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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/09/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 6480/2021
Il Giudice Istruttore visto l'art 281 sexies c.p.c., uditi i procuratori delle parti, all'esito della discussione orale ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte integrante del verbale di causa
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio
Masone, nella causa, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, tra:
- (c.f. ), Parte_1 C.F._1 in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1
(c.f./p.i. );
[...] P.IVA_1
- (c.f. ); Parte_2 C.F._2
- (c.f. ); Parte_3 C.F._3
- (c.f. ); Parte_1 C.F._1
- (c.f. , Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Quadrino;
OPPONENTI
e
- C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Reali;
Parte_5
OPPOSTA
Nonché
- (C.F. e P.I. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per P.IVA_3 essa rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_4
Maione;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Tanto premesso e ritenuto, parte opponente, come sopra nel presente giudizio rappresentata e difesa, chiede:
A) Preliminarmente disporsi CTU tecnico-contabile al fine di ricalcolare il saldo alla data del decreto ingiuntivo opposto ed attuale del rapporto/contratto n. 155886 per cui è causa, depurandolo dagli interessi, commissioni, spese e/o oneri vari non dovuti e, comunque, da tutte le voci contabili non dovute.
B) accertare il difetto di legittimazione attiva per l'emissione del decreto ingiuntivo come in esposizione argomentato;
C) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus prestata dai IG.ri , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
; D) accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'inoperatività
[...] della clausola di deroga ai termini ex art. 1957 c.c. e, comunque, la decadenza della convenuta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.;
E) per l'effetto revocare e/o annullare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo N. 1885/2021 (Fasc. N. 5292/2021
R.G), emesso dal Tribunale di Latina, Giudice Dott. Gaetano Negro, in data 15.10.2021 e depositato in data 18.10.2021, nei confronti dei fideiussori IG.ri , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
; Parte_4
2 F) accertare e dichiarare il difetto di prova delle pretese creditorie;
G) accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte in quanto non provate e, comunque, computate in maniera difforme da quanto contrattualmente statuito;
H) per l'effetto revocare e/o annullare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo N. 1885/2021 (Fasc. N. 5292/2021
R.G), emesso dal Tribunale di Latina, Giudice Dott. Gaetano Negro, in data 15.10.2021 e depositato in data 18.10.2021”.
Per parte opposta: “Allo stato, per quanto motivato, si conclude perché il Tribunale,
A) accerti che l'opposizione è infondata e per l'effetto confermi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1885/2021 emesso il 15/10/2021 e pubblicato il 18/10/2021;
B) in ogni caso accerti come dovuta la somma di € 43.796,91 oltre interessi al tasso legale dal 24/9/2020 e su € 41.372,44, o quella minore che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e condannare gli opponenti in solido al pagamento;
c) condanni gli opponenti al pagamento degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda
(14/10/2021 data del deposito del decreto ingiuntivo).
Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La quale mandataria di Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, otteneva Parte_5 decreto ingiuntivo n. 1885/2021 (R.G. n. 5292/2021) con il quale il
Tribunale civile di Latina ingiungeva alla “ ” Controparte_1
(debitrice principale) e, in solido con essa, ai signori , Parte_2
, , , quali garanti in virtù Parte_3 Parte_1 Parte_4 di fideiussione omnibus rilasciate il 09.06.2011 sino alla concorrenza di
3 Euro 120.000,000, di pagare in proprio favore la somma di Euro
43.796,91, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a saldo, a far data dal 27.07.2021, del conto sofferenze n. 155886, nel dettaglio così costituito:
- € 41.372,44, in linea capitale, quale saldo del conto corrente n.
35053419 con apertura di credito fino alla concorrenza di € 80.000,00 assistita da garanzia ipotecaria sui beni del Sig. ; Parte_1
- € 2.424,47, quali interessi maturati al 24.09.2020 (e asseritamente non ancora contabilizzati in conto corrente ex art. 120 T.U.B.).
Proponevano opposizione tutti gli ingiunti, i quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
quale mandataria della e la Controparte_5 Parte_5 nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai sig. , Parte_2 Parte_3
, e per indeterminatezza
[...] Parte_1 Parte_4 dell'oggetto, oltre che per nullità della clausola di deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Nel merito contestavano l'importo ingiunto in quanto asseritamente non provato e, in ogni caso, non dovuto nella misura indicata dalla banca poiché comprensivo di interessi calcolati in maniera difforme da quanto contrattualmente convenuto.
Concludevano, quindi, chiedendo, previo accoglimento delle eccezioni preliminari formulate, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio quale Controparte_2 mandataria di la quale replicava agli avversi motivi di Parte_5 opposizione e ne chiedeva il rigetto, attesa l'assenza di cause di nullità della fideiussione ed essendo provata l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione.
Concludeva, pertanto, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
4 Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. del 25.07.2023 si costituiva nel giudizio di opposizione Controparte_3
(di seguito ), quale cessionaria del credito in virtù di
[...] CP_3 un'operazione di cessione ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 385/1993 (Testo
Unico Bancario), la quale rappresentava di essere subentrata esclusivamente nelle situazioni attive originariamente di titolarità della cedente ed esponeva, per l'effetto, di Controparte_6 opporsi alla eventuale richiesta di estromissione formulata dall'istituto cedente e, in ipotesi di condanna dell'opposta, si riservava di agire in regresso nei suoi confronti.
Il Giudice Istruttore, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. previa verifica dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, rinviava la causa all'udienza del 22.10.2024 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termini per note sino a venti giorni prima dell'udienza.
Alla udienza fissata per la discussione orale le parti chiedevano rinvio per definizione bonaria della controversia;
pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza dell'08.05.2025 per la verifica del raggiungimento dell'accordo ovvero, in difetto, per discussione orale.
All'udienza dell'8.5.2025 le parti non comparivano. La causa veniva quindi rinviata all'udienza odierna del 30.9.2025 in cui le parti discutevano la causa chiedendone la decisione.
Occorre, in primo luogo, soffermarsi sulle eccezioni preliminari formulate dall'opponente, posto che un loro eventuale accoglimento preclude l'esame nel merito della controversia;
pertanto, va rilevato quanto segue.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Parte_5
(e per la stessa, quale propria mandataria, della
[...]
è infondata e va rigettata. Controparte_5
5 Dagli atti di causa è emerso che la originaria concedente
[...] si è fusa per incorporazione con la società controllante CP_7 [...] in virtù di atto notarile del 10.01.2020 (doc. 1 allegato al Parte_5 fascicolo monitorio), subentrando nei diritti e negli obblighi assunti dalla società partecipante alla fusione e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.p.c..
Inoltre, poiché la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la legittimazione attiva, per quanto concerne i diritti pregressi, in considerazione del fenomeno successorio descritto, è da individuarsi in capo alla società risultante dalla fusione e dunque, nella specie, alla Parte_5
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dai garanti ingiunti per indeterminatezza dell'oggetto, essa è infondata.
Occorre premettere che, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in continuità con il principio di diritto già enunciato da Cass. Sez. I, sent. n. 2492/2017, a prescindere dal fatto che sia prestata una fideiussione od una garanzia a prima richiesta per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore in contratto, “la valutazione ai fini dell'applicazione della norma imperativa dell'art. 1938
c.c., che esige la fissazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, deve farsi con riferimento alle singole obbligazioni garantite. Ne consegue che la clausola resta nulla solo con riferimento a quella o a quelle obbligazioni che in ipotesi risultino avere natura di obbligazione futura, mentre rimane valida per le obbligazioni che non abbiano tale natura” ivi incluse quelle cosiddette “condizionali”, ossia quelle correlate ad eventi che completano la fattispecie costitutiva aggiungendosi al fatto originario dell'assunzione della garanzia per l'adempimento del contratto garantito (cfr. Cass. Sez. III, ord. n.
5423/2022).
6 Tanto premesso, la garanzia rilasciata dai sig. , Parte_3
non può dirsi nulla per Parte_1 Parte_4 indeterminatezza dell'oggetto, essendo stata prestata a condizioni prestabilite (il contratto, infatti, individua un importo massimo garantito, pari ad Euro 120.000,00, e disciplina altresì le modalità attraverso le quali la banca può avvalersi della suddetta garanzia, oltre alle eccezioni opponibili dai fideiussori) e comunque in conformità con il principio di progressiva integrabilità del contratto di cui all'art. 1349 c.c., che consente alle parti di determinare l'oggetto del contratto anche in un momento successivo al sorgere dell'obbligazione purché lo stesso non risulti assolutamente indeterminato nei propri elementi costitutivi.
