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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10720 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44748/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI - Presidente dr. ALFREDO LANDI - Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI - Giudice relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 44748/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 3/7/2025 e promosso da: nato a [...] il 1°/6/1965, residente in [...] pl 7 i 1, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], (C.F. Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Lombardo (C.F. ), con studio in CodiceFiscale_3
Roma, via Giovanni Antonelli n. 4, ivi elettivamente domiciliati, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro
- costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € Controparte_1
10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA , e all'Elenco delle SPV al n. P.IVA_1
35461.3 - e per essa, la sua mandataria con sede a MI, via Controparte_2
Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di
1 MI, C.F. e Partita IVA , iscritta al R.E.A. di MI al numero 1217580, giusta P.IVA_2 procura speciale del 5/6/2018 a rogito del Notaio di MI, rep. 61382, racc. Persona_1
11769, qui rappresentata da con sede legale in Controparte_3
MI, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di MI Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA in forza di P.IVA_3 procura per Notar del 9 maggio 2019 n. repertorio 140484, n. raccolta Persona_2
35372, rilasciata da in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_2
nato a [...] in data [...], Codice Fiscale , in CP_4 C.F._4 virtù dei poteri allo stesso conferiti, giusta procura speciale del 22/12/2020 autenticata dal Notaio
rep. 42147, racc. 16918 registrata a MI DP II il 30/12/2020, al numero Persona_3
108448 serie 1T, rilasciata dal dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio Persona_4 di amministrazione di in forza di delibera del Consiglio di Controparte_3 amministrazione del 29.01.2020, rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio Cesare, (C.F. ), e Maria Gabriella Cesare, (C.F. C.F._5
), presso il cui studio sito in Napoli, via Francesco Crispi n. 87 è C.F._6 elettivamente domicilia, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA nonché con sede legale in MI, Piazza Filippo Meda n. 4, Capogruppo del Controparte_5
Gruppo Bancario Banco BPM Spa, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
MI , P.IVA , aderente al Fondo Interbancario di tutela dei P.IVA_4 P.IVA_5
Depositi, iscritto all'Albo delle Banche con il n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario CP_5
iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari con numero di matricola 237, n.ro MI – 2109611 del
[...]
R.E.A., in persona del Dott. a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale Parte_3 autenticata dal Notaio Dott. in data 02/08/2021, Rep. 7041, Persona_5
Racc. 4968, rappresentato e difeso, in virtù di procura depositata telematicamente in allegato all'atto d'intervento dall'Avv. Marco Mattei, (C.F. ), con studio in C.F._7
Roma, Via Orazio n. 31, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato
INTERVENUTA
OGGETTO: antitrust - opposizione al decreto ingiuntivo n. 11230/2023
CONCLUSIONI:
2 per la parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'esecuzione adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa,
- preliminarmente, rigettare la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre preliminarmente, nel merito, rigettare l'eccezione di prescrizione avversaria o, in subordine, accertare e dichiarare che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma esclusivamente sul saldo rettificato e, per l'effetto, ammettere CTU contabile sul punto;
- ed ancora preliminarmente, sempre nel merito: accertare e dichiarare l'estinzione delle fideiussioni e la liberazione dei sig.ri e dalle obbligazioni assunte Parte_2 Parte_1 con le fideiussioni per effetto dell'art. er tante il ritardo dell'azione promossa in loro danno;
- nel merito, in via principale, accogliere la spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11230/2023 emesso da codesto Ecc.mo Tribunale e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o annullarlo e/o revocarlo;
- sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare per violazione della normativa antitrust e/o per tutte le ragioni esposte in narrativa la nullità parziale e/o invalidità e/o annullabilità delle fideiussioni prestate dai sig.ri e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_1 liberare i garanti dall'obbligo fideiussorio, dichi a li stessi per le causali dedotte nel decreto ingiuntivo opposto;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che la nel corso del rapporto, ha CP_6 illegittimamente applicato ex art. 1283 c.c. interessi ana i in difetto di reciprocità o in violazione della normativa di settore e, per l'effetto, stornare tutti gli importi addebitati a tale titolo, nella misura che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio a mezzo di CTU contabile, dal debito garantito;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che la nel corso del rapporto, ha CP_6 illegittimamente applicato tassi di interesse usurari in viol egli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. e, per l'effetto, stornare tutti gli importi addebitati a tale titolo, nella misura che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio a mezzo di CTU contabile, dal debito garantito,
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che la Banca, nel corso del rapporto, ha illegittimamente applicato spese e commissioni non dovute e prive di giustificazione causale, e per l'effetto, rideterminare il dare ed avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa e condannare la convenuta a restituire, ex art. 2033 c.c., mediante rettifica del CP_6 saldo di conto corrente, le e indebitamente percepite così come quantificate nel corso del presente giudizio all'esito dell'espletanda CTU che l'Ill.mo Giudice vorrà ammettere;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente opposizione da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
per la parte opposta: “1) in limine litis per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc sussistendone i presupposti di legge 2) per il rigetto dell'opposizione per tutti i motivi esposti con conferma del decreto ingiuntivo opposto con la condanna degli opponenti in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di l'importo di 208.967,14, ed in favore dell'istante 3) con condanna degli opponenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”
per l'intervenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- respingere tutte le domande formulate da parte opponente con l'atto di citazione proposto, in quanto inammissibili, improponibili e/o infondate in punto di fatto e di diritto, e comunque non provate e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 11230/2023 Rg. n.28374/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.06.2023 nella persona del Giudice dott. Nicola Valletta, ovvero condannare gli opponenti al pagamento di quelle somme minori o maggiori che verranno accertate in corso di causa.
