Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.16038/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f.[...]), , (C.F. Parte_1 Parte_2
, (c.f. ), e C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Scordia, Via Puglisi 219,
[...] C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Benedetto, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), anche quale erede di Controparte_1 C.F._4 Persona_1
(C.F. e (C.F. ), deceduti in C.F._5 Controparte_2 C.F._6 corso di causa, elettivamente domiciliati in , Viale Vittorio Veneto 14, presso lo studio dell'avv. CP_2
Giuseppe Papotto, che li rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 12/3/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 24/09/2018, Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno convenuto in giudizio il fratello e i genitori Parte_3 Parte_4 Controparte_1
1
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato integralmente la fondatezza della Controparte_1
domanda attorea, deducendo la piena validità ed efficacia del contratto, la natura onerosa dell'accordo e l'effettivo adempimento delle obbligazioni assunte. In via subordinata, sulla scorta dell'art. 1414, co. 2,
c.c., ha chiesto il riconoscimento di un contratto atipico di mantenimento (c.d. vitalizio assistenziale) di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza.
Intervenuto il decesso dei genitori delle parti è stata dichiarata l'interruzione del processo con successiva riassunzione del giudizio a cura di parte attrice.
Nel corso dell'istruttoria, sono stati assunti l'interrogatorio formale del convenuto e le Controparte_1
prove testimoniali.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione degli attori a proporre la domanda oggetto del presente giudizio, sia alla luce del decesso dei genitori intervenuto in corso di causa, sia tenuto conto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, anche prima dell'apertura della successione, è ammissibile l'azione del legittimario volta a far valere l'illegittimità di atti dispositivi lesivi dei propri diritti, in virtù della modifica dell'art. 563 c.c. introdotta dalla L. 80/2005, che rende configurabile l'interesse ad agire già al momento della stipula dell'atto dispositivo.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'atto oggetto di causa è formalmente qualificato come contratto di cessione con vitalizio con il quale i genitori delle parti in causa hanno trasferito la proprietà l'immobile meglio descritto in atti al figlio
, riservandosi il diritto di abitazione per tutta la durata della loro vita, ricevendo, quale CP_1 corrispettivo, un pagamento di €15.000,00 e prestazioni di assistenza morale e materiale.
Parte attrice ha dedotto la simulazione relativa dell'atto ritenendo che il contratto dissimuli una donazione modale.
Tuttavia, tale prospettazione non ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie.
Dalla prova per testi assunta è emerso che il convenuto fosse effettivamente l'unico figlio ad occuparsi quotidianamente dei genitori, anche mediante il ricorso all'assistenza di una badante.
È infatti accertato che l'importo pattuito di €15.000 sia stato versato mediante bonifico (effettuato in data 25 giugno 2018) e che il convenuto abbia effettivamente prestato assistenza continuativa ai genitori, in base alle dichiarazioni rese dai testi del convenuto ( , e alla documentazione Tes_1 Tes_2
2 allegata (permessi ex L. 104/1992, ricevute e diario clinico), essendo, tra l'altro, l'unico figlio residente in prossimità dei genitori e nella possibilità di prendersene cura in modo continuativo. A tal proposito, la teste in risposta al capitolo 1 della memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. di parte convenuta ha Tes_1 riferito: “E' vero, si occupava dell'assistenza quotidiana dei genitori;
peraltro abitava Controparte_1
nello stesso pianerottolo, pertanto io stessa spesso mi rivolgevo a lui, anche di notte per ogni necessità”. Ancora la teste ha riferito: “Io ho sempre visto solo il sig. e la Tes_2 Controparte_1
moglie con i genitori, anche nelle occasioni in cui sono venuti medici e infermieri e io ero salita a casa
. CP_1
Il contratto prevede espressamente l'obbligo di assistenza, con clausola risolutiva in caso di inadempimento, tipica dei contratti a prestazioni corrispettive, senza che risulti comprovata la ricorrenza dello spirito di liberalità, elemento necessario per la configurabilità di una donazione.
Atteso che l'onere probatorio grava a carico degli attori, in assenza di elementi comprovanti un intento simulatorio, non può trovare accoglimento l'azione ex art. 1414 co. 2 c.c., non essendo emersi elementi precisi, univoci e concordanti idonei a sostenere che il contratto in questione sia simulato e dissimuli una donazione, trattandosi come appare di un negozio a titolo oneroso, con prestazioni reciproche.
Soltanto in comparsa conclusionale la parte attrice ha eccepito la nullità del contratto per difetto di causa, deducendo l'assenza dell'alea che caratterizza il vitalizio assistenziale, in ragione della sproporzione tra le prestazioni pattuite, resa evidente anche dal decesso, a breve distanza di tempo dalla stipula, dei disponenti.
Parte convenuta ha contestato in sede di replica la tardività e novità delle avverse deduzioni, sostenendo in ogni caso il pieno adempimento delle obbligazioni assunte e la validità del contratto, insistendo per il rigetto della domanda attorea.
Le nuove deduzioni contenute nella comparsa conclusionale degli attori risultano tardive e inammissibili.
Peraltro, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che l'alea tipica del contratto di vitalizio assistenziale non può ritenersi esclusa per il solo fatto che il beneficiario sia anziano o malato, dovendo emergere la sua morte imminente al momento della stipula (vedi Cass. civ. n. 28329/2023 secondo cui
“Per la validità di un contratto atipico di mantenimento, che prevede il trasferimento della nuda proprietà di un immobile a fronte dell'obbligo di prestare assistenza, è necessaria la presenza di un'alea, ossia di un'incertezza relativa al vantaggio o al sacrificio che deriva dall'adempimento del contratto. Le condizioni di salute del vitaliziato, seppur precarie, non sono idonee ad escludere
l'elemento aleatorio, a meno che esse non rappresentino la certezza di una morte imminente”).
3 Nè peraltro è emerso – né da documentazione, né dalle prove testimoniali – la certezza della morte imminente dei beneficiari.
In generale, poi, sulla dedotta sproporzione tra prestazioni, al fine di sostenere la nullità del contratto per difetto di causa, per assenza di alea, occorre rammentare che tale valutazione va condotta ex ante, sulla base delle previsioni ragionevoli al tempo della stipula. Il contratto di cessione con vitalizio si configura come un negozio aleatorio, in quanto il soggetto obbligato, a fronte del trasferimento di un bene da parte del vitaliziato, si impegna a garantirgli sostentamento e assistenza per tutta la durata della sua vita. Tale contratto è contraddistinto, fin dalla sua stipula, da un margine di incertezza legato sia alla durata della vita del beneficiario, sia all'entità e al costo complessivo delle prestazioni da erogare
(v. ex multis Cass. civ. n. 32439/2023). Trattasi in ogni caso di deduzioni nuove posto che in citazione si richiede espressamente di accertare la nullità dell'atto in quanto simulato e dissimulante una donazione.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta la domanda di accertamento della simulazione relativa proposta dagli attori;
condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in favore del convenuto, che liquida in complessivi €5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 05/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
Dott. Giacomo Trovato.
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