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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/02/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1320/2023
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
C a r m e l a G r i m a l d i ed elettivamente domiciliato in Bari alla Stradella del Caffè 24/4, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ], rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco Stante Controparte_1 C.F._2
del Foro di Bari ed elettivamente domiciliato in Triggiano, alla Via Giovanni Casalino n. 41 , giusta mandato in atti - APPELLATO – Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato il 20.05.2021, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Bari, per sentire convalidare lo sfratto per finita locazione alla data del 31 Parte_1 dicembre 2020, relativo all'immobile di proprietà di esso intimante, ubicato in Casamassima, (BA) alla Via M. Michelozzi n. 5, e condotto dal predetto Sig. e fissare la data di rilascio;
in Pt_1
caso di opposizione, chiedeva emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio, con ogni conseguenza di legge.
Assumeva l'attore che il contratto di che trattasi, alla sua prima scadenza (31.12.2020), non era più operante, avendo inviato al conduttore formale disdetta, mediante lettera raccomandata del Pt_1
18.06.2020, regolarmente ricevuta dal suddetto conduttore.
Si costituiva in giudizio il il quale, si opponeva alla convalida dell'intimato sfratto ed Pt_1 eccepiva l'erroneità della procedura “scelta” dal locatore per la convalida (artt. 657 e 658 c.c.), in quanto si verteva in materia di cessazione del contratto di locazione, per diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale;
motivo per cui il procedimento in questione soggiaceva all'applicazione degli artt. 3, comma 4 della L. 431/1998 e 30 della L. 392/1978; nel merito, contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 13.09.2021, il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile e, previo mutamento del rito, assegnava un termine per espletare la mediazione e, in caso di esito infruttuoso, rimetteva le parti dinanzi a sé per la prosecuzione del giudizio di merito, con termine per il deposito di memorie integrative.
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza del 14 marzo 2023 il Tribunale adìto, con la sentenza n. 1358/2023, così testualmente provvedeva: “… 1) Dichiara l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio tra le parti;
2)
Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato;
3)
Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in……”. Controparte_1
Con ricorso del 31/10/2023, proponeva appello avverso la richiamata Parte_1
sentenza, per la sua parziale riforma, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
A) Accogliere l'appello proposto, …… per i motivi svolti con il presente ricorso;
B) Di conseguenza, riformare e/o modificare il primo punto della suddetta sentenza dichiarando l'improcedibilità del giudizio…. per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
e, quindi, revocare l'ordinanza provvisoria di rilascio del 13.09.2021;
C) Riformare la sentenza appellata con il presente ricorso, eliminando totalmente il punto 2) del dispositivo….; Con D) Condannare il sig. . al pagamento del compenso e delle spese della Parte_2
presente fase….”.
Si costituiva in giudizio il quale contestava integralmente il contenuto Controparte_1 dell'appello, in quanto pretestuoso ed infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge e con condanna del al pagamento delle spese di lite Pt_1
All'udienza del 19/06/2024, dopo la discussione, la causa è stata decisa. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la pronuncia di primo grado, in quanto il
Tribunale, pur dichiarando l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, non ha revocato l'ordinanza provvisoria di rilascio, emessa il
13/09/2021, nella fase sommaria del giudizio.
Il motivo è infondato.
Va, in primis, evidenziato che esso appellante, si è limitato a contestare, sic et simpliciter il punto della pronuncia, di cui ha chiesto la riforma, mancando di indicare le ragioni di diritto per cui non ne condivide la valutazione, impedendo a questa Corte di individuare specificatamente i rilievi mossi al detto provvedimento impugnato.
Più precisamente, ha chiesto la riforma sul punto del decisum limitandosi ad affermare che:” …. è assurdo ed inconcepibile che nel caso in esame il magistrato abbia avvallato una situazione contraria alla legge, cioè non abbia, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità dell'intero giudizio ….posto nel nulla il provvedimento strettamente collegato alla procedura dichiarata improcedibile..
A sostegno della propria doglianza sul punto, ha fatto riferimento ad un generico principio,
“….ormai consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte…secondo il quale il decreto ingiuntivo emesso nella fase sommaria ed oggetto di opposizione, venga di conseguenza integralmente revocato qualora la parte che lo ha richiesto non abbia coltivato nella fase di merito la fase di mediazione come nel ns. caso”.
Va in primis precisato che la dichiarazione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione, non è stato oggetto di impugnazione da alcuna delle parti in causa, per cui su tale punto si è formato il giudicato.
La questione da affrontare, quindi, e che è oggetto del primo motivo di appello è, se l'ordinanza provvisoria di rilascio, emessa dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere revocata (come richiesto dall'appellante) o avrebbe mantenuto vita autonoma.
Orbene, per orientamento pacifico della Suprema Corte, la ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa ex art. 665 c.p.c. dal Giudice, nell'ambito di un procedimento di convalida di sfratto, sull'opposizione proposta dall'intimato che, in tal modo, determina la conclusione del procedimento sommario e la instaurazione di un autonomo processo a cognizione ordinaria,
pagina 2 di 8 conserva la sua efficacia di titolo esecutivo anche in casi di successiva estinzione del giudizio di merito a cognizione piena, atteso che l'ordinanza di rilascio pur se non idonea ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore (rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto) ha natura, non di provvedimento cautelare o meramente ordinatorio, ma di provvedimento sostanziale provvisorio i cui effetti permangono fino a quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione;
salva la possibilità, in capo al conduttore, in caso di estinzione del processo, di far valere le proprie eccezioni in un autonomo processo (Cass. Civ.
29.03.1995 n. 3730; n. 1382/1997) e salvo l'assorbimento della medesima ordinanza nella sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto.
La Cassazione, nelle richiamate pronunce, è giunta, quindi, ad affermare il principio della conservazione dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza, mentre resta onere dell'intimato avviare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore e far perdere il valore di titolo esecutivo al predetto provvedimento.
Di tal che si può affermare che, quando l'azione viene dichiarata improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, (come nel caso di specie), il giudizio perviene alla sua conclusione con una pronuncia di rito che, come tale, non è idonea a far perdere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza provvisoria di rilascio.
Conseguentemente, gli effetti della ordinanza esecutiva sopravvivono e il detto provvedimento potrà essere rimosso soltanto nel caso in cui il convenuto (intimato) avvii un nuovo giudizio per dimostrare la infondatezza della pretesa del locatore e far perdere, in tal modo, il valore di titolo esecutivo a detto provvedimento.
Con il secondo motivo di appello, il censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui Pt_1 il giudice ha dichiarato: “cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato”.
Il motivo è fondato.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, peraltro, riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia.
pagina 3 di 8 Pertanto, è da escludere che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza. (Cass.
Civ. 15 marzo 2005, n. 5607) Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale la cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali le quali, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, sottopongono al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Ed ancora: "... Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lit e;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, si rileva che il Tribunale, erroneamente, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato, sul presupposto che il detto rilascio fosse già avvenuto il 19.10.2021 “giusto verbale di rilascio in atti”
(cfr sent. pag. 4).
Come risulta dall'esame degli atti di causa, infatti e, più segnatamente, dal richiamato verbale di rilascio, l'appellante si è sempre opposto al rilascio dell'immobile in questione, per le motivazioni tutte esposte nel proprio atto di opposizione e reiterate nei suoi successivi scritti;
di tal che il suddetto rilascio non è certo derivato da un accordo spontaneo tra le parti in causa.
pertanto, non ha rilasciato spontaneamente l'immobile in questione, ma è stato CP_2
costretto a rilasciarlo, suo malgrado, proprio in forza della procedura esecutiva avviata dal
[...] sulla base dell'ordinanza provvisoria di rilascio, non avendo alcun rimedio giuridico per CP_1
pagina 4 di 8 bloccare l'esecuzione.
Conseguentemente, poiché, come si è innanzi detto, il rilascio non è avvenuto sulla base di un accordo tra il locatore procedente ed il conduttore, non avendo mai quest'ultimo manifestato l'intenzione di abbandonare le proprie pretese di legittima detenzione dell'immobile, non sussistevano i presupposti perché potesse dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'opposizione proposta dal
Pt_1
La mancata sospensione dell'esecuzione ed il conseguente suo compimento con il rilascio dell'immobile, non può infatti in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, sussistendo l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la inesistenza del diritto del creditore ad agire in executivis.