- Concedere, per le causali tutte di cui in premessa, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 11230/2023.
3 Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 30/6/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla tramite la CP_1 mandataria rappresentata dalla in Controparte_2 Controparte_3 persona legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 11230/2023, N.R.G.
28374/2023, con cui ingiungeva a , , e Parte_4 Parte_2 Parte_1 Parte_5
in solido loro, in qualità di garanti della dichiarata fallita
[...] Parte_6 nel 2017, il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 208.967,14, oltre ad interessi e spese processuali, quale saldo debitore del conto corrente n. 4116 acceso dalla Parte_6 presso la società Credito Bergamasco S.p.A. e relative aperture di credito, cui era
[...] succeduta l'ingiungente in virtù del contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco stipulato con il 1°/6/2018 ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. n. 130/1999 e 58 del Controparte_5
D.Lgs. n. 385/1993, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
Parte Seconda, n. 65 del 7/6/2018, rapporti garantiti dalla fideiussione omnibus prestata dai resistenti il 4/12/2012 fino alla concorrenza di € 325.000,00.
2. Con atto di citazione notificato il 25/9/2023 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 11230/2023,
N.R.G. 28374/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 30/6/2023, chiedendone la declaratoria di nullità o la revoca, previo accertamento della nullità parziale della fideiussione da loro prestata il 4/12/2012, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 delle relative condizioni generali, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, o l'annullabilità della garanzia, con conseguente decadenza della controparte dalla relativa ex art. 1957 c.c., nonché previo accertamento dell'applicazione, da parte della banca, di interessi anatocistici ed usurari in violazione di legge, con condanna della controparte alla ripetizione delle somme indebitamente incamerate.
La parte opponente eccepiva:
- la nullità – totale o parziale - della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990, in quanto conforme allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, con conseguente decadenza della banca dall'escussione della fideiussione ex art. 1957 c.c., poiché la banca aveva risolto i contratti di finanziamento il 26/9/2017, mentre aveva agito nei confronti
4 della debitrice principale mediante l'insinuazione al passivo del Parte_7
n. 932/2017 del Tribunale Ordinario Roma il 12/6/2018 e avverso i fideiussori con il
[...] ricorso monitorio del 14/7/2023;
- l'invalidità della clausola n. 6 della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina a tutela dei consumatori;
- la liberazione dei fideiussori per la violazione, da parte della banca, dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1956 c.c., non essendo stati i garanti avvertiti del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale;
- la mancanza di prova dell'avverso credito, in mancanza degli estratti conto del conto corrente da aprile 2011 al 31/12/2011;
- l'invalidità dei rapporti sottesi al monitorio, atteso che: non era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi con l'apertura di credito di cui al doc. 7 allegato al monitorio, il tasso di mora previsto dall'apertura di credito del 2013 era usurario, era stato applicato un tasso d'interesse extrafido non pattuito, non era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi con il contratto di conto corrente in condizione di reciprocità, era stata illegittimamente Parte_ addebitata alla correntista la in quanto priva di causa, ed erano stati applicati interessi usurari nel contratto di apertura di credito del 2013 e mediante l'addebito di interessi extrafido.
3. Con comparsa del 22/11/2023 si costituiva in giudizio la tramite la mandataria CP_1
rappresentata dalla in persona Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, ribadendo che, con contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco stipulato con il 1°/6/2018 ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. n. Controparte_5
130/1999 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 65 del 7/6/2018, le era stato ceduto il credito azionato in sede monitoria.
Tanto premesso, l'opposta contestava le avverse eccezioni, deducendo:
- che la fideiussione prestata dagli ingiunti risaliva al 2012, quindi non era compresa nell'ambito temporale di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, con conseguente infondatezza della dedotta nullità parziale della garanzia, con particolare riferimento alla clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 c.c.;
- che la deroga all'art. 1957 c.c. non era vessatoria e che gli opponenti, soci della debitrice principale, non potevano invocare la disciplina consumeristica;
5 - la non operatività dell'obbligo di avviso ex art. 1956 c.c. in capo alla banca, essendo i garanti, in qualità di soci della debitrice principale, perfettamente a conoscenza della situazione di quest'ultima;
- la validità e l'efficacia dei rapporti azionati in sede monitoria e l'adempimento dell'onere probatorio ed all'uopo versava in atti tutti gli estratti conto relativi al conto corrente controverso.
