Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 14/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Indennita di accompagnamento”, promossa da:
, (CL), 20/08/1950 (C.F. , con il Parte_1 Pt_2 C.F._1 patrocinio dell'Avv. VECCHIO TOMMASA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in via Sardegna 17 93100 93100 Caltanissetta ricorrente contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 USSO AN ( , giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in VIA VAL D'AOSTA C.F._2 14/D CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. , Parte_1 premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, nonché per il riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, e che la domanda non è stata accolta, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si è costituito l che ha contestato la pretesa avversaria. CP_2
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 04/01/2024 , è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il CTU sono state viziate da errori e contraddizioni.
Più in particolare, parte ricorrente ha posto l'attenzione sul fatto che una valutazione congiunta delle patologie in atto, avrebbe dovuto motivare il riconoscimento del diritto a decorrere dalla presentazione della domanda.
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L'udienza per la comparizione e la discussione è stata fissata per la data del 03/01/2025 ed essendo decidibile allo stato degli atti le parti sono state invitate a concludere. Le parti hanno discusso riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti. Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
°°°° Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso non è fondato.
L'art. 3 della legge n. 104/92 individua come portatori di handicap ed avente diritto al riconoscimento di tale condizione coloro che presentano «una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. … La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
L'indennità di accompagnamento assolve ad una funzione di sostegno alla famiglia, così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ma ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
Il testo della norma rende evidente la diversità di tale condizione rispetto a quella del soggetto con handicap in situazione di gravità.
Tanto porta a ritenere infondate le censure mosse dalla difesa del ricorrente sulla base del riconoscimento del ricorrente come soggetto portatore di handicap in situazione di gravità.
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale incaricato nella fase sommaria ha riscontrato che non legittimano il riconoscimento della prestazione le riscontrate patologie: Diabete mellito di tipo due in trattamento farmacologico, Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, Vasculopatia cerebrale cronica, Epilessia lesionale in trattamento farmacologico, pregresso intervento chirurgico di protesizzazione ginocchio destro, malattia artrosica poli- distrettuale e multiple protrusioni discali nel tratto dorsale e lombare della colonna vertebrale.
Si riporta stralcio della relazione: «Nel corso della visita medico-legale del 29.03.2023 il periziato si è presentato in condizioni generali discrete, vigile, orientato nel tempo e nello spazio, mnesico, con tono dell' umore
2 deflesso. Ha riferito difficoltà nella deambulazione, sintomatologia dolorosa osteo-articolare e crisi epilettiche frequenti. E' stato rilevato dolore alla digitopressione dei rachide dorsale e lombo-sacrale e alla mobilizzazione attiva e passiva delle grosse articolazioni dei quattro arti, soprattutto a carico del ginocchio bilateralmente con moderata riduzione della escursione articolare, leve ipo-trofia dei muscoli quadricipiti degli arti inferiori. Il periziato ha eseguito i passaggi posturali con necessità di appoggio agli arredi e ha deambulato in autonomia, ma con ausilio di stampella ed andatura disarmonica. Il diabete mellito di tipo due di cui è affetto il periziato viene trattato mediante terapia farmacologica orale, ha determinato la comparsa di lesioni micro-angiopatiche periferiche può essere inquadrato secondo D.M. 02.05.92 con codice 9309 e percentuale d' invalidità del 50%. Gli esiti del trattamento chirurgico di endoprotesi a carico del ginocchio sinistro può essere inquadrato mediante codice 7221 e percentuale d' invalidità del
30%. La spondiloartrosi e le lesioni discali localizzate a carico del tratto dorsale, lombare e sacrale della colonna vertebrale hanno prodotto una netta riduzione dei movimenti di flessione e torsione del busto e rigidità; tali limitazione funzionali possono essere inquadrate con codice 7010 e percentuale d'invalidità del 40%. L' epilessia lesionale di cui soffre il periziato si presenta in forma generalizzata e con crisi frequenti che si accompagnano a perdita di coscienza, astenia, difficoltà a parlare;
può essere inquadrata con codice 2002 e percentuale d' invalidità del 46%. Applicando il metodo di calcolo Salomonico per le menomazioni concorrenti e il metodo riduzionistico per le menomazioni coesistenti, si ottiene una percentuale d' invalidità complessiva del 90% Si può, inoltre, asserire che le patologie riscontrate a carico del periziato non hanno prodotto deficit cognitivi o/e motori tanto gravi da rendere necessaria l' assistenza continua da parte di terzi, egli può ancora svolgere da solo i comuni atti della vita di tutti i giorni. Poiché appare conservare l'autonomia personale correlata all' età e il soggetto si muove autonomamente nel proprio ambiente familiare e sociale, svolgendo da solo i compiti della sua età senza necessità di un intervento assistenziale permanente e continuativo, si può concludere che egli versi in una condizione di handicap che non assume connotazione di gravità».
Tenuto conto di quanto evidenziato dal CTU, questo giudicante ritiene che i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e non fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il CTU vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono essere immuni da errori o vizi logici o tecnici, oltre che sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, non sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 09/01/2025
Il Giudice Angela Latorre
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