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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Claudia Dal Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2899/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ELENA FACCINI che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Malafico Gorlani e Giulia Belometti come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Conclusioni di parte ricorrente: “-In via Principale:
pagina 1 di 7 1) Accertare e dichiarare il mutamento o la modifica peggiorativa in capo al ricorrente delle condizioni economico-patrimoniali reddituali dello stesso, in seguito al pensionamento del medesimo ed alla cessazione di ogni incarico elettivo, nei termini di cui alla narrativa del presente atto, nonché la vigenza dell'obbligo di assistenza morale e materiale del ricorrente stesso nei confronti dell'attuale moglie, IG.ra , nonché la circostanza che Parte_2
l'importo dovuto a titolo di mantenimento della ex moglie, IG.ra pari Persona_1
a complessivi € 2.774,34 (di cui € 2.274,34 a titolo di assegno divorzile ed € 500,00 a titolo di contributo alla locazione) è superiore all'attuale entrata mensile percepita dal ricorrente, ammontante ad € 2.472,42, nonché la percezione da parte della resistente di una pensione di anzianità adeguata al costo della vita e, per l'effetto,
2) Revocare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente nei confronti della IG.ra
, nonché l'obbligo di corrisponderle il contributo alla locazione. Persona_1
-In subordine:
3) Ridurre l'assegno di mantenimento proporzionalmente alle mutate condizioni economico patrimoniali reddituali e familiari del ricorrente, nonché ridurre l'obbligo di corrispondere il contributo alla locazione, il tutto nella misura complessiva non superiore ad € 300,00 mensili
o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte resistente: “ in via temporanea e urgente
- disporre gli accertamenti, anche di polizia tributaria nazionale e internazionale, che riterrà opportuni e necessari, al fine di verificare il tenore di vita effettivamente goduto dal IG.
nonché l'esistenza di fondi, investimenti, conti correnti, Trust o comunque risorse Pt_1 economiche anche prodotte all'estero, confermando l'importo previsto quale assegno divorzile a favore della ricorrente e attualmente pari ad € 2.274,34 (somma così determinata in base a rivalutazione ISTAT) nonché l'importo di € 500,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione della IG.ra CP_1
in via principale - previo accertamento, anche tramite polizia tributaria come sopra, delle reali disponibilità economico-patrimoniali del ricorrente, rigettare le domande del IG. in quanto infondate in fatto e in diritto;
Pt_1
in via subordinata
pagina 2 di 7 - sempre previa verifica delle reali condizioni economiche-patrimoniali del ricorrente, come sopra, laddove vi fosse accertato un reale e consistente peggioramento delle di lui capacità reddituali ed altresì le di lui risorse patrimoniali complessive, voglia riquantificare, anche in via riconvenzionale ove ritenuto, le somme dovute dal IG. a favore della ex moglie, Pt_1
IG.ra a titolo di assegno divorzile, condannandolo a corrispondere alla ex moglie CP_1 una somma non inferiore ad € 1.200,00 mensile rivalutato secondo gli indici Istat, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà accertata a seguito delle verifiche effettuate nel corso del giudizio, ed altresì a corrispondere, sempre a favore della ex moglie, la somma di almeno € 500,00 mensile a titolo di contributo per i pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito ad abitazione della resistente.
In tutti i casi con effetto a partire dalla presente domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 338/2004 il Tribunale di Cremona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti riconoscendo alla IG.ra un Controparte_1 assegno divorzile di € 1.500. Con ricorso congiunto volto alla revisione delle condizioni di cui al punto 2 della sentenza di divorzio del 23.9.2015 le parti hanno concordato la sostituzione dell'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra statuita nella sentenza di divorzio CP_1
con la previsione della corresponsione della somma di € 500 per la locazione di un immobile, ricorso accolto con decreto 3731/2015.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il IG. Parte_1
ha chiesto la revoca dell'assegno di divorzio o, in subordine, la riduzione allegando una
[...]
drastica contrazione dei redditi conseguente al suo pensionamento e alla cessazione dai numerosi e prestigiosi incarichi elettivi ricoperti negli anni e in forza dei quali era arrivato a percepire un reddito lordo medio annuo di circa € 300.000 a fronte degli attuali € 42.000 annui lordi a titolo di pensione (pari a € 2.472,42 netti a mese) e € 7.500 annui lordi per l'unica carica non cessata di conIGliere della Fondazione Zooprofilattiche e Zootechiche.
pagina 3 di 7 La IG.ra si è costituita in giudizio allegando in fatto che, nel Controparte_1
corso della convivenza durata 23 anni, ella aveva svolto attività di insegnamento quale maestra d'asilo, sino al settembre 1991 quando la coppia, di comune accordo, aveva ritenuto opportuno che la moglie abbandonasse l'attività lavorativa anche per supportare il marito nella fiorente carriera professionale, che il IG. ha potuto, anche grazie al sostegno Pt_1
della IG.ra liberamente ed efficacemente dedicarsi a molteplici attività, coltivando CP_1
le proprie abilità professionali e le competenze adeguate per ricoprire le 49 cariche elettive indicate dal ricorrente;
che la maggior parte di tali cariche elettive sono state assunte proprio nel corso del primo matrimonio, dal 1982 in poi, con riconoscimento, nel 1994, del titolo onorifico di cittadino della città di Shenzhen, nella Repubblica Cinese.
Ciò premesso, la IG.ra ha sollevato dei dubbi sulla situazione economico CP_1
patrimoniale rappresentata dal ricorrente posto che, a fronte degli emolumenti dichiarati (per l'anno 2022 pari a € 312.502,00 e per l'anno 2023 di € 167.895,00) gli accrediti sul conto corrente ad esso intestato sono molto inferiori (rispettivamente € 179.811,74 e € 98.855,90); che il conto corrente cointestato al ricorrente e all'attuale moglie, alimentato solo dalle rimesse del ricorrente, presentava un saldo attivo, ancora nel 2020, di circa € 150.000,00, mentre ora è praticamente azzerato, che, nonostante il dichiarato drastico impoverimento, il ricorrente e l'attuale moglie hanno continuato a sostenere un tenore di vita non dissimile dal precedente
Premesso il persistente divario tra il ricorrente che percepisce anche ora un reddito di almeno € 50.000,00 annui e la IG.ra che percepisce la pensione di € 990,00 CP_1
mensili, la resistente ha quindi chiesto che vengano disposti accertamenti, anche attraverso la polizia tributaria, idonei ad appurare l'effettiva situazione economico patrimoniale del ricorrente.
All'udienza di prima comparizione sono state sentite le parti ed è stato esperito senza successo il tentativo di conciliazione. Quindi, in via provvisoria ed urgente, l'assegno divorzile è stato ridotto ad € 1.300; rigettate le prove orali all'udienza dell'8.1.2025 la causa causa è stata riservata alla decisione del Collegio sulle conclusioni adottate come in premessa.
* * * *
Ai fini dell'esatta individuazione del thema decidendum va evidenziato che il ricorrente non ha posto a fondamento della richiesta di revisione dell'assegno divorzile i "nuovi" criteri pagina 4 di 7 interpretativi giurisprudenziali ma ha richiesto che il Tribunale, in ragione delle circostanze fattuali sopravvenute e documentate (decremento reddituale dovuto al pensionamento e alla cessazione da cariche elettive), proceda al giudizio di revisione dell'assegno divorzile mediante, in prima battuta, la sua completa elisione e, in subordine, una IGnificativa riduzione.
Nonostante la resistente, nel costituirsi, abbia introdotto circostanze in fatto afferenti il suo ruolo nelle pregresse dinamiche familiari e il ricorrente nelle successive memorie abbia puntualmente replicato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile deve ritenersi in sé non contestata.
