2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, ((sesto comma)) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 , in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 , in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. ((3)) 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita' di compilazione.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 , come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l'art. 25, comma 4, lettera b)) che "al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento"."