L'opposta chiedeva, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa di da cui Controparte_5 chiedeva di essere garantita sull'esistenza del credito cedutole.
4. Con comparsa del 14/2/2024 interveniva in persona legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria a titolo di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione dei rapporti controversi.
Nel merito, l'intervenuta contestava le eccezioni degli opponenti, evidenziando la mancanza di prova dei presupposti della nullità della fideiussione prestata dagli ingiunti per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 e la genericità delle contestazioni afferenti ai rapporti garantiti, contestando l'eccepita liberazione dei garanti ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c..
5. Esperiti gli incombenti preliminari e denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 3/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
6. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, venendo in rilievo la questione della nullità del contratto a valle di un'intesa illecita ex art. 2 della legge n. 287/1990. Ed invero, ai sensi dell'art. 33, co. II, L. n. 287/1990, “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.
Con particolare riferimento al caso di specie, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
6 7. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto,
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n.
16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, è fondata la domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus n. 144514 prestata da e il 4/12/2012 a garanzia delle obbligazioni presenti e Parte_1 Parte_2 future della verso la società Credito Bergamasco S.p.A. fino alla Parte_6 concorrenza di € 325.000,00 per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 9 delle condizioni generali.
Giova premettere che la in data 16/2/2011, ha acceso presso la Parte_6 società Credito Bergamasco S.p.A. il conto corrente n. 4116, su cui sono state regolate le aperture di credito concesse il 21/12/2015 ed il 13/6/2013; , Controparte_7 Parte_4
, e si sono costituiti fideiussori della Parte_2 Parte_1 Parte_5 [...] con atto del 4/12/2012 fino alla concorrenza di € 325.000,00 e la Parte_6 [...]
è stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. Parte_6
932 del 12/12/2017.
Deve darsi atto che la società Credito Bergamasco S.p.A., originaria titolare dei rapporti controversi, è stata fusa per incorporazione nella con effetti Controparte_8
7 giuridici dal 26/5/2014 e che, con atto di fusione a rogito del notaio di MI Persona_6 del 13/12/2016, rep. n. 13501, racc. n. 7087, le società Banco Popolare Società Cooperativa e si sono fuse costituendo la con Controparte_9 Controparte_5 effetti giuridici decorrenti dal 01/01/2017. In seguito, la è succeduta nel credito CP_1 controverso per effetto del contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco stipulato con il 1°/6/2018 ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. n. 130/1999 e 58 del D.Lgs. n. Controparte_5
385/1993, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 65 del 7/6/2018.
Ciò posto, la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla
Banca d'Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
8 A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di
9 tutela della concorrenza. L'Autorità di Vigilanza precisa, quindi, che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla Banca d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la Banca d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]», dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del
10 mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. E' previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n.
287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il
11 meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma
3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
12 Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia del
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia del 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia del 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte di giustizia Per_7 del 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Corte di giustizia del 6/6/2013, 28 C- Persona_8
536111Donau Chemie).
La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
13 La tutela risarcitoria è, quindi, il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
E, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n.
14 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la
15 cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Nella specie, va preliminarmente disattesa la deduzione dell'intervenuta, contenuta nella memoria di replica, secondo cui la controparte non avrebbe comprovato la corrispondenza della fideiussione in oggetto allo schema di fideiussione omnibus approvato dalla Banca d'Italia per l'asserita mancata produzione del suddetto schema. Si rileva, infatti, che l'opponente ha tempestivamente prodotto lo schema di fideiussione approvato dall'ABI il 3/10/2002, da cui ha avuto origine l'istruttoria della Banca d'Italia prodromica al provvedimento n. 55/2005, che già conteneva le tre clausole nn. 2, 6 e 8 dichiarate invalide dalla suddetta Autorità di vigilanza in veste di autorità antitrust. Ad abundantiam, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia riporta analiticamente le suddette tre clausole, quindi la produzione documentale dell'opponente consente di verificare la corrispondenza delle clausole su cui si controverte a quelle dichiarate invalide dalla Banca d'Italia.
Ciò posto, la fideiussione omnibus n. 144514 prestata da e il Parte_1 Parte_2
4/12/2012 a garanzia delle obbligazioni presenti e future della verso Parte_6 la società Credito Bergamasco S.p.A. fino alla concorrenza di € 325.000,00 ricalca lo schema di fideiussione omnibus sottoposto al vaglio della Banca d'Italia e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento n. 55/2005, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 9, corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 del suddetto schema predisposto dall'ABI, sicché deve dichiararsi la nullità parziale della fideiussione escussa dall'ingiungente.
16 Non vale in contrario la diversa numerazione della clausola afferente all'estensione della garanzia agli obblighi di restituzione consequenziali alla declaratoria di invalidità della fideiussione, posto che il contenuto della clausola n. 9 della fideiussione prestata dalla parte opponente corrisponde al convenuto della clausola n. 8 dello schema redatto dall'ABI.
E' fondata, quindi, l'eccezione di decadenza della banca dalla garanzia sollevata dalla parte opponente ex art. 1957 c.c., stante la nullità della clausola derogatoria di tale norma.
In particolare, il conto corrente controverso è stato chiuso il 26/9/2017, come emerge dal verbale del 21/11/2019 di formazione dello stato passivo della debitrice principale e dall'estratto conto allegato al ricorso monitorio sub doc. n. 11, da cui emerge che il “trasferimento a sofferenze” del relativo rapporto in data 26/9/2017 e non vi è prova che l'opposta o l'intervenuta abbia agito nei confronti della debitrice principale (con insinuazione al passivo) o dei garanti entro i successivi sei mesi. Giova premettere che la garanzia in oggetto è qualificabile come fideiussione, non come contratto autonomo di garanzia, non rilevando in contrario l'art. 7 delle “Condizioni contrattuali”, che prevede l'obbligo di garante di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta della banca, non valendo tale clausola a conferire autonomia alla garanzia, in mancanza di una espressa limitazione della facoltà del garante di sollevare eccezioni relative ai rapporti garantiti e considerata l'omogeneità tra la prestazione a carico del garante e le obbligazioni garantite, tutte di natura pecuniaria.
Si rileva al riguardo che, nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
La Suprema Corte ha affermato che la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. u. n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari
17 all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia, secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta …” e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili. Si rileva, inoltre, che qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti.
Non è decisiva, infatti, ai fini della qualificazione del contratto di garanzia come autonomo o accessorio all'obbligazione cui accede, la clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, che è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. civ.
n. 16825 del 09/08/2016).
Ne consegue che, con riferimento ai fideiussori, sono proponibili tutte le domande di nullità del contratto di conto corrente;
ad abundantiam, quand'anche si qualificasse la garanzia come contratto autonomo, sarebbe in ogni caso esperibile, da parte dei garanti, la domanda afferente alla nullità delle clausole relative agli interessi di cui si assume, da parte attrice, l'usurarietà. Si rileva al riguardo che, nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a
18 norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (cfr. Cass. civ. n. 20397 del
25/08/2017).
E' dunque applicabile nella fattispecie l'art. 1957 c.c., che, nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016).
All'accoglimento della domanda di nullità parziale della fideiussione de qua e della consequenziale eccezione di decadenza dell'opposta dall'escussione della garanzia in relazione al credito sotteso al monitorio consegue l'assorbimento degli altri motivi di opposizione afferenti alla invalidità parziale della fideiussione e dei rapporti garantiti.
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 11230/2023,
N.R.G. 28374/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 30/6/2023.
7. E' infondata, invece, la domanda riconvenzionale con cui e Parte_1 Parte_2 chiedono la condanna della alla ripetizione delle somme Controparte_3 indebitamente pagate in esecuzione del rapporto di conto corrente n. 4116 intercorso tra la dichiarata fallita nel 2017, e la banca Credito Bergamasco S.p.A., Parte_6 cui è succeduta l'odierna opposta.
A prescindere da ogni altra considerazione afferente alla validità delle clausole del conto corrente e delle aperture di credito controversi ed all'eccezione di prescrizione sollevata dalla non è stato allegato in modo specifico né comprovato che gli odierni Controparte_5 opponenti, in qualità di garanti, abbiano corrisposto all'intervenuta o all'opposta somme a titolo di interessi, spese o commissioni, sostituendosi alla debitrice principale, né che abbiano dato
19 esecuzione all'escussione della garanzia da loro prestata, pertanto non è fondata la loro pretesa creditoria, spettando esclusivamente alla debitrice principale agire in giudizio per la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte indebitamente alla banca. Ne consegue l'assorbimento della domanda di manleva proposta dall'opposta avverso l'intervenuta.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo ed alla prevalente soccombenza segue la condanna dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro, a rifondere alla parte opponente la residua parte, liquidata come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Danilo Lombardo, procuratore dichiaratosi antistatario della parte opponente.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 25/9/2023 da e avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_3 con la costituzione in giudizio della tramite la mandataria CP_1 Controparte_2
rappresentata dalla e con l'intervento di
[...] Controparte_3 CP_5
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 11230/2023,
N.R.G. 28374/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 30/6/2023;
DICHIARA la nullità parziale della fideiussione omnibus n. 144514 prestata da e Parte_1
il 4/12/2012 a garanzia delle obbligazioni presenti e future della Parte_2 Parte_6 verso la società Credito Bergamasco S.p.A. fino alla concorrenza di € 325.000,00,
[...] limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 9 delle relative condizioni generali;
RIGETTA l'ulteriore domanda proposta da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_3
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo NA l'opposta e l'intervenuta, in solido tra loro, a rifondere alla controparte la residua parte, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Danilo Lombardo, procuratore dichiaratosi antistatario della parte opponente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
20
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI - Presidente dr. ALFREDO LANDI - Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI - Giudice relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 44748/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 3/7/2025 e promosso da: nato a [...] il 1°/6/1965, residente in [...] pl 7 i 1, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], (C.F. Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Lombardo (C.F. ), con studio in CodiceFiscale_3
