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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA GI
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 251 /2025 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 (c.f.
NI CI e dall'Avv. ESPOSITO ALDO, per procura in atti,
ricorrente,
contro
P.IVA_1 ), in persona del legale (c.f. Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
LA EP ON,
resistente,
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/02/2025 Parte_1 docente precaria della scuola و
pubblica, ha dedotto di aver svolto supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, mediante contratti a tempo determinato stipulati con il in sostituzione di titolari assenti per malattia o maternità. Ha Controparte_2 و
lamentato di non aver percepito la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 quale emolumento fisso e continuativo, destinato alla valorizzazione della funzione docente e incluso nella base di calcolo del TFR. La ricorrente ha invocato il principio di non discriminazione sancito dall'art. 6 del D.Lgs. 368/2001, dall'art. 45 del D.Lgs. 165/2001 e, in ambito comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta trattamenti meno favorevoli per il solo fatto della natura temporanea del rapporto, salvo ragioni oggettive. La ricorrente ha chiesto, pertanto, l'accertamento del diritto alla RPD per i periodi di supplenza indicati e la condanna del CP_1 al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi, con vittoria di spese.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, osservando che la RPD, istituita dall'art. 7 del CCNL 2001, è stata concepita quale compenso accessorio correlato alla valorizzazione della funzione docente e alla partecipazione ai processi innovativi, sicché le parti sociali hanno individuato come destinatari il personale docente ed educativo con rapporto a tempo indeterminato, nonché i docenti a tempo determinato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Tale interpretazione, confermata dai successivi CCNL e dai pareri ARAN, esclude che il beneficio possa essere esteso ai supplenti brevi e saltuari, la cui prestazione, per la sua natura frammentaria, non consente il coinvolgimento nella progettualità didattica cui l'emolumento è funzionalmente collegato. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso e, in subordine, ha contestato il quantum richiesto, evidenziando che l'importo mensile di €174,50 spetta solo per servizio ad orario completo per l'intero mese, mentre nel caso di specie la ricorrente ha prestato servizio con orario ridotto e per periodi inframensili, sicché
l'eventuale spettanza andrebbe calcolata in misura proporzionale alle ore e ai giorni effettivamente lavorati, detraendo le assenze per malattia.
All'udienza del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato e va accolto conformemente ai numerosi precedenti di questo
Ufficio.
Secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018,
"l'art. 7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25
del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ne deriva il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla "retribuzione professionale docenti", secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego".
Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può escludersi la parte ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione.
Si precisa che il rinvio alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999" riguarda i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del ccnl "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio", come ivi si legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 5 ccnl 1999: “Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio".
Ne deriva, ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ccnl cit., che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
Alla luce dei principi sopra esposti, sussiste il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 CCNL del 15/3/01 in relazione al servizio prestato in virtù dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso Cont e per i giorni di servizio prestato indicati in ricorso, con condanna del al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica dettagliatamente indicati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore delle domande accolte e della minima complessità della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 251/2025 RG, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_4
[...] negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del [...] al pagamento delle differenze retributive conseguenti al Controparte_4
riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica dettagliatamente indicati in ricorso, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 1.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
2) condanna il Controparte_4 al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 49,00 per spese ed € 1.314,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
Avv. Ciro Santonicola e Avv. Aldo Esposito.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10/12/2025
Il Giudice
LA GI AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA GI
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 251 /2025 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 (c.f.
NI CI e dall'Avv. ESPOSITO ALDO, per procura in atti,
ricorrente,
contro
P.IVA_1 ), in persona del legale (c.f. Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa
LA EP ON,
resistente,
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/02/2025 Parte_1 docente precaria della scuola و
pubblica, ha dedotto di aver svolto supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, mediante contratti a tempo determinato stipulati con il in sostituzione di titolari assenti per malattia o maternità. Ha Controparte_2 و
lamentato di non aver percepito la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 quale emolumento fisso e continuativo, destinato alla valorizzazione della funzione docente e incluso nella base di calcolo del TFR. La ricorrente ha invocato il principio di non discriminazione sancito dall'art. 6 del D.Lgs. 368/2001, dall'art. 45 del D.Lgs. 165/2001 e, in ambito comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta trattamenti meno favorevoli per il solo fatto della natura temporanea del rapporto, salvo ragioni oggettive. La ricorrente ha chiesto, pertanto, l'accertamento del diritto alla RPD per i periodi di supplenza indicati e la condanna del CP_1 al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi, con vittoria di spese.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, osservando che la RPD, istituita dall'art. 7 del CCNL 2001, è stata concepita quale compenso accessorio correlato alla valorizzazione della funzione docente e alla partecipazione ai processi innovativi, sicché le parti sociali hanno individuato come destinatari il personale docente ed educativo con rapporto a tempo indeterminato, nonché i docenti a tempo determinato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Tale interpretazione, confermata dai successivi CCNL e dai pareri ARAN, esclude che il beneficio possa essere esteso ai supplenti brevi e saltuari, la cui prestazione, per la sua natura frammentaria, non consente il coinvolgimento nella progettualità didattica cui l'emolumento è funzionalmente collegato. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso e, in subordine, ha contestato il quantum richiesto, evidenziando che l'importo mensile di €174,50 spetta solo per servizio ad orario completo per l'intero mese, mentre nel caso di specie la ricorrente ha prestato servizio con orario ridotto e per periodi inframensili, sicché
l'eventuale spettanza andrebbe calcolata in misura proporzionale alle ore e ai giorni effettivamente lavorati, detraendo le assenze per malattia.
All'udienza del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato e va accolto conformemente ai numerosi precedenti di questo
Ufficio.
Secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018,
"l'art. 7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25
del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ne deriva il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla "retribuzione professionale docenti", secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego".
Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può escludersi la parte ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione.
Si precisa che il rinvio alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999" riguarda i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del ccnl "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio", come ivi si legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 5 ccnl 1999: “Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio".
Ne deriva, ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ccnl cit., che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
Alla luce dei principi sopra esposti, sussiste il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 CCNL del 15/3/01 in relazione al servizio prestato in virtù dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso Cont e per i giorni di servizio prestato indicati in ricorso, con condanna del al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica dettagliatamente indicati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore delle domande accolte e della minima complessità della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 251/2025 RG, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_4
[...] negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del [...] al pagamento delle differenze retributive conseguenti al Controparte_4
riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica dettagliatamente indicati in ricorso, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 1.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
2) condanna il Controparte_4 al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 49,00 per spese ed € 1.314,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
Avv. Ciro Santonicola e Avv. Aldo Esposito.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10/12/2025
Il Giudice
LA GI AN