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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2023 al n. 1323, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 27.03.2025, vertente TRA
, nato il giorno 12.09.1963 in OTTAVIANO ed ivi residente, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in OTTAVIANO alla via CodiceFiscale_1
PIEDITERRA n.24 presso lo studio dell'avv. Luigi MAZZA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti versata RICORRENTE, anche in riassunzione E
in persona dei curatori (avv. Rosalba MICERA e Controparte_1 dott. Vincenzo GRIMALDI), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro LO PRESTI, come da procura in atti versata, presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in SALERNO alla via BALZICO n.33 RESISTENTE a seguito di riassunzione del giudizio NONCHE'
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_2 domiciliata in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che la rappresenta e difende coma da procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE, anche a seguito di riassunzione
OGGETTO: accertamento della provvista contributiva e condanna al versamento del relativo importo.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle successive note difensive.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA veicolato il 10.01.2024 il sig. riassumeva la causa già intentata nei Parte_1 confronti di e dell interrotta giusta provvedimento in data 15 P_ CP_2 ottobre 2023 a seguito della ammissione della società alla procedura di Liquidazione Giudiziale disposta con sentenza n.4/23 dell'1 giugno 2023. L'iniziativa in riassunzione resta(va) funzionale all'accertamento della posta contributiva asseritamente pari ad euro 13.072,00 in favore dell'istante e alla condanna, ex art. 2116 c.c., dell'ente previdenziale al versamento di tale somma, collegato alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato da P_ all'epoca in bonis.
A seguito della notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituivano in giudizio le parti convenute.
L nella buona sostanza ribadiva le difese già veicolate nella prima fase CP_2
e, anche sulla base della spiegata riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'effettivo ammontare della posta contributiva, con condanna della Liquidazione Giudiziale al conseguente versamento, nella casse dell'ente previdenziale, della relativa somma.
La Liquidazione Giudiziale, di contro, chiedeva la sua estromissione dal giudizio riassunto per mancanza di domande attoree rivolte nei suoi confronti.
Sollecitava comunque la declaratoria di improcedibilità-improponibilità- inammissibilità di ogni avversa domanda risarcitoria e di ogni avversa domanda di condanna al pagamento di somme di danaro per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore della Sezione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA e, in ultima analisi, il rigetto anche nel merito di ogni domanda, anche riconvenzionale, avanzata in suo danno.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e delle successive note esplicative trasmesse dalle parti lo scenario processuale mutava solo parzialmente, l'ente previdenziale formalizzando la rinuncia alla sollecitata condanna, veicolata in via riconvenzionale, al versamento dei contributi a carico della Liquidazione Giudiziale. Ricorrente e Liquidazione Giudiziale restavano essenzialmente sulle loro posizioni originarie.
Con ordinanza in data 28 luglio 2024 l'Istruttore dava ingresso a consulenza tecnica di ufficio onde quantificare la quota contributiva da versare.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva mandata in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 27 marzo 2025.
2 = = = (2)
La domanda veicolata in riassunzione dal sig. è ammissibile Parte_1
e fondata nei limiti di cui al seguente iter motivazionale. In via preliminare, va correttamente perimetrata la materia del contendere.
La vicenda di causa trae origine dall'esito del contenzioso attivato davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di NOLA investita della denunciata illegittimità del licenziamento, per giusta causa, comminato da al dipendente P_
. Parte_1
La vertenza si era chiusa con ordinanza in rito “Fornero”, non opposta, recante n.1714/22, pubblicata il 16 novembre 2022, di annullamento del licenziamento e condanna dell' alla reintegra, all'indennità risarcitoria parametrata ad euro Pt_2
2.412,80 mensili, a calcolarsi su non più di dodici mensilità, e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo. Il pedissequo atto di precetto nei confronti dell non sfociava in alcun Pt_2 risultato.
