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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. N. 1661/2023 promossa da:
C.F.: nato a [...] [...] ed ivi residente, in Via CP_1 C.F._1
Giuseppe Maria Danieli n. 10/F, , domiciliato in Siracusa, Viale Scala Greca n. 181/A, presso lo Studio dell'Avv. Salvatore Xibilia che lo rappresenta e la difende giusta procura in atti;
attore contro
C.F.: nato a [...] il [...], ivi residente in [...] CodiceFiscale_2
Montegrappa 121, con la rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura in atti, dall'Avv. Dario Seminara, dall'Avv. Marco Leo e dall' Avv. Giorgio Seminara, con studio in
Catania, Viale XX Settembre 43, presso “ ; Controparte_3
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto di dichiarare ex art. 269 c.c. che CP_1
nato a [...] il [...] è il proprio padre. CP_2
pagina 1 di 3 A tal fine ha esposto di avere appreso dalla propria madre, , che la stessa all'epoca Parte_1
del suo concepimento intratteneva una relazione extraconiugale con il suddetto con cui CP_2
egli sin dalla più tenera età aveva instaurato un profondo rapporto affettivo.
Divenuto maggiorenne unitamente al si era sottoposto al test del DNA che aveva confermato il CP_2
rapporto di filiazione biologica.
Egli aveva quindi intrapreso l'azione di disconoscimento di paternità nei confronti di - Persona_1
marito della madre al momento della sua nascita- ed il relativo giudizio si era concluso con sentenza n.
1409/2021, passata in giudicato, che aveva dichiarato che il suddetto non è il proprio padre Persona_1
biologico.
Essendo venuto meno il suo stato di figlio legittimo ed essendo provato il rapporto di filiazione con il ha insistito per l'accertamento giudiziale della paternità dello stesso nei suoi confronti. CP_2
Si è costituito il quale si è opposto “allo stato” alla domanda dell'attore rilevando che il CP_2 test del DNA effettuato stragiudizialmente non integra la prova certa per l'accertamento del rapporto di filiazione.
Nel corso della causa è stata eseguita CTU per l'accertamento della compatibilità biologica del rapporto di filiazione attraverso l'esame del DNA delle parti.
All'esito la causa è stata rimessa all'udienza di decisione del 18.2.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e quindi assunta in decisione.
Il Pubblico ministero non si è opposto alla domanda.
XXX
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 269, secondo comma, c.c. la prova della paternità può essere fornita con ogni mezzo.
Nel caso di specie, la CTU sui profili del DNA effettuata dalla dott.ssa ha consentito di Persona_2
accertare – con rigore metodologico e risultati del tutto esaustivi- il rapporto di filiazione biologica tra l'attore e il convenuto con una probabilità superiore al 99 99%. CP_2
Alla stregua delle superiori risultanze, non oggetto di alcuna contestazione da parte delle parti, deve quindi ritenersi scientificamente accertato il rapporto di filiazione tra l'attore ed il convenuto con conseguente accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
L'attore ha anche chiesto la statuizione sull'attribuzione del cognome paterno con aggiunta a quello Per_
” attribuitogli alla nascita.
Il resistente nulla ha opposto al riguardo.
Ciò posto, il collegio rileva che la pronuncia sull'attribuzione del cognome di cui all'art. 262 c.c. sia da ritenere consequenziale alla dichiarazione di filiazione di cui all'art. 277 c.c. Ai sensi di tale norma,
pagina 2 di 3 infatti, la sentenza dichiarativa di filiazione naturale produce tutti gli effetti del riconoscimento e, evidentemente, tra tali effetti deve essere ricompreso il diritto all'assunzione da parte del figlio del cognome del padre di cui è stata accertata la filiazione.
Considerato l'esito complessivo della causa ed il fatto che il convenuto ha aderito in esito alla CTU alla domanda dell'attore -avendo solo manifestato una inziale riserva sulla valenza probatoria del test del
DNA privatamente eseguito ante causam- le spese vanno interamente compensate.
Le spese della CTU vanno invece definitivamente poste a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così dispone:
1) dichiara che nato a [...] il [...] è figlio di nato a [...] il CP_1 CP_2
26.8.1945;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di provvedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita di con attribuzione del cognome paterno in aggiunta al cognome CP_1
Per_ ;
3) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
4) pone definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno le spese di CTU.
Così deciso in Siracusa, all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Veronica Milone
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