Articolo 41 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 40Articolo 42
Versione
2 gennaio 2000
Art. 41. 1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, puo' rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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