Come innanzi detto, la cessazione della materia del contendere può determinarsi esclusivamente laddove sia venuto meno l'interesse all'accertamento della situazione sostanziale posta a base dell'opposizione, e cioè laddove le parti non abbiano più interesse all'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Ma è evidente che ciò, nell'esecuzione per rilascio, può accadere, eventualmente, in caso di rilascio spontaneo dell'immobile da parte del soggetto obbligato, laddove sia venuto meno il suo interesse alla detenzione dello stesso (anche eventualmente in seguito ad un accordo transattivo con il creditore procedente), ma non certo nel caso in cui venga portata a termine l'esecuzione forzata (e lo stesso è a dirsi laddove il rilascio sia avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì sulla base di un titolo esecutivo ed al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva (Cass. Civ. Sez. VI n. 20924/2017).
Poiché, si ribadisce, l'interesse dell'appellante ad ottenere una pronuncia che dichiarasse infondata la pretesa del di sentire convalidare lo sfratto per finita locazione relativo all'immobile CP_1
condotto da esso non è mai venuto meno, anzi, è stato reiterato in tutti i suoi scritti difensivi, Pt_1
Il Tribunale, essendo ancora sussistente il diritto del predetto a vedersi, eventualmente, riconosciute le ragioni che lo hanno condotto ad opporsi alla richiesta di rilascio dell'immobile da egli condotto in locazione, non avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere.
Da quanto innanzi esposto, consegue che, in parziale accoglimento dell'interposto appello, il capo sub
2) della sentenza impugnata deve essere annullato, con conferma di tutto il resto.
Ne consegue, altresì, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellato al CP_1
pagina 5 di 8 pagamento delle spese di lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano, sulla base del valore della causa, onorario minimo, come da dispositivo che segue
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso datato 31 ottobre 2023, per la riforma parziale della sentenza n. Parte_1
1358/2023, emessa Tribunale di Bari in data 14 aprile 2023, tra esso appellante e Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, annulla il capo sub n. 2) della sentenza medesima.
2) Condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio che liquida in € 2.915,00, per compensi, ed € 170,00, per spese, oltre al rimborso forfettario,
Cassa ed IVA se dovuti, come per legge.
Spese e compensi da distrarsi in favore del difensore dell'appellante, Avv. Carmela Grimaldi, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 03 luglio 2024.
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott. Lucia Sardone
pagina 6 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1320/2023
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
C a r m e l a G r i m a l d i ed elettivamente domiciliato in Bari alla Stradella del Caffè 24/4, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ], rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco Stante Controparte_1 C.F._2
del Foro di Bari ed elettivamente domiciliato in Triggiano, alla Via Giovanni Casalino n. 41 , giusta mandato in atti - APPELLATO – Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato il 20.05.2021, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Bari, per sentire convalidare lo sfratto per finita locazione alla data del 31 Parte_1 dicembre 2020, relativo all'immobile di proprietà di esso intimante, ubicato in Casamassima, (BA) alla Via M. Michelozzi n. 5, e condotto dal predetto Sig. e fissare la data di rilascio;
in Pt_1
caso di opposizione, chiedeva emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio, con ogni conseguenza di legge.
Assumeva l'attore che il contratto di che trattasi, alla sua prima scadenza (31.12.2020), non era più operante, avendo inviato al conduttore formale disdetta, mediante lettera raccomandata del Pt_1
18.06.2020, regolarmente ricevuta dal suddetto conduttore.
Si costituiva in giudizio il il quale, si opponeva alla convalida dell'intimato sfratto ed Pt_1 eccepiva l'erroneità della procedura “scelta” dal locatore per la convalida (artt. 657 e 658 c.c.), in quanto si verteva in materia di cessazione del contratto di locazione, per diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale;
motivo per cui il procedimento in questione soggiaceva all'applicazione degli artt. 3, comma 4 della L. 431/1998 e 30 della L. 392/1978; nel merito, contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 13.09.2021, il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile e, previo mutamento del rito, assegnava un termine per espletare la mediazione e, in caso di esito infruttuoso, rimetteva le parti dinanzi a sé per la prosecuzione del giudizio di merito, con termine per il deposito di memorie integrative.
