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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/11/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. NC S. FI Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 22.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchini Pellegrino, Parte_1 giusta procura allegata in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamen- te domiciliata presso lo studio del difensore in Lucera (FG), via T. Schiavone
n. 32;
APPELLANTE
E in qualità di impresa designata per l'Abruzzo Controparte_1 alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Colitti, giusta procu- ra allegata all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Pescara, via Nicola Fabrizi n. 60;
APPELLATA
E già in persona del suo procu- Controparte_2 Controparte_3 ratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Carozza, giusta procura allegata all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domicilia- ta presso lo studio del difensore in Pescara, via Della Fornace Bizzarri n. 4;
APPELLATA
E
; Controparte_4
, Controparte_5
Controparte_6
. Controparte_7
APPELLATE NON COSTITUITE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<In riforma dell'impugnata sentenza accogliersi l'appello e conseguente- mente così provvedere:
a) accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1613/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, dott.
M. ON, depositata in cancelleria il 04.12.23, e notificata in data
13.12.2023, nella causa iscritta la N. 2943/2019 Reg. Gen, per gli specifici motivi esposti in atti, accertare e dichiarare ammissibile e fondata la doman- da proposta dall'istante e, conseguentemente, dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorsuale di , Controparte_4 conducente dell'autovettura RD Fiesta tg. AX386RL, e di , Controparte_7
2 conducente dell'autovettura RD C Max tg. FB692VY, in proporzione alla percentuale di responsabilità che l'ecc.ma Corte di Appello adita riterrà di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria nel giudizio di primo grado o nella percentuale di corresponsabilità accertata all'esito della CTU tecnico rico- struttiva espletata nel giudizio di primo grado, ossia nella misura del 70% ca- rico di , conducente della RD Fiesta tg. AX386RL, e nella mi- Parte_1 sura del 30% a carico di conducente dell'autovettura RD Controparte_7
C Max tg. FB692VY.in corso di causa;
b) Condannare l' , nella precisata qualità, in persona Controparte_8 del suo legale rapp.te p.t., , Controparte_9 Controparte_4 la in persona del suo legale rapp.te p.t., nelle preci- Controparte_10 sate qualità, la in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_6 [...]
, nelle precisate qualità, in solido, ed in proporzione alla per- CP_7 centuale di corresponsabilità nella causazione del sinistro che sarà accertata in corso di causa, in capo a ciascuno dei conducenti delle autovetture coin- volte nel sinistro de quo, all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice, per il titolo e la causale di cui in narrativa, nella misura come di seguito specificata: danno lesioni a favore di : inv.temp.totale Parte_1
(gg 9 x Euro 100,00) = Euro 900,00; - inv. Temp.parz. al 75% (gg 40 x Euro
75,00) = Euro 3.000,00; inv. Temp.parz. al 50% (gg 40 x Euro 50,00) = Euro
2.000,00 inv. Temp.parz. al 25% (gg 44 x Euro 25,00) = Euro 1.100,00 danno biologico: euro 25%: euro 161.711,00 con personalizzazione al 34%; danno esistenziale: euro 80.000,00; danno odontoiatrico;
euro 2.500,00; spese me- diche, cure ed assistenza Euro 1.300/00: TOTALE: 251.211,00, o a quella di- versa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, sulla scorta della c.t.u. medico-legale espletata nel giudizio di primo grado, oltre agli in- teressi ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo.
c) Ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ravvisi, all'esito dell'istruttoria esple- tata nel giudizio di primo grado un comportamento colposo della CP_11
[...] per le lesioni da ella riportate nel sinistro de quo, in riforma
[...] dell'impugnata sentenza, ridurre il risarcimento del danno spettante all'appellante in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento di essa vittima nell'ordine del 20%.
c) Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali del gra- do di appello con distrazione a favore dell'avv. G. PELLEGRINO, antistata- rio, in sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.>>
Per parte appellata Controparte_1
<Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita , disattesa ogni contraria istan- za, deduzione e produzione, voglia: a- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 confermando la sentenza del Tribunale di Pescara n.1613/2023 depositata in cancelleria il 04.12.23, notificata in data 13.12.2023, nella causa iscritta al
N. 2943/19 Reg. Gen. , per le motivazioni suesposte, con vittoria di spese di lite;
b- in via subordinata e per il caso di riforma anche parziale della senten- za impugnata, atteso che la sentenza è stata eseguita dalla , di- CP_1 sporre la ripetizione delle eventuali somme pagate in eccesso rispetto a quan- to stabilirà la Corte;
c- in via di ulteriore subordine porre a carico della
, nella spiegata qualità, la somma che sarà ritenu- Controparte_12 ta di giustizia commisurata al corso di colpa della sig.ra Parte_1 nell'occorso per tutte le motivazioni indicate, con compensazione di spese e competenze di lite secondo soccombenza. In ogni caso con riserva di rivalsa nei confronti della convenuta .>> Controparte_5
Per parte appellata Controparte_2
<Alla luce di quanto sopra esposto si conclude chiedendo il rigetto dell'appello e delle eventuali domande dirette ed indirette con vittoria di spe- se di Giudizio;
in via gradata, considerato che la ctu tecnica non ha seria-
4 mente individuato concrete responsabilità in capo al sig. se non in CP_7 via del tutto teorica ed ipotetica, in contrasto con e risultanze processuali e con i calcoli del ctp ing. si chiede che siano valutate le conclusioni Per_1 assorbite dalla decisione di primo grado compresa la rinnovazione della Ctu modale. Per quanto attiene il quantum ferma la responsabilità ex art 1227
c.c. per il mancato uso delle cinture si aderisce (onde evitare inutili ripetizio- ni) a quanto già esposto in comparsa e comunque a quanto esposto sul punto dalla >> CP_1
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 1613/2023 pubblicata il 04.12.23.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto la domanda proposta da , terza trasportata su veicolo coinvolto Parte_1 in incidente stradale, introdotta con citazione dell'8.6.2019, volta ad ottenere il risarcimento dei danni, fisici ed esistenziali, patiti a seguito del sinistro.