Roma, via Giovanni Antonelli n. 4, ivi elettivamente domiciliati, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro
- costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € Controparte_1
10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA , e all'Elenco delle SPV al n. P.IVA_1
35461.3 - e per essa, la sua mandataria con sede a MI, via Controparte_2
Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di
1 MI, C.F. e Partita IVA , iscritta al R.E.A. di MI al numero 1217580, giusta P.IVA_2 procura speciale del 5/6/2018 a rogito del Notaio di MI, rep. 61382, racc. Persona_1
11769, qui rappresentata da con sede legale in Controparte_3
MI, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di MI Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA in forza di P.IVA_3 procura per Notar del 9 maggio 2019 n. repertorio 140484, n. raccolta Persona_2
35372, rilasciata da in persona del procuratore speciale Dott. Controparte_2
nato a [...] in data [...], Codice Fiscale , in CP_4 C.F._4 virtù dei poteri allo stesso conferiti, giusta procura speciale del 22/12/2020 autenticata dal Notaio
rep. 42147, racc. 16918 registrata a MI DP II il 30/12/2020, al numero Persona_3
108448 serie 1T, rilasciata dal dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio Persona_4 di amministrazione di in forza di delibera del Consiglio di Controparte_3 amministrazione del 29.01.2020, rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio Cesare, (C.F. ), e Maria Gabriella Cesare, (C.F. C.F._5
), presso il cui studio sito in Napoli, via Francesco Crispi n. 87 è C.F._6 elettivamente domicilia, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA nonché con sede legale in MI, Piazza Filippo Meda n. 4, Capogruppo del Controparte_5
Gruppo Bancario Banco BPM Spa, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
MI , P.IVA , aderente al Fondo Interbancario di tutela dei P.IVA_4 P.IVA_5
Depositi, iscritto all'Albo delle Banche con il n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario CP_5
iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari con numero di matricola 237, n.ro MI – 2109611 del
[...]
R.E.A., in persona del Dott. a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale Parte_3 autenticata dal Notaio Dott. in data 02/08/2021, Rep. 7041, Persona_5
Racc. 4968, rappresentato e difeso, in virtù di procura depositata telematicamente in allegato all'atto d'intervento dall'Avv. Marco Mattei, (C.F. ), con studio in C.F._7
Roma, Via Orazio n. 31, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato
INTERVENUTA
OGGETTO: antitrust - opposizione al decreto ingiuntivo n. 11230/2023
CONCLUSIONI:
2 per la parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice dell'esecuzione adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa,
- preliminarmente, rigettare la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre preliminarmente, nel merito, rigettare l'eccezione di prescrizione avversaria o, in subordine, accertare e dichiarare che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma esclusivamente sul saldo rettificato e, per l'effetto, ammettere CTU contabile sul punto;
- ed ancora preliminarmente, sempre nel merito: accertare e dichiarare l'estinzione delle fideiussioni e la liberazione dei sig.ri e dalle obbligazioni assunte Parte_2 Parte_1 con le fideiussioni per effetto dell'art. er tante il ritardo dell'azione promossa in loro danno;
- nel merito, in via principale, accogliere la spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11230/2023 emesso da codesto Ecc.mo Tribunale e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o annullarlo e/o revocarlo;
- sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare per violazione della normativa antitrust e/o per tutte le ragioni esposte in narrativa la nullità parziale e/o invalidità e/o annullabilità delle fideiussioni prestate dai sig.ri e e, per l'effetto, Parte_2 Parte_1 liberare i garanti dall'obbligo fideiussorio, dichi a li stessi per le causali dedotte nel decreto ingiuntivo opposto;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che la nel corso del rapporto, ha CP_6 illegittimamente applicato ex art. 1283 c.c. interessi ana i in difetto di reciprocità o in violazione della normativa di settore e, per l'effetto, stornare tutti gli importi addebitati a tale titolo, nella misura che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio a mezzo di CTU contabile, dal debito garantito;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che la nel corso del rapporto, ha CP_6 illegittimamente applicato tassi di interesse usurari in viol egli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. e, per l'effetto, stornare tutti gli importi addebitati a tale titolo, nella misura che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio a mezzo di CTU contabile, dal debito garantito,
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che la Banca, nel corso del rapporto, ha illegittimamente applicato spese e commissioni non dovute e prive di giustificazione causale, e per l'effetto, rideterminare il dare ed avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa e condannare la convenuta a restituire, ex art. 2033 c.c., mediante rettifica del CP_6 saldo di conto corrente, le e indebitamente percepite così come quantificate nel corso del presente giudizio all'esito dell'espletanda CTU che l'Ill.mo Giudice vorrà ammettere;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente opposizione da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
per la parte opposta: “1) in limine litis per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc sussistendone i presupposti di legge 2) per il rigetto dell'opposizione per tutti i motivi esposti con conferma del decreto ingiuntivo opposto con la condanna degli opponenti in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di l'importo di 208.967,14, ed in favore dell'istante 3) con condanna degli opponenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”
per l'intervenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- respingere tutte le domande formulate da parte opponente con l'atto di citazione proposto, in quanto inammissibili, improponibili e/o infondate in punto di fatto e di diritto, e comunque non provate e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 11230/2023 Rg. n.28374/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.06.2023 nella persona del Giudice dott. Nicola Valletta, ovvero condannare gli opponenti al pagamento di quelle somme minori o maggiori che verranno accertate in corso di causa.