La provvista contributiva, per quanto di attuale interesse, trova, quindi, fondamento “oggettivo” in una pronuncia giurisdizionale non impugnata. Il ha calcolato il relativo credito in euro 13.072,00, facendo riferimento a Pt_1 dodici mensilità (+ due) e conteggiando sia la quota contributiva a carico dell'ex datore di lavoro (= euro 9.905,00), sia quella a carico di esso lavoratore (= euro 3.167,00).
Con il ricorso iniziale l'istante aveva chiesto prioritariamente la condanna di al pagamento della posta risarcitoria. P_
Aveva poi sollecitato la condanna ex art. 2116 cod.civ., in solido o di chi di ragione, di e dell' al versamento dell'importo di €. 13.072,00 a titolo di P_ CP_2 contributi previdenziali maturati e non versati dall'1 novembre 2021 al 30 ottobre 2022, ed in ogni caso la condanna della al risarcimento del danno patito dal P_ ricorrente in ragione della omissione contributiva.
Con la domanda in riassunzione il ricorrente diversamente perimetra le sue richieste. Formalmente scompare la domanda risarcitoria veicolata nei confronti della società in bonis. Fermo restando il reclamato diritto al versamento del citato importo per la suddetta causale, l'istante individua nell' ex art. 2116 c.c., la parte destinataria della CP_2 condanna al versamento della somma inerente la posta contributiva.
Ora, anche alla luce delle posizioni assunte dall' e dalla Liquidazione CP_2
Giudiziale, pare al G.U.L. necessario muovere dalle coordinate giuridico- ermeneutiche di riferimento desumibili dagli interventi della Corte Regolatrice. Valorizzando la preliminare duplice constatazione che nessuna “rinuncia” al sollecitato accertamento del diritto alla provvista contributiva è rinvenibile negli
3 scritti difensivi attorei e che il mancato differimento dell'udienza di prima trattazione post riassunzione a motivo della riconvenzionale spiegata dall'ente previdenziale ha perso di ogni attualità a seguito della esplicita rinuncia dell'Istituto alla domanda di condanna della Liquidazione Giudiziale al versamento, evidentemente in favore dell della posta così come accertata in corso di CP_2 causa. Nel che resta(va) sintetizzabile la riconvenzionale. (3)
Per come anticipato, il contenzioso ruota intorno alle ricadute di un pregresso pronunciamento giudiziario con il quale si è statuito, a seguito di licenziamento annullato, il diritto dell'ex dipendente, per quanto di attuale interesse, alla provvista contributiva spalmata su dodici mensilità. Diritto originariamente azionato nei confronti dell'Azienda ex datrice di lavoro che non aveva ottemperato all'ordinanza del Giudice di NOLA e che non aveva adempiuto nemmeno al conseguente atto di precetto. La sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale non può, evidentemente, sovvertire la premessa storico-processuale da cui muove il presente contenzioso. Specularmente, tuttavia, l'obiezione della parte “Liquidazione Giudiziale” inerente il riflesso difetto di legittimazione passiva non può essere condivisa proprio alla luce della medesima premessa. Che mantiene intatta la sua valenza, seppure nel ridotto ambito accertativo di un diritto originato dall'inadempimento della società in bonis.
Per come confermato anche da un ben preciso orientamento della Corte Regolatrice (cfr. infra). (4)
Quanto alla “competenza” del G.U.L. a conoscere della vertenza in disamina le linee guida giurisprudenziali sembrano solari.
<Sicché, in caso di licenziamento illegittimo ai sensi dell'art. 18 I. 300/1970, il lavoratore ha diritto ad ottenere, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali, accessoria a quella al risarcimento del danno, analogamente giustificata dalla continuità del rapporto di lavoro e da liquidare in riferimento al numero delle mensilità di retribuzione oggetto della condanna risarcitoria (Cass. 16 marzo 2002, n. 3905).