I fatti si sono svolti come di seguito compendiati.
In data 01.11.2017, alle ore 18:30 circa, l'appellante viaggiava a bordo della
RD Fiesta tg. AX386RL, di proprietà della madre Controparte_13
e condotta dalla RE lungo la Strada Valle Fuzzina,
[...] Controparte_4 direzione mare-monti all'interno del territorio del Comune di Pescara.
Giunta all'altezza del civico 21, in un tratto di carreggiata piuttosto stretto e in discesa, la RD veniva in collisione frontale con l'autovettura RD C Max tg.
FB692VY, di proprietà della e condotta da Controparte_6 CP_7
lungo la medesima strada ma in senso di marcia inverso.
[...]
A seguito dell'impatto, la conducente della RD Fiesta, , e la Controparte_4 RE trasportata sul sedile anteriore destro, riportavano lesioni fisi- Pt_1 che (alle gambe la prima, guaribili in gg. 30 s.c.; al viso la seconda, odierna
5 CP appellante, guaribili in gg. 40 come da referto medico di P.S. per entram- be), per le quali si rendeva necessario il trasporto in autoambulanza al Pronto
Soccorso dell'ospedale civile di Pescara.
Anche per le stesse ragioni, si recava dopo l'incidente presso lo CP_7 stesso presidio medico, con mezzi privati, dove gli venivano riscontrate lesio- ni guaribili in gg. 12.
Sul luogo dell'incidente intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di
Pescara, i quali effettuavano i rilievi e le annotazioni di rito;
essi elevavano anche sanzioni, per violazione degli artt. 141, 3°comma, 187, 1° comma, 193
e 213, 4° comma, C.d.S., a carico della conducente , poiché ac- Controparte_4 certavano che ella viaggiava a velocità sostenuta in prossimità di strada in for- te pendenza, in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti e conducendo un veicolo, la RD Fiesta, sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA e già sottoposto a fermo amministrativo.
Il Tribunale, a seguito di istruttoria per documenti e per testi, avvalendosi dell'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio, accertava la dinamica dell'incidente tra i due veicoli, attribuendone l'esclusiva responsabilità alla conducente riteneva, altresì, il concorso di colpa nella misura del CP_4
50% della trasportata nella determinazione del danno dalla Parte_1 medesima subito e lamentato, a motivo della sua consapevole accettazione del rischio di viaggiare a bordo di autovettura sottoposta a fermo amministrativo e guidata da persona assuntrice di sostanze stupefacenti, oltre che a cagione del fatto che viaggiasse senza la cintura di sicurezza.
Per conseguenza, accoglieva la domanda di risarcimento del danno da lesioni fisiche nella misura del 50% del totale liquidato, respingendo di contro quella relativa all'asserito danno morale o esistenziale, poiché privo di sufficiente allegazione e sostegno probatorio di quei caratteri eccezionali, che ne giustifi- cano la considerazione in sede di ulteriore personalizzazione del danno biolo-
6 gico nella misura riconosciuta e parametrato alle tabelle di riferimento senza incorrere in duplicazione risarcitoria.
2. Avverso tale decisione proponeva appello , affidandosi ai Parte_1 due motivi, di seguito così sintetizzati.
2.1 Con il primo, contesta l'attribuzione esclusiva della responsabilità dell'incidente alla conducente , deducendo una più ragionevole Controparte_4 ripartizione della stessa in misura concorsuale tra i conducenti di entrambi i veicoli.
Argomenta, a sostegno, nel senso che la sentenza impugnata avrebbe fondato la decisione sulla base esclusiva del verbale di accertamento d'incidente re- datto dagli agenti della polizia locale, e sulle dichiarazioni in esso contenute e rese della controparte conducente della autovettura RD CM. CP_7
Rileva altresì come al verbale non possa concedersi valore probatorio privile- giato se non per ciò che esso attesta sia avvenuto in presenza dei verbalizzanti e non già prima del loro intervento.
