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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00556/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 15/12/2025
N. 02751 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00556/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2024, proposto dalla società -
OMISSIS-s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Valenza e Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno (Prefettura di Palermo), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n.182;
per l'annullamento:
- della nota dell'intimata Prefettura n. -OMISSIS-del 23.2.2024, recante un'informativa interdittiva nei confronti della ricorrente società; N. 00556/2024 REG.RIC.
- del verbale del gruppo ispettivo misto della seduta del 18.1.2024;
- della nota n. -OMISSIS-del 29.12.2017 dell'intimata amministrazione dell'interno;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, e consequenziali anche citati nei predetti provvedimenti, ivi incluse segnalazioni, pareri, relazioni, corrispondenza ed eventuali atti istruttori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente società ha, in particolare, impugnato l'informativa interdittiva in epigrafe, resa sulla scorta delle risultanze della seduta del gruppo interforze del 18 gennaio 2024, da cui sono emersi i seguenti elementi indiziari di un pericolo di ingerenza mafiosa:
(i) il sig. -OMISSIS-, padre del legale rappresentante della società (sig. -OMISSIS-), deceduto il 10.10.2023 (per il quale la Questura ha vietato i funerali in forma solenne con provvedimento che il suddetto legale rappresentante e il fratello si sono rifiutati di sottoscrivere) sarebbe appartenuto alla famiglia mafiosa di "-OMISSIS-" ed è stato destinatario negli anni di plurime condanne, anche per associazione mafiosa (il provvedimento ha in particolare citato la sentenza n. -OMISSIS- della Corte d'appello di Palermo, che ha condannato il sig. -OMISSIS- ad anni 12 e mesi 4 di reclusione per il suddetto reato oltre che per estorsione tentata in concorso aggravata ex art. 7, d.l. n.
152/1991); N. 00556/2024 REG.RIC.
(ii) il sig. -OMISSIS-, il 10 novembre 2017, è stato tratto in arresto con il padre (sig.
-OMISSIS-) e altri soggetti, in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal
GIP del Tribunale di Palermo n. -OMISSIS- RGNR del 6.11.2017, perché ritenuti responsabili di detenzione e porto illegale di armi e per rapina, entrambe le ipotesi aggravate dall'art. 7 del D.L. 152/91 in quanto riconducibili ad attività controllate dalla menzionata cosca mafiosa di "-OMISSIS-". A valle di tale arresto, il sig. -OMISSIS- è stato assolto per non avere commesso il fatto (sentenza n. -OMISSIS- dell'8.11.2018 del Tribunale di Palermo), mentre il padre (sig. -OMISSIS-) è stato condannato in primo grado per detenzione e porto d'armi aggravato, ai sensi dell'art. 7, d.l. n.
152/1991, circostanza aggravante poi esclusa in appello (sentenza n. -OMISSIS-del
6.5.2020 della Corte d'appello di Palermo);
(iii) il sig. -OMISSIS- è stato coinvolto nella confisca disposta il 18.4.2019 nei confronti del padre che ha riguardato, tra l'altro, beni al primo intestati (un appartamento, un'automobile e un'attività commerciale), sottrattigli in quanto i suoi redditi leciti sono stati considerati inadeguati financo per il mero sostentamento familiare;
(iv) a pochi giorni da tale confisca, il 29.4.2019, il sig. -OMISSIS- ha costituito la società odierna ricorrente, con sede legale nel citato quartiere di "-OMISSIS-".
L'amministrazione dell'interno ha escluso la possibilità di un'infiltrazione meramente occasionale, in quanto il legale rappresentante della ricorrente società:
(i) appartiene ad un contesto familiare la cui caratura criminale mafiosa è stata assodata in sede giudiziaria;
(ii) non avrebbe mai dato prova di alcun allontanamento e/o di affrancamento dalle regole e dalle logiche mafiose.
1.1. La società ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- I. Insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'interdittiva violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 - difetto di motivazione difetto di istruttoria, N. 00556/2024 REG.RIC.
contraddittorietà e perplessità della motivazione violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della CEDU violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa. Violazione dell'art. 24 Costituzione illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti;
- II. In subordine: il provvedimento impugnato non ha tenuto conto delle eventuali misure alternative rispetto alla interdittiva. Violazione e falsa applicazione dell'art.
94 bis dlgs 159/2011, relativo all'applicazione delle misure collaborative eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità violazione del principio di leale collaborazione difetto di istruttoria violazione dell'art. 97 Costituzione e del principio di leale amministrazione
1.2. Sulla scorta di tali motivi ha chiesto di annullare gli atti impugnati.
2. Con decreto presidenziale n. 219 del 26.4.2024 è stata disposta l'acquisizione dell'impugnato provvedimento e degli atti e accertamenti su cui esso si è fondato.
3. L'amministrazione dell'interno, nelle more costituitasi, ha adempiuto al succitato ordine istruttorio e, con memoria resa in prossimità dell'udienza di discussione, ha chiesto di rigettare il ricorso.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
2. Si prendano le mosse dal primo motivo di ricorso.
2.1. Con tale doglianza parte ricorrente si è doluta del difetto di istruttoria e di motivazione dell'impugnato provvedimento, sostenendo in particolare quanto segue.
2.1.1. Anzitutto, la resistente amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che il padre del legale rappresentante della ricorrente società, già detenuto tra il 2019 e il 2021 (rispetto al quale non risulterebbero elementi a carico successivi al 2015), fosse deceduto il 10.10.2023 a seguito di una grave patologia, protrattasi per undici mesi. L'amministrazione resistente avrebbe dunque dovuto N. 00556/2024 REG.RIC.
motivare adeguatamente in ordine alle ragioni di un condizionamento criminale dell'attività della ricorrente società, il cui legale rappresentante avrebbe sempre lavorato in autonomia sin dalla più giovane età, aiutato semmai da uno zio incensurato che aveva un piccolo negozio di casalinghi, poi cedutagli per complessivi euro
31.700,00, pagati a rate con i proventi ricavati dall'attività stessa e senza che sarebbe mai emerso - nonostante il padre e i conseguenti numerosi controllo a cui anch'egli è stato nel tempo sottoposto - alcun elemento pregiudizievole.
2.1.2. Quanto invece al fatto che il suddetto legale rappresentante fosse stato arrestato perché ritenuto coinvolto in una rapina e in una sparatoria, entrambe asseritamente compiute con il padre, l'amministrazione resistente avrebbe dovuto considerare che il primo è stato assolto per non aver commesso detti fatti, per i quali era stato accusato sulla base delle dichiarazioni di un soggetto rivelatosi inaffidabile, tanto da aver ottenuto, con ordinanza n. 76 del 19.6.2023, una somma di denaro a riparazione dell'ingiusta detenzione.
2.1.3. Con riguardo, ancora, all'intervenuta confisca di alcuni beni, ha evidenziato:
(i) che il provvedimento di confisca era indirizzato al padre del legale rappresentante della ricorrente società;
(ii) che quest'ultimo ha riguardato l'attività ceduta a rate di cui si è detto, un'automobile di modesto valore per la quale egli aveva ottenuto un finanziamento bancario e un piccolo appartamento acquistato per euro 5.000,00;
(iii) che da tali elementi emergerebbe dunque una valutazione non attenta resa in sede di confisca in ordine all'intestazione fittizia di beni in capo all'odierno ricorrente;
(iv) che la resistente amministrazione avrebbe dovuto autonomamente valutare i fatti alla base dell'anzidetta confisca;
(vi) che, in ogni caso, tutte le attività sorte successivamente alla confisca (compiuta nel 2019, ma sulla base di un'istruttoria risalente al 2012, posto che il sequestro risale invece al 2013) non avrebbero potuto essere condizionate dal padre del legale N. 00556/2024 REG.RIC.
rappresentante della ricorrente società, posto che non risulterebbero attività delinquenziali successive al 2015;
(vii) anzi, proprio il riavvio - a valle della confisca - di una nuova attività dimostrerebbe che non si sarebbe trattato di un'impresa “di facciata”.
2.1.4. Quanto, infine, al decreto del Questore che ha vietato i funerali in forma solenne per il padre del legale rappresentante della ricorrente società, parte ricorrente ha contestato la rilevanza data nell'impugnato provvedimento alla circostanza che in quell'occasione il suddetto legale rappresentante non abbia sottoscritto la relata di notifica del decreto, delegando a tal fine il soggetto incaricato delle esequie, evidenziano come in ogni caso l'ordine in questione sarebbe stato comunque rispettato.
2.2. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.
Le reiterate operazioni di polizia giudiziaria e i conseguenti provvedimenti restrittivi
(personali e reali) che hanno riguardato – tra gli altri – il legale rappresentante della ricorrente società restituiscono la pervicace immagine della capacità - non del singolo ma della famiglia nel suo complesso - di governare il territorio di riferimento attraverso l'esercizio del potere mafioso.
L'attività criminale del sig. -OMISSIS- si è svolta senza soluzione di continuità, fino alla sua morte.
Come si è visto, il legale rappresentante della ricorrente società è stato coinvolto nella misura patrimoniale disposta nei confronti del padre, confermata in via irrevocabile nell'anno 2022.
Padre e figlio non risultano aver mai interrotto i rapporti, fino al (recentissimo) decesso del primo.
Non può dunque revocarsi in dubbio l'attualità degli indici presuntivi di infiltrazione mafiosa (ed in particolare dei pregiudizi penali e di polizia che hanno investito la figura del padre del legale rappresentante della ricorrente società). N. 00556/2024 REG.RIC.
La norma di cui all'art. 416-bis c.p., è diretta a tutelare l'ordine pubblico, minacciato dall'utilizzo della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la formula "si avvalgono della forza di intimidazione" debba essere intesa nel senso che l'associazione abbia come programma il ricorso alla forza di intimidazione per realizzare i propri scopi.
Conseguentemente, non viene ritenuto necessario l'effettivo ricorso dell'associazione al compimento di atti intimidatori, dovendo però sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo.
L'associazione, dunque, per godere di una certa fama di violenza e sviluppare attorno a sé, nella comunità di riferimento, una potenza intimidatrice concreta e stabile, impiega un certo lasso di tempo.
Il conseguente pericolo che ne deriva è dato dalla stessa esistenza dell'associazione, a prescindere dalle finalità che essa persegue e potendo questa avere ad oggetto anche attività lecite.
La misura del tempo, quale causa efficiente della stabilizzazione dei rapporti di forza sul territorio, si pone quale elemento cardine per la stessa configurabilità del fenomeno mafioso.
Il Collegio ritiene, coerentemente con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione penale, che lo svilupparsi di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nel tempo sia essenziale non soltanto per la configurabilità della fattispecie penalmente rilevante ma anche per valutare il dato fattuale ai fini delle successive determinazioni da assumere nella dimensione della prevenzione antimafia.
Considerare il tempo esclusivamente con riferimento alla distanza tra i fatti alla base della misura di prevenzione antimafia ed il momento applicativo della stessa è operazione parziale e pericolosa, in chiave di solidità dell'impianto prefettizio. N. 00556/2024 REG.RIC.
La vita di una associazione mafiosa, analizzata nella sua dimensione diacronica, si compone di tre fasi: strutturazione e consolidamento; piena operatività; venir meno degli effetti.
