Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 147/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 147/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difesoa dall'avv. RUFFINI NINO GIORDANO presso il cui studio sito in Reggio Emilia, VIA P. BORSELLINO 22 42124 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GRASSO ROBERTO presso il cui studio sito in Sassuolo (MO), via cavallotti n. 140 è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 11.02.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Sassuolo (MO) in [...]_1
25.03.2023
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 24.01.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
A) Le parti vivranno separate, uniformando i loro comportamenti, in modo da non recarsi pregiudizio morale e patrimoniale nel rispetto dei reciproci diritti e doveri che ancora loro impone la funzione genitoriale, nonostante sia venuta meno la loro convivenza more uxorio;
i loro comportamenti devono essere improntati, inoltre e soprattutto, al rispetto più fermo ed intranSIente, per la salute fisica e psichica della figlia, affinché l'immagine del padre e della madre rimangano per lei figure di riferimento e di guida sicura e serena.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere quindi un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato fra la figlia e ciascun genitore, evitando di esprime giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e con diritto della minore di avere, mantenere e conservare, rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori si impegnano a favorire sempre la centralità dell'interesse della minore responsabilizzandosi nel modo più fattivo e collaborativo possibile. Essi eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, adottando tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
PIANO GENITORIALE
B) Quanto al regime di affidamento, la minore sarà affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, nel massimo rispetto ed in particolare nella collaborazione genitoriale per ogni evento di vita della stessa, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della bambina con la madre in Castellarano (RE), Via Cadiroggio n.1/A. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) Per quanto riguarda i diritti di visita e di tenuta della figlia, il padre avrà riservato il diritto di vedere e trascorrere il proprio tempo con la figlia compatibilmente con gli impegni della madre e le eSIenze della minore. Salvo diverso accordo, il padre eserciterà i suoi diritti di visita anche infrasettimanali in base ai giorni ed al calendario concordato con la madre di seguito dettagliato:
- due giorni infrasettimanali, concordati ed indicati nelle giornate del martedì e del venerdì, salvo diversi accordi, dalle ore 16.00, ovvero dall'uscita dall'asilo, sino alle 20.30, cena compresa, con impegno del padre di riaccompagnare la bambina presso il domicilio materno;
- nel week end il padre avrà il diritto di vedere e frequentare la figlia a settimane alterne le giornate del sabato o della domenica, dalle Per_1 ore 10.00, con impegno del padre di ritirare la bambina presso il domicilio materno e riaccomapagnarla a casa della madre alle ore 18.00.
Al raggiungimento dei due anni e mezzo della bambina, salvo diverso accordo che potrà intervenire tra i genitori e che dovrà risultare per iscritto ( sms o watshapp), il padre potrà inoltre pernottare con la figlia e pertanto il padre potrà tenere con sé la piccola : Per_1
iii) due giorni infrasettimanali, concordati ed indicati nelle giornate del martedì e del venerdì, dalle ore 16.00, ovvero dall'uscita dall'asilo, sino al mattino seguente, con impegno del padre di accompagnare la bambina all'asilo e/o a scuola;
iiii) nel week end il padre avrà il diritto di vedere e frequentare la figlia a Per_1 settimane alterne le giornate del sabato o della domenica, dalle ore 10.00 sino al mattino seguente allorquando riaccompagnerà la bambina al domicilio materno (nel caso di pernottamento il sabato) ovvero all'asilo e/o a scuola (nel caso di pernottamento la domenica);
D) Per quanto riguarda le vacanze estive dal compimento del terzo anno di età della figlia il padre potrà portare con sé in villeggiatura, per 8 giorni Per_1 consecutivi fino al compimento dei sei anni di età dopodichè potrà portare in villeggiatura la figlia minore anche per 14 giorni consecutivi. I periodi dovranno essere concordati possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno e con 20 giorni d'anticipo per le vacanze pasquali e natalizie durante le quali le giornate di vacanza saranno divise a metà tra i genitori. I periodi non dovranno coincidere e dovranno comprendere, ad anni alterni, il giorno di Natale e la Vigilia o il 31 dicembre e il 6 gennaio ed il giorno di Pasqua e Pasquetta.
I ricorrenti concordano che le condizioni relative ai periodi di vacanza potranno essere liberamente modificate previo accordo tra i genitori e comunque nel rispetto dei desideri, interessi, bisogni, impegni scolastici e ricreativi della minore, in ragione dell'età di questa, nonché nel rispetto degli impegni di lavoro dei genitori stessi.
E) I genitori dichiarano che le condizioni di cui infra sono scelte ponderate e bilanciate all'interesse della minore nonché alle reciproche posizioni economiche/lavorative.
F) Quanto agli aspetti economici, i genitori concordano che il SI. Parte_1 corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il
[...] Parte_2 mantenimento ordinario della figlia minore , la somma mensile di euro Per_1 250,00 // duecentocinquanta, entro il giorno 15 di ogni mese rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita.
G) Le spese straordinarie per la figlia, nelle quali sono da ricomprendersi anche i pannolini per espressa previsione delle parti, saranno assolte nella misura del 50% da ciascun genitore secondo le indicazioni fornite nel più recente protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Reggio Emilia. Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mail agli indirizzi noti alle parti e/o telefonicamente tramite messaggi whatsApp;
a fronte della richiesta scritta di un genitore, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta e comunque non oltre 15 giorni) l'eventuale dissenso, espresso per iscritto ed esplicitamente motivato;
in difetto, il silenzio o una risposta non motivata saranno intesi come assenso alla richiesta. Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare la parte che ha anticipato la spesa. Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli ed a consegnarne copia all'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI
L'assegno unico universale nonché i “bonus” che sono ora e/o saranno in futuro riconosciuti a favore della genitorialità e/o a favore della figlia saranno percepiti interamente dalla SI.ra (es. Bonus asilo) salvo l'obbligo della madre di Pt_2 imputare tale somma mensile percepita in conto spese per la retta della scuola dell'infanzia: il padre resta obbligato a pagare la quota parte di un mezzo della somma di differenza
H) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
I) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuno provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuno.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di conSIlio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli