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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/02/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 886 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra:
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde Cozzolino ed elettivamente domiciliato presso la medesima in Roma, Via Carlo Denina n°8; appellante e
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in primo grado Controparte_1 dall'Avv. Cinzia Santagostino Baldi, giusta procura in atti presso il cui studio in Roma, via
Giuseppe Palumbo, 12, elettivamente domicilia;
appellata-non costituita con la partecipazione del Procuratore Generale;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11344/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
17/7/2023 – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
_ _ _
Con la sentenza oggi appellata il Tribunale di Roma, nel dettare le condizioni del divorzio fra i coniugi sig.ri e , così si è pronunciato: Parte_1 Controparte_1
«A) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
B) pone a carico di pone a carico di a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 250,00, Parte_1 con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati
1 dall'ISTAT, da versarsi al domicilio di entro il giorno 5 di ogni mese;
C) Controparte_1 irripetibili le spese di lite». Contro la sentenza ha proposto appello il sig. chiedendo: Parte_1
Alla Corte D'Appello di Roma affinché in accoglimento dei motivi di gravame svolti, Voglia riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, in accoglimento delle svolte eccezioni e difese, respingere integralmente la domanda di assegno di divorzio della sig.ra CP_1 per insussistenza dei presupposti di legge, ovvero per mancanza di prova degli
[...] stessi.
In via istruttoria si chiede la Corte ordini alla sig.ra la produzione in giudizio CP_1 dell'estratto di tutti i conti correnti a lei intestati o cointestati. Vittoria di compensi, accessori di legge ed esborsi.
Con decreto presidenziale del 28.3.2024 è stato assegnato termine di notifica del ricorso fino al 26.4.2024, termine di costituzione alla parte appellata fino al 30.9.2024 e fissata l'udienza di comparizione delle parti al 24.4.2025.
Il difensore dell'appellante, in data 10.2.2025, ha depositato l'atto di rinuncia agli atti del giudizio con istanza di estinzione del giudizio del sig. con accettazione da parte Parte_1
della sig.ra (non costituitasi), a firma di entrambe le parti con autentica dei CP_1
rispettivi loro difensori.
_ _ _
La rinuncia agli atti del giudizio comporta la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art 306 c.p.c., applicabile al giudizio in appello per il richiamo generale operato dall'art
359 c.p.c. alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.
Nulla sulle spese di lite.
In simile ipotesi di rinuncia all'impugnazione nemmeno trova applicazione l' art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass
n. 23175/15).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti da parte del ricorrente;
- nulla riguardo le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 13.2.2025.
2 Il Consigliere est.
Gabriele Sordi
La Presidente
Sofia Rotunno
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