglio nel sottoscala, corridoio, camera, bagno e scala di collegamento con il piano primo, oltre a piccola corte esclusiva pertinenziale attigua e accessibile dal passaggio su corte comune;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, con pianerottolo e disimpegno, e camera. Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso passaggio sotto portico comune e tramite corte pertinenziale comune. Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle: - 181, sub. 4, particella 182, sub. 2, particella 664, sub. 2, tra loro graffate, cat.A/3, cl.3, vani 5,5, superficie catastale totale mq.129, R.C.E. 284,05. Confini: – – su più lati, Per_2 CP_2 Per_5 Per_4
s.s.a.. Quanto oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'B' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi. E' compresa nella vendita la proprietà pro-quota indivisa, in ragione della porzione di immobile acquistata, su tutte quelle parti e servizi che negli stabili a proprietà frazionata devono intendersi comuni per leggi, usi, consuetudini o per destinazione, ed in particolare: - sul portico di passo in foglio 75 particella 182 sub. 1 (bene comune non censibile); e - sulla corte pertinenziale in foglio 75 particella 780 (bene non censibile comune ai mappali 182 sub. 4 e sub.5). Si allega altresì al presente atto elaborato planimetrico in scala 1:500, sotto la lettera 'C' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti.
2)- in Pescia, via Mammianese n. 68, appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale complessiva di mq.6114 (semilacentoquattordici). Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particelle: - 669, di mq.5184, prato, cl. U, R.D. Euro
10,09, R.A. Euro 5,35; - 352, di mq. 930, vigneto, cl.2, R.D. Euro 6,00, R.A. Euro 5,76. Confini: torrente Pescia, Capitanini – Franchi, Capitanini – Nardi, s.s.a..
pagina 14 di 15 C) PER LA QUOTA DI 5/96 DI PROPRIETA', EN PI
NI IL DIRITTO DI USO VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI DI INVENTARIO E
GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, corte pertinenziale comune, della superficie catastale di mq. 100 (cento). Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particella 356, di mq. 100, area rurale. Confini: portico comune, – Per_2
Capitanini – Franchi, s.s.a.. Provenienza: successione in morte a CP_2 Persona_6
, apertasi il giorno 20 maggio 2003 (denuncia di successione registrata a Pescia il giorno 19
[...] maggio 2004 al n. 86 volume 178), trascritta a Pescia il giorno 17 settembre 2004 al n. 3414 part., e successiva riunione di usufrutto in morte di , deceduta il 1 aprile 2004, e atto Persona_7 rogato Notaio in data 28 luglio 2005, rep.n.30220/12959, trascritto a Pescia il 23 agosto Persona_8
2005 al n. 2589 part.. I confini, i dati catastali, lo stato di quanto innanzi trasferito sono stati riportati su dichiarazione delle parti che mi dichiarano di aver fatto accertare tra loro d'accordo lo stato materiale e la rappresentazione catastale di quanto trasferito>>;
b) autorizza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., le parti interessate a procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
c) condanna i resistenti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in
[...] euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre euro 1.129,98 per esborsi, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice
EL EN
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 28/10/2025 alle ore 12.47 , innanzi al giudice EL EN, sono comparsi:
Per , RAPPRESENTATA DA Parte_1 Parte_2 comp BIO oggi sostituito dall'avv Per e compare l'avv. TINTORI KETI Controparte_1 Controparte_2
Per l'avv. Tintori in sostituzione dell'avv. Controparte_3 Controparte_4
IC VI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 7.10.2025; in rito chiede dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale di cui alla memoria di replica dei resistenti e . Controparte_3 CP_4
Parte resistente e conclude come da nota Controparte_1 Controparte_2 conclusiva autorizzata depositata in data 7.10.2025.
Parte resistente e conclude come da nota Controparte_3 Controparte_4 conclusiva autorizzata depositata in data 7.10.2025.
