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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 4680/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. NO NA Presidente dr.ssa LA Di NA Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, nata a [...] il [...], CF , residente Parte_1 C.F._1 in Bleggio Superiore (TN) Fraz. Bivedo n. 34
e
, nato a [...] il [...], CF Parte_2
, residente in [...] C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Carmen Collini (C.F. ; indirizzo di CodiceFiscale_3 posta elettronica certificata: e dall'Avv. Tullio Email_1
Marchetti (C.F. ) del Foro di Trento, presso il cui studio in Tione di CodiceFiscale_4
Trento – Viale Dante n. 24, sono elettivamente domiciliati in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 14 ottobre 2025, così come successivamente confermate all'udienza dell'11 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 14.10.2025. All'udienza dell'11.12.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2. Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3. Le questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio verranno assunte autonomamente dal genitore che lo avrà con sé nel momento in cui la decisione andrà assunta. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. Il signor vedrà il figlio tre Pt_2 weekend al mese, dal venerdì dopo la scuola alla domenica pomeriggio. trascorrerà Per_1 poi con il padre la metà delle vacanze natalizie e pasquali e buona parte delle vacanze estive. I genitori si potranno accordare per periodi diversi e ulteriori assecondando anche i desideri del figlio, come peraltro accaduto fino ad oggi. I tempi di frequentazione padre-figlio sono stati gestiti in autonomia e pieno accordo di tutte le parti coinvolte, e pertanto non si ritiene agevole nè utile predisporre il cd. Piano Genitoriale.
5. L'Assegno Unico Universale verrà percepito interamente dalla madre;
6. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento e alle esigenze del figlio quando lo avrà con sé mentre il padre provvederà a pagare integralmente la mensa scolastica per il figlio.
7. I genitori affronteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo del CNF che si allega. Le spese straordinarie dovranno venire previamente concordate se superano ciascuna la somma di € 200,00, fatta eccezione per quelle aventi oggettivo carattere di indifferibilità ed urgenza. Il genitore che affronta le spese straordinarie sarà rimborsato dall'altro per la metà di sua competenza e previa presentazione della relativa documentazione di pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
8. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore dei figli spetteranno ad entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
9. I coniugi autorizzano il reciproco separato espatrio ed acconsentono al rilascio del passaporto per il figlio minore.10. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. 11. I coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente per i rapporti economici tra loro intercorsi durante il periodo di coniugio;
12. le spese legali per la presente procedura sono a carico delle parti per metà ciascuno”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né alla prole né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 14 ottobre 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 19 luglio 2014 in San Lorenzo in Banale (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di San Lorenzo in Banale (TN) al N. 1 P.1 anno 2014); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
LA Di NA NO NA