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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BARBARA Parte_1 C.F._1
VECCHIOLI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. RUDYARD TOSI, giusta CP_1 C.F._2
procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 22.05.2025
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1
, la separazione personale. CP_1
Si costituiva in giudizio . CP_1
Con sentenza non definitiva del 25.10.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 22.05.2025 gli avvocati delle parti davano atto che le parti si erano conciliate e chiedevano che la separazione fosse pronunciata alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti contenuto nel foglio di precisazioni congiunte telematicamente depositato da entrambe le parti. Le condizioni erano le seguenti:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare, condotta in locazione dalla
Sig.ra sita in Montegiorgio (FM) via Faleriense Est n. 58 in favore della Pt_1
medesima, dalla quale abitazione familiare il signor ha già asportato i propri CP_1
beni personali per essersi trasferito altrove ove vi trasferirà anche il proprio indirizzo di residenza;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti;
4) spese compensate tra le parti.”
Il Giudice, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della loro separazione non sono contrari agli interessi dei figli, peraltro maggiorenni ed economicamente autosufficienti come dato atto da entrambe le parti, sicché deve prendersi atto di tali accordi.
La conciliazione intervenuta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ prende atto degli accordi di separazione, riportati in parte motiva, intervenuti tra e;
Parte_1 CP_1
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 422/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BARBARA Parte_1 C.F._1
VECCHIOLI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. RUDYARD TOSI, giusta CP_1 C.F._2
procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 22.05.2025
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1
, la separazione personale. CP_1
Si costituiva in giudizio . CP_1
Con sentenza non definitiva del 25.10.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 22.05.2025 gli avvocati delle parti davano atto che le parti si erano conciliate e chiedevano che la separazione fosse pronunciata alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti contenuto nel foglio di precisazioni congiunte telematicamente depositato da entrambe le parti. Le condizioni erano le seguenti:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare, condotta in locazione dalla
Sig.ra sita in Montegiorgio (FM) via Faleriense Est n. 58 in favore della Pt_1
medesima, dalla quale abitazione familiare il signor ha già asportato i propri CP_1
beni personali per essersi trasferito altrove ove vi trasferirà anche il proprio indirizzo di residenza;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti;
4) spese compensate tra le parti.”
Il Giudice, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni della loro separazione non sono contrari agli interessi dei figli, peraltro maggiorenni ed economicamente autosufficienti come dato atto da entrambe le parti, sicché deve prendersi atto di tali accordi.
La conciliazione intervenuta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ prende atto degli accordi di separazione, riportati in parte motiva, intervenuti tra e;
Parte_1 CP_1
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna