Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025 , nella causa iscritta al n. 4432 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Carmen Gerarda Vetrone ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Raffaele
Calabria n.22 giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento rappresentato e difeso dall'avv. to Gabriele Morreale Agnello giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CP_ La ricorrente identificata in epigrafe premesso che l' ha notificato un provvedimento con il quale ha sollecitato il pagamento di somme percepite su reddito di cittadinanza;
che il provvedimento è nullo in quanto non si comprende la motivazione;
di essere imputata in un CP_ procedimento penale e che l' non può richiedere la restituzione sino all'esito del giudizio penale;
ha chiesto di revocare la richiesta di restituzione dell'importo di € 3.799,56.
CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 11.2.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso.
*
CP_ Con provvedimento del 14.10.2024 l' sollecitava la ricorrente alla restituzione del reddito di cittadinanza percepito per il periodo 1.1.2020/30.11.2020 con la seguente motivazione
“accertamento false dichiarazioni rese nella istanza RdC o non comunicazioni di variazioni di composizione reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Quanto all'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di revoca, si osserva che lo stesso contiene una sia pur succinta esposizione delle ragioni che lo hanno determinato, sufficiente a consentirne una piena comprensione .
Va inoltre rilevato che il provvedimento oggi impugnato è un “sollecito” e richiama un precedente provvedimento del 10.1.2022 che la ricorrente non contesta di non avere ricevuto.
CP_ In ogni caso i fatti e le circostanze che hanno condotto l' alla richiesta di restituzione sono ben noti alla ricorrente risultando imputata in un procedimento penale per violazione dell'art. 7 comma 1 d.l. 4/2019 (indebita percezione reddito di cittadinanza).
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Nel merito ritiene il Tribunale di dover richiamare l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, cui si presta adesione, circa il riparto degli oneri di allegazione e di prova in fattispecie analoghe alla presente.La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). La sezione lavoro della Corte ha, ulteriormente, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma CP_1
2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011) e che
“L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista CP_1 dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass Sez. L, Sentenza n. 953 del
24/01/2012). *
Nel merito, il procedimento ha origine da indagini condotte dalla Guardia di Finanza di
Benevento che comunicava alla competente sede che la ricorrente era stata deferita in CP_1 stato di libertà alla Procura della repubblica di Benevento ai sensi dell'art. 7, comma 1 del
D.L 4/2019 per aver dichiarato falsa residenza e false dichiarazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare.
L'art. 7, 1° comma del d.l. 4/2019 dispone che “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. […] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. […] 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall' Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto- CP_1 legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere CP_1 riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' CP_1 dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”.
CP_ Ebbene, l' ha agito ai sensi del 4° comma dell'art. 7 cit. che prevede che l'amministrazione erogante “dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva”.
Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne.
Ai sensi dell'art. 2 del d.l. 28.01.2019, n. 4, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali (fra cui, in primis, un valore dell'ISEE inferiore alla soglia ivi indicata) e patrimoniali ivi indicati, e la sua fruizione è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui all'art. 4, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. La domanda è presentata con le modalità stabilite dall'art. 5 del d.l. e, per quanto riguarda le informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall' (art. 5, comma 1). CP_1 Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente nulla ha dedotto né provato in ordine ai requisiti per potere beneficiare del reddito di cittadinanza.
Come già precisato la revoca è avvenuto in seguito alle indagini svolte dalla Guardia di
Finanza.
Infine non può̀ discutersi della c.d. pregiudizialità penale in quanto la dipendenza della decisione del Giudice penale o di altre giurisdizioni dà luogo a sospensione solo nei casi espressamente previsti ex lege. E' costante la giurisprudenza, nel ritenere che non vi sia pregiudizialità nei rapporti tra processo civile e penale, pertanto l'unica norma di riferimento, allo stato, rimane l'art. 75 del CPP comma 3°, inapplicabile allo stato alla fattispecie per cui è causa.
Ne consegue che deve essere dichiara la manifesta infondatezza del ricorso in quanto la parte era ben consapevole delle ragioni sottese alla revoca del reddito di cittadinanza e non ha nemmeno tentato in tale sede di allegare la sussistenza dei requisiti per potere beneficiare del reddito di cittadinanza.
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Parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione ex art.152 disp.att.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. rigetta il ricorso in quanto manifestamente infondato;
2. dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
Benevento, 22.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari