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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5311/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5311/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Bergamaschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 8, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Gilera n. 134; rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cacopardo e dall'avv. Antonio De Carolis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Arona (NO), Via 2 Giugno n. 45, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Arcore in data 25 giugno 2010 tra loro e trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Arcore atto n. 12, Anno 2010, Parte II Serie A, e pure trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Trezzo Sull'Adda (atto n. 3, P.2, Serie B, anno 2010);
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arcore e del Comune di Trezzo Sull'Adda di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiarare che il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori danno atto che le modalità di frequentazione tra il padre e , sono state concordemente Per_1 sospese e che il piccolo sta effettuando degli incontri per supporto psicologico tramite il Ceaf Per_1 di Parte_1
Poste le modalità di frequentazione disposte in sede di consulenza tecnica e che di seguito si riportano, i relativi tempi di attuazione saranno rimessi alla crescita del minore ed alla volontà di quest'ultimo (sino a che non vorrà vedere e/o stare con il padre, quest'ultimo non ne imporrà le visite, confidando Per_1 e auspicando che con la crescita del bambino, questi aspetti possano andare migliorando, nell'interesse preminente del minore)
-fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica alle 21:00 comprendendo il momento della cena;
- un pernottamento infrasettimanale (mercoledì) quando il week end è di pertinenza paterna;
mentre due pernottamenti infrasettimanali (ipoteticamente mercoledì e giovedì) quando il week end è di pertinenza materna;
- durante le vacanze estive scolastiche il padre potrà tenere con sé il figlio una settimana nei mesi di giugno
/luglio / settembre;
mentre il mese di agosto verrà suddiviso equamente tra i due genitori alternando la prima e la seconda metà del mese;
- le vacanze scolastiche del periodo di Natale saranno trascorse in alternanza annuale tra i due genitori, dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre ore 20:00 e dal 30 dicembre 20:00 sino al rientro a scuola;
Per il Natale 2024/2025 l'intero periodo è stato di spettanza della madre;
- Le vacanze pasquali saranno trascorse per intero, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori. Per l'anno 2025 il periodo è stato di spettanza della madre.
-I ponti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica per il carnevale, in occasione di elezioni o per altre festività annuali, salvo diverso accordo, saranno godute dal figlio con l'uno o l'altro dei genitori, secondo un criterio di alternanza. Le Parti si danno reciprocamente atto che anche la conoscenza di eventuali partner sarà subordinata al volere di , in ogni caso i genitori assicureranno sempre al bambino spazi di cui necessita Per_1 all'interno dell'abitazione sia della madre che del padre. CP_ 4) Dichiarare obbligato il signor a versare alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di €. 700,00, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, fino al mese di giugno 2026. Dal mese di luglio 2026 il contributo al mantenimento del figlio sarà versato nella misura mensile di euro 800,00, con prima rivalutazione Istat a far tempo dal luglio 2027. Le spese straordinarie saranno suddivise dai genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre sino al giugno 2026. Dal mese di luglio 2026, le spese straordinarie saranno suddivise dai genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche e oculistiche presso servizio Sanitario Nazionale;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) i farmaci Movicol, CO e BO
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a1) tasse/rette scolastiche della scuola privata unicamente per quelle riguardanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado;
a2) tasse scolastiche della scuola secondaria di II grado e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo dell'acquisto delle divise, e della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche della scuola privata per le scuole secondarie di II grado e universitarie b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei relative allo sport scelto da;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- Per_1 scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con richiesta di prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 13 giorni successivi alla richiesta;
5) Le Parti danno atto che di aver definito ogni loro rapporto di dare/avere a riguardo le spese straordinarie relative al figlio, le spese condominiali arretrate e le utenze relative alla casa coniugale e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro rispetto a quanto sino ad oggi rispettivamente sostenuto.
6) Le Parti convengono che l'Assegno Unico INPS per il figlio minore a carico, potrà essere richiesto e CP_ percepito per intero dalla sig.ra ;
7) Le parti danno atto che la casa coniugale, di proprietà comune, sita in Arcore (MB), Via Gilera n. 134, è stata venduta a terzi e che il ricavato verrà ripartito al 50% tra gli stessi, al netto del rimborso del mutuo ipotecario. CP_ La sig.ra dà atto di essersi trasferita, unitamente al figlio minore, in altro alloggio sito in Arcore, Via Lombardia n.11;
8) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
9) Spese legali compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 869/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 24.04.2025 e pubblicata in data 29.04.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ed Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 29.07.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 25 giugno 2010 (atto n. 24 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Arona), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arona, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5311/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Bergamaschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 8, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Gilera n. 134; rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cacopardo e dall'avv. Antonio De Carolis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Arona (NO), Via 2 Giugno n. 45, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1)Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Arcore in data 25 giugno 2010 tra loro e trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Arcore atto n. 12, Anno 2010, Parte II Serie A, e pure trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Trezzo Sull'Adda (atto n. 3, P.2, Serie B, anno 2010);
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arcore e del Comune di Trezzo Sull'Adda di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiarare che il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori danno atto che le modalità di frequentazione tra il padre e , sono state concordemente Per_1 sospese e che il piccolo sta effettuando degli incontri per supporto psicologico tramite il Ceaf Per_1 di Parte_1
Poste le modalità di frequentazione disposte in sede di consulenza tecnica e che di seguito si riportano, i relativi tempi di attuazione saranno rimessi alla crescita del minore ed alla volontà di quest'ultimo (sino a che non vorrà vedere e/o stare con il padre, quest'ultimo non ne imporrà le visite, confidando Per_1 e auspicando che con la crescita del bambino, questi aspetti possano andare migliorando, nell'interesse preminente del minore)
-fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica alle 21:00 comprendendo il momento della cena;
- un pernottamento infrasettimanale (mercoledì) quando il week end è di pertinenza paterna;
mentre due pernottamenti infrasettimanali (ipoteticamente mercoledì e giovedì) quando il week end è di pertinenza materna;
- durante le vacanze estive scolastiche il padre potrà tenere con sé il figlio una settimana nei mesi di giugno
/luglio / settembre;
mentre il mese di agosto verrà suddiviso equamente tra i due genitori alternando la prima e la seconda metà del mese;
- le vacanze scolastiche del periodo di Natale saranno trascorse in alternanza annuale tra i due genitori, dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre ore 20:00 e dal 30 dicembre 20:00 sino al rientro a scuola;
Per il Natale 2024/2025 l'intero periodo è stato di spettanza della madre;
- Le vacanze pasquali saranno trascorse per intero, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori. Per l'anno 2025 il periodo è stato di spettanza della madre.
-I ponti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica per il carnevale, in occasione di elezioni o per altre festività annuali, salvo diverso accordo, saranno godute dal figlio con l'uno o l'altro dei genitori, secondo un criterio di alternanza. Le Parti si danno reciprocamente atto che anche la conoscenza di eventuali partner sarà subordinata al volere di , in ogni caso i genitori assicureranno sempre al bambino spazi di cui necessita Per_1 all'interno dell'abitazione sia della madre che del padre. CP_ 4) Dichiarare obbligato il signor a versare alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di €. 700,00, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, fino al mese di giugno 2026. Dal mese di luglio 2026 il contributo al mantenimento del figlio sarà versato nella misura mensile di euro 800,00, con prima rivalutazione Istat a far tempo dal luglio 2027. Le spese straordinarie saranno suddivise dai genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre sino al giugno 2026. Dal mese di luglio 2026, le spese straordinarie saranno suddivise dai genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche e oculistiche presso servizio Sanitario Nazionale;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) i farmaci Movicol, CO e BO
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a1) tasse/rette scolastiche della scuola privata unicamente per quelle riguardanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado;
a2) tasse scolastiche della scuola secondaria di II grado e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo dell'acquisto delle divise, e della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche della scuola privata per le scuole secondarie di II grado e universitarie b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei relative allo sport scelto da;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- Per_1 scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con richiesta di prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 13 giorni successivi alla richiesta;
5) Le Parti danno atto che di aver definito ogni loro rapporto di dare/avere a riguardo le spese straordinarie relative al figlio, le spese condominiali arretrate e le utenze relative alla casa coniugale e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro rispetto a quanto sino ad oggi rispettivamente sostenuto.
6) Le Parti convengono che l'Assegno Unico INPS per il figlio minore a carico, potrà essere richiesto e CP_ percepito per intero dalla sig.ra ;
7) Le parti danno atto che la casa coniugale, di proprietà comune, sita in Arcore (MB), Via Gilera n. 134, è stata venduta a terzi e che il ricavato verrà ripartito al 50% tra gli stessi, al netto del rimborso del mutuo ipotecario. CP_ La sig.ra dà atto di essersi trasferita, unitamente al figlio minore, in altro alloggio sito in Arcore, Via Lombardia n.11;
8) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
9) Spese legali compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 869/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 24.04.2025 e pubblicata in data 29.04.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ed Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 29.07.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 25 giugno 2010 (atto n. 24 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di Arona), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arona, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi