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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12111/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 dicembre 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 entrambi assistiti dall'Avv. Roberto Melchiorre del Foro di Como, con studio in Como (CO), via Morazzone n. 21 (pec: , presso il quale hanno eletto domicilio Email_1 telematico
*** i quali hanno contratto matrimonio concordatario il 21 ottobre 2000 in ES ME (MI) (anno 2000, n. 64, parte II, serie A) optando per il regime della separazione dei beni. con i seguenti figli:
(c.f. ) nata il [...], cittadina italiana Persona_1 C.F._3
(c.f. ) nato il [...], cittadino italiano Parte_3 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in pagina 1 di 4 data 30 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, modificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025 rispetto al ricorso introduttivo in ragione dell'intervenuta vendita dell'immobile coniugale, e pertanto:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. le parti confermano che l'immobile sito in ES ME (MI), Via Giosuè Carducci n. 1/ 2 è stato venduto il 1° dicembre 2025 e che gli utili derivanti dalla vendita saranno suddivisi tra le parti al 50
%. L'eventuale arredo rimanente ed ogni altro contenuto della casa coniugale sarà suddiviso tra i coniugi in base alle rispettive necessità, fermo restando il primario interesse dei figli;
3. le parti si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nessuna corresponsione economica a titolo di mantenimento sarà dalle parti reciprocamente dovuta;
4. nulla dovrà essere corrisposto per il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente;
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5. per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio , le parti convengono che lo stesso sarà Pt_3 prevalentemente collocato presso l'abitazione materna e che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dello stesso, dividendo le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., confermando le condizioni concordate come sopra riportate ed rinunciando all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 2 di 4 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario il 21 ottobre 2000 in ES ME (MI) (anno 2000, n. 64, parte II, serie A)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES ME (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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