Più in dettaglio, il non si sarebbe affatto fermato ed accostato sulla CP_7 propria destra, una volta vista sopraggiungere in senso opposto l'autovettura condotta dalla , come da lui affermato sul luogo dell'incidente, Controparte_4 ma piuttosto si sarebbe condotto in maniera malaccorta, abbagliando la vettu- ra di controparte e non procedendo con la prudenza richiesta dalle condizioni della strada, dal suo punto di vista in prossimità di una salita con notevole pendenza che ne occludeva la visuale in profondità oltre il culmine della stes- P
.
Con ciò, egli avrebbe omesso le dovute cautele di guida prescritte dall'art. 141 C.d.S., come anche evidenziato dalla consulenza tecnica disposta dallo stesso Tribunale, secondo la cui relazione la responsabilità dell'incidente an- dava attribuita ragionevolmente in misura del 30% a e per il 70% a CP_7
CP_4
7 In ragione, poi, del punto d'impatto tra le due vetture, frontale, secondo il gravame la RD CM non poteva essersi ristretta sulla propria destra, poiché, anche a voler considerare la ristrettezza complessiva della carreggiata pari a metri 2,70, se così fosse stato allora le auto si sarebbero scontrate tra le rispet- tive parti sì frontali, ma laterali sinistre.
Pertanto, conclude deducendo una più conforme a realtà responsabilità con- corsuale tra i due conducenti, da quantificarsi nella misura del 50% per cia- scuno.
2.2 Con il secondo motivo, la censura il Giudice di prossimità in pun- CP_4 to di entità del concorso di colpa in merito all'evento dannoso tra essa appel- lante, terza trasportata, e la conducente trasportante, quantificato in primo grado in misura paritaria tra le due parti. A tale scopo, il gravame muove in due direzioni argomentative.
2.2.1 Non sarebbe stata provata, innanzitutto, la consapevolezza, in capo ad essa trasportata, sia del fatto che la RE avesse assunto stupefacenti, CP_4 nella specie cocaina, prima di mettersi alla guida, sia del fatto che l'autovettura, su cui era trasportata, fosse priva di copertura assicurativa e fos- se sottoposta a fermo amministrativo.
In ogni caso, non ritiene che tale consapevolezza, quant'anche provata, abbia inciso nella determinazione dell'evento o ne abbia anche solo aggravato gli effetti lesivi.
2.2.2 Sarebbe privo di valore probatorio anche quanto riportato nel verbale di pronto soccorso, relativo all'ammissione da parte sua, dichiarata al momento del ricovero, di viaggiare a bordo dell'autovettura priva della cintura di sicu- rezza.
In proposito, l'appellante sostiene che la fede privilegiata riconosciuta in sen- tenza a tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 2700 c.c., non impedisce di inda- gare e contestarne la verità ed esattezza: tale verità, infatti, sarebbe stata con- traddetta in sede di interrogatorio formale, laddove ella aveva sostenuto il
8 contrario, ossia che al momento dell'incidente indossava la cintura di sicurez- za.
D'altra parte, tale tesi sarebbe suffragata dalla stessa relazione peritale d'ufficio, che, alla luce della tipologia di lesioni al volto subite, non può escludere che detta cintura fosse indossata.
3. Si costituivano in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_2
appellate, resistendo all'impugnazione; non si costituivano, invece,
[...]
, e Parte_1 Controparte_5 Controparte_15 [...]
. CP_7
4. All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata tratta in decisione.
5. Preliminarmente la Corte, accertata la mancata costituzione delle parti ap- pellate , e Parte_1 Controparte_5 Controparte_15
, nonostante la regolarità delle notifiche, ne ha dichiarato la Controparte_7 contumacia con ordinanze del 13/9/2024 e 23/10/2024
6. Il primo motivo va dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c.
6.1 Ritiene la Corte di dover richiamare il principio di diritto, pacifico e con- solidato, che definisce il presupposto, in presenza del quale possa dirsi in con- creto sussista l'interesse ad impugnare un provvedimento: “L'interesse all'im- pugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'in- teresse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gra- vame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adot- tata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni pro-
9 poste, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilie- vo pratico. (Cass. sez. II, sent. n. 32705/23).
Ora, nel caso di specie non sussiste una ragione concreta, una utilità pratica in capo all'appellante, terza trasportata, nel ridiscutere la misura del concorso colposo dei due conducenti coinvolti nell'incidente, osservando nelle due se- guenti direzioni.
Il Giudice di prossimità, infatti, ha attribuito la responsabilità esclusiva del si- nistro alla conducente dell'autovettura su cui l'appellante viaggiava, la ger- mana , e con essa, ha condannato, in solido, la impresa CP_4 Controparte_16 designata per l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, stante la scopertura assicurativa dell'autovettura RD Fiesta, su cui entrambe viaggiavano.
Ora, la funzione del Fondo di Garanzia ha carattere speciale, considerato il
“…carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Fondo, ispirato … da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore e a tutela delle vittime della circolazione stradale.” (Cass., SS.UU., sent. n. 21514/22).