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza del 14 marzo 2023 il Tribunale adìto, con la sentenza n. 1358/2023, così testualmente provvedeva: “… 1) Dichiara l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio tra le parti;
2)
Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato;
3)
Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in……”. Controparte_1
Con ricorso del 31/10/2023, proponeva appello avverso la richiamata Parte_1
sentenza, per la sua parziale riforma, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
A) Accogliere l'appello proposto, …… per i motivi svolti con il presente ricorso;
B) Di conseguenza, riformare e/o modificare il primo punto della suddetta sentenza dichiarando l'improcedibilità del giudizio…. per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria
e, quindi, revocare l'ordinanza provvisoria di rilascio del 13.09.2021;
C) Riformare la sentenza appellata con il presente ricorso, eliminando totalmente il punto 2) del dispositivo….; Con D) Condannare il sig. . al pagamento del compenso e delle spese della Parte_2
presente fase….”.
Si costituiva in giudizio il quale contestava integralmente il contenuto Controparte_1 dell'appello, in quanto pretestuoso ed infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge e con condanna del al pagamento delle spese di lite Pt_1
All'udienza del 19/06/2024, dopo la discussione, la causa è stata decisa. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la pronuncia di primo grado, in quanto il
Tribunale, pur dichiarando l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, non ha revocato l'ordinanza provvisoria di rilascio, emessa il
13/09/2021, nella fase sommaria del giudizio.
Il motivo è infondato.
Va, in primis, evidenziato che esso appellante, si è limitato a contestare, sic et simpliciter il punto della pronuncia, di cui ha chiesto la riforma, mancando di indicare le ragioni di diritto per cui non ne condivide la valutazione, impedendo a questa Corte di individuare specificatamente i rilievi mossi al detto provvedimento impugnato.
Più precisamente, ha chiesto la riforma sul punto del decisum limitandosi ad affermare che:” …. è assurdo ed inconcepibile che nel caso in esame il magistrato abbia avvallato una situazione contraria alla legge, cioè non abbia, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità dell'intero giudizio ….posto nel nulla il provvedimento strettamente collegato alla procedura dichiarata improcedibile..
A sostegno della propria doglianza sul punto, ha fatto riferimento ad un generico principio,
“….ormai consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte…secondo il quale il decreto ingiuntivo emesso nella fase sommaria ed oggetto di opposizione, venga di conseguenza integralmente revocato qualora la parte che lo ha richiesto non abbia coltivato nella fase di merito la fase di mediazione come nel ns. caso”.
Va in primis precisato che la dichiarazione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione, non è stato oggetto di impugnazione da alcuna delle parti in causa, per cui su tale punto si è formato il giudicato.
La questione da affrontare, quindi, e che è oggetto del primo motivo di appello è, se l'ordinanza provvisoria di rilascio, emessa dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere revocata (come richiesto dall'appellante) o avrebbe mantenuto vita autonoma.
Orbene, per orientamento pacifico della Suprema Corte, la ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa ex art. 665 c.p.c. dal Giudice, nell'ambito di un procedimento di convalida di sfratto, sull'opposizione proposta dall'intimato che, in tal modo, determina la conclusione del procedimento sommario e la instaurazione di un autonomo processo a cognizione ordinaria,
pagina 2 di 8 conserva la sua efficacia di titolo esecutivo anche in casi di successiva estinzione del giudizio di merito a cognizione piena, atteso che l'ordinanza di rilascio pur se non idonea ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore (rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto) ha natura, non di provvedimento cautelare o meramente ordinatorio, ma di provvedimento sostanziale provvisorio i cui effetti permangono fino a quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione;
salva la possibilità, in capo al conduttore, in caso di estinzione del processo, di far valere le proprie eccezioni in un autonomo processo (Cass. Civ.
29.03.1995 n. 3730; n. 1382/1997) e salvo l'assorbimento della medesima ordinanza nella sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto.
La Cassazione, nelle richiamate pronunce, è giunta, quindi, ad affermare il principio della conservazione dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza, mentre resta onere dell'intimato avviare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore e far perdere il valore di titolo esecutivo al predetto provvedimento.
Di tal che si può affermare che, quando l'azione viene dichiarata improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, (come nel caso di specie), il giudizio perviene alla sua conclusione con una pronuncia di rito che, come tale, non è idonea a far perdere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza provvisoria di rilascio.
Conseguentemente, gli effetti della ordinanza esecutiva sopravvivono e il detto provvedimento potrà essere rimosso soltanto nel caso in cui il convenuto (intimato) avvii un nuovo giudizio per dimostrare la infondatezza della pretesa del locatore e far perdere, in tal modo, il valore di titolo esecutivo a detto provvedimento.
