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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 1054/2024 vertente
TRA
rappresentato e difes0 dall'avv.to PREVETE ANGELO e dall'avv. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ma che il beneficio non veniva riconosciuto in via amministrativa;
di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che il C.T.U. nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate e riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, il procedimento viene contestualmente deciso
Il ricorso è parzialmente fondato alla luce della documentazione allegata al ricorso in opposizione. Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo.
Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente
(a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia.
In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché
l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo.
Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla
«domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente»
(sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1 c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
Quanto al merito, nel caso concreto, il CTU nominato nella precedente fase di ATP ha negato il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte allegando nuova documentazione medica attestante un aggravamento delle condizioni
Le doglianze alla luce della nuova documentazione risultano fondate
Il CTU, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, aveva inizialmente negato il riconoscimento dei requisiti.
A seguito dell'implementazione della documentazione ha invece ritenuto che il ricorrente sia soggetto a “demenza senile degenerativa”
Ha quindi specificato che Le prime certificazioni di tale patologia sono presenti in atti e sono rappresentate da una RMN encefalica recante la data del 24/10/2022, una visita geriatrica eseguita in data 07/11/2022 con diagnosi di "..Demenza senile degenerativa..", con prescrizione di piano terapeutico di struttura pubblica di Memantina, un farmaco specifico per la cura di tale forma di patologia. Tale malattia era già stata riconosciuta dalla visita della commissione del 30/06/2022. CP_1 Tuttavia ha evidenziato che “La demenza senile presenta un carattere purtroppo progressivo con progressiva limitazione delle autonomie che rende il paziente dipendente da altri per il compimento degli atti della vita. L'aggravamento di tale patologia degenerativa è stato attestato altresì dalle certificazioni geriatriche e neurologiche del settembre 2023 e del giugno 2024. Alla luce della documentazione presentata nell'atto di dissenso quindi viene attestata un peggioramento della demenza senile già presente e documentata dal mese di novembre 2022, il signor Parte_1
quindi deve essere considerato paziente affetto da demenza senile non in gradi di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
in relazione alla retrodatazione di tale condizione, si può fare risalire tale condizione al mese di settembre 2023”
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Il ricorso, pertanto, va pertanto parzialmente accolto e dichiarata la sussistenza della condizione sanitaria per il riconoscimento della prestazione a decorrere dal settembre 2023.
Stante il riconoscimento in data posteriore alla domanda sussistono giuste ragioni per compensare per la metà le spese del giudizio (ivi comprese quelle di atp) ponendo la restante parte a carico dell' CP_1
come da dispositivo
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario al riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dal settembre 2023.
2. compensa per la metà le spese dell'intero giudizio e pone la restante parte a carico dell' CP_1
liquidata (ivi comprese le spese dell'ATP) in complessivi euro 1100,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
CP_
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Aversa 26.3.2025 Il GIUDICE
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 1054/2024 vertente
TRA
rappresentato e difes0 dall'avv.to PREVETE ANGELO e dall'avv. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ma che il beneficio non veniva riconosciuto in via amministrativa;
di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che il C.T.U. nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate e riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, il procedimento viene contestualmente deciso
Il ricorso è parzialmente fondato alla luce della documentazione allegata al ricorso in opposizione. Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo.
Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente
(a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia.
In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché
l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo.
Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla
«domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente»
(sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1 c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
Quanto al merito, nel caso concreto, il CTU nominato nella precedente fase di ATP ha negato il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte allegando nuova documentazione medica attestante un aggravamento delle condizioni
Le doglianze alla luce della nuova documentazione risultano fondate
Il CTU, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, aveva inizialmente negato il riconoscimento dei requisiti.
A seguito dell'implementazione della documentazione ha invece ritenuto che il ricorrente sia soggetto a “demenza senile degenerativa”
Ha quindi specificato che Le prime certificazioni di tale patologia sono presenti in atti e sono rappresentate da una RMN encefalica recante la data del 24/10/2022, una visita geriatrica eseguita in data 07/11/2022 con diagnosi di "..Demenza senile degenerativa..", con prescrizione di piano terapeutico di struttura pubblica di Memantina, un farmaco specifico per la cura di tale forma di patologia. Tale malattia era già stata riconosciuta dalla visita della commissione del 30/06/2022. CP_1 Tuttavia ha evidenziato che “La demenza senile presenta un carattere purtroppo progressivo con progressiva limitazione delle autonomie che rende il paziente dipendente da altri per il compimento degli atti della vita. L'aggravamento di tale patologia degenerativa è stato attestato altresì dalle certificazioni geriatriche e neurologiche del settembre 2023 e del giugno 2024. Alla luce della documentazione presentata nell'atto di dissenso quindi viene attestata un peggioramento della demenza senile già presente e documentata dal mese di novembre 2022, il signor Parte_1
quindi deve essere considerato paziente affetto da demenza senile non in gradi di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
in relazione alla retrodatazione di tale condizione, si può fare risalire tale condizione al mese di settembre 2023”
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Il ricorso, pertanto, va pertanto parzialmente accolto e dichiarata la sussistenza della condizione sanitaria per il riconoscimento della prestazione a decorrere dal settembre 2023.
Stante il riconoscimento in data posteriore alla domanda sussistono giuste ragioni per compensare per la metà le spese del giudizio (ivi comprese quelle di atp) ponendo la restante parte a carico dell' CP_1
come da dispositivo
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario al riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dal settembre 2023.
2. compensa per la metà le spese dell'intero giudizio e pone la restante parte a carico dell' CP_1
liquidata (ivi comprese le spese dell'ATP) in complessivi euro 1100,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
CP_
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Aversa 26.3.2025 Il GIUDICE
Pres. Matilde Pezzullo