Le parti discutono oralmente la causa.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
EL EN
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice EL EN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1320/2024 promossa da:
, RAPPRESENTATA DA (C.F. Parte_1 Parte_2
) con l'avv. NANNOTTI FABIO P.IVA_1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con l'avv. TINTORI KETI C.F._2
PARTE RESISTENTE
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
), con l'avv. IC VI CodiceFiscale_4
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la società ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. la revoca e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti di rappresentata da , in quanto effettuato in pregiudizio Parte_1 Parte_2 delle legittime ragioni di credito della medesima, la compravendita immobiliare di cui all'atto pubblico del 20/01/2020, ai rogiti del Dott. Notaio in Fucecchio, Rep. n. 13.021 e Racc. n. 9.759, trascritto all'Ufficio Provinciale Persona_1 di Pistoia - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pescia il 19/02/2020, Reg. Gen. n. 853 e Reg. Pasrt. n. 575, con il quale i mutuatari debitori Sig.ri e , coniugi in regime di comunione dei beni, hanno Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 15 alienato a favore dei propri figli gemelli, e i seguenti beni immobili, descritti alle Controparte_3 Controparte_4 pagine 1 – 3 del predetto rogito, riservandosi il diritto di abitazione e di uso vitalizi:
'Articolo 1) – e per la quota di 43/96 ciascuno in Controparte_1 Controparte_2 comunione legale dei beni e la stessa per la quota di 10/96, e quindi ognuno per i propri Controparte_2 diritti e congiuntamente per l'intero, con la riserva di cui appresso, quanto ai beni oltre descritti alla lettera A) e la stessa
per la quota di 5/48, con la riserva di cui in appresso, quanto ai beni oltre descritti alla Controparte_2 lettera B), e per la quota di 5/96, con la riserva di cui in appresso, quanto al bene descritto alla lettera C), vendono a
e , che acquistano in parti tra loro uguali, i seguenti Controparte_3 Controparte_4 beni immobili, per i diritti appresso indicati:
A) PER L'INTERA PROPRIETA', EN E Controparte_1
IL DIRITTO DI ABITAZIONE VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI DI Controparte_2
INVENTARIO E GARANZIA:
- in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione in parte contigua (il piano terra) ed in parte (il piano primo) facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra tra loro collegati ma non sovrapposti;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da porzione di corte pertinenziale esclusiva da cui si accede a locale ad uso ingresso – soggiorno – pranzo, cucina, servizio igienico, scala di collegamento con il piano primo oltre a piccola corte pertinenziale esclusiva posta sul retro, cui si accede dalla cucina;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, disimpegno da cui si accede a bagno e tre camere.
Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso il passaggio sotto portico comune, corte pertinenziale comune e corte pertinenziale esclusiva, sopra citata.
Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle:
- 181, sub. 5, particella 664, sub. 1, particella 666, sub 3, tra loro graffate, cat.A/3, cl.4, vani 6,5, superficie catastale totale mq.135, R.C.E.402,84; Per_ Confini: – Capitanini su più lati, Capitanini – s.s.a.. Per_2 Per_3
Quanto oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'A' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi.
B) PER LA QUOTA DI 5/48 DI PROPRIETA', EN NI IL CP_2
DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO VITALIZI, SENZA OBBLIGHI DI INVENTARIO E
GARANZIA:
- in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione, facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da soggiorno, cucina, ripostiglio nel sottoscala, corridoio, camera, bagno e scala di collegamento con il piano primo, oltre a piccola corte esclusiva pertinenziale attigua e
pagina 3 di 15 accessibile dal passaggio su corte comune;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, con pianerottolo e disimpegno, e camera.
Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso passaggio sotto portico comune e tramite corte pertinenziale comune.
Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle:
- 181, sub. 4, particella 182, sub. 2, particella 664, sub. 2, tra loro graffate, cat.A/3, cl.3, vani 5,5, superficie catastale Per_ totale mq.129, R.C.E. 284,05. Confini: – – su più lati, s.s.a.. Per_2 CP_2 Per_5
Quanto oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'B' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi.
E' compresa nella vendita la proprietà pro-quota indivisa, in ragione della porzione di immobile acquistata, su tutte quelle parti e servizi che negli stabili a proprietà frazionata devono intendersi comuni per leggi, usi, consuetudini o per destinazione, ed in particolare:
- sul portico di passo in foglio 75 particella 182 sub. 1 (bene comune non censibile); e
- sulla corte pertinenziale in foglio 75 particella 780 (bene non censibile comune ai mappali 182 sub. 4 e sub.5).
Si allega altresì al presente atto elaborato planimetrico in scala 1:500, sotto la lettera 'C' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti.
2)- in Pescia, via Mammianese n. 68, appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale complessiva di mq.6114
(semilacentoquattordici).
Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particelle:
- 669, di mq.5184, prato, cl. U, R.D. Euro 10,09, R.A. Euro 5,35;
- 352, di mq. 930, vigneto, cl.2, R.D. Euro 6,00, R.A. Euro 5,76.
Confini: torrente Pescia, Capitanini – Franchi, Capitanini – Nardi, s.s.a..
