Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritta ai N. 944 +1701/2024 R.G. lavoro
T R A
C.F. , nato a [...], il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi res.te alla Strada Vic. rapp.to e difeso dall'Avv. Ciro Frattini Email_1
(C.F. , pec: fax: 081.5551136), C.F._2 Email_2 dall'Avv. Francesco Cervo (C.F. , pec: C.F._3
fax: 081.5304444) e dall'Avv. Claudio Cerciello Email_3
(C.F. ), giusta procura in atti, elett.te domiciliato presso lo C.F._4 studio dell'Avv. Ciro Frattini in Cercola (NA) al Viale G. Moscati n°21
Appellante-Appellato
E
(P.I.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 [...]
dom.to per la carica presso la sede legale della Società in Casoria (NA) alla CP_2
Via Dorando Petri, I Traversa n° 1 ed elett.te in Napoli alla Piazza Nolana n° 13 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Limatola (C.F. che lo CodiceFiscale_5 rapp.ta e difende in forza di procura in atti
(P.E.C.: FAX :081 5538815) Email_4
Appellata - Appellante
§
1
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato presso il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro in data 8.7.2021 il ricorrente in epigrafe indicato, sul presupposto di essere stato dipendente della società convenuta dal 07.01.2004 (formalmente inquadrato in data 02.02.2004), con mansioni di autista livello III S del CCNL “Spedizione e Trasporto Merci”, senza percepire emolumenti a titolo di retribuzione straordinaria, lavoro svolto il sabato, ferie e permessi non goduti, chiese di condannare la datrice di lavoro, al pagamento in suo favore della somma complessiva Controparte_1 di € 176.458,78 (di cui €. 157.441,74 a titolo di compenso per lavoro straordinario ed € 19.017,04 a titolo di compenso per lavoro di sabato) ovvero, in via subordinata, al pagamento della somma maggiore o minore provata e/o ritenuta equa. Chiese inoltre il riconoscimento dei giorni di permessi e ferie non goduti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
infine accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia e/o nullità dei provvedimenti di CIGO comunicati al ricorrente dall'11.05.2020 al 30.06.2021 e del provvedimento di ferie forzate dall'01.07.2021 al 31.08.2021, ordinando alla parte resistente di cessare la sospensione e reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, ovvero consentire allo stesso lo svolgimento della propria attività lavorativa;
condannare la al Controparte_1 ristoro dei danni subiti dal ricorrente per l'illegittima messa in CIGO, dal punto di vista: - patrimoniale, in base alle differenze retributive tra normale retribuzione e trattamento di integrazione salariale, ovvero per le mensilità da maggio 2020 a maggio 2021 la somma lorda equivalente al netto di euro 14.868,00 (ovvero, in via subordinata, la somma lorda di euro 10.231,66), con riserva di quantificazione delle somme dovute per le mensilità successive previa esibizione delle buste paga da giugno 2021 in poi;
- non patrimoniale pari ad euro 56.972,00 ovvero, con richiesta di liquidazione in via equitativa. Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con la sentenza in epigrafe, all'esito della prova orale, il Giudice adito accolse parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condannò la società al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
11.313,93 lordi, a titolo di danno patrimoniale e di ulteriori € 7.002,22 a titolo di danno non patrimoniale per illegittima applicazione della Cassa Integrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
rigettò per il resto il ricorso;
condannò la società convenuta al pagamento di 1/3 delle spese di lite liquidate come da dispositivo, con attribuzione, compensando il residuo.
Con l'atto di appello depositato il 13.4.2024 l'originario ricorrente ha dedotto l'erroneità della decisione con riguardo: alla ritenuta ammissibilità delle eccezioni e prove articolate dalla controparte, nonostante l'eccepita tardività della costituzione della stessa;
all'inquadramento del ricorrente, quale lavoratore discontinuo;
all'erronea valutazione della documentazione agli atti (agende del lavoratore e dischi cronotachigrafici) nonché delle deposizioni dei testi. Infine si è lamentato del governo delle spese, parzialmente compensate, e dell'omessa
2 considerazione – in sede di liquidazione - del rimborso delle spese vive (contributo unificato e marca da bollo) effettivamente versate per euro 286,00.
Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la società al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di €176.458,78, come da conteggi riportati in ricorso ovvero, in via subordinata, al pagamento di quella somma maggiore o minore che, anche previa ammissione dell'ordine di esibizione e nomina di un CTU laddove necessaria, sarà accertata in corso di giudizio ovvero che il giudice adito riterrà giusta secondo il suo prudente accertamento. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare la convenuta all'integrale pagamento delle spese del primo grado, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Ha insistito altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate in primo grado ed in particolare per l'ammissione della CTU per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente per differenze retributive e per l'ordine ex art. 210 c.p.c. alla resistente dell'esibizione ed il deposito di tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro con il ricorrente: in particolare, dei tachigrafi digitali per il periodo 2008- 2012, relativi agli automezzi condotti dal ricorrente, nonché delle buste paga successive a maggio 2021.
Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori anticipatari.
Si è costituito l'appellato che ha resistito agli avversi argomenti di censura;
ha concluso chiedendone il rigetto. Vinte le spese.
Con atto depositato il 21.6.2024 la società ha proposto a sua volta appello, censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto violata la normativa della legge 223/91 relativa ai criteri di rotazione per la collocazione in cassa integrazione, per l'equipollenza della violazione dei criteri di buona fede e correttezza e del principio di non discriminazione ed aveva riconosciuto al lavoratore un risarcimento del danno patrimoniale pari al differenziale dovuto per il periodo da maggio 2020 al giugno 2021 per complessivi euro 11.313,93 lordi (euro 25.318,37 lordi dovuti (2122 h x 11,93137€/h) - 14.004,44 quale importo versato per le ore in CIGO), oltre che di quello non patrimoniale per il periodo trascorso illegittimamente in CIG- COVID 19.
Ha ribadito la legittimità del ricorso alla Cassa integrazione, in assenza di ogni profilo di (prova della) discriminazione in danno del lavoratore (soggetto fragile), risultando di contro documentata la consistente flessione di fatturato;
ha eccepito la mancanza di prova del nesso eziologico relativo al preteso danno biologico. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione di primo grado e nel proposto appello incidentale e, per l'effetto, rigettare le domande di condanna - per illegittimo utilizzo della - al risarcimento di danni patrimoniali e non, proposte Parte_2 sub capi C) e D) del ricorso introduttivo. Con vittoria delle competenze e spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il lavoratore che ha resistito concludendo per il rigetto del gravame.
3 Disposta la trattazione scritta, fissate le cause connesse all'odierna udienza ex art. 127 c.p.c. per la trattazione congiunta e la riunione – trattandosi di appelli avverso la stessa sentenza - sono state acquisite le note dei procuratori delle parti costituite;
quindi, disposta la riunione, le cause sono state trattenute in decisione.
1.Deve premettersi, con riguardo all'appello proposto dalla società in data 21.6.2024, che lo stesso risulta tempestivamente proposto in quanto – nonostante la data (19.12.2023) di pubblicazione stampata in alto a destra sulla copia conforme allegata in atti - dalla disamina del fascicolo telematico di primo grado risulta che la causa era stata riservata in decisione in trattazione scritta all'udienza del 19.12.2023 ed era stata definita con sentenza depositata dal Giudice il successivo 22.12.2023 alle ore 10.58 e comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria in pari data.
Rileva il collegio che solo dalla data dell'effettivo deposito telematico la sentenza
“esiste” a tutti gli effetti e diventa legalmente nota, per cui può cominciare a decorrere il cd. termine lungo per la sua impugnazione ex art. 327 c.p.c. che pertanto è stato rispettato nella specie mediante il deposito del gravame in data 21.6.2024. Sull'argomento vanno richiamati i principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2015 ove è stato chiarito che “per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto … È parte integrante del diritto di difesa, infatti, che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame (sentenza n. 223 del 1993)”.
Per quanto riguarda il “processo telematico” la Corte costituzionale ha ricordato, ai fini della conoscibilità, “il complesso di disposizioni finalizzato alla creazione di un sistema automatico di accesso, per i soggetti qualificati, a tutti gli atti del giudizio e in particolare alla sentenza pubblicata” ed ha ribadito che “E' solo con il compimento di queste operazioni che può dirsi realizzata quella “pubblicità”, prevista dalla norma, che rende possibile a chiunque l'acquisizione della conoscenza dei dati che ne costituiscono l'oggetto, possibilità che si traduce nella titolarità da parte dei potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche e in particolare del potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia”. Anche la Suprema Corte ha affermato - in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, munita di firma digitale – che, dal momento della sua trasmissione da parte dell'estensore (documentato dalla coccarda e dalle annotazioni a margine di ciascuna pagina del documento elettronico) per via telematica mediante PEC, il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal Giudice che l'ha pronunciato;
da allora, è legalmente noto a tuti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 c.p.c., producendo tutti i suoi effetti giuridici (v. in motivazione C. Cass. 17278 del 2016 e Cass. SS.UU. 13794/2012 ivi citata). 4 Nella fattispecie in esame, la conoscibilità mediante accesso alla sentenza redatta in formato digitale si è perfezionata solo con l'effettivo deposito del provvedimento da parte del giudice di primo grado, effettuato il 22.12.2023, e da tale momento, a tutela del diritto di difesa, va fatto decorrere il termine per proporre appello ex art. 327 c.p.c.. La diversa data di “pubblicazione” indicata in alto a destra, nella sentenza, corrisponde al momento in cui la causa è stata riservata in decisione nel procedimento ex art. 127 ter c.p.c. e non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione, riducendone, in misura significativa, i relativi termini.
Del resto non appare logicamente possibile ritenere che la sentenza sia stata pubblicata in una data (quella indicata in alto a destra del documento informatico in atti) anteriore a quella dell'invio telematico della stessa da parte del Giudice estensore, come “tracciato” nello storico del fascicolo digitale di primo grado, e quindi alla sua stessa esistenza giuridica.
2.Infondata è l'eccezione sollevata con il primo motivo di appello dal lavoratore, con riguardo alla decadenza dai mezzi istruttori in cui sarebbe incorsa la società: rileva il collegio che la costituzione in giudizio davanti al Tribunale era stata ritualmente depositata il 4.12.2021, dieci giorni prima dell'udienza di discussione fissata per il 14.12.2021.
In ogni caso deve ribadirsi che grava sul lavoratore-attore la prova della fondatezza delle pretese, di modo che preliminare e decisiva è la verifica del corretto assolvimento di tale onere.
3.L'appello del lavoratore è infondato.
Nell'atto ha contestato l'inquadramento quale lavoratore discontinuo, Pt_1 sostenuto in sentenza sulla scorta della dichiarazione del teste di parte resistente
- marito della legale rapp.te p.t. della società- rilevando che il G.L. ne Testimone_1 aveva fatto discendere l'applicazione dell'art. 11 bis CCNL autotrasporti “in merito all'orario del personale viaggiante con attività discontinue, secondo cui il lavoro straordinario è quello che supera le 48 ore settimanali”.
Ha invocato a sostegno delle argomentazioni la documentazione versata in atti, in particolare il contratto di lavoro del ricorrente(all.2), nonché le buste paga (all.4) da cui emergeva che era stato assunto dalla con un contratto a tempo Controparte_1 indeterminato ed era stato inquadrato nella categoria 3S del CCNL “Spedizioni e Trasporto Merci” con orario di lavoro di 39 ore settimanali ovvero 168 mensili.
Ha richiamato l'art. 11 CCNL di categoria che intende per orario di lavoro “ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
i periodi di tempo durante i 5 quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.”
4.Nel caso di specie, il ricorrente – come dedotto in ricorso - effettuava attività di autotrasportatore, occupandosi del trasporto di olii/ bitumi/GPL e di tutte le attività connesse, ovvero: carico e scarico merce nonché delle relative verifiche;
logistica e manutenzione dei veicoli;
nelle fasi di attesa, dunque, restava a disposizione del datore e/o con il mezzo.
Nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado la società aveva a sua volta dedotto che “le attività definite, in ricorso, "aggiuntive" rientrano tra quelle di cui alla declaratoria di qualifica ed esemplificazioni di cui al CCNL di settore e che la disponibilità giornaliera sul posto di lavoro (con la prerogativa innanzi evidenziata della compensazione in favore del Ricorrente) è condizione normale per un prestatore di lavoro subordinato retribuito con la paga tabellare piena per il monte ore giornaliero (7h 80') settimanale (39 h) e mensile (168 h), e dell'incidenza in percentuale della semplice attesa, il tutto contrattualmente regolato dal CCNL di settore” (pag. 5 della comparsa di costituzione).
Rileva il collegio che il citato articolo 11 del CCNL Trasporto e spedizione merci - Confetra | CCNL | 9 novembre 2006 allegato da parte ricorrente, per quanto riguardo l'Orario di lavoro per il personale viaggiante dispone che “
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11 bis relativo ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, per il personale viaggiante, il cui tempo di prestazione coincide con quello di lavoro effettivo, senza i tempi di disponibilità tipici della prestazione discontinua, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore, a decorrere dal 1° luglio 2000, come previsto dall'articolo relativo al personale non viaggiante.
8. Agli effetti della qualificazione dei tempi di lavoro, è in particolare tempo di lavoro effettivo quello, ad esempio, trascorso alla guida del mezzo per la esecuzione delle operazioni di dogana e di carico in raffinerie………”.
Secondo il contratto intercorso tra le parti, la fattispecie è dunque riconducibile al suddetto art. 11.
5.Osserva il collegio che la valutazione del materiale istruttorio condotta dal Tribunale merita piena condivisione.
Si rammenta in premessa il rigoroso onere probatorio – a carico del ricorrente ex art. 2697 c.c. - affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità con riguardo allo straordinario: il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (v. C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4076 del 20/02/2018). Nella fattispecie, il Giudice ha correttamente tenuto conto della natura dell'attività espletata e della relativa disciplina collettiva. Se pur vero che l'effettiva prestazione è quella registrata dai dischi cronotachigrafici, con riguardo alle ore di guida, non può revocarsi in dubbio che
6 la retribuzione contrattualmente dovuta sia quella rapportata alle ore in cui il prestatore è “a disposizione” del datore di lavoro, anche nelle attività di carico e scarico, manutenzione veicolo etc. Soltanto le ore eccedenti tale presenza a disposizione costituiscono straordinario in relazione al quale il dipendente può invocare il diritto a percepire il relativo trattamento retributivo. Il teste è stato collega del ricorrente per circa due anni;
Testimone_2 svolgevano entrambi mansioni di autisti addetti al trasporto di GPL, gasolio. Ha riferito che lavoravano dal lunedì al venerdì ed “a volte anche il sabato”, mai meno di 9 ore al giorno “a volte anche oltre” a seconda della destinazione o del nuovo carico da effettuare. “L'orario di lavoro non era mai lo stesso”. Ha precisato che si recavamo presso la Ramoill “verso le 6:30 per anticiparci” ma il carico iniziava verso le 8:00; e, poi, l'orario dipendeva dalla destinazione dove dovevano scaricare. Ha riferito che era “capitato per un paio di volte a settimana, a volte anche tre, di lavorare anche per 11/12 ore”, senza poter quantificare di preciso per quante volte alla settimana perché dipendeva dalla destinazione. In ogni caso per il calcolo di tale orario ha fatto riferimento all' “inizio della giornata lavorativa dalla 6:30 cioè quando arrivavo presso il fornitore anche se ero io come il ricorrente a decidere di anticiparci”. Non ha ricordato quale fosse l'orario di inizio della sua giornata lavorativa nel contratto. autista dipendente della società dal 2000 fino al 2019 - ha Testimone_3 confermato che non osservavano un orario fisso, in quanto questo dipendeva dai viaggi da effettuare. Ribadito che lavoravano sempre dal lunedì al venerdì, ha riferito il ricorrente a volte usciva anche il sabato, non sempre, con una frequenza di circa 2 o 3 volte al mese, anche se ciò comunque dipendeva dai viaggi da effettuare. Le testimonianze sono piuttosto generiche e poco significative;
delineano un'organizzazione del lavoro elastica e flessibile sia in ragione della tipologia delle mansioni che dell'entità dei viaggi;