Peraltro quanto emerge dal giudizio consente di ritenere sussistenti i presupposti perequativi - compensativi per il riconoscimento dell'assegno di divorzio: il matrimonio è durata 23 anni, la scelta della resistente di andare in pensione, non ancora quarantenne, non appena raggiunti i requisiti minimi deve ritenersi frutto di una scelta condivisa dai coniugi;
il marito ha certamente potuto dedicare con maggiore libertà di tempi e movimento alla costruzione della propria brillante carriera tanto che, già in costanza del primo matrimonio, il ricorrente aveva iniziato a ricoprire anche le prime cariche elettive.
Ciò premesso, è provato che il ricorrente ha subito una contrazione della propria capacità reddituale in ragione del pensionamento e della cessazione dalle numerose cariche in enti e società risultanti dall'allegato. Quanto all'entità della riduzione delle entrate la dichiarazione dei redditi del 2023 (anno nel corso del quale a maggio 23 il ricorrente ha cessato taluni incarichi mentre altri risultano cessati già in epoche precedenti), pur evidenziando una riduzione rispetto all'anno precedente, riporta ancora redditi lordi per oltre
210 mila euro;
la dichiarazione dei redditi del 2024 non è in atti ma il ricorrente ha provato che il reddito di pensione è di € 2.472,42 cui deve aggiungersi il reddito lordo annuo di €
7.500 per l'unica carica di conIGliere rimasta.
Nel corso del procedimento le parti hanno entrambe contestato alla controparte una certa reticenza nella descrizione della propria complessiva situazione economico patrimoniale.
La IG.ra ha evidenziato che dagli estratti conto del 2022 e del 2023 non si CP_1
evidenziano tutti gli accrediti degli emolumenti percepiti e risultanti dalla documentazione fiscale mentre risultano importanti fuoriuscite a favore dell'attuale moglie del ricorrente la cui documentazione bancaria non è stata dimessa.
pagina 5 di 7 Il ricorrente nella prima memoria ha contestato alla resistente di non aver prodotto in giudizio il dossier titoli di cui si desumeva traccia dagli accrediti nei conto correnti di cedole
– dividendi - premi di rilevante importanza.
Rispetto alla mancata produzione dei conto intestati alla moglie, il dott. ha Pt_1 replicato che “gli eventuali conti correnti intestati alla IG.ra , moglie del Parte_2 ricorrente in regime di separazione legale dei beni, non attengono all'oggetto del presente giudizio, né alle parti processuali, e per questo non costituiscono oggetto dell'obbligo di produzione”.
E' innegabile che la norma di cui all'art. 473 bis n. 12 c.p.c. non imponga di depositare le dichiarazioni dei redditi, la documentazione sugli immobile e i conti correnti dei conviventi. Emergono però dai documenti dimessi numerosi versamenti a favore dell'attuale moglie (quali ad esempio € 40.000 il 24.5.2023, mensili versamenti di € 5.000 nell'anno
2024) e, nel contempo, non vi è piena corrispondenza tra i redditi dichiarati e i versamenti negli estratti conto dimessi. Non sono state documentate – e inizialmente nemmeno allegate - la consistenza e la redditività dei beni immobili ereditati nel 2024.
Manca dunque una piena disclosure sulla situazione economico patrimoniale del ricorrente ed è peraltro poco credibile che il ricorrente, che già nel 1999 aveva redditi nell'ordine di £ 497.330.000 (pari ad attuali € 256.849,51 come si evince dalla sentenza di divorzio) sino ai redditi medi degli ultimi anni da lui stesso indicati in circa € 300.000, sia ora del tutto privo di risparmi tanto che il conto corrente Bper nel 2024 presenta quasi costantemente saldi negativi. Il tutto senza che sia stato allegato qualche straordinario evento che non può essere la mera contrazione di guadagno, tanto più che al 31.11.2023 la giacenza del conto PBer era di oltre 48.817,31 e a distanza di due mesi a gennaio 2024, nonostante comunque la percezione della pensione, il saldo è già negativo.