C) PER LA QUOTA DI 5/96 DI PROPRIETA', EN PI NI IL
DIRITTO DI USO VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI DI INVENTARIO E GARANZIA:
- in Pescia, Via Mammianese n. 68, corte pertinenziale comune, della superficie catastale di mq. 100 (cento).
Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particella 356, di mq. 100, area rurale.
Confini: portico comune, – Capitanini – Franchi, s.s.a.. Per_2 CP_2
Provenienza: successione in morte a , apertasi il giorno 20 maggio 2003 (denuncia di successione Persona_6 registrata a Pescia il giorno 19 maggio 2004 al n. 86 volume 178), trascritta a Pescia il giorno 17 settembre 2004 al n.
3414 part., e successiva riunione di usufrutto in morte di , deceduta il 1 aprile 2004, e atto rogato Persona_7
Notaio in data 28 luglio 2005, rep.n.30220/12959, trascritto a Pescia il 23 agosto 2005 al n. 2589 part.. I Persona_8
pagina 4 di 15 confini, i dati catastali, lo stato di quanto innanzi trasferito sono stati riportati su dichiarazione delle parti che mi dichiarano di aver fatto accertare tra loro d'accordo lo stato materiale e la rappresentazione catastale di quanto trasferito.'.
Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”.
I resistenti e si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2 rigetto della domanda avversaria siccome infondata, con vittoria di spese.
Si sono altresì costituiti in giudizio i resistenti e ed hanno Controparte_4 Controparte_3 chiesto il rigetto della domanda avversaria siccome infondata, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni, la causa è quindi passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
La domanda di parte ricorrente è fondata per quanto di ragione.
Occorre prima di tutto richiamare i principi in materia di revocatoria ordinaria applicabili al caso di specie.
L'azione revocatoria ordinaria - in quanto potere del creditore di ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni - è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso detto tipo di tutela, il creditore rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una consequenziale diminuzione - qualitativa o quantitativa - del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio;
successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole, il creditore, che ha agito in revocatoria, diviene invece legittimato a promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari, le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
Primo presupposto dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. è la sussistenza di un credito del revocante.
Come noto, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da pagina 5 di 15 fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. 4212/2020).
Infatti “la ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell'azione revocatoria, per cui non vi è da parte del Giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell'azione” (in motivazione Cass. 4212/2020).
Nel caso di specie, l'esistenza del credito vantato dalla società nei confronti dei Parte_1 coniugi e , per la somma di euro 232.462,76 calcolata alla data del Controparte_1 Controparte_2
12.3.2024, oltre interessi successivi sino al saldo, sorto in virtù di contratto di mutuo di credito fondiario (n.
741411062/01) stipulato con atto pubblico del 24.10.2008, non è stata contestata dalle parti convenute ed è dunque da ritenere incontroversa e non bisognosa di prova ex art. 115 co. 1 c.p.c.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va pertanto ritenuta senz'altro sussistente la legittimazione ad agire ex art. 2901 c.c. in capo alla ricorrente.
In punto di anteriorità del sorgere del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole, va osservato che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità.
Nel caso di specie, come dianzi rilevato, sono incontestate le circostanza che i coniugi Controparte_1
e abbiano assunto la qualità di debitori nei confronti della banca cedente il credito alla Controparte_2 odierna ricorrente cessionaria in virtù di mutuo il mutuo fondiario concesso in data 24.10.2008 e che lo stesso presentava già a febbraio 2011 una morosità , come peraltro risulta per tabulas dall'atto di precetto notificato il 28.3.2013-4.4.2013 (cfr. doc. 12 fasc. ric.) e dall'estratto saldaconto ex art. 50 TUB del
22.1.2013 (cfr. doc. 16 fasc. ric.).
Parimenti pacifica e documentale è la circostanza per cui l'atto dispositivo di cui la ricorrente domanda la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., in virtù del quale è stata trasferita ai resistenti CP_3
e la piena proprietà degli immobili meglio descritti nelle conclusioni del
[...] Controparte_4 ricorso (cfr. atto pubblico del 20.01.2020, ai rogiti del Dott. Notaio in Fucecchio, Rep. Persona_1
n. 13.021 e Racc. n. 9.759, trascritto all'Ufficio Provinciale di Pistoia - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Pescia il 19.02.2020, Reg. Gen. n. 853 e Reg. Part. n. 575, (cfr. docc. 17-18 fasc. ric.), risulta essere stato posto in essere in data 20.1.2020 e, dunque, successivamente al sorgere dei menzionati crediti.