indefinito è l'impegno del sabato mentre l'anticipazione dell'orario di carico al mattino appare riconducibile ad una libera scelta degli autisti. Non emergono elementi chiari ed univoci per stimare e quantificare eventuali eccedenze orarie, qualificabili come straordinario. Il quadro non è dissimile da quello delineato – sia pur in maniera più netta – dai testi di parte resistente che hanno confermato la tesi della resistente, di un'articolazione oraria modulata secondo i viaggi, in modo da garantire il rispetto dei limiti orari di legge e contrattuali, sia giornalieri che soprattutto settimanali. L'acquisizione dei tachigrafi digitali non sarebbe decisiva, inerendo solo ai tempi effettivi di guida e non già di permanenza degli autisti a disposizione dell'azienda per il disbrigo di mansioni correlate. 6. L'ultimo punto di gravame relativo alle spese è meramente assertivo: la parte ha richiamato gli altri capi impugnati, il capo 3 ed il capo 4 della sentenza, “in relazione alla statuizione sulle spese, censurando in ogni caso la compensazione parziale”, senza tuttavia articolare alcuna argomentazione critica rispetto alla motivazione posta a fondamento della decisione del primo Giudice. La CA si è limitato a formulare le richieste di modifica di tale statuizione, “in quanto: a)dovendosi concludere per più ampio accoglimento del ricorso, andava disposta la integrale vittoria dispese in favore del ricorrente;
b) anche indipendentemente da ciò, stante l'accoglimento parziale del ricorso non appare
7 congrua la compensazione di ben 2/3 delle spese, laddove una delle due domande è stata accolta”. Infine con riguardo all'omessa previsione da parte del Tribunale in sede di liquidazione - del rimborso delle spese vive (contributo unificato e marca da bollo) effettivamente versate per euro 286,00 osserva il collegio che non si ravvisa un vizio della sentenza. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “…il provvedimento giudiziale recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all'iscrizione a ruolo, seppur non esplicitamente indicati. Infatti, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento (Sez.6, 10/02/2016, n. 2691). In altri termini, la natura stessa del contributo unificato e le modalità del suo versamento in correlazione con l'iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all'ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz'altro giustificativa, anche sotto il profilo dell'efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita. Il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce infatti un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare;
pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (Sez.6, 20/11/2015, n. 23830)” (v. in motivazione Sez. 1, Sentenza n. 18529 del 10/07/2019 (Rv. 654658 - 01). 7.L'appello proposto dalla società è anch'esso infondato. Il ricorrente aveva allegato di essere stato collocato in CIG in seguito alla pandemia da Covid 19, con sospensione dal lavoro dall'11 maggio 2020 all'11 luglio 2020, poi prorogata di volta in volta sino al 30.06.2021; il provvedimento aveva riguardato 3 dipendenti, tra i quali il ricorrente era l'unico autista (e peraltro – come incontestato-era, tra tutti, l'autista con maggiore esperienza e anzianità lavorativa). Il Giudice, all'esito dell'istruttoria, aveva ritenuto condivisibile la tesi di parte Part ricorrente dell'utilizzo strumentale della in danno del predetto: il ricorrente era risultato l'unico autista destinatario della misura in oggetto, non corrispondente ad un'effettiva contrazione di attività per riduzione dei lavori in cui erano utilizzati i materiali trasportati dalla (come comprovato anche dal fatto che la CP_1
8 sospensione non era stata utilizzata nel periodo più critico della pandemia, dal marzo al maggio 2020). La scelta di porre in CIG il solo fra tutti gli autisti Pt_1 dipendenti della società, come eccepito, non appariva improntata ad alcun criterio nella scelta del personale, neppure essendo stata applicata una turnazione;
e poi, al termine della CIGO il ricorrente era stato collocato in ferie forzate fino al 31.8.2021. Con valutazione motivata e coerente – che resiste alle censure dell'appellante società - il Giudice ha osservato che anche qualora non dovesse ritenersi applicabile in materia di Cassa integrazione c.d. Covid la disciplina generale della legge 223/1991, la scelta dei lavoratori destinatari della sospensione può essere censurata in relazione alla violazione dei parametri di buona fede, correttezza e non discriminazione. Tali principi devono infatti permeare il rapporto di lavoro, nel corso della sua esecuzione.
Osserva il Collegio che, in ogni caso, anche a voler ritenere verificatasi una contrazione delle attività, nella specie la società convenuta, in corrispondenza con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, non ha effettuato alcuna rotazione tra i dipendenti adibiti al servizio di trasporto, né ha provato le ragioni per le quali - tra gli autisti- la scelta di sospensione dal lavoro era ricaduta proprio ed esclusivamente sul ricorrente (peraltro, autista con maggiore esperienza e anzianità lavorativa – come del resto pacifico, in quanto non contestato). Dalla prova testi nulla è emerso in senso contrario, di modo che può dirsi confermato che nessuno Part dei colleghi autisti fosse stato collocato in nel periodo di interesse e per la causale COVID.
Le condizioni di salute del ricorrente – genericamente definito nelle difese della società quale “soggetto fragile” – non appaiono dirimenti. Si sostiene nell'atto di gravame – rinviando alla cartella clinica prodotta dal ricorrente, relativa al suo ricovero “per infarto” – che il predetto, in quanto “soggetto esposto a malattie respiratorie (ed il Covid aggrediva proprio il cuore ed i polmoni) è stato sinanche tutelato nella scelta”. Osserva il collegio che questa tutela può essersi verificata quale effetto di fatto, nel senso che il lavoratore si è trovato – a causa della sospensione – in una condizione di distanziamento sociale. Si discute invece in questa sede della legittimità dei criteri di scelta, che non sono stati affatto resi noti dalla società e che, se fossero risultati corrispondenti ad una tutela della salute del dipendente, non sarebbero stati contestati ma piuttosto condivisi da quest'ultimo.
La “ferma opposizione” del “ad occuparsi di trasporti diversi da quelli da Pt_1 lui storicamente effettuati” non costituisce ragione di sospensione in CIG per COVID: in ogni caso una proposta in tale senso non risulta allegata e, poi, l'eventuale rifiuto avrebbe piuttosto potuto determinare l'adozione di provvedimenti (anche disciplinari). Del pari la mancata manifestazione di “disponibilità a prestazioni demansionate”, non risultando provata alcuna proposta in tal senso da parte della società, rifiutata dal . Pt_1
Anche il successivo ricorso alle “ferie forzate” che secondo la società avrebbe costituito un espediente necessario in epoca pandemica non è risultato generalizzato in ambito aziendale, né utilizzato con riguardo ad altri autisti. 9 8.Del tutto generica è la censura relativa al nesso causale ed alla quantificazione del risarcimento, laddove la società ha affermato che “non v'è eziologia con alcun elemento causale addebitabile all'azienda; nel merito, comunque, il conteggio di quantificazione è stato, in ricorso come in sentenza, totalmente infondato ed astruso”.
Il motivo è assertivo e non intacca la motivazione con la quale il Giudice ha distinto, con riguardo al nesso causale oltre che alle conseguenze, le voci di danno: patrimoniale (per la perdita del trattamento economico nel periodo di illegittima sospensione, ristorato con il pagamento delle differenze tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito) e non (per la lesione della dignità del lavoratore, tenuto in condizioni di inerzia senza un legittimo titolo, quantificato nella misura pari al 50% del valore retributivo delle giornate di illegittima applicazione della CIG). I criteri contabili sono stati chiaramente esplicitati e correttamente applicati.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto degli appelli, con conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, restano compensate.
Nella fattispecie – con riguardo ad entrambe le contrapposte impugnazioni - è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
10 rigetta gli appelli;
compensa le spese del grado;
dà atto, – con riguardo ad entrambe le contrapposte impugnazioni - ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 20 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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