In concreto, pertanto, esso sarà tenuto al risarcimento diretto del danno rico- nosciuto alla danneggiata, nella misura dell'intero, solo al netto della percen- tuale di colpa attribuita alla stessa danneggiata, fatta salva poi la facoltà di agire nei confronti del/dei responsabili civili attraverso, nel caso di specie,
l'azione speciale di regresso prevista dall'art. 292, comma 1, C.d.A.
Non si vede, pertanto, quale utilità diretta – se non addirittura uno svantaggio, dato dalla frammentazione del risarcimento complessivo in percentuali attri- buite ai più debitori ( nel caso, alla e alla compagnia assicurativa di CP_1 controparte, la – possa avere l'appellante a chiedere venga ri- CP_2 dotta la percentuale di colpa riconosciuta alla propria controparte diretta, ossia
, condannata in solido con al Controparte_4 Controparte_5 fine di attribuirne una percentuale anche al conducente controparte.
10 In conclusione, il motivo di appello così formulato è inammissibile per caren- za di interesse ad impugnare, stante in questa fase la completa irrilevanza pra- tica in rapporto alla sfera di utilità dell'appellante stessa.
6.2 Ad ogni buon conto e benché la ragione di inammissibilità sia assorbente, la Corte ritiene che la doglianza sia priva di fondamento anche nel merito, per i rilievi che si vanno così a sintetizzare.
La ricostruzione della dinamica d'incidente, e la relativa deduzione di respon- sabilità esclusiva a carico della conducente , siccome accertata Controparte_4 dal Tribunale pescarese, trova condivisione da parte di questo Collegio.
Gli accertamenti degli agenti della polizia locale – intervenuti nell'immediatezza del fatto con i veicoli ancora nello stato di quiete raggiunto a seguito dello scontro – corredati di ampia documentazione fotografica che ne rafforza icasticamente l'efficacia probatoria, consentono di concludere nel- la stessa direzione della sentenza impugnata.
Occorre, innanzitutto, indicizzare una rassegna di elementi oggettivi inconte- stabili: la strada percorsa dalla RD Fiesta era larga appena 2,70 metri;
in si- gnificativa pendenza in discesa, pari al 22%; alle ore 18:30 di inizio novembre era già buio, dunque era ridotta la visibilità generale, ancorché le condizioni meteorologiche fossero buone;
anche l'andamento della carreggiata non era propriamente rettilineo, presentando, nel senso di marcia di una cur- CP_4 va a sinistra alla fine del detto tratto in discesa (da cui proveniva in senso in- verso la RD CM, condotta da . CP_7
Ancora, sono state rilevate tracce di frenate della RD Fiesta di circa 5 metri, prima del punto d'impatto; non è di poco conto, peraltro, il fatto che essa, con la propria forza d'inerzia, dopo l'urto abbia spostato in avanti di ulteriori me- tri 10,30 l'auto condotta dal CP_7
Di rilievo appaiono altri due elementi: il punto d'impatto frontale è stato indi- viduato prossimo al bordo della carreggiata a destra dell'auto del CP_7 mentre le tracce di frenata dell'auto di hanno chiaramente un anda- CP_4
11 mento da destra verso sinistra;
quindi, in direzione che si può definire fuori- mano, per quanto la larghezza della carreggia fosse così limitata.
Da ultimo, si rileva la notevole entità del danno subito dalle autovetture, in particolare dalla RD condotta dalla e delle lesioni subite dai pas- CP_4 seggeri di detta vettura: per fratture alle gambe con prognosi Controparte_4 per gg. 30; la RE trasportata con fratture al viso per gg 40, ed infine Pt_1 il figlio di quest'ultima, , trasportato sui sedili posteriori as- Controparte_17 sieme al fratello con trauma facciale per gg. 5 di prognosi. Pt_3
Ora, la grave responsabilità della e la pervicace noncuranza delle ne- CP_4 cessarie cautele che il conducente di un autoveicolo deve osservare sono chia- re: si era posta alla guida di autovettura che non poteva circolare, poiché sot- toposta a fermo amministrativo ed era priva di copertura assicurativa;
viag- giava col buio a velocità elevata, lungo una stradina che è poco più di una mu- lattiera asfaltata, in forte discesa e con la visuale di profondità impedita dalla curva;
trasportava a bordo la RE e i due nipotini, di cui uno di cinque anni.
Tale incauto - se non addirittura spericolato - comportamento, peraltro, appare ben credibilmente legato, in rapporto logico di causa-effetto, con il suo stato di alterazione psicofisica determinato dalle sostanze stupefacenti clinicamente accertate.
Dall'altra parte, è possibile riscontrare positivamente quanto affermato nell'immediatezza dell'incidente dal agli agenti accertatori, ossia CP_7 che questi, alla vista dell'auto in contromano a velocità spericolata, abbia avu- to modo di mettere in opera le possibili manovre di emergenza prudenziali, ossia rallentare e tentare di stringere il veicolo il più a destra possibile, per quanto la piccola carreggiata consentisse fare.