Ulteriore presupposto dell'azione revocatoria è costituito dall'eventus damni, per la cui integrazione non è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che l'atto abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il pagina 6 di 15 credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. 24757/2008; Cass. 3470/2007).
L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha infatti la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
Nel caso di specie, parte ricorrente individua l'atto di disposizione inter vivos pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie nel contratto di compravendita con il quale i resistenti e Controparte_1 CP_2 hanno trasferito a e la piena proprietà della totalità dei
[...] Controparte_4 Controparte_3 cespiti immobiliari di cui erano titolari (fatta eccezione per un terreno, anche boschivo, privo di valore sul mercato (cfr. relazione tecnica Geometra doc. 20 fasc. ric.) . Per_9
Invero, risulta per tabulas che, con atto pubblico del 20.01.2020, ai rogiti del Dott. Persona_1
Notaio in Fucecchio, Rep. n. 13.021 e Racc. n. 9.759, e , coniugi in Controparte_1 Controparte_2 regime di comunione dei beni, hanno alienato a favore dei propri figli gemelli, e Controparte_3
, i seguenti beni immobili, descritti alle pagine 1 – 3 del predetto rogito, riservandosi il Controparte_4 diritto di abitazione e di uso vitalizi:
<– e per la quota di 43/96 Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in comunione legale dei beni e la stessa per la quota di 10/96, Controparte_2
e quindi ognuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, con la riserva di cui appresso, quanto ai beni oltre descritti alla lettera A) e la stessa per la quota di Controparte_2
5/48, con la riserva di cui in appresso, quanto ai beni oltre descritti alla lettera B), e per la quota di
5/96, con la riserva di cui in appresso, quanto al bene descritto alla lettera C), vendono a e , che acquistano in parti tra loro Controparte_3 Controparte_4 uguali, i seguenti beni immobili, per i diritti appresso indicati:
A) PER L'INTERA PROPRIETA', EN E Controparte_1
IL DIRITTO DI ABITAZIONE VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI Controparte_2
DI INVENTARIO E GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione in parte contigua (il piano terra) ed in parte (il piano primo) facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra tra loro collegati ma non sovrapposti;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da porzione di corte pertinenziale esclusiva da cui si accede a locale ad uso ingresso – soggiorno – pranzo, cucina, servizio igienico, scala di collegamento con il piano primo oltre a piccola corte pertinenziale esclusiva posta sul retro, cui si accede dalla cucina;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, disimpegno da cui si accede a bagno e tre camere. Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso il passaggio sotto portico pagina 7 di 15 comune, corte pertinenziale comune e corte pertinenziale esclusiva, sopra citata. Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle: - 181, sub. 5, particella 664, sub. 1, particella 666, sub 3, tra loro graffate, cat.A/3, cl.4, vani 6,5, superficie catastale totale mq.135,
R.C.E.402,84; Confini: – Capitanini su più lati, Capitanini – s.s.a. Quanto Per_2 Per_3 Per_4 oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'A' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi.
B) PER LA QUOTA DI 5/48 DI PROPRIETA', EN CP_2
NI IL DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO VITALIZI, SENZA OBBLIGHI DI
INVENTARIO E GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione, facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da soggiorno, cucina, ripostiglio nel sottoscala, corridoio, camera, bagno e scala di collegamento con il piano primo, oltre a piccola corte esclusiva pertinenziale attigua e accessibile dal passaggio su corte comune;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, con pianerottolo e disimpegno, e camera. Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso passaggio sotto portico comune e tramite corte pertinenziale comune. Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle: - 181, sub. 4, particella 182, sub. 2, particella 664, sub. 2, tra loro graffate, cat.A/3, cl.3, vani 5,5, superficie catastale totale mq.129, R.C.E. 284,05. Confini: – – su più lati, Per_2 CP_2 Per_5 Per_4
s.s.a.. Quanto oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'B' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi. E' compresa nella vendita la proprietà pro-quota indivisa, in ragione della porzione di immobile acquistata, su tutte quelle parti e servizi che negli stabili a proprietà frazionata devono intendersi comuni per leggi, usi, consuetudini o per destinazione, ed in particolare: - sul portico di passo in foglio 75 particella 182 sub. 1 (bene comune non censibile); e - sulla corte pertinenziale in foglio 75 particella 780 (bene non censibile comune ai mappali 182 sub. 4 e sub.5). Si allega altresì al presente atto elaborato planimetrico in scala 1:500, sotto la lettera 'C' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti.