Considerato, dunque, che la fideiussione ovvero la garanzia autonoma
(sulla corretta qualificazione del negozio ci si riserva di soffermarsi nel prosieguo) sottoscritta dagli opponenti ha ad oggetto l'assunzione dell'obbligazione diretta di garantire l'adempimento del contratto e la previsione della estensione della garanzia per le obbligazioni che il contratto garantito ricolleghi all'inadempimento da parte del debitore garantito di detta obbligazione, ossia fatti certamente futuri ma comunque ricollegati all'andamento dell'obbligazione principale e in essa contemplati, si deve concludere che l'oggetto del contratto non sia costituito da un'obbligazione futura bensì, come si è detto, da un'obbligazione che nasce al verificarsi di tali fatti, che assumono il valore di eventi soltanto condizionanti la nascita di un'obbligazione e che completano la sua fattispecie costitutiva aggiungendosi al fatto originario dell'assunzione della garanzia per l'adempimento del contratto garantito.
Ciò posto, venendo alla natura del contratto in oggetto ed alla correlata eccezione di nullità spiegata da parte opponente in relazione alla presunta violazione dell'art. 1957 c.c., va rilevato quanto segue.
Affinché possa ritenersi di trovarsi al cospetto di un contratto autonomo di garanzia ovvero di una fideiussione, con evidenti
7 conseguenze in punto di disciplina applicabile, occorre guardare alla struttura e alla causa del contratto.
Tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia non sussiste un vincolo di solidarietà, giacché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni (cfr. Cass. ord. n. 8874/2021).
La contestuale presenza, nel contratto in analisi, delle clausole che prevedono l'obbligo del fideiussore di pagamento immediato a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, e la connessa rinuncia espressa del fideiussore ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'articolo 1945 c.c. (art. 7), nonché la deroga a quanto previsto dall'art. 1955 c.c. in materia di liberazione del fideiussore per fatto del debitore (art. 10), induce il Giudicante a qualificare il negozio stipulato dagli opponenti come contratto autonomo di garanzia, essendo chiara la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia.
La conseguenza di siffatta qualificazione risiede nella preclusione al garante della facoltà di opporre al creditore eccezioni concernenti il rapporto fondamentale, salvo che si tratti di nullità derivante da contrarietà a norme imperative o da illiceità della causa. Nel caso di specie, quindi, agli opponenti è inibito opporre le eccezioni tipiche
8 relative al rapporto di fideiussione, tra cui figurano quelle di cui agli artt.
1956 e 1957 c.c..
Venendo, infine, ai motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa avanzata dalla essi sono del pari infondati e Parte_5 vanno rigettati.
L'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere, infatti, ripartito tra le parti nel senso che incombe sull'opposta, nella veste di attrice in senso sostanziale, il dovere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa avanzata, mentre spetta all'opponente, nella qualità di convenuta sostanziale, l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti a fondamento delle eccezioni formulate.
La pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti Parte_5 della debitrice principale ( ) e dei garanti, Controparte_1 obbligati in solido, appare correttamente dimostrata, essendo stati depositati i contratti sottoscritti (conto corrente n. 2432 del 20.05.2011 di cui al doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta, apertura di credito in conto corrente bancario n. 2432 contenuto nel doc. 3, contratti di fideiussione di cui ai documenti n. 7 e 8), l'estratto conto analitico (doc. 11) e le raccomandate contenenti le comunicazioni di revoca dell'affidamento e di messa in mora del 22.05.2020 (doc. 9).
Sul versante opposto, invece, le eccezioni formulate dagli opponenti non sono apparse sufficienti a dimostrare l'estinzione del credito azionato e a condurre, conseguentemente, al rigetto della domanda di pagamento.
A conclusioni analoghe si perviene anche avuto riguardo all'eccezione di non debenza degli interessi applicati per presunta difformità dai criteri contrattuali stabiliti, appalesandosi la stessa infondata e comunque non supportata da alcuna allegazione o prova a conferma del motivo dedotto, tanto più che dagli estratti conto si evince che gli interessi sono stati
9 applicati in maniera analoga ai criteri di calcolo indicati nelle condizioni economiche sottoscritte da ambedue le parti.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, come in dispositivo, previa applicazione dei minimi di scaglione trattandosi di controversia documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione formulata da , Controparte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4 conferma il decreto ingiuntivo n. 1885/2021, emesso dal Tribunale civile di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna gli opponenti, come sopra identificati, al pagamento, in solido tra loro, in favore di quale Controparte_5 mandataria di e di Parte_5 CP_3
pure in solido tra loro, in persona dei rispettivi legali
[...] rapp. p.t., delle spese processuali, che liquida in Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Latina, il 30.09.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Masone firmato telematicamente
10
Il Giudice Istruttore visto l'art 281 sexies c.p.c., uditi i procuratori delle parti, all'esito della discussione orale ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte integrante del verbale di causa
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio
Masone, nella causa, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, tra:
- (c.f. ), Parte_1 C.F._1 in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1
(c.f./p.i. );
[...] P.IVA_1
- (c.f. ); Parte_2 C.F._2
- (c.f. ); Parte_3 C.F._3
- (c.f. ); Parte_1 C.F._1
- (c.f. , Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Quadrino;
OPPONENTI
e
- C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Reali;
Parte_5
OPPOSTA
Nonché
- (C.F. e P.I. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per P.IVA_3 essa rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_4
Maione;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Tanto premesso e ritenuto, parte opponente, come sopra nel presente giudizio rappresentata e difesa, chiede:
A) Preliminarmente disporsi CTU tecnico-contabile al fine di ricalcolare il saldo alla data del decreto ingiuntivo opposto ed attuale del rapporto/contratto n. 155886 per cui è causa, depurandolo dagli interessi, commissioni, spese e/o oneri vari non dovuti e, comunque, da tutte le voci contabili non dovute.
B) accertare il difetto di legittimazione attiva per l'emissione del decreto ingiuntivo come in esposizione argomentato;
C) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus prestata dai IG.ri , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
; D) accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'inoperatività
[...] della clausola di deroga ai termini ex art. 1957 c.c. e, comunque, la decadenza della convenuta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.;
E) per l'effetto revocare e/o annullare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo N. 1885/2021 (Fasc. N. 5292/2021
R.G), emesso dal Tribunale di Latina, Giudice Dott. Gaetano Negro, in data 15.10.2021 e depositato in data 18.10.2021, nei confronti dei fideiussori IG.ri , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
; Parte_4
2 F) accertare e dichiarare il difetto di prova delle pretese creditorie;
G) accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte in quanto non provate e, comunque, computate in maniera difforme da quanto contrattualmente statuito;
H) per l'effetto revocare e/o annullare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo N. 1885/2021 (Fasc. N. 5292/2021
R.G), emesso dal Tribunale di Latina, Giudice Dott. Gaetano Negro, in data 15.10.2021 e depositato in data 18.10.2021”.
Per parte opposta: “Allo stato, per quanto motivato, si conclude perché il Tribunale,
A) accerti che l'opposizione è infondata e per l'effetto confermi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1885/2021 emesso il 15/10/2021 e pubblicato il 18/10/2021;
B) in ogni caso accerti come dovuta la somma di € 43.796,91 oltre interessi al tasso legale dal 24/9/2020 e su € 41.372,44, o quella minore che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e condannare gli opponenti in solido al pagamento;
c) condanni gli opponenti al pagamento degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data della domanda
(14/10/2021 data del deposito del decreto ingiuntivo).
Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La quale mandataria di Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, otteneva Parte_5 decreto ingiuntivo n. 1885/2021 (R.G. n. 5292/2021) con il quale il
Tribunale civile di Latina ingiungeva alla “ ” Controparte_1
(debitrice principale) e, in solido con essa, ai signori , Parte_2
, , , quali garanti in virtù Parte_3 Parte_1 Parte_4 di fideiussione omnibus rilasciate il 09.06.2011 sino alla concorrenza di
3 Euro 120.000,000, di pagare in proprio favore la somma di Euro
43.796,91, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a saldo, a far data dal 27.07.2021, del conto sofferenze n. 155886, nel dettaglio così costituito:
- € 41.372,44, in linea capitale, quale saldo del conto corrente n.
35053419 con apertura di credito fino alla concorrenza di € 80.000,00 assistita da garanzia ipotecaria sui beni del Sig. ; Parte_1
- € 2.424,47, quali interessi maturati al 24.09.2020 (e asseritamente non ancora contabilizzati in conto corrente ex art. 120 T.U.B.).
Proponevano opposizione tutti gli ingiunti, i quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
quale mandataria della e la Controparte_5 Parte_5 nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai sig. , Parte_2 Parte_3
, e per indeterminatezza
[...] Parte_1 Parte_4 dell'oggetto, oltre che per nullità della clausola di deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Nel merito contestavano l'importo ingiunto in quanto asseritamente non provato e, in ogni caso, non dovuto nella misura indicata dalla banca poiché comprensivo di interessi calcolati in maniera difforme da quanto contrattualmente convenuto.