E' vero che anche la ricorrente, che percepisce una pensione di € 992, solo con la prima memoria ex art. 473 bis n 17 dopo le contestazioni solevate dal ricorrente, ha allegato il dossier titoli cointestato alla figlia da cui si desume un patrimonio al giugno 2023 di €
252.701. Non si tratta tuttavia di esaminare come la resistente abbia, sino ad ora, utilizzato o investito le somme ricevute e in merito alle quali, salva la sostituzione dell'assegnazione con il versamento di € 500, non è stato negli anni sollevata alcuna contestazione (non risulta che la sentenza di divorzio sia stata appellata sotto il profilo economico) ma di verificare se le nuove pagina 6 di 7 circostanze allegate dal ricorrente siano tali da giustificare la domanda di revoca o di riduzione.
Al riguardo il reddito mensile del ricorrente è di circa € 2.800 (tra pensione ed emolumenti) ma la complessiva situazione economico patrimoniale deve presumersi maggiore, tenuto conto dei redditi negli anni guadagnati dal ricorrente dei quali non vi è piena evidenza e delle proprietà immobiliari.
Ciò nondimeno rispetto al sentenza di divorzio del 2004 che, nel determinare in € 1.500
(attualizzato in € 2.274,34) l'assegno divorzile, aveva valorizzato sia l'assegnazione della casa familiare – sostituita nel 2015 con il versamento di ulteriori € 500, che le ultime dichiarazioni dei redditi (di £. 497.330.000 nel 1999, £. 531.681.000 nel 2000, £. 497867.000 nel 2001), vi è certamente una contrazione reddituale che giustifica una riduzione dell'assegno divorzile oggi pari ad € 2.751,61 (comprensivo di rivalutazione e contributo per la locazione) e che si ritiene equo determinare in € 1.100.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio: riduce, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, l'assegno di divorzio ad € 1.100 con rivalutazione ISTAT annuale;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio dell'11.3.2025
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Claudia Dal Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2899/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ELENA FACCINI che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Malafico Gorlani e Giulia Belometti come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Conclusioni di parte ricorrente: “-In via Principale:
pagina 1 di 7 1) Accertare e dichiarare il mutamento o la modifica peggiorativa in capo al ricorrente delle condizioni economico-patrimoniali reddituali dello stesso, in seguito al pensionamento del medesimo ed alla cessazione di ogni incarico elettivo, nei termini di cui alla narrativa del presente atto, nonché la vigenza dell'obbligo di assistenza morale e materiale del ricorrente stesso nei confronti dell'attuale moglie, IG.ra , nonché la circostanza che Parte_2
l'importo dovuto a titolo di mantenimento della ex moglie, IG.ra pari Persona_1
a complessivi € 2.774,34 (di cui € 2.274,34 a titolo di assegno divorzile ed € 500,00 a titolo di contributo alla locazione) è superiore all'attuale entrata mensile percepita dal ricorrente, ammontante ad € 2.472,42, nonché la percezione da parte della resistente di una pensione di anzianità adeguata al costo della vita e, per l'effetto,
2) Revocare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente nei confronti della IG.ra
, nonché l'obbligo di corrisponderle il contributo alla locazione. Persona_1
-In subordine:
3) Ridurre l'assegno di mantenimento proporzionalmente alle mutate condizioni economico patrimoniali reddituali e familiari del ricorrente, nonché ridurre l'obbligo di corrispondere il contributo alla locazione, il tutto nella misura complessiva non superiore ad € 300,00 mensili
o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte resistente: “ in via temporanea e urgente
- disporre gli accertamenti, anche di polizia tributaria nazionale e internazionale, che riterrà opportuni e necessari, al fine di verificare il tenore di vita effettivamente goduto dal IG.