2)- in Pescia, via Mammianese n. 68, appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale complessiva di mq.6114 (semilacentoquattordici). Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particelle: - 669, di mq.5184, prato, cl. U, R.D. Euro
10,09, R.A. Euro 5,35; - 352, di mq. 930, vigneto, cl.2, R.D. Euro 6,00, R.A. Euro 5,76. Confini: torrente Pescia, Capitanini – Franchi, Capitanini – Nardi, s.s.a..
pagina 8 di 15 C) PER LA QUOTA DI 5/96 DI PROPRIETA', EN PI
NI IL DIRITTO DI USO VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI DI INVENTARIO E
GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, corte pertinenziale comune, della superficie catastale di mq. 100 (cento). Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particella 356, di mq. 100, area rurale. Confini: portico comune, – Per_2
Capitanini – Franchi, s.s.a.. Provenienza: successione in morte a CP_2 Persona_6
, apertasi il giorno 20 maggio 2003 (denuncia di successione registrata a Pescia il giorno 19
[...] maggio 2004 al n. 86 volume 178), trascritta a Pescia il giorno 17 settembre 2004 al n. 3414 part., e successiva riunione di usufrutto in morte di , deceduta il 1 aprile 2004, e atto Persona_7 rogato Notaio in data 28 luglio 2005, rep.n.30220/12959, trascritto a Pescia il 23 agosto Persona_8
2005 al n. 2589 part.. I confini, i dati catastali, lo stato di quanto innanzi trasferito sono stati riportati su dichiarazione delle parti che mi dichiarano di aver fatto accertare tra loro d'accordo lo stato materiale e la rappresentazione catastale di quanto trasferito>>(cfr. doc. 17 fasc. ric.).
Ebbene non può invero non ritenersi pregiudizievole per l'interesse della creditrice l'alienazione in favore di terzi dei predetti immobili di cui erano proprietari i debitori, giacché tale atto dispositivo sottrae gli stessi beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendoli indisponibili all'eventuale esecuzione forzata.
In punto di onere della prova, va poi osservato che, mentre grava sul creditore l'onere di dimostrare che vi sia stata una modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 19207/2018).
Tale prova non è stata fornita da parte resistente.
Invero, i debitori non hanno comprovato l'esistenza di un patrimonio di entità tale da consentire la soddisfazione del credito della ricorrente, superiore alla somma di 232.000 euro, non potendo certo ritenersi a tal fine sufficiente i redditi percepiti dal sig. prima a titolo di retribuzione (pari ad CP_3 euro 1.547,00 netti mensili - fr. doc. 6 fasc. resist.) e poi di trattamento pensionistico (il cui ammontare non
è stato neppure dedotto).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che l'atto di alienazione della proprietà degli immobili posti in Pescia ha senz'altro reso più incerto o difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie vantate dalla ricorrente.
Deve quindi ritenersi sussistente anche il requisito dell'eventus damni.
Occorre adesso verificare la fondatezza della eccezione posta dai coniugi secondo cui l'atto CP_3 traslativo de quo non potrebbe essere soggetto a revocatoria in quanto posto in essere al solo fine di
“alleggerirsi” di un debito preesistente rispetto a quello maturato nei confronti della ricorrente e “di riuscire a sostenere le spese della famiglia”. (cfr. comparsa di costituzione pp. 4-5) pagina 9 di 15 In particolare, a sostegno di tale difesa, i coniugi allegano i seguenti fatti: - di aver sottoscritto CP_3
Par in data 2.09.2008 un atto di mutuo, ai rogiti notaio con l'Istituto di Credito Chebanca! Persona_10 per un importo di € 65.000,00, somma necessaria per effettuare i lavori di ristrutturazione sull'immobile di loro proprietà sito in Pescia, Via Mammianese, 68; - che, a garanzia della restituzione di detta somma, la Par parte mutuataria concedeva ipoteca a favore di Chebanca! sull'immobile di loro proprietà sopra descritto;
- che, in seguito, sigg.ri e con atto pubblico del 24.10.08 stipulato presso i CP_3 CP_2 locali del Tribunale di Pistoia, ai rogiti del dotti. sottoscrivevano, unitamente al sig. Persona_10
atto di mutuo con Banca Monte dei Paschi di Siena, per l'importo di complessivi € Controparte_5
120.000,00, garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, sito in Ponte Buggianese, Vicolo del Fiume, 19 acquistato dal in data 23.10.08; - che il mutuo veniva contratto il giorno seguente CP_5 dell'acquisto da parte di dell'immobile di Ponte Buggianese e serviva, verosimilmente, Controparte_5 per ottenere il corrispettivo del prezzo di detto acquisto;
- di essere rimasti a lungo all'oscuro delle sorti del mutuo e della casa di Ponte Buggianese, di proprietà di terzi;
- di aver chiesto, nell'anno 2019, ai figli e da poco assunti con un regolare contratto lavorativo a tempo indeterminato, di CP_4 CP_3 contribuire ai bisogni della famiglia e aiutarli a far fronte agli impegni presi, dovendo il sig. - CP_3 operaio con uno stipendio di € 1.547,00 circa al netto di una cessione di 1/5 a favore di - e la CP_6 sig.ra - casalinga - provvedere al pagamento della rata mensile del mutuo di CheBanca!spa di € CP_2
406,00 circa, oltre alla restituzione di un vecchio finanziamento Ifis di € 142,00 mensili;
- che, oltre a partecipare alle spese vive della famiglia, e prestano delle somme per pagare Controparte_4 CP_3 le rate del mutuo ed è per questo motivo che la famiglia prende la decisione di cedere la nuda proprietà dell'immobile ai figli e far accollare a loro il pagamento del mutuo, di cui all'atto del notaio del Per_1
20.02.20: che, pertanto, la cessione dell'immobile di cui trattasi è stata effettuata al solo fine di estinguere
“in qualche modo” il mutuo contratto con Che banca! in data 02.09.08 (prima del mutuo di cui è causa), che con la compravendita si sono accollati i figli acquirenti.
L'eccezione è infondata.
Occorre innanzitutto osservare che la sussistenza dell'eventus damni arrecato dall'atto impugnato non possa essere esclusa dalla circostanza che l'immobile de quo fosse già gravato da ipoteca di primo grado a favore di a garanzia del mutuo del 2.09.2008, peraltro iscritta per €. 97.500,00 e dunque per una CP_7 somma non certo tale da assorbire l'intero effettivo valore di mercato del bene (compreso tra un minimo di
€ 135.000,00 ed un massimo di € 165.000,00 – cfr. relazione cit. – doc. 20 fasc. ric.), non ancora fatta valere della creditrice ipotecaria.
Al riguardo si rammenta che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come eventus damni pagina 10 di 15 (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria (cfr. Cass. 5815/2023; Cass. 20671/2018; Cass.
5860/2018; Cass. 13172/2017; Cass. 11892/2016).
È stato peraltro opportunamente chiarito che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass. 16793/2015; Cass. 11892/2016, cit.; Cass. 40745/2021, cit.). Il che esclude che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agisce in revocatoria debba dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione (cfr. Cass.
5815/2023).
È da ritenere poi infondata la tesi sostenuta dai resistenti nella nota conclusiva del 7.10.2025, secondo cui i coniugi con l'atto impugnato, avrebbero estinto il debito preesistente nei confronti della CP_3 creditrice ipotecaria per effetto dell'accollo da parte dei figli del mutuo ipotecario concesso CP_7 da detto istituto di credito.
Invero, i resistenti non hanno affatto provato che il debito derivante dal contratto di mutuo ipotecario sia stato interamente estinto dai figli dei coniugi né tantomeno hanno dato prova dell'avvenuta CP_3 liberazione dei debitori originari da parte di ai sensi dell'art. 1273 co. 2 c.c. CP_7
Al riguardo si osserva che non può essere apprezzata in tal senso, in quanto inammissibile per tardività, la documentazione offerta in comunicazione dai resistenti acquirenti con la memoria di replica ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. del 23.7.2025, non avendo gli stessi depositato la memoria diretta ex art. 281 duodecies comma 4 cpc e non integrando i documenti in questione una prova contraria rispetto a quanto allegato dalla ricorrente in memoria ex art. 281 duodecies co. 4 cpc dell'8.7.2025, avendo la stessa contestato la prova del pagamento del prezzo sin dal ricorso introduttivo (cfr. pag. 31).
Ad abundantiam si osserva che è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. 2552/2023). pagina 11 di 15 Invero, solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 co. 3, c.c. e non anche un atto discrezionale, dunque non dovuto, come quello la cessione di beni compiuta dai resistenti con accollo da parte degli acquirenti del debito nei confronti della creditrice ipotecaria, laddove l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (in tal senso si v. Cass.
26927/2017).
Quanto alla c.d. scientia damni, va rilevato che, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza nel debitore di tale pregiudizio, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cfr.