Il primo momento, ovvero quello della strutturazione del fenomeno e del suo consolidamento, richiede un certo lasso di tempo per la stessa configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis, c.p..
La seconda fase, ovvero la piena operatività del sodalizio, è condizionata dall'azione delle forze di polizia sul territorio e dai conseguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Il terzo ed ultimo momento, ovvero il venir meno degli effetti del fenomeno mafioso, invece, richiede una convergenza di intenti da parte della società civile, particolarmente gravosa proprio perché deve reagire ad una condizione di assoggettamento, di intimidazione ed omertà strutturata sul territorio.
Sono ben noti i casi in cui gruppi criminali, apparentemente annientati, risultavano soltanto quiescenti e si sono ricostituiti a distanza di tempo, alla luce della caratura criminale dei capi e promotori ovvero di personaggi inseriti in ambiti di mafie storiche.
In tali casi non si è resa necessaria alcuna esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale accumulato dall'associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa (Cass. Pen. n. 27808/2019).
Il Collegio ritiene, dunque, che l'impugnato provvedimento resiste alle censure articolate dalla ricorrente, tenuto conto che lo stesso ha evidenziato persistenti legami di affari all'interno di un contesto familiare a gestione clanica, sotto plurime angolazioni, nel loro andamento diacronico, in linea con i consolidati principi di tassatività sostanziale e processuale che devono fondare il giudizio prognostico sull'infiltrazione mafiosa dell'impresa. N. 00556/2024 REG.RIC.
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati nell'informativa prefettizia devono essere valutati in chiave unitaria, al fine di verificare, nei limiti dell'accertamento svolto dall'amministrazione dell'interno,
l'esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere dell'amministrazione.
D'altro canto, non è necessario che la Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593): ciò che rileva è infatti la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, al di fuori di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio.
La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142), nello sforzo di tipizzazione delle situazioni sintomatiche del pericolo di condizionamento da essa posto in essere (ed al quale lo stesso Giudice delle leggi, con la sentenza 29 gennaio 2020, n. 57, ha riconosciuto la funzione di concorrere alla ricostruzione di un sistema di “tassatività sostanziale” atto a compensare il vulnus al principio di legalità potenzialmente insito nell'ampiezza della formula legislativa descrittiva dei presupposti del provvedimento interdittivo) ha da tempo assegnato valenza indiziaria ai “rapporti di parentela”, alle “frequentazioni”, alle “cointeressenze”, alle “vicende anomale dell'impresa”, alle “intestazioni fittizie di società”, al “ricorso alle c.d. teste di legno”, allo “scambio di mezzi e di personale”, agli “intrecci societari in ambito familiare” e così via.
Si tratta di una indicazione di carattere meramente esemplificativo, sia perché aperta al divenire del fenomeno mafioso ed all'affinamento delle tecniche investigative, sia perché la concreta rilevanza indiziaria che le suddette situazioni sono suscettibili di N. 00556/2024 REG.RIC.
assumere non è definibile una tantum, al pari della fissazione della soglia di pregnanza sintomatica oltrepassata la quale si transita dal mero “sospetto” di contiguità criminale alla ragionevole affermazione della sussistenza del pericolo di condizionamento, ma nel quadro di un'analisi completa e approfondita del compendio indiziario venutosi di volta in volta a delineare all'esito delle indagini e delle verifiche prefettizie.
Se, infatti, le suddette situazioni sintomatiche forniscono i “bruti” dati di fatto, sempre cangianti nel loro concreto atteggiarsi e raggruppabili solo per categorie astratte (ma proprio per questo scarsamente significative sul piano concretamente operativo), dai quali è estrapolabile il pericolo di condizionamento, la chiave di lettura che consente di apprezzarne la reale valenza indiziaria è data dal principio, anch'esso di conio giurisprudenziale, del “più probabile che non” ovvero da quello, che ne rappresenta la più matura evoluzione sul piano pretorio, della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può (recte, deve) essere adottato quando l'ipotesi dell'infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Deve inoltre osservarsi, sempre nella prospettiva della definizione dei criteri applicativi che presiedono alla enucleazione del pericolo di condizionamento, che la valutazione dei relativi presupposti - in primo luogo nella sede procedimentale e quindi, a fortiori, in quella processuale - va condotta al di fuori di una prospettiva di tipo rigorosamente causale e deterministico, in cui i tentativi di condizionamento rappresentino la prevedibile (o altamente probabile) conseguenza logica di dati presupposti di fatto, emersi dall'istruttoria prefettizia, per intrecciarsi con valutazioni di ordine soggettivo e latamente fiduciario (o, se si preferisce, discrezionale), tenuto conto che l'effetto diretto e principale dell'informazione interdittiva è rappresentato dalla preclusione per l'impresa interdetta di interfacciarsi con la P.A. (e di ottenere i N. 00556/2024 REG.RIC.
vantaggi che derivano dalla instaurazione di rapporti con la stessa): ciò che la giurisprudenza ha inteso esprimere allorquando ha affermato che “l'adozione dell'interdittiva antimafia esclude che un imprenditore, pur essendo dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni, non potendo conseguentemente essere titolare di rapporti contrattuali con le predette Amministrazioni, né destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, né ancora essere destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4401).
Ciò non implica, deve aggiungersi, l'attenuazione del controllo che il giudice amministrativo deve esercitare in ordine al legittimo esercizio del potere interdittivo, ma la consapevolezza che il suo sindacato – tradizionalmente teso alla rilevazione nel provvedimento impugnato di possibili vizi di eccesso di potere, sub specie di travisamento di fatto, carenza istruttoria e motivazionale, illogicità, contraddittorietà, difetto di proporzionalità, disparità di trattamento – non è destinato a muoversi in una dimensione di carattere probatorio “puro” (fermo restando che, anche da tale punto di vista, esso è affrancato dal metodo probatorio tipico del processo penale), essendo la stessa inevitabilmente influenzata dall'apprezzamento prefettizio del grado di fiducia che un imprenditore, nei cui confronti siano emersi collegamenti - più o meno datati e variamente modulabili nella loro manifestazione fenomenica - con la criminalità organizzata, è idoneo a generare nelle Amministrazioni con le quali può, in atto o potenzialmente, entrare in contatto.
La caratura criminale dei soggetti coinvolti e il volume di interessi imprenditoriali su un territorio circoscritto, per come sviluppato nel corso del tempo, rendono il primo degli indici sintomatici (ossia il legame familiare, non aridamente considerato ma nella prospettiva sopra evidenziata e colma di contenuti) rilevante e positivo al vaglio del sistema della prevenzione amministrativa. N. 00556/2024 REG.RIC.
Le informazioni acquisite sono state elaborate non solo in una dimensione statica ma secondo una valenza proattiva e sistemica, alla luce anche del peso specifico degli elementi indiziari all'interno del contesto di riferimento.
3. Può quindi dirsi del secondo motivo di ricorso.
3.1. Con tale doglianza, formulata in via subordinata, parte ricorrente ha contestato l'impugnato provvedimento laddove ha escluso l'esistenza di una mera "agevolazione occasionale" (a maggior ragione a valle del decesso del sig. -OMISSIS-), precludendole dunque la possibilità di accedere alle misure di prevenzione collaborativa e stigmatizzando la vista costituzione della nuova società come elusiva della menzionata confisca.
3.2. Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
In primo luogo non vi è in capo al Prefetto alcun “obbligo” di disporre la prevenzione collaborativa, attesa la discrezionalità tecnica rimessa dal legislatore, come desumibile dal tenore della disposizione dell'art. 94-bis c. 1, qui richiamata ( Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:....). Si tratta in ogni caso di una valutazione tecnica, che non costituisce oggetto del sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituire proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all'Autorità prefettizia (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I Ter, 3 dicembre 2024 n. 21738
e 28 novembre 2024, n. 21417).
In secondo luogo la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della diversa misura prevista dall'art. 94-bis – consistenti nella “positiva” ricorrenza di situazioni di agevolazione occasionale - può considerarsi in re ipsa esclusa ove, dalla motivazione dell'informazione antimafia traspaia con chiarezza la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso; in tale ipotesi, siffatta motivazione non richiede N. 00556/2024 REG.RIC.
ulteriori superfetazioni né tanto meno la necessità di un supplemento di motivazione sui fatti che non consentano di ritenere applicabili le misure di cui all'art. 94-bis.
In quest'ottica il quadro sintomatico posto a fondamento dell'interdittiva viene in rilievo, ai fini della valutazione della legittimità della decisione prefettizia di diniego di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, nella rappresentazione che ne offre lo stesso provvedimento interdittivo, dovendo concentrarsi il relativo sindacato giurisdizionale sulla logicità della lettura che ne dà il Prefetto in chiave di non occasionalità del fenomeno agevolativo che da quello traspare.
Il Collegio intende dunque aderire alla prevalente giurisprudenza sia dei TAR che del
Consiglio di Stato, la quale ritiene che, ove il Prefetto riscontri elementi assunti a carico dell'impresa connotati da una continuità di comportamenti e da uno stabile rapporto con esponenti dell'organizzazione criminale, ciò esclude “che possa minimamente discorrersi, in questo caso, di agevolazione occasionale e possa farsi luogo all'adozione delle misure della cosiddetta prevenzione collaborativa atteso che il concetto di agevolazione occasionale è caratterizzato dalla sporadicità del fattore critico coinvolgente il soggetto destinatario dell'interdittiva, che ricorre qualora siano assenti elementi che, come nel caso in esame, inducano a evidenziare stabili e perduranti contatti con la criminalità organizzata” (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo
2025, n. 2654; T.A.R Lazio, Latina, Sez. I, 13 febbraio 2025 n. 101).
In particolare è stato di recente precisato che: “... l'esercizio – in senso negativo – del potere di applicazione delle misure di cd. prevenzione collaborativa di cui all'art. 94- bis d.lvo n. 159/2011, quale alternativa preventiva alla sottoposizione ad interdittiva dell'impresa nei cui confronti siano riscontrati i tentativi di condizionamento mafioso, non richiede necessariamente la formulazione di una apposita motivazione intesa ad escludere la sussistenza dei relativi presupposti, potendo questa evincersi de relato dalle ragioni addotte dal Prefetto a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo: è infatti evidente che qualora esse integrino oggettivamente una N. 00556/2024 REG.RIC.
situazione di condizionamento di carattere stabile e strutturale, tale da non essere emendabile attraverso le prescrizioni formulabili dal Prefetto ai sensi della citata disposizione e comunque da configurare una situazione di soggezione e contiguità mafiose non redimibile, risulta conseguentemente giustificata la posizione negativa assunta dal Prefetto in ordine all'applicazione del suddetto regime alternativo”
(Cons. Stato, Sez. III, 03 settembre 2025, n. 7195).
Nel caso di specie gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato sono stati correttamente ritenuti incompatibili con il concetto di occasionalità, con conseguente esclusione della misura alternativa della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94- bis del Codice antimafia.
Sotto questo punto di vista quindi, il provvedimento interdittivo impugnato appare proporzionato e congruo rispetto al contesto criminale di riferimento in cui si colloca, essendo sufficiente che alla disposta misura interdittiva corrisponda una motivazione dalla quale si evinca, come nella specie, la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso che si intendono neutralizzare.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 00556/2024 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle altre persone fisiche indicate in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL ZI, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio AR, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio AR AL ZI
IL SEGRETARIO N. 00556/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 15/12/2025
N. 02751 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00556/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2024, proposto dalla società -
OMISSIS-s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Valenza e Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno (Prefettura di Palermo), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n.182;
per l'annullamento:
- della nota dell'intimata Prefettura n. -OMISSIS-del 23.2.2024, recante un'informativa interdittiva nei confronti della ricorrente società; N. 00556/2024 REG.RIC.