Con il secondo motivo di appello, il censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui Pt_1 il giudice ha dichiarato: “cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato”.
Il motivo è fondato.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, peraltro, riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia.
pagina 3 di 8 Pertanto, è da escludere che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza. (Cass.
Civ. 15 marzo 2005, n. 5607) Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale la cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali le quali, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, sottopongono al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Ed ancora: "... Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lit e;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, si rileva che il Tribunale, erroneamente, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato, sul presupposto che il detto rilascio fosse già avvenuto il 19.10.2021 “giusto verbale di rilascio in atti”
(cfr sent. pag. 4).
Come risulta dall'esame degli atti di causa, infatti e, più segnatamente, dal richiamato verbale di rilascio, l'appellante si è sempre opposto al rilascio dell'immobile in questione, per le motivazioni tutte esposte nel proprio atto di opposizione e reiterate nei suoi successivi scritti;
di tal che il suddetto rilascio non è certo derivato da un accordo spontaneo tra le parti in causa.
pertanto, non ha rilasciato spontaneamente l'immobile in questione, ma è stato CP_2
costretto a rilasciarlo, suo malgrado, proprio in forza della procedura esecutiva avviata dal
[...] sulla base dell'ordinanza provvisoria di rilascio, non avendo alcun rimedio giuridico per CP_1
pagina 4 di 8 bloccare l'esecuzione.
Conseguentemente, poiché, come si è innanzi detto, il rilascio non è avvenuto sulla base di un accordo tra il locatore procedente ed il conduttore, non avendo mai quest'ultimo manifestato l'intenzione di abbandonare le proprie pretese di legittima detenzione dell'immobile, non sussistevano i presupposti perché potesse dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'opposizione proposta dal
Pt_1
La mancata sospensione dell'esecuzione ed il conseguente suo compimento con il rilascio dell'immobile, non può infatti in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, sussistendo l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la inesistenza del diritto del creditore ad agire in executivis.
Come innanzi detto, la cessazione della materia del contendere può determinarsi esclusivamente laddove sia venuto meno l'interesse all'accertamento della situazione sostanziale posta a base dell'opposizione, e cioè laddove le parti non abbiano più interesse all'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Ma è evidente che ciò, nell'esecuzione per rilascio, può accadere, eventualmente, in caso di rilascio spontaneo dell'immobile da parte del soggetto obbligato, laddove sia venuto meno il suo interesse alla detenzione dello stesso (anche eventualmente in seguito ad un accordo transattivo con il creditore procedente), ma non certo nel caso in cui venga portata a termine l'esecuzione forzata (e lo stesso è a dirsi laddove il rilascio sia avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì sulla base di un titolo esecutivo ed al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva (Cass. Civ. Sez. VI n. 20924/2017).
Poiché, si ribadisce, l'interesse dell'appellante ad ottenere una pronuncia che dichiarasse infondata la pretesa del di sentire convalidare lo sfratto per finita locazione relativo all'immobile CP_1
condotto da esso non è mai venuto meno, anzi, è stato reiterato in tutti i suoi scritti difensivi, Pt_1
Il Tribunale, essendo ancora sussistente il diritto del predetto a vedersi, eventualmente, riconosciute le ragioni che lo hanno condotto ad opporsi alla richiesta di rilascio dell'immobile da egli condotto in locazione, non avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere.
Da quanto innanzi esposto, consegue che, in parziale accoglimento dell'interposto appello, il capo sub
2) della sentenza impugnata deve essere annullato, con conferma di tutto il resto.
Ne consegue, altresì, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellato al CP_1
pagina 5 di 8 pagamento delle spese di lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano, sulla base del valore della causa, onorario minimo, come da dispositivo che segue
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso datato 31 ottobre 2023, per la riforma parziale della sentenza n. Parte_1
1358/2023, emessa Tribunale di Bari in data 14 aprile 2023, tra esso appellante e Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, annulla il capo sub n. 2) della sentenza medesima.
2) Condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio che liquida in € 2.915,00, per compensi, ed € 170,00, per spese, oltre al rimborso forfettario,
Cassa ed IVA se dovuti, come per legge.
Spese e compensi da distrarsi in favore del difensore dell'appellante, Avv. Carmela Grimaldi, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 03 luglio 2024.
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott. Lucia Sardone
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