Cass. 7262/2000; 1896/2012). Peraltro, la scientia damni del debitore può essere provata tramite presunzioni
(cfr. Cass. 9367/2006, 7262/2000; 7452/2000; 3937/1983).
In considerazione dell'accertata anteriorità del credito vantato dalla ricorrente al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda, è quindi sufficiente la prova che i debitori fossero a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui gli atti dispositivi furono posti in essere.
Nel caso di specie, non può esservi alcun dubbio che i coniugi e fossero CP_3 CP_2 consapevoli del pregiudizio che il trasferimento dei diritti di proprietà sugli immobili posti in Pescia poteva arrecare alla creditrice, determinando un simile atto dispositivo la sottrazione di tali beni alla garanzia patrimoniale generica dei creditori e dunque rendendo più difficoltose le azioni esecutive che l'istituto di credito ben avrebbe potuto promuovere nei loro confronti.
Per le medesime ragioni deve ritenersi sussistente il requisito della scientia damni anche in capo ai sig.ri e , essendo questi figli dei venditori e conviventi presso Controparte_4 Controparte_3
l'immobile di Pescia via Mammianese n. 68 (cfr. dichiarazione in tal senso contenuta in atto Parte_3 del 20.1.2020 – doc. 17 fasc. ric. - certificato anagrafico di residenza – doc. 23 fasc. ric.) e dunque non potevano non conoscere la rilevante esposizione debitoria del padre e della madre e quindi il pregiudizio, per le ragioni dei creditori dei medesimi, che l'atto dispositivo di cui trattasi avrebbe potuto arrecare sotto il profilo della diminuzione della garanzia patrimoniale generica (in tal senso si v. Tribunale Lucca ,
20/05/2020 , n. 374).
In conclusione, l'azione revocatoria proposta da parte ricorrente va accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei di lei confronti dell'atto posto in essere in data 13.4.2017, autorizzandosi, sin da ora, ai sensi dell'art. 2655 c.c., le parti interessate a procedere alla conseguente annotazione e trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. pagina 12 di 15
2. Sulle spese di lite
Quanto al rapporto processuale intercorso tra la parte ricorrente e i resistenti, le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (Da euro 52.000 ad euro 260.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei valori minimi di scaglione relativamente a tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'assenza di questione di fatto e di diritto di particolare complessità, dell'istruttoria solo documentale e delle modalità semplificate della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di rappresentata da la compravendita Parte_1 Parte_2 immobiliare di cui all'atto pubblico del 20.1.2020, ai rogiti del dott. Notaio in Persona_1
Fucecchio, Rep. n. 13.021 e Racc. n. 9.759, trascritto all'Ufficio Provinciale di Pistoia - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Pescia il 19.2.2020, Reg. Gen. n. 853 e Reg. Pasrt. n. 575, con il quale i mutuatari debitori sig.ri e , coniugi in regime di comunione dei beni, hanno Controparte_1 Controparte_2 alienato a favore dei propri figli, e , i seguenti beni immobili, Controparte_3 Controparte_4 descritti alle pagine 1 – 3 del predetto rogito, riservandosi il diritto di abitazione e di uso vitalizi:
<– e per la quota di 43/96 Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in comunione legale dei beni e la stessa per la quota di 10/96, Controparte_2
e quindi ognuno per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, con la riserva di cui appresso, quanto ai beni oltre descritti alla lettera A) e la stessa per la quota di Controparte_2
5/48, con la riserva di cui in appresso, quanto ai beni oltre descritti alla lettera B), e per la quota di
5/96, con la riserva di cui in appresso, quanto al bene descritto alla lettera C), vendono a e , che acquistano in parti tra loro Controparte_3 Controparte_4 uguali, i seguenti beni immobili, per i diritti appresso indicati:
A) PER L'INTERA PROPRIETA', EN E Controparte_1
IL DIRITTO DI ABITAZIONE VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI Controparte_2
DI INVENTARIO E GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione in parte contigua (il piano terra) ed in parte (il piano primo) facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra tra loro collegati ma non sovrapposti;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da porzione di corte pertinenziale esclusiva da cui si accede a locale ad uso ingresso – soggiorno – pranzo, cucina, servizio igienico, scala di collegamento con il piano primo oltre a piccola corte pertinenziale esclusiva posta sul retro, cui si accede dalla cucina;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, disimpegno da cui si accede a bagno e tre camere. Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso il passaggio sotto portico pagina 13 di 15 comune, corte pertinenziale comune e corte pertinenziale esclusiva, sopra citata. Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle: - 181, sub. 5, particella 664, sub. 1, particella 666, sub 3, tra loro graffate, cat.A/3, cl.4, vani 6,5, superficie catastale totale mq.135,
R.C.E.402,84; Confini: – Capitanini su più lati, Capitanini – s.s.a. Quanto Per_2 Per_3 Per_4 oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'A' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi.