nonché l'esistenza di fondi, investimenti, conti correnti, Trust o comunque risorse Pt_1 economiche anche prodotte all'estero, confermando l'importo previsto quale assegno divorzile a favore della ricorrente e attualmente pari ad € 2.274,34 (somma così determinata in base a rivalutazione ISTAT) nonché l'importo di € 500,00 a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione della IG.ra CP_1
in via principale - previo accertamento, anche tramite polizia tributaria come sopra, delle reali disponibilità economico-patrimoniali del ricorrente, rigettare le domande del IG. in quanto infondate in fatto e in diritto;
Pt_1
in via subordinata
pagina 2 di 7 - sempre previa verifica delle reali condizioni economiche-patrimoniali del ricorrente, come sopra, laddove vi fosse accertato un reale e consistente peggioramento delle di lui capacità reddituali ed altresì le di lui risorse patrimoniali complessive, voglia riquantificare, anche in via riconvenzionale ove ritenuto, le somme dovute dal IG. a favore della ex moglie, Pt_1
IG.ra a titolo di assegno divorzile, condannandolo a corrispondere alla ex moglie CP_1 una somma non inferiore ad € 1.200,00 mensile rivalutato secondo gli indici Istat, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà accertata a seguito delle verifiche effettuate nel corso del giudizio, ed altresì a corrispondere, sempre a favore della ex moglie, la somma di almeno € 500,00 mensile a titolo di contributo per i pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito ad abitazione della resistente.
In tutti i casi con effetto a partire dalla presente domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 338/2004 il Tribunale di Cremona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti riconoscendo alla IG.ra un Controparte_1 assegno divorzile di € 1.500. Con ricorso congiunto volto alla revisione delle condizioni di cui al punto 2 della sentenza di divorzio del 23.9.2015 le parti hanno concordato la sostituzione dell'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra statuita nella sentenza di divorzio CP_1
con la previsione della corresponsione della somma di € 500 per la locazione di un immobile, ricorso accolto con decreto 3731/2015.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il IG. Parte_1
ha chiesto la revoca dell'assegno di divorzio o, in subordine, la riduzione allegando una
[...]
drastica contrazione dei redditi conseguente al suo pensionamento e alla cessazione dai numerosi e prestigiosi incarichi elettivi ricoperti negli anni e in forza dei quali era arrivato a percepire un reddito lordo medio annuo di circa € 300.000 a fronte degli attuali € 42.000 annui lordi a titolo di pensione (pari a € 2.472,42 netti a mese) e € 7.500 annui lordi per l'unica carica non cessata di conIGliere della Fondazione Zooprofilattiche e Zootechiche.
pagina 3 di 7 La IG.ra si è costituita in giudizio allegando in fatto che, nel Controparte_1
corso della convivenza durata 23 anni, ella aveva svolto attività di insegnamento quale maestra d'asilo, sino al settembre 1991 quando la coppia, di comune accordo, aveva ritenuto opportuno che la moglie abbandonasse l'attività lavorativa anche per supportare il marito nella fiorente carriera professionale, che il IG. ha potuto, anche grazie al sostegno Pt_1
della IG.ra liberamente ed efficacemente dedicarsi a molteplici attività, coltivando CP_1
le proprie abilità professionali e le competenze adeguate per ricoprire le 49 cariche elettive indicate dal ricorrente;
che la maggior parte di tali cariche elettive sono state assunte proprio nel corso del primo matrimonio, dal 1982 in poi, con riconoscimento, nel 1994, del titolo onorifico di cittadino della città di Shenzhen, nella Repubblica Cinese.
