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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G 7426/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 21/05/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. CORRADO MACCA per delega dell'avv.
CORRADO BELFIORE;
Per la parte opposta è comparso l'avv. DARIO CONTI per delega dell'avv. GIANLUCA DE
LIMA SOUZA;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa e insistono nelle difese svolte.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7426 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. CORRADO
[...] C.F._2
BELFIORE per procura in atti opponenti
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA per procura in atti opposta
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 24.5.2021 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 718/2021, emesso da
[...] questo Tribunale il 18.2.2021 su ricorso di notificato in data 15.4.2021, Controparte_1
pagina 2 di 8 con il quale era stato loro intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 32.791,61, oltre interessi e spese della procedura, quale residuo debito nascente dal contratto di prestito personale n. 5726894 del 28.10.2006, concluso con Compass S.p.A..
A fondamento dell'opposizione e hanno Parte_1 Parte_2 eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, il superamento del TAEG applicato rispetto a quello contrattualmente pattuito, l'illegittimità dei tassi di mora applicati in aggiunta ai tassi corrispettivi che, cumulati, avevano comportato il superamento dei tassi soglia.
Hanno chiesto l'accertamento della nullità del decreto ingiuntivo o la sua revoca, con la condanna dell'opposta alla restituzione degli interessi non dovuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.10.2021 si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e chiedendo, in via preliminare, la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 22.11.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo - in ragione della mancata contestazione sulla conclusione del contratto di prestito personale, sull'erogazione del finanziamento e sull'inadempimento dedotto, nonché in considerazione della genericità delle eccezioni formulate - ed è stato assegnato il termine per l'avvio del procedimento di mediazione. All'esito, all'udienza del 29.3.2022 sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e all'udienza del 27.6.2022 – sostituita dal deposito di note - rigettata la richiesta di CTU, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.3.2023.
Sono seguiti taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare;
infine, all'udienza del
11.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 7.5.2025, poi differita all'udienza del 21.5.2025, alla quale viene decisa.
2. L'opposizione va rigettata.
Risulta documentalmente provato il rapporto contrattuale oggetto di causa;
l'opposta hao depositato il contratto di prestito personale n. 5726894, sottoscritto in data 28.10.2006,
pagina 3 di 8 avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 29.920,38, da rimborsarsi in 72 rate mensili dell'importo di € 624,57 ciascuna (doc. 1 comparsa di costituzione).
Il contratto rispetta i requisiti formali previsti dall'art. 117 t.u.b..
3. Va rigettato il motivo di opposizione concernente il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Va rilevato che la mediazione obbligatoria, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, non si applica espressamente: “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis”.
Correttamente, quindi, il termine per esperire il tentativo di mediazione è stato assegnato dopo la concessione della provvisoria esecuzione, in questa fase di opposizione.
4. È parimenti infondata la censura relativa all'applicazione di un TAEG diverso da quello contrattualmente pattuito.
Il Tasso annuo effettivo globale (c.d. TAEG), detto anche ISC, esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, che, all'art. 9, comma secondo, prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
Detto indice, quindi, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento e ha una funzione meramente informativa, permettendo al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima della sua accettazione (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14000/2023).
Da ciò si può dedurre che l'erronea indicazione dell' comporta un'erronea Pt_3 rappresentazione del suo costo complessivo.
pagina 4 di 8 L'art. 117 comma 6 t.u.b., richiamato da parte opponente, sanziona con la nullità le
“clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” e non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del contraente, bensì la percentuale del TAEG indicato nel contratto rispetto all'effettivo TAEG applicato che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento svolgendo una funzione meramente informativa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 39169/2021).
Pertanto, l'errata indicazione del TAEG non è sanzionata con la nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma 7 del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi in cui difetti, ovvero sia nulla, la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.
L'indicazione di un TAEG non corrispondente a quello reale potrebbe, al più, costituire pubblicità ingannevole, ma non dà luogo a violazione dell'art. 117 t.u.b., con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 4597 del 14.2.2023).
5. Passando al motivo di opposizione concernente l'asserita applicazione di interessi usurari, è opportuno precisare che, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, non è corretto procedere, come prospettato dagli opponenti, alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
L'orientamento che include gli interessi moratori nelle soglie d'usura (per tutti Cass. civ., nn. 603/2013, 602/2013, 350/2013, 5324/2003, 14899/2000, 5286/2000, 4251/1992, nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia) si fonda prevalentemente sulla affermata esistenza di un
“principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e sulla circostanza che “il ritardo colpevole (…) non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Cassazione nelle decisioni citate).
pagina 5 di 8 Ed invero, la questione della non cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini della verifica dell'usurarietà o meno del contratto di mutuo intercorrente tra l'istituto di credito ed il cliente è stata di recente confermata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214 del 5.5.2022).
Ciò posto, dall'esame del contratto oggetto di causa risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege.
Giova, comunque, ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
In detta pronuncia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, oltre a riconoscere che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ha affermato, per quanto qui di interesse, che, ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi moratori per i contratti conclusi dal 1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.3.2003) al 30.6.2011, il
“tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 % ex art. 2, comma
IV, l. 108/1996 pro tempore vigente.
In tal modo, vengono distinti i diversi tipi di interesse, escludendo di fatto il cumulo ai fini della valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, gli opponenti hanno lamentato, in modo del tutto generico,
l'applicazione di interessi usurari, chiedendo di verificare il superamento del tasso soglia e includendo nel computo del tasso effettivo tutte le spese afferenti al finanziamento, ma non hanno indicato, come era loro onere, né i tassi soglia applicabili al rapporto, né i tassi di interesse concretamente pattuiti.
Proprio per le considerazioni esposte, escluso il cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e applicando i criteri sopra indicati, non si registra alcun superamento del tasso soglia con riferimento a nessuna delle due categorie;
per tale motivo è stata correttamente rigettata la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli opponenti.
Gli interessi moratori contrattualmente previsti sono pari al 12,00%, anch'essi nei limiti del tasso soglia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta da e Parte_1 va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già Parte_2 esecutivo.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come per legge, e vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, in
€ 3.809,00 (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale) per compensi.
Visto l'art. 8, comma 4 bis, d. lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile al presente giudizio, gli opponenti, che non hanno partecipato al procedimento di mediazione senza fornire alcuna giustificazione, vanno altresì condannati al pagamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 7426/2021, vertente tra e (opponenti) e in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 718/2021;
pagina 7 di 8 2. condanna e in solido, al pagamento, in Parte_1 Parte_2
favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo corrispondente al contributo unificato.
Così deciso in Catania il 21/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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