- Concedere, per le causali tutte di cui in premessa, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 11230/2023.
3 Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 30/6/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla tramite la CP_1 mandataria rappresentata dalla in Controparte_2 Controparte_3 persona legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 11230/2023, N.R.G.
28374/2023, con cui ingiungeva a , , e Parte_4 Parte_2 Parte_1 Parte_5
in solido loro, in qualità di garanti della dichiarata fallita
[...] Parte_6 nel 2017, il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 208.967,14, oltre ad interessi e spese processuali, quale saldo debitore del conto corrente n. 4116 acceso dalla Parte_6 presso la società Credito Bergamasco S.p.A. e relative aperture di credito, cui era
[...] succeduta l'ingiungente in virtù del contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco stipulato con il 1°/6/2018 ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. n. 130/1999 e 58 del Controparte_5
D.Lgs. n. 385/1993, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
Parte Seconda, n. 65 del 7/6/2018, rapporti garantiti dalla fideiussione omnibus prestata dai resistenti il 4/12/2012 fino alla concorrenza di € 325.000,00.
2. Con atto di citazione notificato il 25/9/2023 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio avanti all'intestato Tribunale la in persona legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 11230/2023,
N.R.G. 28374/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 30/6/2023, chiedendone la declaratoria di nullità o la revoca, previo accertamento della nullità parziale della fideiussione da loro prestata il 4/12/2012, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 delle relative condizioni generali, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, o l'annullabilità della garanzia, con conseguente decadenza della controparte dalla relativa ex art. 1957 c.c., nonché previo accertamento dell'applicazione, da parte della banca, di interessi anatocistici ed usurari in violazione di legge, con condanna della controparte alla ripetizione delle somme indebitamente incamerate.
La parte opponente eccepiva:
- la nullità – totale o parziale - della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990, in quanto conforme allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, con conseguente decadenza della banca dall'escussione della fideiussione ex art. 1957 c.c., poiché la banca aveva risolto i contratti di finanziamento il 26/9/2017, mentre aveva agito nei confronti
4 della debitrice principale mediante l'insinuazione al passivo del Parte_7
n. 932/2017 del Tribunale Ordinario Roma il 12/6/2018 e avverso i fideiussori con il
[...] ricorso monitorio del 14/7/2023;
- l'invalidità della clausola n. 6 della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina a tutela dei consumatori;
- la liberazione dei fideiussori per la violazione, da parte della banca, dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1956 c.c., non essendo stati i garanti avvertiti del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale;
- la mancanza di prova dell'avverso credito, in mancanza degli estratti conto del conto corrente da aprile 2011 al 31/12/2011;
- l'invalidità dei rapporti sottesi al monitorio, atteso che: non era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi con l'apertura di credito di cui al doc. 7 allegato al monitorio, il tasso di mora previsto dall'apertura di credito del 2013 era usurario, era stato applicato un tasso d'interesse extrafido non pattuito, non era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi con il contratto di conto corrente in condizione di reciprocità, era stata illegittimamente Parte_ addebitata alla correntista la in quanto priva di causa, ed erano stati applicati interessi usurari nel contratto di apertura di credito del 2013 e mediante l'addebito di interessi extrafido.
3. Con comparsa del 22/11/2023 si costituiva in giudizio la tramite la mandataria CP_1
rappresentata dalla in persona Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, ribadendo che, con contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco stipulato con il 1°/6/2018 ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. n. Controparte_5
130/1999 e 58 del D.Lgs. n. 385/1993, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 65 del 7/6/2018, le era stato ceduto il credito azionato in sede monitoria.
Tanto premesso, l'opposta contestava le avverse eccezioni, deducendo:
- che la fideiussione prestata dagli ingiunti risaliva al 2012, quindi non era compresa nell'ambito temporale di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, con conseguente infondatezza della dedotta nullità parziale della garanzia, con particolare riferimento alla clausola n. 6 di deroga all'art. 1957 c.c.;
- che la deroga all'art. 1957 c.c. non era vessatoria e che gli opponenti, soci della debitrice principale, non potevano invocare la disciplina consumeristica;
5 - la non operatività dell'obbligo di avviso ex art. 1956 c.c. in capo alla banca, essendo i garanti, in qualità di soci della debitrice principale, perfettamente a conoscenza della situazione di quest'ultima;
- la validità e l'efficacia dei rapporti azionati in sede monitoria e l'adempimento dell'onere probatorio ed all'uopo versava in atti tutti gli estratti conto relativi al conto corrente controverso.
L'opposta chiedeva, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa di da cui Controparte_5 chiedeva di essere garantita sull'esistenza del credito cedutole.
4. Con comparsa del 14/2/2024 interveniva in persona legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria a titolo di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione dei rapporti controversi.
Nel merito, l'intervenuta contestava le eccezioni degli opponenti, evidenziando la mancanza di prova dei presupposti della nullità della fideiussione prestata dagli ingiunti per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 e la genericità delle contestazioni afferenti ai rapporti garantiti, contestando l'eccepita liberazione dei garanti ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c..
5. Esperiti gli incombenti preliminari e denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 3/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
6. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, venendo in rilievo la questione della nullità del contratto a valle di un'intesa illecita ex art. 2 della legge n. 287/1990. Ed invero, ai sensi dell'art. 33, co. II, L. n. 287/1990, “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.
Con particolare riferimento al caso di specie, la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
6 7. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto,
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n.
16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, è fondata la domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus n. 144514 prestata da e il 4/12/2012 a garanzia delle obbligazioni presenti e Parte_1 Parte_2 future della verso la società Credito Bergamasco S.p.A. fino alla Parte_6 concorrenza di € 325.000,00 per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 9 delle condizioni generali.
Giova premettere che la in data 16/2/2011, ha acceso presso la Parte_6 società Credito Bergamasco S.p.A. il conto corrente n. 4116, su cui sono state regolate le aperture di credito concesse il 21/12/2015 ed il 13/6/2013; , Controparte_7 Parte_4
, e si sono costituiti fideiussori della Parte_2 Parte_1 Parte_5 [...] con atto del 4/12/2012 fino alla concorrenza di € 325.000,00 e la Parte_6 [...]
è stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. Parte_6
932 del 12/12/2017.
Deve darsi atto che la società Credito Bergamasco S.p.A., originaria titolare dei rapporti controversi, è stata fusa per incorporazione nella con effetti Controparte_8
7 giuridici dal 26/5/2014 e che, con atto di fusione a rogito del notaio di MI Persona_6 del 13/12/2016, rep. n. 13501, racc. n. 7087, le società Banco Popolare Società Cooperativa e si sono fuse costituendo la con Controparte_9 Controparte_5 effetti giuridici decorrenti dal 01/01/2017. In seguito, la è succeduta nel credito CP_1 controverso per effetto del contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco stipulato con il 1°/6/2018 ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. n. 130/1999 e 58 del D.Lgs. n. Controparte_5
385/1993, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 65 del 7/6/2018.
Ciò posto, la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla
Banca d'Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
8 A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di
9 tutela della concorrenza. L'Autorità di Vigilanza precisa, quindi, che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla Banca d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la Banca d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]», dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del
10 mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. E' previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n.
287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il
11 meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma
3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
12 Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia del
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia del 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia del 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte di giustizia Per_7 del 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Corte di giustizia del 6/6/2013, 28 C- Persona_8
536111Donau Chemie).
La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
13 La tutela risarcitoria è, quindi, il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
E, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n.
14 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un collegamento negoziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la
15 cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Nella specie, va preliminarmente disattesa la deduzione dell'intervenuta, contenuta nella memoria di replica, secondo cui la controparte non avrebbe comprovato la corrispondenza della fideiussione in oggetto allo schema di fideiussione omnibus approvato dalla Banca d'Italia per l'asserita mancata produzione del suddetto schema. Si rileva, infatti, che l'opponente ha tempestivamente prodotto lo schema di fideiussione approvato dall'ABI il 3/10/2002, da cui ha avuto origine l'istruttoria della Banca d'Italia prodromica al provvedimento n. 55/2005, che già conteneva le tre clausole nn. 2, 6 e 8 dichiarate invalide dalla suddetta Autorità di vigilanza in veste di autorità antitrust. Ad abundantiam, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia riporta analiticamente le suddette tre clausole, quindi la produzione documentale dell'opponente consente di verificare la corrispondenza delle clausole su cui si controverte a quelle dichiarate invalide dalla Banca d'Italia.
Ciò posto, la fideiussione omnibus n. 144514 prestata da e il Parte_1 Parte_2
4/12/2012 a garanzia delle obbligazioni presenti e future della verso Parte_6 la società Credito Bergamasco S.p.A. fino alla concorrenza di € 325.000,00 ricalca lo schema di fideiussione omnibus sottoposto al vaglio della Banca d'Italia e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento n. 55/2005, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 9, corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 del suddetto schema predisposto dall'ABI, sicché deve dichiararsi la nullità parziale della fideiussione escussa dall'ingiungente.
16 Non vale in contrario la diversa numerazione della clausola afferente all'estensione della garanzia agli obblighi di restituzione consequenziali alla declaratoria di invalidità della fideiussione, posto che il contenuto della clausola n. 9 della fideiussione prestata dalla parte opponente corrisponde al convenuto della clausola n. 8 dello schema redatto dall'ABI.
