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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De SAti Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG VG 576/2024 riservata in decisione dal 4.1.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
C.F. , con l'Avv. Pina Federico - giusta procura in atti C.F._1 E
, nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F. Parte_2
, con l'Avv. Maria Rosa Orecchio- giusta procura in atti C.F._2
Nonché PM - sede – intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.10.2024 le parti - premesso di aver contratto matrimonio il 27.4.2024 in regime di separazione dei beni - chiedevano concordemente pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici reciproci, contestualmente dichiarando di voler rinunciare alla comparizione personale.
Pag. 1 a 2 Nominato il giudice relatore, fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51– ritualmente comunicata al PM - la causa veniva riservata per la decisione collegiale a seguito di trattazione sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale e l'intolleranza, sin dagli albori, della convivenza ed espresso altresì la volontà di non riconciliarsi.
Le parti hanno altresì concordato le statuizioni accessorie che e pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale rimarrà assegnata alla SI.ra ; Parte_1
3) I coniugi dichiarano vicendevolmente di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento;
4) I coniugi dichiarano inoltre di aver già definito gli aspetti patrimoniali derivanti dal matrimonio e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
5)I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi delle parti, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg; Parte_1 Parte_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno
2024, parte II, Serie A, n. 3);
C. compensa le spese
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. dell'8.1.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De SAti Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG VG 576/2024 riservata in decisione dal 4.1.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
C.F. , con l'Avv. Pina Federico - giusta procura in atti C.F._1 E
, nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F. Parte_2
, con l'Avv. Maria Rosa Orecchio- giusta procura in atti C.F._2
Nonché PM - sede – intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.10.2024 le parti - premesso di aver contratto matrimonio il 27.4.2024 in regime di separazione dei beni - chiedevano concordemente pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici reciproci, contestualmente dichiarando di voler rinunciare alla comparizione personale.
Pag. 1 a 2 Nominato il giudice relatore, fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51– ritualmente comunicata al PM - la causa veniva riservata per la decisione collegiale a seguito di trattazione sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale e l'intolleranza, sin dagli albori, della convivenza ed espresso altresì la volontà di non riconciliarsi.
Le parti hanno altresì concordato le statuizioni accessorie che e pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale rimarrà assegnata alla SI.ra ; Parte_1
3) I coniugi dichiarano vicendevolmente di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento;
4) I coniugi dichiarano inoltre di aver già definito gli aspetti patrimoniali derivanti dal matrimonio e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
5)I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi delle parti, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg; Parte_1 Parte_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno
2024, parte II, Serie A, n. 3);
C. compensa le spese
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. dell'8.1.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2