Concludevano, quindi, chiedendo, previo accoglimento delle eccezioni preliminari formulate, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio quale Controparte_2 mandataria di la quale replicava agli avversi motivi di Parte_5 opposizione e ne chiedeva il rigetto, attesa l'assenza di cause di nullità della fideiussione ed essendo provata l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione.
Concludeva, pertanto, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
4 Con atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. del 25.07.2023 si costituiva nel giudizio di opposizione Controparte_3
(di seguito ), quale cessionaria del credito in virtù di
[...] CP_3 un'operazione di cessione ai sensi dell'art. 58 D.lgs. 385/1993 (Testo
Unico Bancario), la quale rappresentava di essere subentrata esclusivamente nelle situazioni attive originariamente di titolarità della cedente ed esponeva, per l'effetto, di Controparte_6 opporsi alla eventuale richiesta di estromissione formulata dall'istituto cedente e, in ipotesi di condanna dell'opposta, si riservava di agire in regresso nei suoi confronti.
Il Giudice Istruttore, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. previa verifica dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, rinviava la causa all'udienza del 22.10.2024 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termini per note sino a venti giorni prima dell'udienza.
Alla udienza fissata per la discussione orale le parti chiedevano rinvio per definizione bonaria della controversia;
pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza dell'08.05.2025 per la verifica del raggiungimento dell'accordo ovvero, in difetto, per discussione orale.
All'udienza dell'8.5.2025 le parti non comparivano. La causa veniva quindi rinviata all'udienza odierna del 30.9.2025 in cui le parti discutevano la causa chiedendone la decisione.
Occorre, in primo luogo, soffermarsi sulle eccezioni preliminari formulate dall'opponente, posto che un loro eventuale accoglimento preclude l'esame nel merito della controversia;
pertanto, va rilevato quanto segue.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Parte_5
(e per la stessa, quale propria mandataria, della
[...]
è infondata e va rigettata. Controparte_5
5 Dagli atti di causa è emerso che la originaria concedente
[...] si è fusa per incorporazione con la società controllante CP_7 [...] in virtù di atto notarile del 10.01.2020 (doc. 1 allegato al Parte_5 fascicolo monitorio), subentrando nei diritti e negli obblighi assunti dalla società partecipante alla fusione e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.p.c..
Inoltre, poiché la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la legittimazione attiva, per quanto concerne i diritti pregressi, in considerazione del fenomeno successorio descritto, è da individuarsi in capo alla società risultante dalla fusione e dunque, nella specie, alla Parte_5
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dai garanti ingiunti per indeterminatezza dell'oggetto, essa è infondata.
Occorre premettere che, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in continuità con il principio di diritto già enunciato da Cass. Sez. I, sent. n. 2492/2017, a prescindere dal fatto che sia prestata una fideiussione od una garanzia a prima richiesta per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore in contratto, “la valutazione ai fini dell'applicazione della norma imperativa dell'art. 1938
c.c., che esige la fissazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, deve farsi con riferimento alle singole obbligazioni garantite. Ne consegue che la clausola resta nulla solo con riferimento a quella o a quelle obbligazioni che in ipotesi risultino avere natura di obbligazione futura, mentre rimane valida per le obbligazioni che non abbiano tale natura” ivi incluse quelle cosiddette “condizionali”, ossia quelle correlate ad eventi che completano la fattispecie costitutiva aggiungendosi al fatto originario dell'assunzione della garanzia per l'adempimento del contratto garantito (cfr. Cass. Sez. III, ord. n.
5423/2022).
6 Tanto premesso, la garanzia rilasciata dai sig. , Parte_3
non può dirsi nulla per Parte_1 Parte_4 indeterminatezza dell'oggetto, essendo stata prestata a condizioni prestabilite (il contratto, infatti, individua un importo massimo garantito, pari ad Euro 120.000,00, e disciplina altresì le modalità attraverso le quali la banca può avvalersi della suddetta garanzia, oltre alle eccezioni opponibili dai fideiussori) e comunque in conformità con il principio di progressiva integrabilità del contratto di cui all'art. 1349 c.c., che consente alle parti di determinare l'oggetto del contratto anche in un momento successivo al sorgere dell'obbligazione purché lo stesso non risulti assolutamente indeterminato nei propri elementi costitutivi.