Ciò premesso, la IG.ra ha sollevato dei dubbi sulla situazione economico CP_1
patrimoniale rappresentata dal ricorrente posto che, a fronte degli emolumenti dichiarati (per l'anno 2022 pari a € 312.502,00 e per l'anno 2023 di € 167.895,00) gli accrediti sul conto corrente ad esso intestato sono molto inferiori (rispettivamente € 179.811,74 e € 98.855,90); che il conto corrente cointestato al ricorrente e all'attuale moglie, alimentato solo dalle rimesse del ricorrente, presentava un saldo attivo, ancora nel 2020, di circa € 150.000,00, mentre ora è praticamente azzerato, che, nonostante il dichiarato drastico impoverimento, il ricorrente e l'attuale moglie hanno continuato a sostenere un tenore di vita non dissimile dal precedente
Premesso il persistente divario tra il ricorrente che percepisce anche ora un reddito di almeno € 50.000,00 annui e la IG.ra che percepisce la pensione di € 990,00 CP_1
mensili, la resistente ha quindi chiesto che vengano disposti accertamenti, anche attraverso la polizia tributaria, idonei ad appurare l'effettiva situazione economico patrimoniale del ricorrente.
All'udienza di prima comparizione sono state sentite le parti ed è stato esperito senza successo il tentativo di conciliazione. Quindi, in via provvisoria ed urgente, l'assegno divorzile è stato ridotto ad € 1.300; rigettate le prove orali all'udienza dell'8.1.2025 la causa causa è stata riservata alla decisione del Collegio sulle conclusioni adottate come in premessa.
* * * *
Ai fini dell'esatta individuazione del thema decidendum va evidenziato che il ricorrente non ha posto a fondamento della richiesta di revisione dell'assegno divorzile i "nuovi" criteri pagina 4 di 7 interpretativi giurisprudenziali ma ha richiesto che il Tribunale, in ragione delle circostanze fattuali sopravvenute e documentate (decremento reddituale dovuto al pensionamento e alla cessazione da cariche elettive), proceda al giudizio di revisione dell'assegno divorzile mediante, in prima battuta, la sua completa elisione e, in subordine, una IGnificativa riduzione.
Nonostante la resistente, nel costituirsi, abbia introdotto circostanze in fatto afferenti il suo ruolo nelle pregresse dinamiche familiari e il ricorrente nelle successive memorie abbia puntualmente replicato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile deve ritenersi in sé non contestata.
Peraltro quanto emerge dal giudizio consente di ritenere sussistenti i presupposti perequativi - compensativi per il riconoscimento dell'assegno di divorzio: il matrimonio è durata 23 anni, la scelta della resistente di andare in pensione, non ancora quarantenne, non appena raggiunti i requisiti minimi deve ritenersi frutto di una scelta condivisa dai coniugi;
il marito ha certamente potuto dedicare con maggiore libertà di tempi e movimento alla costruzione della propria brillante carriera tanto che, già in costanza del primo matrimonio, il ricorrente aveva iniziato a ricoprire anche le prime cariche elettive.
Ciò premesso, è provato che il ricorrente ha subito una contrazione della propria capacità reddituale in ragione del pensionamento e della cessazione dalle numerose cariche in enti e società risultanti dall'allegato. Quanto all'entità della riduzione delle entrate la dichiarazione dei redditi del 2023 (anno nel corso del quale a maggio 23 il ricorrente ha cessato taluni incarichi mentre altri risultano cessati già in epoche precedenti), pur evidenziando una riduzione rispetto all'anno precedente, riporta ancora redditi lordi per oltre
210 mila euro;
la dichiarazione dei redditi del 2024 non è in atti ma il ricorrente ha provato che il reddito di pensione è di € 2.472,42 cui deve aggiungersi il reddito lordo annuo di €
7.500 per l'unica carica di conIGliere rimasta.
Nel corso del procedimento le parti hanno entrambe contestato alla controparte una certa reticenza nella descrizione della propria complessiva situazione economico patrimoniale.
La IG.ra ha evidenziato che dagli estratti conto del 2022 e del 2023 non si CP_1
evidenziano tutti gli accrediti degli emolumenti percepiti e risultanti dalla documentazione fiscale mentre risultano importanti fuoriuscite a favore dell'attuale moglie del ricorrente la cui documentazione bancaria non è stata dimessa.
pagina 5 di 7 Il ricorrente nella prima memoria ha contestato alla resistente di non aver prodotto in giudizio il dossier titoli di cui si desumeva traccia dagli accrediti nei conto correnti di cedole
– dividendi - premi di rilevante importanza.
