Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1446/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Torre Anna, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. Filippelli Giancarlo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 11/06/2024 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 19/07/2018, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al n. 77, Parte II, serie A, anno 2018).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata la figlia (in Acerra il Persona_1
30/10/2019), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 13/11/2024 e successivamente il 03/01/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle Persona_1 norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel
2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine iniziale del 19/11/2024 e poi del 21/01/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1) Assegnare la casa coniugale posta in Acerra alla Via Gaetano Dublino 31 ad con Parte_2 tutte le mobilia di cui la stessa è arredata, con la precisazione che in quanto assegnataria Parte_2 della casa coniugale provvederà al pagamento del canone di locazione prestando manleva al Sig. CP_1
.
[...]
2) La figlia minorenne, , viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, con cui già risiede.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della prole, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacita, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla prole per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e le eIGenze della figlia, Controparte_1 avrà la facoltà di tenere con sé almeno due giorni alla settimana (ad esempio il martedì e il giovedì, Per_1 salvo diverso accordo tra le parti ) dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e, a week-end alternati, dalle ore 17,00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, con pernotto e sempre con prelievo e riaccompagno della minore ove dimora.
Resta, in ogni caso, nella facoltà delle parti di concordare ulteriori periodi di visita, frequentazione ed eventuali futuri pernotti, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della prole e nel rispetto delle volontà dei figli.
Qualsivoglia cambiamento dovrà essere comunicato, in ogni caso, tempestivamente da un genitore all'altro, sì da garantire al destinatario di poter conciliare la variazione con le proprie eIGenze.
4) La minore trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale, il Capodanno e Pasqua con la madre ed il Natale, l'ultimo dell'anno e Lunedì dell'Angelo con il padre, la festa del papà con il padre e quella della mamma con la madre, come pure i compleanni dei genitori.
In ogni caso, nell'esclusivo interesse della prole, di volta in volta, i genitori, di comune accordo, potranno stabilire differenti modalità, luogo e tempi dove trascorrere le ricorrenze.
3 5) Il IG. avrà la facoltà di trascorrere con la prole almeno 30 (trenta) giorni, anche Controparte_1 non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio, agosto e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno.
6) I genitori dovranno sempre fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanze dove porteranno la prole. Qualora i genitori decidano di trascorrere dei periodi di vacanza con la prole, anche extra periodo estivo, dovranno darne notizia all'altro genitore, con congruo preavviso, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e ritorno.
7) Il IG. sosterrà direttamente le spese ordinarie per la figlia durante il periodo di Parte_1 sua convivenza e verserà alla IG.ra , quale contributo al mantenimento della figlia Parte_2
, la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), entro il giorno otto (8) di Per_1 ogni mese a mezzo pagamento tracciabile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) La quota dell'Assegno Unico verrà percepita per quota del 50 % tra i i comparenti coniugi
9) Il IG. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, che dovranno Controparte_1 sempre essere preventivamente concordate e documentate ai fini del rimborso e, per esse, devono intendersi tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei minori o, comunque, non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia ed alle capacità economiche dei genitori e, in particolare, spese per acquisto libri scolastici e altri strumenti di studio, per attività sportive, apparecchi per la salute, farmaci e visite mediche specialistiche non erogate dal SSN.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche urgenti ovvero ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà, invece, necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
10) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_1 della prole, fintantoché la stessa continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente.
4 11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale
I coniugi si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole;
12) Le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di ogni ulteriore documento personale.
13) Nulla disporre a titolo di assegno mensile a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
14) I coniugi dichiarano espressamente che gli accordi sopra convenuti sono stati assunti tenendo in considerazione le rispettive situazioni sia reddituali sia patrimoniali e, pertanto, costituiscono un elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della loro crisi coniugale, dichiarandosi entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...]
TORRE DEL GRECO (NA) il 24/01/1987, e , nata a [...]_2
5 (NA) il 28/09/1992, che hanno contratto matrimonio ad Acerra (NA) il 19/07/2018
(atto n. 77, Parte II, Serie A, anno 2018);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 21/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6