Tanto è comprovato dal punto d'impatto tra i veicoli, che, come già visto, si trova nei pressi del bordo alla destra nel senso di marcia della RD CM.
7. Riguardo il secondo motivo d'impugnazione, s'impongono i rilievi che se- guono.
12 7.1 Sulla accettazione consapevole del rischio da parte della terza trasportata.
La questione deve essere valutata sotto i due profili in cui essa viene sottopo- sta alla Corte.
7.1.1 Innanzitutto, rileva il presupposto della consapevolezza del trasporta- to/danneggiato concorrente del pericolo a cui esso va incontro accettando di viaggiare a bordo di autovettura, nella fattispecie priva di assicurazione, sog- getta a vincolo amministrativo e comunque condotta da persona che ha assun- to stupefacenti;
e tale consapevolezza deve esistere al momento della accetta- zione del rischio.
Per altro verso, l'accettazione del rischio, che è condotta di natura omissiva, non è di per sé sufficiente a concretare un apporto colposo del danneggiato al- la causazione dell'evento dannoso, in quanto è necessario che il comporta- mento sia piuttosto positivo e concreto. In tal senso orienta il principio di di- ritto, così di recente ribadito dalla Corte di legittimità: “…il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente ri- levante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneg- giato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a ri- schio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridi- camente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costi- tuisca concreta concausa dell'evento dannoso.” (Cass., sez. III, ordinanza n.
138/24, punto 7); Ed ancora: “La giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla posizione del terzo trasportato, danneggiato da un sinistro, ha poi affermato, su di un piano più generale, che, quando quest'ultimo non partecipa attivamente alla sua causazione, non ne è configurabile alcuna re- sponsabilità (v. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, Ord., 6/09/2023, n. 26013;
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 15/12/2022, n. 36855; Cass. civ. Sez. VI-3, Ord.,
20/09/2022, n. 27445; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 5/08/2021, n. 22352; Cass.
13 civ., Sez. lav., Ord., 25/01/2019, n. 2226; Cass. civ., Sez. III, Ord.,
12/10/2018, n. 25391; Cass. civ., Sez. III, 19/01/2017, n. 1295 Cass. civ., Sez.
III, 09/02/2004, n. 2422)” (Cass., ibidem).
Deve però considerarsi anche quanto osservato di recente dalla Suprema Cor- te (Cass. n. 21896/2025, che, confermando l'orientamento seguito da Cass .n.
1386/2023, citata in prime cure, ha osservato che: “ In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcool o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assi- curativa, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE, costituisce un'e- sposizione volontaria al rischio, come tale idonea ad integrare una corre- sponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabili- tà del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del veri- ficarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto, nella misura del 30%, una cooperazione colposa del danneggiato il quale, consapevole dello stato di eb- brezza del conducente per aver condiviso il consumo di alcolici, aveva accet- tato di farsi trasportare sull'autovettura).”
Ritiene la Corte, con Cass. n. 24920/2024, che: “ L'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva
(o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di al- col o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accet- tato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di eb- brezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del ca- so, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sini- stro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il di-
14 ritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore.”
Tanto premesso, sotto il primo profilo – ossia quello della prova della consa- pevolezza in capo a delle irregolarità amministrative in cui si Parte_1 trovava l'autovettura in uso e, soprattutto, del fatto che la RE alla guida avesse assunto cocaina – va condivisa la decisione del Giudice di primo gra- do, il quale ha inteso presumerla dal rapporto familiare in coabitazione, che sussisteva tra la trasportata, la conducente e stessa proprietaria dell'auto (ri- spettivamente sorelle e madre) e che ragionevolmente Parte_4 nelle condizioni di ben conoscere in quali condizioni amministrative fosse l'auto e l'alterazione psicofisica in cui versava la RE . CP_4
In merito, poi, alla dedotta sentenza penale di non luogo a procedere, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Pescara, con la quale è stata pro- Controparte_4 sciolta dall'imputazione di guida in stato di alterazione da stupefacenti (art. 187, commi 1 e 1bis, C.d.S.), allegata dall'appellante a scopo deflattivo della responsabilità attribuitale in primo grado, vanno effettuate le seguenti, sinteti- che considerazioni.
Tale sentenza non può offrire pregevole contributo in questa sede, poiché essa incontra due preclusioni che lo impediscono.
La prima, procedurale, attiene al fatto che essa è stata emessa a compimento dell'udienza preliminare (giustificata dalla contestazione di altri reati concor- renti che ne prevedono la celebrazione), celebrata sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero: orbene, com'è noto, la vincolatività di questo tipo di sentenza, pronunciata a seguito di udienza celebrata in came- ra di consiglio, quale è l'udienza preliminare, e dunque priva di dibattimento, trova lo sbarramento innanzi a questa Corte, posto dall'art. 652 c.p.p. che ri- serva la vincolatività del giudicato per il giudice civile alle sole sentenze emesse a seguito di dibattimento o di rito abbreviato, qualora esso sia stato accettato dalla parte civile costituita.
15 Invero, nessuna delle due condizioni sussiste nel caso di specie.
La seconda, di natura sostanziale di merito, riguarda la motivazione con cui è stato disposto il non luogo a procedere per Controparte_4
Il G.u.p., infatti, sostiene che lo stato di alterazione psicofisica, dovuta all'assunzione di cocaina, non sia stato corroborato da elementi oggettivi ed esterni che ne provassero l'effettiva e concreta sussistenza, anche in rapporto logico di causa ed effetto con il verificarsi dell'incidente, nel momento stesso in cui questo è accaduto;
aggiunge il giudice che neanche la dinamica del sini- stro supporterebbe il riscontro dell'attualità dello stato di alterazione della conducente, poiché non sarebbe stata accertata neanche la velocità a cui ella viaggiava.
Queste conclusioni, tuttavia, non convincono questo Collegio.
Invero, dagli accertamenti e dalla documentazione fotografica in atti, siccome svolti dagli agenti intervenuti, come avanti osservato al punto 6.2 e a cui si rinvia in dettaglio, risulta chiaro che viaggiasse a velocità con- Controparte_4 siderevolmente sostenuta relativamente alle condizioni complessive della strada, che avrebbero richiesto piuttosto cautela assai maggiore, stante anche la presenza a bordo della RE e di due bambini.
Ne consegue che gli elementi di riscontro, cercati e non trovati in quella sede dal giudice penale, ritiene questa Corte che, per ciò che qui invece rileva, pos- sono ritenersi provati e, dunque, fossero con alto grado di probabilità ben co- noscibili alla RE terza trasportata. Pt_1
7.1.2 Sotto il secondo profilo, tuttavia, va condiviso quanto dedotto nel gra- vame.
Alla luce, infatti, dei principi di diritto applicabili e avanti richiamati, anche quando sia stata provata la consapevolezza del rischio, non emerge dai fatti alcun nesso positivo tra questa e il sinistro verificatosi, inteso, si sottolinea, quale incidente tra i due veicoli ( la Suprema Corte, infatti, fa riferimento allo
“evento dannoso” e al “sinistro”, ossia appunto al fatto, l'incidente, da cui de-
16 rivano e dal quale vanno distinti gli effetti lesivi dell'evento di danno, a cui invece si riferisce specificamente il secondo tema del presente motivo di ap- pello, di cui si dirà al punto successivo).
In definitiva, non è possibile attribuire all'appellante una responsabilità con- corsuale sotto questo specifico aspetto, in quanto, seppure presumibilmente consapevole delle condizioni dell'autovettura su cui viaggiava e delle condi- zioni psicofisiche della conducente, in ogni caso non emerge a suo carico al- cun comportamento che abbia anche solo contribuito all'incidente frontale tra le due autovetture coinvolte (ossia, all'evento dannoso).
7.2 Riguardo quanto deciso dal Giudice di primo grado sul fatto che la dan- neggiata viaggiasse sprovvista di cintura di sicurezza, con conseguente attri- buzione di responsabilità sull'aggravamento degli effetti risarcibili, s'impone considerare quanto segue.
Dall'istruttoria di causa è emerso, da un lato, il verbale di P.S., redatto dai medici del primo ricovero della in cui si dà atto della dichiarazione CP_4 della medesima, la quale ha sostenuto in quella sede di essere sprovvista di cintura di sicurezza al momento dell'incidente; dall'altro lato, ci sono l'interrogatorio formale reso dall'appellante e le dichiarazioni testimoniali di
, indicati dall'appellante in quanto proverebbero il contrario. Testimone_1
In materia di dichiarazioni di parte, che siano contenute nei verbali di Pronto
Soccorso, la Suprema Corte ha innanzitutto di recente ribadito il consolidato principio generale secondo cui: "il referto del pronto soccorso di una struttu- ra ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico uf- ficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comun- que, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse" (v., da ultimo,
Cass. 13/06/2024, n. 16572, in motivazione, e, ivi richiamate, Cass.
17 16/09/2022, n. 27288, Rv. 665724; 24/09/2015, n. 18868, Rv. 636969) (Cass., sez. III, ordinanza n. 20879/24).
Ora, è altrettanto pacifico che il valore di prova legale va riconosciuto al solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia al fatto che essa sia stata effettiva- mente resa e con il contenuto annotato nell'atto, ma non anche il valore pro- batorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare.
Tuttavia, quella dichiarazione può qualificarsi come confessione stragiudizia- le resa ad un terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2735, 1° comma, c.c., ri- manendo quindi una prova liberamente valutabile dal giudice (in tal senso,
Cass., ibidem, punto 2.2).
La valutazione libera da parte del giudice, si rammenta, presuppone la consi- derazione delle altre risultanze di causa che possano concorrere al suo convin- cimento.
Orbene, le risultanze poste dal gravame, asseritamente valide a contraddire detta dichiarazione, non valgono al loro scopo per le osservazioni più analiti- camente svolte a seguire.
7.2.1 Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, com'è noto, de- vono avere il carattere di confessione per essere valutate sul piano probatorio: la confessione è tale, si ricorda appena, quando ha ad oggetto dichiarazioni sfavorevoli al dichiarante stesso, e non nel caso contrario, come è quello di specie.
La infatti, affermando “…sì, ricordo di aver indossato le cinture di CP_4 sicurezza”, non ha fatto altro che fornire una versione indiscutibilmente più favorevole a sé stessa, proprio in funzione dell'accertamento di un eventuale grado di corresponsabilità sulla verificazione degli effetti lesivi dell'evento di danno, nell'ambito di applicazione dell'art. 1227 c.c.
7.2.2 Priva di pregio, nella direzione voluta dal gravame, risulta essere anche la testimonianza del Tes_1
18 Il Tribunale, condivisibilmente, ne ha rilevato già la scarsa attendibilità sog- gettiva, determinata dal suo rapporto affettivo con l'appellante, divenuta poi sua moglie.
Ma è, soprattutto, sul piano oggettivo delle dichiarazioni rese che il teste non risulta attendibile, poiché esse appaiono inverosimili.
Egli, infatti, sostiene di essere intervenuto immediatamente dopo l'impatto tra i due veicoli, poiché viaggiava con un'altra auto subito dietro a quella delle sorelle di essere entrato nell'abitacolo della RD Fiesta dal lato del CP_4 guidatore, su cui esse viaggiavano, e di aver liberato personalmente la propria fidanzata sul lato opposto, quello passeggeri anteriore, dalla cintura di sicu- rezza al fine di estrarla dall'auto. Tutto questo, come si evince, deve essere accaduto prima che giungessero i soccorsi sanitari (altrimenti, è ragionevole credere che avrebbero provveduto loro a queste operazioni di salvataggio).
Orbene, risulta chiaro che, per svolgere quanto riferito (ossia sganciare la cin- tura dall'attacco posto in basso a sinistra del sedile stesso ed estrarre a forza la signora dallo sportello opposto al suo) il sedile del lato conducente, ossia quello di , dovesse essere già sgomberato dalla sua occupante: Controparte_4 questo apre un vuoto, tuttavia, nella ricostruzione logica dei fatti, poiché il te- ste non riferisce di averlo fatto;
né è pensabile che la conducente sia scesa da sola dall'auto, in attesa dell'autoambulanza, posto che aveva riportato dall'impatto gravi lesioni proprio alle gambe, in particolare la frattura pluri- frammentaria alla rotula sinistra ed al malleolo peroneale destro, con prognosi poi quantificata in gg. 30.
Non risulta verosimile, pertanto, che nell'immediatezza del fatto la conducen- te dell'auto, con lesioni gravi ad entrambe le gambe (quindi con presumibile grave difficoltà a stare in piedi), sia scesa da sola dall'auto, o con l'aiuto del teste (che comunque l'avrebbe lasciata incredibilmente da sola in piedi, nelle more dell'arrivo dei soccorsi e mentre estraeva la RE dal sedile passegge-
19 ri, dopo averle sganciato le cinture di sicurezza), il quale, tuttavia, nulla ha ri- ferito in tal senso.
Tale testimonianza, dunque, non offre un'apprezzabile affidabilità probatoria, sia sul piano soggettivo, sia sul piano del contenuto oggettivo, tale da
contro
- vertere quella data dalla dichiarazione confessoria resa ai medici al momento del ricovero.
7.2.3 Sulla coerenza delle lesioni subite e l'uso della cintura di sicurezza, la
Corte tanto rileva.
Parte appellante sostiene la compatibilità di dette lesioni (in sintesi, fratture multiple tutte concentrate nella parte anteriore destra del volto) con la dinami- ca di un impatto frontale affrontato con la cintura di sicurezza indossata, sulla scorta della perizia di parte e della consulenza tecnica nominata dal Tribunale.
Secondo la prima, sarebbe lecito ritenere che la avrebbe urtato il volto CP_4 contro il finestrino o il montante interno laterale destro: questo spiegherebbe le lesioni sulla parte destra del volto e sarebbe compatibile con la cintura al- lacciata.
Tale ricostruzione non può trovare positivo apprezzamento, poiché è del tutto inverosimile che, a seguito di un impatto frontale, il capo del passeggero sia stato proiettato, per l'effetto, lateralmente verso la sua destra in senso normale al montante, che è posto esattamente alla stessa altezza, immediatamente a de- stra a pochi centimetri: è ragionevole presumere che, per ottenere tale effetto, sarebbe stato piuttosto necessario un impatto lungo la direzione di vettore tra- sversale all'asse del veicolo, e non lungo quella longitudinale, come invece è incontestabilmente accaduto.
Invero, è più probabile che la danneggiata, a seguito di proiezione in avanti, abbia sbattuto il viso sul montante anteriore destro posto tra il finestrino e il parabrezza, se non addirittura sul parabrezza stesso, che risulta peraltro scheggiato.
