Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 2
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa al perito durante le operazioni peritali sono utilizzabili ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ad esso affidato. (Fattispecie di giudizio abbreviato).
Non è incompatibile ad assistere il giudice, in sede di incidente probatorio durante l'esame della persona offesa inferma di mente, l'esperto in precedenza nominato perito dal G.i.p. al fine di accertare la capacità a testimoniare della medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 16854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16854 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
O S C U RA T A
1 6 8 54 / 1 0 M
A
M
In caso di diffusione E
R
presente provvedime
P
U
: omettere le generalit gli altri dati identifical REPUBBLICA ITALIANA a norma dell'art.
d.lgs. 196/03 in quan disposto d'ufficio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
a richiesta di parte
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Imposto dalla legp IL CANCELLIERE CT (Paolo Mensurati)
SEZIONE III PENALE
Registro generale n.
31085/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Pubblica udienza del
4 Marzo 2010
Dott. Onorato Pierluigi Presidente Sentenza n. 471 Dott.a Squassoni Claudia. Consigliere
Dott. Gentile Mario Consigliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Dott. Amoresano Silvio Consigliere
Dott. Marini Luigi Consigliore est 4 MAG 7010 A
M
A
IL CANCELLIERE 01 R
(Paolo Mensurati)ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
B.F. nato a "omissis"
Avverso la sentenza emessa in data 26 Novembre 2008 dalla CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gorizia in data 17 luglio 2007 con la quale è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione in ordine al reato previsto dagli artt.81, 61 n.11, 609-bis e 609-bis, comma secondo, n.1 c.p., con condanna anche alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, e con assegnazione della somma di 25.000,00 euro in favore della persona offesa a titolo di provvisionale. Fatto commesso fra gennaio e febbraio 2006.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. ALFREDO MONTAGNA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il Difensore, AVV. MASSIMO BRUNO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
Con sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, in data 17 luglio 2007 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gorizia ha condannato il Sig.[ B. alla pena di due anni e otto mesi di reclusione in ordine al reato previsto dagli artt.81, 61 n.11, 609-bis e 609-bis, comma secondo, n.1 c.p. (fatto commesso fra gennaio e febbraio 2006), con condanna anche alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, e con assegnazione della somma di 25.000,00 euro in favore della persona offesa a titolo di provvisionale.
Il Sig. B. è stato ritenuto responsabile di avere abusato sessualmente della sorella C. affetta da ipoacusia bilaterale e deficit psichico, sia, in una occasione, mediante violenza fisica e intimidazione psicologica, sia, in altre occasioni, abusando della condizione di inferiorità psichica della stessa e della relazione domestica esistente.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha respinto i motivi di impugnazione presentati dal Sig. B. Je confermato la prima decisione. In particolare la Corte di Appello ha: respinto le censure mosse alla scelta del primo giudice di nominare come ausiliarie le persone che meglio conoscevano la minore e che potevano garantire serenità ed efficacia all'esame (la maestra F. e il perito, dr.ssa M. ), in tale prospettiva dovendosi valutare le condotte tenute dalle due ausiliarie in sede di incidente probatorio al fine di ottenere che la persona offesa superasse le difficoltà di esposizione dei fatti derivanti dalle sue condizioni psico-fisiche;
ritenuto che
l'esame della persona offesa sia avvenuto in modo corretto e che non meritino censure neppure i risultati concordi in ordine alla capacità di testimoniare della persona offesa cui sono pervenute tanto la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero quanto la perizia condotta dalla dr.ssa M.
ritenuto di condividere la valutazione del materiale probatorio operata dal primo giudice ed escluso che sussista un vizio radicale di giudizio derivante dall'utilizzo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di perizia e non confermate in sede di incidente probatorio, posto che le prime hanno rappresentato per il giudice soltanto un elemento di conferma delle seconde, rivelatesi più frammentarie a causa delle difficoltà manifestate dalla persona offesa in sede di esame processuale.
Ricorre per cassazione il Sig. [ B. tramite il Difensore. Riportati i motivi posti a sostegno dell'atto di appello e trascritta la motivazione della sentenza di appello, il ricorrente propone le seguenti censure:
1) nullità della sentenza per avere posto a fondamento della decisione un atto viziato da nullità o inutilizzabilità, così violando gli artt.222 e 228 c.p.p., e in particolare per avere la Corte di Appello confermato le decisioni assunte dal Giudice delle indagini preliminari (ordinanza 30 ottobre 2006) e dal Tribunale che respingevano le eccezioni ritualmente presentate e riproposte dalla difesa in ordine alla sussistenza di incompatibilità tra la partecipazione all'atto di incidente probatorio e la qualità di testimone della Sig.ra F. e la qualità di perito del giudice della Sig.ra M. In particolare, la dr.ssa M. Javeva già svolto su incarico del Giudice delle indagini preliminari una perizia psicologica sulla persona offesa, e questo ha fatto venire meno la condizione di imparzialità che deve caratterizzare il perito che assiste il giudice in sede di incidente probatorio;
2) violazione dell'art.530, comma secondo c.p.p., per avere omesso la Corte di Appello di considerare l'estrema contraddittorietà degli elementi posti a fondamento della decisione O S C U RA T A
impugnata e contenuti nella motivazione adottata dai primi giudici. In particolare la consulente del giudice ha operato senza rispettare i principi della Carta di Noto ed ha operato in modo non suscettibile di controllo incorrendo, per di più, in una serie di errori, quale, gravissimo, l'invito alla persona offesa a ripetere al giudice quello che aveva raccontato poco prima, così omettendo anche di prendere in considerazione l'esistenza di diverse versioni dei fatti che la stessa parte offesa aveva in precedenza esposto e che avrebbero scagionato il fratello.
OSSERVA
Il ricorso è infondato e deve essere respinto nei termini di seguito indicati.
1. Osserva preliminarmente la Corte che l'esame dei motivi di ricorso può essere effettuato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Tale principio è stato affermato in modo convincente da precedenti decisioni di questa Corte, secondo le quali quando le sentenze di primo e secondo grado "concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente" (per tutte, Prima Sezione Penale, sentenza n.8886 del 26 giugno-8 agosto 2000, Sangiorgi, rv 216906)
2. Osserva, quindi la Corte, che non meritano censure le motivazioni con le quali i giudici di merito hanno respinto le doglianze dell'imputato circa la conduzione dell'incidente probatorio e la partecipazione della Sig.ra F. maestra di sostegno della persona offesa, e della dr.ssa
M.
Sotto questo secondo profilo deve osservarsi che tale partecipazione trova fondamento nella disposizione contenuta nel comma secondo dell'art.609-decies c.p., disposizione che prevede che in presenza di persone offese minori di età, cui debbono parificarsi le persone che versano in situazioni psico-fisiche minorate, sono obbligatorie specifiche forme di "assistenza affettiva e psicologica" che possono essere costituite anche dalla presenza di un familiare o di altra persona idonea in sede di svolgimento di atti processuali che comportano il coinvolgimento diretto della persona offesa;
sul punto si rinvia anche al disposto dell'art.498 c.p.p. nella parte in cui, commi 4, 4-bis e 4-ter c.p.p., disciplina l'esame del minore e del maggiore di età infermo di mente. A tale proposito la Corte rileva che la madre della persona offesa e del di lei fratello, odierno ricorrente, fu ritenuta già dal Pubblico Ministero inidonea a tutelare gli interessi della giovane, tanto che si procedette alla nomina di un curatore speciale;
evidente che la madre non poteva successivamente essere considerata soggetto idoneo ad operare ai sensi del citato secondo comma dell'art.609-decies c.p. e che il giudice doveva garantire l'assistenza mediante il ricorso ad altra persona che fu identificata nella Sig.ra F. insegnante di sostegno e persona cui la parte offesa si era rivolta con fiducia in sede di primo racconto dei fatti.
Quanto alla partecipazione della dr.ssa M. nessuna incompatibilità è prevista dalla legge con l'incarico peritale che ella aveva ricevuto dal giudice e non dal Pubblico Ministero o da altra parte del processo. La sua presenza in sede di incidente probatorio quale ausiliario del giudice non comporta, dunque, la prospettata nullità dell'atto (sul punto si richiama il principio di tassatività delle nullità processuali fissato dall'art. 177 c.p.p.).
3. Quanto, infine, ai lamentati vizi dell'incidente probatorio, la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia immune da cesure. Escluso che il ricorso contenga elementi specifici che impongano di ritenere l'attività della Sig.ra F. e della dr.ssa M. viziata da pregiudiziale ostilità nei confronti del ricorrente e tale da inficiare il regolare svolgimento O S C U RA T A
dell'attività processuale, la Corte osserva che non può trovare accoglimento neppure la censura mirante a riconoscere l'inutilizzabilità dell'incidente probatorio e dei suoi esiti a causa della presenza di domande suggestive.
Va in primo luogo rilevato che le "prove illegittimamente acquisite" come disciplinate dall'art. 191 c.p.p. sono quelle assunte al di fuori dei casi consentiti dalla legge e non quelle che presentino vizi parziali nel corso della loro formazione. Di conseguenza, qualora alcune risposte della persona esaminata in sede giudiziale fossero frutto di domande poste in modo non consentito potrebbe venire in discussione l'eventuale esclusione ex art. 191 c.p.p. delle specifiche risposte dal novero del materiale utilizzabile ai fini della decisione, ma non certamente la inutilizzabilità dell'intero esame.
Inoltre, la Corte ritiene decisiva ai fini della decisione sul motivo di ricorso proposto dal Sig. B. la considerazione che il divieto di domande suggestive viene posto dalla legge esclusivamente con riferimento all'esame condotto dalla parte processuale che ha introdotto il testimone (art.499, comma terzo c.p.p.), ma non opera in sede di controesame e, tanto meno, opera nei casi in cui sia il giudice a condurre direttamente l'esame del minore o delle persone che versano in speciali condizioni (art.498, comma quarto e seguenti c.p.p.) nel rispetto delle regole previste dai commi secondo, quarto e sesto dell'art.499 c.p.p. miranti a tutelare la dignità della persona esaminata e, nello stesso tempo, garantire la genuinità e l'efficacia delle risposte.
4. Così valutate le censure in ordine ai lamentati vizi procedimentali ed escluso che sussistano nullità o inutilizzabilità di specifici atti facenti parte del materiale probatorio posto dai giudici di merito a fondamento della decisione, la Corte deve affrontare i restanti motivi di ricorso come sopra sintetizzati.
Anche tali profili meritano di essere respinti, sia pure con la precisazione che segue.
Ritiene, in primo luogo, la Corte che erroneamente il ricorrente faccia discendere profili di vizio della motivazione dal mancato rispetto della “Carta di Noto", posto che questa non costituisce un elemento di valore normativo da cui poter far discendere difetti del percorso decisionale o argomentativo della decisione giudiziale. Ciò che in questa sede deve essere valutato dalla Corte di legittimità è se la motivazione della decisione impugnata presenti carattere di incoerenza o profili di manifesta illogicità che ne impongano l'annullamento, così come richiesto dal ricorrente. Ebbene, ritiene la Corte che una delle censure prospettate dal ricorrente colga nel segno e individui un errore in cui è incorsa la Corte di Appello;
tuttavia, le conseguenze di tale errore non comportano nel caso in esame l'accoglimento del ricorso. Lamenta correttamente il ricorrente che la ricostruzione dei fatti non possa essere fondata sulle dichiarazioni che la persona offesa ha reso durante le operazioni peritali;
queste dichiarazioni, infatti, sulle quali il perito non può essere chiamato a rendere testimonianza ai fini dell'accertamento dei fatti, esauriscono la loro funzione e validità nella definizione delle risposte ai quesiti che il giudice ha affidato al perito (art.228, comma terzo c.p.p.). Ne discende che quelle dichiarazioni devono essere considerate non utilizzabili “in parte qua” (art.191 c.p.p.). Tuttavia, la mancata utilizzazione delle dichiarazioni in esame non priva il fascicolo dibattimentale del racconto della persona offesa, che è stato raccolto in sede di incidente probatorio e contiene informazioni sui fatti dotate di una loro autonoma valenza. In altri termini, ritiene la Corte che il complesso del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, ivi comprese le dichiarazioni di coloro che raccolsero le prime dichiarazioni della persona offesa, fornisca un quadro ricostruttivo sufficiente anche in assenza dei passaggi dichiarativi che i medesimi giudici hanno ricavato dalle risultanze peritali.
Tale conclusione impone alla Corte di procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, così come previsto dall'art.619 c.p.p., e di concludere che il motivo d'impugnazione non può essere accolto nella parte in cui insiste per l'annullamento della decisione.
5. Infine, non può trovare accoglimento la censura relativa ai vizi di motivazione quale elemento che il ricorrente collega all'errata valutazione del materiale probatorio e del suo significato. O S C U RA T A
Occorre sul punto richiamare i principi generali che la giurisprudenza ha fissato in ordine ai confini del giudizio di legittimità, con particolare riferimento ai limiti che l'art.606 c.p.p. pone in tema di controllo sulla valutazione del materiale probatorio attraverso le censure di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Osserva la Corte che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio
1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla più recente giurisprudenza (si vedano la sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio-7 giugno 2006, n.19584, Capri ed altra, rv 233773, rv 233774, rv 233775, e la sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo-20 aprile 2006, n.14054, Strazzanti, rv 233454).
Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n.26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla legge n.46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è “rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello"
Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art.606, lett. e) c.p.p., come modificato dall'art.8, comma primo, lett.b) della legge 20 febbraio 2006, n.46, non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della decisione di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio. In conclusione, come precisato dalla sentenza della Sezione Sesta Penale, n.22256 del 2006, Bosco, rv 234148, resta "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (si vedano anche, tra le tante decisioni successive, le sentenze della Seconda Sezione Penale, n.23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, PG in proc. Vignaroli, rv 236893, e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci, rv 237207).
In applicazione di tali principi la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata non risulta né incoerente con il materiale probatorio come sopra esaminato anche ai sensi dell'art.619 c.p.p., né risulta affetta da manifesta illogicità allorché individua le ragioni che, nel contrasto tra le versioni prospettate dalle parti processuali, giudica che sussistano prove sufficienti per una affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente. Non sussistono, dunque, i presupposti per un intervento di questa Corte e il ricorso dev'essere respinto.
6. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 Marzo 2010
A
L'Estensore Presidente
Тиміді он л