Rispetto alla mancata produzione dei conto intestati alla moglie, il dott. ha Pt_1 replicato che “gli eventuali conti correnti intestati alla IG.ra , moglie del Parte_2 ricorrente in regime di separazione legale dei beni, non attengono all'oggetto del presente giudizio, né alle parti processuali, e per questo non costituiscono oggetto dell'obbligo di produzione”.
E' innegabile che la norma di cui all'art. 473 bis n. 12 c.p.c. non imponga di depositare le dichiarazioni dei redditi, la documentazione sugli immobile e i conti correnti dei conviventi. Emergono però dai documenti dimessi numerosi versamenti a favore dell'attuale moglie (quali ad esempio € 40.000 il 24.5.2023, mensili versamenti di € 5.000 nell'anno
2024) e, nel contempo, non vi è piena corrispondenza tra i redditi dichiarati e i versamenti negli estratti conto dimessi. Non sono state documentate – e inizialmente nemmeno allegate - la consistenza e la redditività dei beni immobili ereditati nel 2024.
Manca dunque una piena disclosure sulla situazione economico patrimoniale del ricorrente ed è peraltro poco credibile che il ricorrente, che già nel 1999 aveva redditi nell'ordine di £ 497.330.000 (pari ad attuali € 256.849,51 come si evince dalla sentenza di divorzio) sino ai redditi medi degli ultimi anni da lui stesso indicati in circa € 300.000, sia ora del tutto privo di risparmi tanto che il conto corrente Bper nel 2024 presenta quasi costantemente saldi negativi. Il tutto senza che sia stato allegato qualche straordinario evento che non può essere la mera contrazione di guadagno, tanto più che al 31.11.2023 la giacenza del conto PBer era di oltre 48.817,31 e a distanza di due mesi a gennaio 2024, nonostante comunque la percezione della pensione, il saldo è già negativo.
E' vero che anche la ricorrente, che percepisce una pensione di € 992, solo con la prima memoria ex art. 473 bis n 17 dopo le contestazioni solevate dal ricorrente, ha allegato il dossier titoli cointestato alla figlia da cui si desume un patrimonio al giugno 2023 di €
252.701. Non si tratta tuttavia di esaminare come la resistente abbia, sino ad ora, utilizzato o investito le somme ricevute e in merito alle quali, salva la sostituzione dell'assegnazione con il versamento di € 500, non è stato negli anni sollevata alcuna contestazione (non risulta che la sentenza di divorzio sia stata appellata sotto il profilo economico) ma di verificare se le nuove pagina 6 di 7 circostanze allegate dal ricorrente siano tali da giustificare la domanda di revoca o di riduzione.
Al riguardo il reddito mensile del ricorrente è di circa € 2.800 (tra pensione ed emolumenti) ma la complessiva situazione economico patrimoniale deve presumersi maggiore, tenuto conto dei redditi negli anni guadagnati dal ricorrente dei quali non vi è piena evidenza e delle proprietà immobiliari.
Ciò nondimeno rispetto al sentenza di divorzio del 2004 che, nel determinare in € 1.500
(attualizzato in € 2.274,34) l'assegno divorzile, aveva valorizzato sia l'assegnazione della casa familiare – sostituita nel 2015 con il versamento di ulteriori € 500, che le ultime dichiarazioni dei redditi (di £. 497.330.000 nel 1999, £. 531.681.000 nel 2000, £. 497867.000 nel 2001), vi è certamente una contrazione reddituale che giustifica una riduzione dell'assegno divorzile oggi pari ad € 2.751,61 (comprensivo di rivalutazione e contributo per la locazione) e che si ritiene equo determinare in € 1.100.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio: riduce, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, l'assegno di divorzio ad € 1.100 con rivalutazione ISTAT annuale;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio dell'11.3.2025
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
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