20 E questo, vista la notevole distanza tra il passeggero seduto in stato di quiete e detto montante anteriore, o da qualsivoglia altra parte abbia potuto sbattere il volto la (con l'unica esclusione del montante laterale destro per quan- CP_4 to già detto) è spiegabile solo con un movimento del copro libero, ossia non trattenuto dalla cintura allacciata, la quale ha, di regola, la funzione non solo di ridurre la proiezione in avanti, ma anche quella di contenerla all'interno della traiettoria che collega direttamente il volto all'airbag, che pure si è aper- to nell'impatto; ma, anche sulla base dei rilievi tecnici d'ufficio, è da esclude- re che tali lesioni al volto siano da attribuire all'impatto con l'airbag.
D'altra parte, la stessa appellante riconosce che la CTU nominata ha espresso il dubbio sull'effettivo utilizzo della cintura di ritenzione (la consulente del
Tribunale, al quesito “se ed in che termini percentuali abbia avuto incidenza
l'eventuale mancato uso della cintura di sicurezza”, ha testualmente risposto:
“Dubbio il regolamentare uso di cintura di sicurezza.”).
In conclusione, ritiene la Corte che anche sotto questo profilo, stanti il tipo le- sioni riportate e la dinamica dell'incidente, valutate secondo il criterio del più probabile che non, l'appellante non avesse allacciata la cintura di sicurezza.
Alla luce di tali ragioni, pertanto, va confermata la sentenza gravata e con essa l'accertamento del concorso colposo della danneggiata, sotto il particolare profilo dell'omesso uso della cintura di sicurezza, con ciò aggravando senz'altro gli effetti lesivi dell'evento, con la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 1227 c.c.
8. Per completezza motiva, la Corte osserva che parte appellante ha reiterato in questo grado la richiesta di risarcimento del danno morale ed esistenziale, rigettata in primo grado, tuttavia, essa non è stata minimamente motivata.
Pertanto, non può che rilevarsene l'assoluta inammissibilità.
9. In definitiva, l'appello va accolto limitatamente alla riduzione del grado percentuale di colpa concorrente, che la Corte ritiene di effettuare nella misu- ra del 10% e, quindi, riducendo l'entità del concorso di colpa dal 50% al 40%
21 - per aver contribuito ad aggravare, ai sensi dell'art. 1227 c.c., gli effetti lesivi subiti, ovvero le lesioni fisiche patite, non avendo indossato la prescritta cin- tura di ritenzione e sicurezza – in conformità della quale va aumentato l'importo del risarcimento, liquidato in prime cure in euro di € 44.586,73, (per l'intero nella misura di euro 89.173,46), alla maggior somma di euro
53.504.07, ossia la somma di euro 89.173,46 ridotta del 40%, sul cui importo, devalutato alla data del sinistro (1.11.2017) e annualmente rivalutato, sono dovuti gli interessi legali sino alla pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.
10. Le spese del giudizio vanno rideterminate con riferimento ad entrambi i gradi, sulla base di una valutazione globale dell'intero giudizio che vede l'appello accolto solo limitatamente ad una parte di uno dei motivi e vanno rideterminate in base allo scaglione immediatamente superiore a quello consi- derato in prime cure in ragione della maggior somma liquidata, che supera, anche se di poco, lo scaglione di € 52.000,00 e con riduzione della tariffa me- dia in ragione della non complessità della vicenda.
Esse, che si liquidano per l'intero come in dispositivo, vanno tuttavia com- pensate tra le parti nella misura di un terzo in ragione della parziale soccom- benza dell'appellante, con condanna di e CP_1 Controparte_4 [...]
, in solido tra loro, a rifonderle a nella mi- Controparte_5 Parte_1 sura dei restanti due terzi, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Quest'ultima, che rimane soccombente anche in questo grado nei confronti della (già , dovrà rifonderle le Controparte_2 Controparte_18 spese dell'intero giudizio, liquidate in misura inferiore alla media in ragione dell'opera prestata.
P.Q.M.
22 La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1613/2023 data dal Tribunale di
Pescara e pubblicata il 04.12.23, così decide:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
2) condanna , e Controparte_4 Controparte_5 [...]
in solido, a rifondere alla parte appellante la somma complessiva CP_1 di euro 53.504,07, sul cui importo, devalutato alla data del sinistro
(1.11.2017) e annualmente rivalutato, sono dovuti gli interessi legali sino alla pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.
3) compensa nella misura di un terzo tra le parti (attrice, CP_1 CP_4
e le spese dell'intero giudizio, che liquida, per l'intero, in
[...] CP_5 complessivi € 11.268,00 quanto al primo grado, e di € 9.603,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, con condanna di CP_8
e a rifonderle, in solido tra
[...] Controparte_4 Controparte_5 loro, a nella misura dei restanti due terzi, con distrazione delle Parte_1 stesse, per entrambi i gradi, in favore del suo difensore, Avv. Pellegrino
Gioacchini, dichiaratosi antistatario.
Condanna a rifondere ad le spese dell'intero Parte_1 Controparte_2 giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 8.328,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, e in € 7.160,00 quanto al presente grado, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Silvia Rita Fabrizio) NC S. FI
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