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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/09/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 817/2023 R.G. promossa
DA
, n.q. di titolare e legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della ditta individuale “Solosiciliafood di Lo Bue Diego Giovanni”
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovanni P.IVA_1
Garretto e Michele Garretto;
Appellante-Appellato incidentale
CONTRO
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Sicurella;
Appellata - Appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n.q. di titolare e legale rappresentante della ditta individuale Parte_1
“Solosiciliafood di Lo Bue Diego Giovanni”, con appello depositato il 4 ottobre 2023, 1 impugnava la sentenza non definitiva del Tribunale di Catania n. 3736/2022, pubblicata il 3 novembre 2022, e la sentenza definitiva n. 3042/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 5 luglio 2023 e notificata il 13 settembre 2023, con le quali era stato dichiarato che la ricorrente nel periodo compreso tra il 30 Controparte_1
maggio 2015 e il 31 ottobre 2015 e tra il 12 luglio 2016 e il 4 dicembre 2018 aveva svolto attività lavorativa subordinata a tempo pieno alle dipendenze di Parte_1
titolare della predetta ditta individuale, svolgendo mansioni riconducibili nel livello V del CCNL Turismo e Pubblici Servizi, osservando dal martedì alla domenica, compresi i festivi infrasettimanali, l'orario lavorativo - a settimane alterne - dalle ore 9:30 alle ore
18:00 e dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
era stato riconosciuto conseguentemente il diritto della ricorrente al pagamento delle correlate differenze retributive, anche in relazione alle mensilità aggiuntive (13^ e 14^), nonché il diritto alla differenza sul TFR, dedotto quanto oggetto del decreto ingiuntivo n. 988/2019; era stato dichiarato il diritto della al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni che CP_1
sarebbero alla stessa spettate con riferimento al periodo di lavoro dal 5 dicembre 2018 e fino alla scadenza (30 dicembre 2018) dell'ultimo contratto a termine;
erano stati rigettati nel resto il ricorso della ricorrente e la domanda riconvenzionale di parte resistente
(avente ad oggetto il risarcimento del danno per abbandono ingiustificato del luogo di lavoro nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2018 e il 30 dicembre 2018); era stato condannato il resistente a pagare in favore della lavoratrice le differenze retributive, complessivamente quantificate nella sentenza definitiva, a seguito di disposta CTU, in euro 41.404,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e le spese di lite.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, chiedeva il rigetto del Controparte_1
gravame e proponeva a sua volta appello incidentale, regolarmente notificato.
2 La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, sia principale che incidentale, da ritenersi qui integralmente trascritti, la Corte preliminarmente dà atto che entrambe le parti, con note cartolari depositate telematicamente il 25 giugno 2025, hanno rappresentato di aver intrapreso trattative ai fini del bonario componimento della controversia e chiesto congiuntamente un rinvio della causa ai fini della formalizzazione dell'accordo transattivo.
2. Data la superiore richiesta congiunta, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, la Corte ha rinviato la causa all'udienza cartolare dell'11 settembre 2025.
3. La Corte dà atto che i procuratori di entrambe le parti, con le note cartolari del 9 settembre 2025 e dell'11.09.2025, hanno dichiarato che l'appellante Parte_1
e l'appellata/appellante incidentale hanno
[...] Controparte_1
raggiunto un accordo transattivo, chiedendo congiuntamente la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Avuto riguardo alla concorde richiesta delle parti, va dichiarata la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le stesse e disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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