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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 6791/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
22/11/2024 da:
(CF ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. BOSCOLO MATTIA e LUISELLA DAL BROI
e:
RE NO (CF ), C.F._2 con gli avv. BOSCOLO MATTIA e LUISELLA DAL BROI
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
09/12/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
1 visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a San Pietro Vernotico (BR) Parte_1 il 21/08/1979) e RE NO (n. a San Pietro Vernotico (BR) il 31/12/1973), che hanno contratto matrimonio il 7/12/2009, atto trascritto al n. 7, parte 1, Serie -, anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CELLINO SAN MARCO (BR) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: si dà atto che il signor RE ha già abbandonato la casa coniugale asportando i soli effetti personali. Il signor RE si obbliga a formalizzare il cambio di residenza entro e non oltre trenta giorni dalla sentenza di separazione e ad asportare entro lo stesso termine gli ulteriori beni personali presenti all'interno della casa di abitazione.
2) La casa coniugale sita in Riese Pio X (TV), via Aldo Moro n. 2 int. 3 verrà assegnata alla signora Parte_1 affinché vi viva unitamente alla figlia , fermo quanto espressamente previsto al successivo articolo 8. Persona_1
3) La figlia rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la Persona_1 madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni della minore.
4) Il signor RE, non appena avrà trovato una sistemazione consona ad ospitare la figlia, potrà vedere e tenere con sé la figlia : Persona_1
- a fine settimana alterni, o il sabato o la domenica dalle 10 fino alle 20;
- una sera infrasettimanale, preferibilmente nella giornata di mercoledì, dalle ore 18 alle ore 8 del mattino successivo, quando accompagnerà la figlia a scuola o la accompagnerà presso la residenza materna nei periodi di vacanza;
- durante le vacanze estive dieci giorni, anche non continuativi, comprensivi di pernottamento, in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. Il signor RE acconsente che la figlia trascorra, come Persona_1 da sempre fatto, con la madre il periodo estivo in Puglia presso i nonni materni, ritenendolo un contesto familiare idoneo alla crescita personale ed alla serenità della figlia minore.
- tre giorni per Natale e/o capodanno ad anni alterni e per metà delle vacanze Pasquali, passando alternativamente il giorno di Natale e di Pasqua con il padre o con la madre, a partire dal Natale 2024 con la madre e la Pasqua 2025 con il padre.
Tale periodi potranno sempre essere oggetto di variazione con l'accordo tra le parti e avuto riguardo all'esclusivo interesse preminente di . Persona_1
5) Il signor RE contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 300,00 Persona_1
(trecento/00), da versarsi alla moglie, signora entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal mese di Parte_1
2 novembre 2024; l'assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. [costo della vita famiglie operai ed impiegati - FOI].
6) Il signor RE provvederà altresì al pagamento per la quota del 50% delle spese straordinarie per la prole, secondo le previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.
7) Le parti concordano l'assegno unico verrà richiesto e trattenuto dalla signora con il consenso del signor Pt_1
RE.
8) Nell'ambito della regolazione dei reciproci rapporti patrimoniali inerenti la separazione e quindi con applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge 6.03.1987, n. 74, il signor DR RE si obbliga a trasferire, senza previsione di corrispettivo, entro e non oltre un mese dalla data di omologa della separazione, alla signora Parte_1 che dichiara di accettare, la propria quota pari al 50% del diritto di piena ed esclusiva proprietà degli immobili tutti correnti a Riese Pio X (TV), in via Aldo Moro n. 2 int. 3, pervenuta ai coniugi giusto atto di compravendita del 15.09.2016 -
Notaio Dott.ssa immobili cosi censiti al catasto del Comune di Riese Pio X (TV): Per_2
Appartamento al primo piano del fabbricato, con cantina e garage pertinenziale al piano interrato;
Catasto fabbricati: Sez C - Fg 5 - Particella 805
- Sub 5 via Aldo Moro Piano S1-1 – Cat A/3 - cl.
2 - vani 5 (superfice catastale coperta mq 96) RC€ 271,14
- Sub 11 via Aldo Moro Piano S1 – Cat C/6 - cl.
2 - mq 29 (superfice catastale mq 29) RC€ 59,91 oltre alle quote proporzionali di legge di proprietà sulle parti comuni ed indivisibili del fabbricato di cui le unità in oggetto sono parte e sull'area pertinenziale. In particolare include la quota di 2/8 sull'area scoperta/scivolo/marciapiede identificata dalla p.lla 805 sub 1 e le proporzionali quote sui beni comuni non censibili, consistenti nel vano scale e nello spazio di manovra.
A seguito del trasferimento della quota la signora già proprietaria della quota del 50%, diverrà piena Parte_1 ed esclusiva proprietaria degli immobili predetti.
Per il trasferimento delle quote dell'immobile di Riese Pio X, i coniugi intendono fruire, ove previsto, delle agevolazioni previste per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito dei procedimenti di separazione, in esenzione di imposta nei termini previsti ex lege e così come confermati anche dalla Circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 21.02.2014, in richiamo alla Circolare 29.05.2013 n. 18 e precedenti, posto che il trasferimento è atto a regolare i rapporti giuridici ed economici tra le parti nell'ambito del procedimento di separazione. Le spese del trasferimento verranno suddivise al 50% tra le parti e il Notaio verrà scelto ed indicato dalla signora Pt_1
9) Il signor RE, cointestatario del mutuo, si obbliga in ogni caso a versare mensilmente alla signora Parte_1 la propria quota parte del 50% della rata del mutuo mensile, nonché gli arretrati della rata di mutuo versati dalla signora dal 2020 ad oggi. Pt_1
10) Il signor DR RE si obbliga altresì a far spostare, a proprie spese e con mezzi autorizzati, l'autovettura Opel
Agila targata CK857XY, che risulta sottoposta a fermo amministrativo ed attualmente custodita presso l'autorimessa della casa di abitazione dei coniugi, entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del ricorso. Ove il ricorrente non provveda in
3 tal senso, la signora potrà provvedere in tal senso con spese che verranno integralmente addebitate al Parte_1 signor RE.
11) I coniugi dichiarano di essere indipendenti ed autosufficienti dal punto di vista economico, e non richiedono nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
12) I coniugi si danno fin d'ora nulla osta al reciproco rilascio ed al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio con la figlia minore senza ulteriori manifestazioni di consenso, ove necessarie.
13) Le spese del presente procedimento verranno suddivise tra le parti al 50%.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CELLINO SAN MARCO (BR) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 17/12/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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