E' fondata, quindi, l'eccezione di decadenza della banca dalla garanzia sollevata dalla parte opponente ex art. 1957 c.c., stante la nullità della clausola derogatoria di tale norma.
In particolare, il conto corrente controverso è stato chiuso il 26/9/2017, come emerge dal verbale del 21/11/2019 di formazione dello stato passivo della debitrice principale e dall'estratto conto allegato al ricorso monitorio sub doc. n. 11, da cui emerge che il “trasferimento a sofferenze” del relativo rapporto in data 26/9/2017 e non vi è prova che l'opposta o l'intervenuta abbia agito nei confronti della debitrice principale (con insinuazione al passivo) o dei garanti entro i successivi sei mesi. Giova premettere che la garanzia in oggetto è qualificabile come fideiussione, non come contratto autonomo di garanzia, non rilevando in contrario l'art. 7 delle “Condizioni contrattuali”, che prevede l'obbligo di garante di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta della banca, non valendo tale clausola a conferire autonomia alla garanzia, in mancanza di una espressa limitazione della facoltà del garante di sollevare eccezioni relative ai rapporti garantiti e considerata l'omogeneità tra la prestazione a carico del garante e le obbligazioni garantite, tutte di natura pecuniaria.
Si rileva al riguardo che, nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
La Suprema Corte ha affermato che la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. u. n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari
17 all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia, secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta …” e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili. Si rileva, inoltre, che qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti.
Non è decisiva, infatti, ai fini della qualificazione del contratto di garanzia come autonomo o accessorio all'obbligazione cui accede, la clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, che è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. civ.
n. 16825 del 09/08/2016).
Ne consegue che, con riferimento ai fideiussori, sono proponibili tutte le domande di nullità del contratto di conto corrente;
ad abundantiam, quand'anche si qualificasse la garanzia come contratto autonomo, sarebbe in ogni caso esperibile, da parte dei garanti, la domanda afferente alla nullità delle clausole relative agli interessi di cui si assume, da parte attrice, l'usurarietà. Si rileva al riguardo che, nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a
18 norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (cfr. Cass. civ. n. 20397 del
25/08/2017).
E' dunque applicabile nella fattispecie l'art. 1957 c.c., che, nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016).
All'accoglimento della domanda di nullità parziale della fideiussione de qua e della consequenziale eccezione di decadenza dell'opposta dall'escussione della garanzia in relazione al credito sotteso al monitorio consegue l'assorbimento degli altri motivi di opposizione afferenti alla invalidità parziale della fideiussione e dei rapporti garantiti.
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 11230/2023,
N.R.G. 28374/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 30/6/2023.
7. E' infondata, invece, la domanda riconvenzionale con cui e Parte_1 Parte_2 chiedono la condanna della alla ripetizione delle somme Controparte_3 indebitamente pagate in esecuzione del rapporto di conto corrente n. 4116 intercorso tra la dichiarata fallita nel 2017, e la banca Credito Bergamasco S.p.A., Parte_6 cui è succeduta l'odierna opposta.
A prescindere da ogni altra considerazione afferente alla validità delle clausole del conto corrente e delle aperture di credito controversi ed all'eccezione di prescrizione sollevata dalla non è stato allegato in modo specifico né comprovato che gli odierni Controparte_5 opponenti, in qualità di garanti, abbiano corrisposto all'intervenuta o all'opposta somme a titolo di interessi, spese o commissioni, sostituendosi alla debitrice principale, né che abbiano dato
19 esecuzione all'escussione della garanzia da loro prestata, pertanto non è fondata la loro pretesa creditoria, spettando esclusivamente alla debitrice principale agire in giudizio per la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte indebitamente alla banca. Ne consegue l'assorbimento della domanda di manleva proposta dall'opposta avverso l'intervenuta.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo ed alla prevalente soccombenza segue la condanna dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro, a rifondere alla parte opponente la residua parte, liquidata come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Danilo Lombardo, procuratore dichiaratosi antistatario della parte opponente.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 25/9/2023 da e avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_3 con la costituzione in giudizio della tramite la mandataria CP_1 Controparte_2
rappresentata dalla e con l'intervento di
[...] Controparte_3 CP_5
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 11230/2023,
N.R.G. 28374/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 30/6/2023;
DICHIARA la nullità parziale della fideiussione omnibus n. 144514 prestata da e Parte_1
il 4/12/2012 a garanzia delle obbligazioni presenti e future della Parte_2 Parte_6 verso la società Credito Bergamasco S.p.A. fino alla concorrenza di € 325.000,00,
[...] limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 9 delle relative condizioni generali;
RIGETTA l'ulteriore domanda proposta da e avverso la Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_3
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo NA l'opposta e l'intervenuta, in solido tra loro, a rifondere alla controparte la residua parte, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Danilo Lombardo, procuratore dichiaratosi antistatario della parte opponente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
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