Considerato, dunque, che la fideiussione ovvero la garanzia autonoma
(sulla corretta qualificazione del negozio ci si riserva di soffermarsi nel prosieguo) sottoscritta dagli opponenti ha ad oggetto l'assunzione dell'obbligazione diretta di garantire l'adempimento del contratto e la previsione della estensione della garanzia per le obbligazioni che il contratto garantito ricolleghi all'inadempimento da parte del debitore garantito di detta obbligazione, ossia fatti certamente futuri ma comunque ricollegati all'andamento dell'obbligazione principale e in essa contemplati, si deve concludere che l'oggetto del contratto non sia costituito da un'obbligazione futura bensì, come si è detto, da un'obbligazione che nasce al verificarsi di tali fatti, che assumono il valore di eventi soltanto condizionanti la nascita di un'obbligazione e che completano la sua fattispecie costitutiva aggiungendosi al fatto originario dell'assunzione della garanzia per l'adempimento del contratto garantito.
Ciò posto, venendo alla natura del contratto in oggetto ed alla correlata eccezione di nullità spiegata da parte opponente in relazione alla presunta violazione dell'art. 1957 c.c., va rilevato quanto segue.
Affinché possa ritenersi di trovarsi al cospetto di un contratto autonomo di garanzia ovvero di una fideiussione, con evidenti
7 conseguenze in punto di disciplina applicabile, occorre guardare alla struttura e alla causa del contratto.
Tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia non sussiste un vincolo di solidarietà, giacché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni (cfr. Cass. ord. n. 8874/2021).
La contestuale presenza, nel contratto in analisi, delle clausole che prevedono l'obbligo del fideiussore di pagamento immediato a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, e la connessa rinuncia espressa del fideiussore ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'articolo 1945 c.c. (art. 7), nonché la deroga a quanto previsto dall'art. 1955 c.c. in materia di liberazione del fideiussore per fatto del debitore (art. 10), induce il Giudicante a qualificare il negozio stipulato dagli opponenti come contratto autonomo di garanzia, essendo chiara la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia.
La conseguenza di siffatta qualificazione risiede nella preclusione al garante della facoltà di opporre al creditore eccezioni concernenti il rapporto fondamentale, salvo che si tratti di nullità derivante da contrarietà a norme imperative o da illiceità della causa. Nel caso di specie, quindi, agli opponenti è inibito opporre le eccezioni tipiche
8 relative al rapporto di fideiussione, tra cui figurano quelle di cui agli artt.
1956 e 1957 c.c..
Venendo, infine, ai motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa avanzata dalla essi sono del pari infondati e Parte_5 vanno rigettati.
L'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere, infatti, ripartito tra le parti nel senso che incombe sull'opposta, nella veste di attrice in senso sostanziale, il dovere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa avanzata, mentre spetta all'opponente, nella qualità di convenuta sostanziale, l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti a fondamento delle eccezioni formulate.
La pretesa creditoria avanzata dalla nei confronti Parte_5 della debitrice principale ( ) e dei garanti, Controparte_1 obbligati in solido, appare correttamente dimostrata, essendo stati depositati i contratti sottoscritti (conto corrente n. 2432 del 20.05.2011 di cui al doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta, apertura di credito in conto corrente bancario n. 2432 contenuto nel doc. 3, contratti di fideiussione di cui ai documenti n. 7 e 8), l'estratto conto analitico (doc. 11) e le raccomandate contenenti le comunicazioni di revoca dell'affidamento e di messa in mora del 22.05.2020 (doc. 9).
Sul versante opposto, invece, le eccezioni formulate dagli opponenti non sono apparse sufficienti a dimostrare l'estinzione del credito azionato e a condurre, conseguentemente, al rigetto della domanda di pagamento.
A conclusioni analoghe si perviene anche avuto riguardo all'eccezione di non debenza degli interessi applicati per presunta difformità dai criteri contrattuali stabiliti, appalesandosi la stessa infondata e comunque non supportata da alcuna allegazione o prova a conferma del motivo dedotto, tanto più che dagli estratti conto si evince che gli interessi sono stati
9 applicati in maniera analoga ai criteri di calcolo indicati nelle condizioni economiche sottoscritte da ambedue le parti.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, come in dispositivo, previa applicazione dei minimi di scaglione trattandosi di controversia documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione formulata da , Controparte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Parte_4 conferma il decreto ingiuntivo n. 1885/2021, emesso dal Tribunale civile di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna gli opponenti, come sopra identificati, al pagamento, in solido tra loro, in favore di quale Controparte_5 mandataria di e di Parte_5 CP_3
pure in solido tra loro, in persona dei rispettivi legali
[...] rapp. p.t., delle spese processuali, che liquida in Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Latina, il 30.09.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Masone firmato telematicamente
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