- del verbale del gruppo ispettivo misto della seduta del 18.1.2024;
- della nota n. -OMISSIS-del 29.12.2017 dell'intimata amministrazione dell'interno;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, e consequenziali anche citati nei predetti provvedimenti, ivi incluse segnalazioni, pareri, relazioni, corrispondenza ed eventuali atti istruttori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente società ha, in particolare, impugnato l'informativa interdittiva in epigrafe, resa sulla scorta delle risultanze della seduta del gruppo interforze del 18 gennaio 2024, da cui sono emersi i seguenti elementi indiziari di un pericolo di ingerenza mafiosa:
(i) il sig. -OMISSIS-, padre del legale rappresentante della società (sig. -OMISSIS-), deceduto il 10.10.2023 (per il quale la Questura ha vietato i funerali in forma solenne con provvedimento che il suddetto legale rappresentante e il fratello si sono rifiutati di sottoscrivere) sarebbe appartenuto alla famiglia mafiosa di "-OMISSIS-" ed è stato destinatario negli anni di plurime condanne, anche per associazione mafiosa (il provvedimento ha in particolare citato la sentenza n. -OMISSIS- della Corte d'appello di Palermo, che ha condannato il sig. -OMISSIS- ad anni 12 e mesi 4 di reclusione per il suddetto reato oltre che per estorsione tentata in concorso aggravata ex art. 7, d.l. n.
152/1991); N. 00556/2024 REG.RIC.
(ii) il sig. -OMISSIS-, il 10 novembre 2017, è stato tratto in arresto con il padre (sig.
-OMISSIS-) e altri soggetti, in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal
GIP del Tribunale di Palermo n. -OMISSIS- RGNR del 6.11.2017, perché ritenuti responsabili di detenzione e porto illegale di armi e per rapina, entrambe le ipotesi aggravate dall'art. 7 del D.L. 152/91 in quanto riconducibili ad attività controllate dalla menzionata cosca mafiosa di "-OMISSIS-". A valle di tale arresto, il sig. -OMISSIS- è stato assolto per non avere commesso il fatto (sentenza n. -OMISSIS- dell'8.11.2018 del Tribunale di Palermo), mentre il padre (sig. -OMISSIS-) è stato condannato in primo grado per detenzione e porto d'armi aggravato, ai sensi dell'art. 7, d.l. n.
152/1991, circostanza aggravante poi esclusa in appello (sentenza n. -OMISSIS-del
6.5.2020 della Corte d'appello di Palermo);
(iii) il sig. -OMISSIS- è stato coinvolto nella confisca disposta il 18.4.2019 nei confronti del padre che ha riguardato, tra l'altro, beni al primo intestati (un appartamento, un'automobile e un'attività commerciale), sottrattigli in quanto i suoi redditi leciti sono stati considerati inadeguati financo per il mero sostentamento familiare;
(iv) a pochi giorni da tale confisca, il 29.4.2019, il sig. -OMISSIS- ha costituito la società odierna ricorrente, con sede legale nel citato quartiere di "-OMISSIS-".
L'amministrazione dell'interno ha escluso la possibilità di un'infiltrazione meramente occasionale, in quanto il legale rappresentante della ricorrente società:
(i) appartiene ad un contesto familiare la cui caratura criminale mafiosa è stata assodata in sede giudiziaria;
(ii) non avrebbe mai dato prova di alcun allontanamento e/o di affrancamento dalle regole e dalle logiche mafiose.
1.1. La società ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- I. Insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'interdittiva violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 - difetto di motivazione difetto di istruttoria, N. 00556/2024 REG.RIC.
contraddittorietà e perplessità della motivazione violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 della CEDU violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa. Violazione dell'art. 24 Costituzione illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti;
- II. In subordine: il provvedimento impugnato non ha tenuto conto delle eventuali misure alternative rispetto alla interdittiva. Violazione e falsa applicazione dell'art.
94 bis dlgs 159/2011, relativo all'applicazione delle misure collaborative eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità violazione del principio di leale collaborazione difetto di istruttoria violazione dell'art. 97 Costituzione e del principio di leale amministrazione
1.2. Sulla scorta di tali motivi ha chiesto di annullare gli atti impugnati.
2. Con decreto presidenziale n. 219 del 26.4.2024 è stata disposta l'acquisizione dell'impugnato provvedimento e degli atti e accertamenti su cui esso si è fondato.
3. L'amministrazione dell'interno, nelle more costituitasi, ha adempiuto al succitato ordine istruttorio e, con memoria resa in prossimità dell'udienza di discussione, ha chiesto di rigettare il ricorso.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
2. Si prendano le mosse dal primo motivo di ricorso.
2.1. Con tale doglianza parte ricorrente si è doluta del difetto di istruttoria e di motivazione dell'impugnato provvedimento, sostenendo in particolare quanto segue.
2.1.1. Anzitutto, la resistente amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che il padre del legale rappresentante della ricorrente società, già detenuto tra il 2019 e il 2021 (rispetto al quale non risulterebbero elementi a carico successivi al 2015), fosse deceduto il 10.10.2023 a seguito di una grave patologia, protrattasi per undici mesi. L'amministrazione resistente avrebbe dunque dovuto N. 00556/2024 REG.RIC.
motivare adeguatamente in ordine alle ragioni di un condizionamento criminale dell'attività della ricorrente società, il cui legale rappresentante avrebbe sempre lavorato in autonomia sin dalla più giovane età, aiutato semmai da uno zio incensurato che aveva un piccolo negozio di casalinghi, poi cedutagli per complessivi euro
31.700,00, pagati a rate con i proventi ricavati dall'attività stessa e senza che sarebbe mai emerso - nonostante il padre e i conseguenti numerosi controllo a cui anch'egli è stato nel tempo sottoposto - alcun elemento pregiudizievole.
2.1.2. Quanto invece al fatto che il suddetto legale rappresentante fosse stato arrestato perché ritenuto coinvolto in una rapina e in una sparatoria, entrambe asseritamente compiute con il padre, l'amministrazione resistente avrebbe dovuto considerare che il primo è stato assolto per non aver commesso detti fatti, per i quali era stato accusato sulla base delle dichiarazioni di un soggetto rivelatosi inaffidabile, tanto da aver ottenuto, con ordinanza n. 76 del 19.6.2023, una somma di denaro a riparazione dell'ingiusta detenzione.
2.1.3. Con riguardo, ancora, all'intervenuta confisca di alcuni beni, ha evidenziato:
(i) che il provvedimento di confisca era indirizzato al padre del legale rappresentante della ricorrente società;
(ii) che quest'ultimo ha riguardato l'attività ceduta a rate di cui si è detto, un'automobile di modesto valore per la quale egli aveva ottenuto un finanziamento bancario e un piccolo appartamento acquistato per euro 5.000,00;
(iii) che da tali elementi emergerebbe dunque una valutazione non attenta resa in sede di confisca in ordine all'intestazione fittizia di beni in capo all'odierno ricorrente;
(iv) che la resistente amministrazione avrebbe dovuto autonomamente valutare i fatti alla base dell'anzidetta confisca;
(vi) che, in ogni caso, tutte le attività sorte successivamente alla confisca (compiuta nel 2019, ma sulla base di un'istruttoria risalente al 2012, posto che il sequestro risale invece al 2013) non avrebbero potuto essere condizionate dal padre del legale N. 00556/2024 REG.RIC.
rappresentante della ricorrente società, posto che non risulterebbero attività delinquenziali successive al 2015;
(vii) anzi, proprio il riavvio - a valle della confisca - di una nuova attività dimostrerebbe che non si sarebbe trattato di un'impresa “di facciata”.
2.1.4. Quanto, infine, al decreto del Questore che ha vietato i funerali in forma solenne per il padre del legale rappresentante della ricorrente società, parte ricorrente ha contestato la rilevanza data nell'impugnato provvedimento alla circostanza che in quell'occasione il suddetto legale rappresentante non abbia sottoscritto la relata di notifica del decreto, delegando a tal fine il soggetto incaricato delle esequie, evidenziano come in ogni caso l'ordine in questione sarebbe stato comunque rispettato.
2.2. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.
Le reiterate operazioni di polizia giudiziaria e i conseguenti provvedimenti restrittivi
(personali e reali) che hanno riguardato – tra gli altri – il legale rappresentante della ricorrente società restituiscono la pervicace immagine della capacità - non del singolo ma della famiglia nel suo complesso - di governare il territorio di riferimento attraverso l'esercizio del potere mafioso.
L'attività criminale del sig. -OMISSIS- si è svolta senza soluzione di continuità, fino alla sua morte.
Come si è visto, il legale rappresentante della ricorrente società è stato coinvolto nella misura patrimoniale disposta nei confronti del padre, confermata in via irrevocabile nell'anno 2022.
Padre e figlio non risultano aver mai interrotto i rapporti, fino al (recentissimo) decesso del primo.
Non può dunque revocarsi in dubbio l'attualità degli indici presuntivi di infiltrazione mafiosa (ed in particolare dei pregiudizi penali e di polizia che hanno investito la figura del padre del legale rappresentante della ricorrente società). N. 00556/2024 REG.RIC.
La norma di cui all'art. 416-bis c.p., è diretta a tutelare l'ordine pubblico, minacciato dall'utilizzo della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la formula "si avvalgono della forza di intimidazione" debba essere intesa nel senso che l'associazione abbia come programma il ricorso alla forza di intimidazione per realizzare i propri scopi.
Conseguentemente, non viene ritenuto necessario l'effettivo ricorso dell'associazione al compimento di atti intimidatori, dovendo però sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo.
L'associazione, dunque, per godere di una certa fama di violenza e sviluppare attorno a sé, nella comunità di riferimento, una potenza intimidatrice concreta e stabile, impiega un certo lasso di tempo.
Il conseguente pericolo che ne deriva è dato dalla stessa esistenza dell'associazione, a prescindere dalle finalità che essa persegue e potendo questa avere ad oggetto anche attività lecite.
La misura del tempo, quale causa efficiente della stabilizzazione dei rapporti di forza sul territorio, si pone quale elemento cardine per la stessa configurabilità del fenomeno mafioso.
Il Collegio ritiene, coerentemente con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione penale, che lo svilupparsi di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nel tempo sia essenziale non soltanto per la configurabilità della fattispecie penalmente rilevante ma anche per valutare il dato fattuale ai fini delle successive determinazioni da assumere nella dimensione della prevenzione antimafia.
Considerare il tempo esclusivamente con riferimento alla distanza tra i fatti alla base della misura di prevenzione antimafia ed il momento applicativo della stessa è operazione parziale e pericolosa, in chiave di solidità dell'impianto prefettizio. N. 00556/2024 REG.RIC.
La vita di una associazione mafiosa, analizzata nella sua dimensione diacronica, si compone di tre fasi: strutturazione e consolidamento; piena operatività; venir meno degli effetti.
Il primo momento, ovvero quello della strutturazione del fenomeno e del suo consolidamento, richiede un certo lasso di tempo per la stessa configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis, c.p..
La seconda fase, ovvero la piena operatività del sodalizio, è condizionata dall'azione delle forze di polizia sul territorio e dai conseguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Il terzo ed ultimo momento, ovvero il venir meno degli effetti del fenomeno mafioso, invece, richiede una convergenza di intenti da parte della società civile, particolarmente gravosa proprio perché deve reagire ad una condizione di assoggettamento, di intimidazione ed omertà strutturata sul territorio.
Sono ben noti i casi in cui gruppi criminali, apparentemente annientati, risultavano soltanto quiescenti e si sono ricostituiti a distanza di tempo, alla luce della caratura criminale dei capi e promotori ovvero di personaggi inseriti in ambiti di mafie storiche.
In tali casi non si è resa necessaria alcuna esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale accumulato dall'associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa (Cass. Pen. n. 27808/2019).
Il Collegio ritiene, dunque, che l'impugnato provvedimento resiste alle censure articolate dalla ricorrente, tenuto conto che lo stesso ha evidenziato persistenti legami di affari all'interno di un contesto familiare a gestione clanica, sotto plurime angolazioni, nel loro andamento diacronico, in linea con i consolidati principi di tassatività sostanziale e processuale che devono fondare il giudizio prognostico sull'infiltrazione mafiosa dell'impresa. N. 00556/2024 REG.RIC.
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati nell'informativa prefettizia devono essere valutati in chiave unitaria, al fine di verificare, nei limiti dell'accertamento svolto dall'amministrazione dell'interno,
l'esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere dell'amministrazione.
D'altro canto, non è necessario che la Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593): ciò che rileva è infatti la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, al di fuori di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio.
La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142), nello sforzo di tipizzazione delle situazioni sintomatiche del pericolo di condizionamento da essa posto in essere (ed al quale lo stesso Giudice delle leggi, con la sentenza 29 gennaio 2020, n. 57, ha riconosciuto la funzione di concorrere alla ricostruzione di un sistema di “tassatività sostanziale” atto a compensare il vulnus al principio di legalità potenzialmente insito nell'ampiezza della formula legislativa descrittiva dei presupposti del provvedimento interdittivo) ha da tempo assegnato valenza indiziaria ai “rapporti di parentela”, alle “frequentazioni”, alle “cointeressenze”, alle “vicende anomale dell'impresa”, alle “intestazioni fittizie di società”, al “ricorso alle c.d. teste di legno”, allo “scambio di mezzi e di personale”, agli “intrecci societari in ambito familiare” e così via.
Si tratta di una indicazione di carattere meramente esemplificativo, sia perché aperta al divenire del fenomeno mafioso ed all'affinamento delle tecniche investigative, sia perché la concreta rilevanza indiziaria che le suddette situazioni sono suscettibili di N. 00556/2024 REG.RIC.
assumere non è definibile una tantum, al pari della fissazione della soglia di pregnanza sintomatica oltrepassata la quale si transita dal mero “sospetto” di contiguità criminale alla ragionevole affermazione della sussistenza del pericolo di condizionamento, ma nel quadro di un'analisi completa e approfondita del compendio indiziario venutosi di volta in volta a delineare all'esito delle indagini e delle verifiche prefettizie.
Se, infatti, le suddette situazioni sintomatiche forniscono i “bruti” dati di fatto, sempre cangianti nel loro concreto atteggiarsi e raggruppabili solo per categorie astratte (ma proprio per questo scarsamente significative sul piano concretamente operativo), dai quali è estrapolabile il pericolo di condizionamento, la chiave di lettura che consente di apprezzarne la reale valenza indiziaria è data dal principio, anch'esso di conio giurisprudenziale, del “più probabile che non” ovvero da quello, che ne rappresenta la più matura evoluzione sul piano pretorio, della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può (recte, deve) essere adottato quando l'ipotesi dell'infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Deve inoltre osservarsi, sempre nella prospettiva della definizione dei criteri applicativi che presiedono alla enucleazione del pericolo di condizionamento, che la valutazione dei relativi presupposti - in primo luogo nella sede procedimentale e quindi, a fortiori, in quella processuale - va condotta al di fuori di una prospettiva di tipo rigorosamente causale e deterministico, in cui i tentativi di condizionamento rappresentino la prevedibile (o altamente probabile) conseguenza logica di dati presupposti di fatto, emersi dall'istruttoria prefettizia, per intrecciarsi con valutazioni di ordine soggettivo e latamente fiduciario (o, se si preferisce, discrezionale), tenuto conto che l'effetto diretto e principale dell'informazione interdittiva è rappresentato dalla preclusione per l'impresa interdetta di interfacciarsi con la P.A. (e di ottenere i N. 00556/2024 REG.RIC.
vantaggi che derivano dalla instaurazione di rapporti con la stessa): ciò che la giurisprudenza ha inteso esprimere allorquando ha affermato che “l'adozione dell'interdittiva antimafia esclude che un imprenditore, pur essendo dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni, non potendo conseguentemente essere titolare di rapporti contrattuali con le predette Amministrazioni, né destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, né ancora essere destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4401).
Ciò non implica, deve aggiungersi, l'attenuazione del controllo che il giudice amministrativo deve esercitare in ordine al legittimo esercizio del potere interdittivo, ma la consapevolezza che il suo sindacato – tradizionalmente teso alla rilevazione nel provvedimento impugnato di possibili vizi di eccesso di potere, sub specie di travisamento di fatto, carenza istruttoria e motivazionale, illogicità, contraddittorietà, difetto di proporzionalità, disparità di trattamento – non è destinato a muoversi in una dimensione di carattere probatorio “puro” (fermo restando che, anche da tale punto di vista, esso è affrancato dal metodo probatorio tipico del processo penale), essendo la stessa inevitabilmente influenzata dall'apprezzamento prefettizio del grado di fiducia che un imprenditore, nei cui confronti siano emersi collegamenti - più o meno datati e variamente modulabili nella loro manifestazione fenomenica - con la criminalità organizzata, è idoneo a generare nelle Amministrazioni con le quali può, in atto o potenzialmente, entrare in contatto.
La caratura criminale dei soggetti coinvolti e il volume di interessi imprenditoriali su un territorio circoscritto, per come sviluppato nel corso del tempo, rendono il primo degli indici sintomatici (ossia il legame familiare, non aridamente considerato ma nella prospettiva sopra evidenziata e colma di contenuti) rilevante e positivo al vaglio del sistema della prevenzione amministrativa. N. 00556/2024 REG.RIC.
Le informazioni acquisite sono state elaborate non solo in una dimensione statica ma secondo una valenza proattiva e sistemica, alla luce anche del peso specifico degli elementi indiziari all'interno del contesto di riferimento.
3. Può quindi dirsi del secondo motivo di ricorso.
3.1. Con tale doglianza, formulata in via subordinata, parte ricorrente ha contestato l'impugnato provvedimento laddove ha escluso l'esistenza di una mera "agevolazione occasionale" (a maggior ragione a valle del decesso del sig. -OMISSIS-), precludendole dunque la possibilità di accedere alle misure di prevenzione collaborativa e stigmatizzando la vista costituzione della nuova società come elusiva della menzionata confisca.
3.2. Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
In primo luogo non vi è in capo al Prefetto alcun “obbligo” di disporre la prevenzione collaborativa, attesa la discrezionalità tecnica rimessa dal legislatore, come desumibile dal tenore della disposizione dell'art. 94-bis c. 1, qui richiamata ( Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:....). Si tratta in ogni caso di una valutazione tecnica, che non costituisce oggetto del sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituire proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all'Autorità prefettizia (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I Ter, 3 dicembre 2024 n. 21738
e 28 novembre 2024, n. 21417).
In secondo luogo la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della diversa misura prevista dall'art. 94-bis – consistenti nella “positiva” ricorrenza di situazioni di agevolazione occasionale - può considerarsi in re ipsa esclusa ove, dalla motivazione dell'informazione antimafia traspaia con chiarezza la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso; in tale ipotesi, siffatta motivazione non richiede N. 00556/2024 REG.RIC.
ulteriori superfetazioni né tanto meno la necessità di un supplemento di motivazione sui fatti che non consentano di ritenere applicabili le misure di cui all'art. 94-bis.
In quest'ottica il quadro sintomatico posto a fondamento dell'interdittiva viene in rilievo, ai fini della valutazione della legittimità della decisione prefettizia di diniego di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, nella rappresentazione che ne offre lo stesso provvedimento interdittivo, dovendo concentrarsi il relativo sindacato giurisdizionale sulla logicità della lettura che ne dà il Prefetto in chiave di non occasionalità del fenomeno agevolativo che da quello traspare.
Il Collegio intende dunque aderire alla prevalente giurisprudenza sia dei TAR che del
Consiglio di Stato, la quale ritiene che, ove il Prefetto riscontri elementi assunti a carico dell'impresa connotati da una continuità di comportamenti e da uno stabile rapporto con esponenti dell'organizzazione criminale, ciò esclude “che possa minimamente discorrersi, in questo caso, di agevolazione occasionale e possa farsi luogo all'adozione delle misure della cosiddetta prevenzione collaborativa atteso che il concetto di agevolazione occasionale è caratterizzato dalla sporadicità del fattore critico coinvolgente il soggetto destinatario dell'interdittiva, che ricorre qualora siano assenti elementi che, come nel caso in esame, inducano a evidenziare stabili e perduranti contatti con la criminalità organizzata” (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo
2025, n. 2654; T.A.R Lazio, Latina, Sez. I, 13 febbraio 2025 n. 101).
In particolare è stato di recente precisato che: “... l'esercizio – in senso negativo – del potere di applicazione delle misure di cd. prevenzione collaborativa di cui all'art. 94- bis d.lvo n. 159/2011, quale alternativa preventiva alla sottoposizione ad interdittiva dell'impresa nei cui confronti siano riscontrati i tentativi di condizionamento mafioso, non richiede necessariamente la formulazione di una apposita motivazione intesa ad escludere la sussistenza dei relativi presupposti, potendo questa evincersi de relato dalle ragioni addotte dal Prefetto a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo: è infatti evidente che qualora esse integrino oggettivamente una N. 00556/2024 REG.RIC.
situazione di condizionamento di carattere stabile e strutturale, tale da non essere emendabile attraverso le prescrizioni formulabili dal Prefetto ai sensi della citata disposizione e comunque da configurare una situazione di soggezione e contiguità mafiose non redimibile, risulta conseguentemente giustificata la posizione negativa assunta dal Prefetto in ordine all'applicazione del suddetto regime alternativo”
(Cons. Stato, Sez. III, 03 settembre 2025, n. 7195).
Nel caso di specie gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato sono stati correttamente ritenuti incompatibili con il concetto di occasionalità, con conseguente esclusione della misura alternativa della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94- bis del Codice antimafia.
Sotto questo punto di vista quindi, il provvedimento interdittivo impugnato appare proporzionato e congruo rispetto al contesto criminale di riferimento in cui si colloca, essendo sufficiente che alla disposta misura interdittiva corrisponda una motivazione dalla quale si evinca, come nella specie, la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso che si intendono neutralizzare.
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere N. 00556/2024 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle altre persone fisiche indicate in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL ZI, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio AR, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio AR AL ZI
IL SEGRETARIO N. 00556/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.