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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16214 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice MO ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16214 / 2024 promossa da:
, nata il [...] in [...]; nato il Parte_1 Persona_1
16.9.1975 in Brasile;
, nata il [...] in Brasile in [...] Parte_2
e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato il [...] in [...]; , nata il [...]
[...] Parte_3 in Brasile;
, nato l'[...] in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4
SS RN
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia codesto ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della presente causa
NEL MERITO: dichiarare il possesso a titolo originario della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti, ordinando al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere a tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nel registro degli stati civili e della cittadinanza dei suddetti ricorrenti”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 19.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], come da certificato di Persona_3 nascita e da estratto per riassunto di nascita. (cfr. doc. 2)
emigrato in Brasile, in data 16.9.1906 contraeva matrimonio con la sig.ra TE LI Persona_3
(cfr. doc. 4). Dalla loro unione nasceva in Brasile in data 7.8.1917 il sig. (cfr. doc. 5). Persona_4
Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino brasiliano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “Il Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, CERTIFICA su richiesta di Persona_1 che NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome o Persona_3
figlio di e nato in [...] il Persona_5 Persona_6 Persona_7
25/04/1881”. (cfr. doc. 3)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento al minore ricorrente nato in [...] il [...], il Persona_2
Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 19.11.2025 assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio nulla opponendo Controparte_1 all'accoglimento della domanda previa verifica delle condizioni processuali di rito.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_5 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_6 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata. I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. doc. 2) e Persona_3 in data 16.9.1906 ha contratto matrimonio in Brasile con la sig.ra TE LI (cfr. doc. 4);
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano come da certificato Persona_3 negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità brasiliane competenti (cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra TE LI nasceva in Brasile in data Persona_3
7.8.1917 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_4
- che dall'unione avvenuta in Brasile in data 8.7.1939 tra il sig. e la sig.ra Persona_4 [...]
(cfr. doc. 6) nasceva in Brasile in data 25.9.1944 il sig. (cfr. doc. 7) Per_8 Persona_9
e in data 9.2.1955 la sig.ra (cfr. doc. 8), odierna ricorrente;
Persona_10
- che dal matrimonio avvenuto in Brasile in data 12.4.1975 tra il sig. e la sig.ra Persona_9
(cfr. doc. 9) nascevano in Brasile in data 16.9.1975 il sig. Controparte_2
(cfr. doc. 10) e in data 3.3.1980 la sig.ra Persona_1 Parte_2
(cfr. doc. 11), odierni ricorrenti;
- che dall'unione avvenuta in Brasile in data 26.4.2017 tra la sig.ra e Parte_2 il sig. (cfr. doc. 12) nasceva in Brasile il minore Parte_7 Persona_2
(cfr. doc. 13), odierno ricorrente;
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Brasile in data 5.7.1980 tra la sig.ra Persona_10
e il sig. (cfr. doc. 14) nascevano in Brasile in data 11.5.1982 il sig. Controparte_3
(cfr. doc. 15) e in data 17.12.1985 la sig.ra (cfr. doc. Parte_4 Parte_1
16), odierni ricorrenti.
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata Parte_1 il 17.12.1985 in Brasile;
nato il [...] in [...]; Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...]; , Parte_2 Persona_2 nato il [...] in [...]; , nata il [...] in Parte_3
Brasile; , nato l'[...] in [...], il diritto al riconoscimento della Parte_4 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 1.12.2025
Il Giudice
MO ST
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice MO ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16214 / 2024 promossa da:
, nata il [...] in [...]; nato il Parte_1 Persona_1
16.9.1975 in Brasile;
, nata il [...] in Brasile in [...] Parte_2
e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato il [...] in [...]; , nata il [...]
[...] Parte_3 in Brasile;
, nato l'[...] in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4
SS RN
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia codesto ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della presente causa
NEL MERITO: dichiarare il possesso a titolo originario della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti, ordinando al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere a tutte le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nel registro degli stati civili e della cittadinanza dei suddetti ricorrenti”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 19.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_1 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], come da certificato di Persona_3 nascita e da estratto per riassunto di nascita. (cfr. doc. 2)
emigrato in Brasile, in data 16.9.1906 contraeva matrimonio con la sig.ra TE LI Persona_3
(cfr. doc. 4). Dalla loro unione nasceva in Brasile in data 7.8.1917 il sig. (cfr. doc. 5). Persona_4
Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino brasiliano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “Il Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, CERTIFICA su richiesta di Persona_1 che NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome o Persona_3
figlio di e nato in [...] il Persona_5 Persona_6 Persona_7
25/04/1881”. (cfr. doc. 3)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento al minore ricorrente nato in [...] il [...], il Persona_2
Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 19.11.2025 assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio nulla opponendo Controparte_1 all'accoglimento della domanda previa verifica delle condizioni processuali di rito.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_5 conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_6 contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata. I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. doc. 2) e Persona_3 in data 16.9.1906 ha contratto matrimonio in Brasile con la sig.ra TE LI (cfr. doc. 4);
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano come da certificato Persona_3 negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità brasiliane competenti (cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra TE LI nasceva in Brasile in data Persona_3
7.8.1917 il sig. (cfr. doc. 5); Persona_4
- che dall'unione avvenuta in Brasile in data 8.7.1939 tra il sig. e la sig.ra Persona_4 [...]
(cfr. doc. 6) nasceva in Brasile in data 25.9.1944 il sig. (cfr. doc. 7) Per_8 Persona_9
e in data 9.2.1955 la sig.ra (cfr. doc. 8), odierna ricorrente;
Persona_10
- che dal matrimonio avvenuto in Brasile in data 12.4.1975 tra il sig. e la sig.ra Persona_9
(cfr. doc. 9) nascevano in Brasile in data 16.9.1975 il sig. Controparte_2
(cfr. doc. 10) e in data 3.3.1980 la sig.ra Persona_1 Parte_2
(cfr. doc. 11), odierni ricorrenti;
- che dall'unione avvenuta in Brasile in data 26.4.2017 tra la sig.ra e Parte_2 il sig. (cfr. doc. 12) nasceva in Brasile il minore Parte_7 Persona_2
(cfr. doc. 13), odierno ricorrente;
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Brasile in data 5.7.1980 tra la sig.ra Persona_10
e il sig. (cfr. doc. 14) nascevano in Brasile in data 11.5.1982 il sig. Controparte_3
(cfr. doc. 15) e in data 17.12.1985 la sig.ra (cfr. doc. Parte_4 Parte_1
16), odierni ricorrenti.
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata Parte_1 il 17.12.1985 in Brasile;
nato il [...] in [...]; Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...]; , Parte_2 Persona_2 nato il [...] in [...]; , nata il [...] in Parte_3
Brasile; , nato l'[...] in [...], il diritto al riconoscimento della Parte_4 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 1.12.2025
Il Giudice
MO ST