B) PER LA QUOTA DI 5/48 DI PROPRIETA', EN CP_2
NI IL DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO VITALIZI, SENZA OBBLIGHI DI
INVENTARIO E GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, unità immobiliare per civile abitazione, facente parte di un più ampio fabbricato, elevata su due piani fuori terra;
composta, detta unità immobiliare, al piano terra, da soggiorno, cucina, ripostiglio nel sottoscala, corridoio, camera, bagno e scala di collegamento con il piano primo, oltre a piccola corte esclusiva pertinenziale attigua e accessibile dal passaggio su corte comune;
al piano primo, da scala di collegamento con il piano terra, con pianerottolo e disimpegno, e camera. Si accede a detto bene dalla detta via Mammianese attraverso passaggio sotto portico comune e tramite corte pertinenziale comune. Quanto sopra si rappresenta al catasto fabbricati di Pescia in foglio 75, particelle: - 181, sub. 4, particella 182, sub. 2, particella 664, sub. 2, tra loro graffate, cat.A/3, cl.3, vani 5,5, superficie catastale totale mq.129, R.C.E. 284,05. Confini: – – su più lati, Per_2 CP_2 Per_5 Per_4
s.s.a.. Quanto oggetto di vendita risulta dalla planimetria in scala 1:200 che viene allegata sotto 'B' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti, planimetria che la parte venditrice dichiara conforme allo stato di fatto, confermando altresì i dati catastali relativi. E' compresa nella vendita la proprietà pro-quota indivisa, in ragione della porzione di immobile acquistata, su tutte quelle parti e servizi che negli stabili a proprietà frazionata devono intendersi comuni per leggi, usi, consuetudini o per destinazione, ed in particolare: - sul portico di passo in foglio 75 particella 182 sub. 1 (bene comune non censibile); e - sulla corte pertinenziale in foglio 75 particella 780 (bene non censibile comune ai mappali 182 sub. 4 e sub.5). Si allega altresì al presente atto elaborato planimetrico in scala 1:500, sotto la lettera 'C' omessane la mia lettura per dispensa avutane dalle parti.
2)- in Pescia, via Mammianese n. 68, appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale complessiva di mq.6114 (semilacentoquattordici). Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particelle: - 669, di mq.5184, prato, cl. U, R.D. Euro
10,09, R.A. Euro 5,35; - 352, di mq. 930, vigneto, cl.2, R.D. Euro 6,00, R.A. Euro 5,76. Confini: torrente Pescia, Capitanini – Franchi, Capitanini – Nardi, s.s.a..
pagina 14 di 15 C) PER LA QUOTA DI 5/96 DI PROPRIETA', EN PI
NI IL DIRITTO DI USO VITALIZIO, SENZA OBBLIGHI DI INVENTARIO E
GARANZIA: - in Pescia, Via Mammianese n. 68, corte pertinenziale comune, della superficie catastale di mq. 100 (cento). Quanto sopra si rappresenta al catasto terreni del comune di Pescia nel foglio di mappa 75, particella 356, di mq. 100, area rurale. Confini: portico comune, – Per_2
Capitanini – Franchi, s.s.a.. Provenienza: successione in morte a CP_2 Persona_6
, apertasi il giorno 20 maggio 2003 (denuncia di successione registrata a Pescia il giorno 19
[...] maggio 2004 al n. 86 volume 178), trascritta a Pescia il giorno 17 settembre 2004 al n. 3414 part., e successiva riunione di usufrutto in morte di , deceduta il 1 aprile 2004, e atto Persona_7 rogato Notaio in data 28 luglio 2005, rep.n.30220/12959, trascritto a Pescia il 23 agosto Persona_8
2005 al n. 2589 part.. I confini, i dati catastali, lo stato di quanto innanzi trasferito sono stati riportati su dichiarazione delle parti che mi dichiarano di aver fatto accertare tra loro d'accordo lo stato materiale e la rappresentazione catastale di quanto trasferito>>;
b) autorizza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., le parti interessate a procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
c) condanna i resistenti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in
[...] euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre euro 1.129,98 per esborsi, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice
EL EN
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