In ragione poi dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l'obbligazione contributiva non è esclusa dall'inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria (Cass. 12 dicembre 2007, n. 26078; Cass. 21 maggio 2012, n. 7987). Orbene, nel caso di specie, il lavoratore ha richiesto, fin dal ricorso introduttivo la condanna datoriale (al di là di quella "a pagare gli ulteriori danni subiti") alla reintegrazione nel posto di lavoro … sicché, secondo la disciplina vigente ratione temporis …, la domanda di (condanna al pagamento e limitata, in conseguenza della
4 preclusione derivante dal sopravvenuto fallimento, a quella di) accertamento dei contributi maturati (omessi nel pagamento dal datore di lavoro) non costituisce domanda nuova, in quanto connaturalmente accedente al contenuto tipico di quella di reintegrazione. E il predetto ha mantenuto interesse, in quanto utilità connessa al rapporto lavorativo (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975; Cass. 11 gennaio 2018, n. 522), al versamento dei contributi previdenziali, dei quali sia stato omesso il pagamento, posto che esso integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della posizione: con la conseguenza che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e di sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale (Cass. 15 settembre 2014, n. 19398; Cass. 30 maggio 2019, n. 14853).>> Così in termini Cass. Sez. Lav., sent. n.39699/21.
<Ciò -si sottolinea- tutte le volte in cui la domanda di risoluzione sia proposta non autonomamente, ma ai soli fini della insinuazione al passivo fallimentare, conformemente ai principi da tempo elaborati anche in materia di lavoro, per cui le domande di mero accertamento o anche costitutive (p.es. annullamento licenziamento e reintegrazione) che siano “mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito” sfuggono alla competenza funzionale del giudice del lavoro, cui restano in vece soggette allorquando si fondino
“anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della “par condicio creditorum”” (ex multis, Cass. sez. L, 23418/2017; cfr. Cass. Sez. L, 1646/2018, 7990/2018).>> Così Cass., 1^ Sez. Civ., sent. n.2991/20, nonché in termini analoghi Cass. Sez. Lav., sent. n.41586/21.
Residua, dunque, l'interesse dell'istante all'accertamento in concreto della provvista contributiva la cui “questione” correttamente è stata sottoposta al G.U.L. in applicazione sistemica dei principi fissati dalla Corte Regolatrice.
A fronte delle difese azionate fin ab origine dall'ente previdenziale, oltre che dal sig. , l'accertamento della posta passa attraverso la sua esatta Pt_1 quantificazione a prescindere dalle vicende sostanziali e processuali inerenti l'Azienda datrice e l'individuazione della parte onerata del pagamento. Naturalmente, avuto riguardo alle allegazioni delle parti, e segnatamente a quelle attoree, il versamento dei contributi non può, allo stato delle evenienze di causa,
5 essere posto a carico della Liquidazione Giudiziale. Per le ragioni desumibili dalle pronunzie di legittimità appena richiamate. (5)
In realtà, con la riassunzione del contenzioso il sig. ha Pt_1 abbandonato l'originaria prospettiva della condanna in solido di P_
(all'epoca) in bonis e dell sulla condanna, ex art. 2116 c.c., del solo Controparte_3 ente previdenziale.
Tale capo di domanda è infondato. Vanno, all'uopo, cristallizzate alcune premesse.
Per come anticipato, la presente iniziativa attorea scaturisce dall'ordinanza in rito “Fornero” del Giudice del Lavoro di NOLA che, per quanto di interesse, aveva disposto la reintegra del , la condanna risarcitoria e il Pt_1
“versamento” dei contributi per il periodo indicato nelle casse dell CP_2
In quel contesto, quindi, l' era il destinatario del versamento, non il soggetto CP_4 tenuto a farvi fronte. Consegue che la domanda rivolta nei confronti dell'ente è prioritariamente priva di titolo in quanto le vicende che hanno coinvolto l' ex datrice non possono Pt_2 interferire, ex post, con le statuizioni sentenziali fino addirittura a sovvertirle.
Di poi va segnalato che secondo le documentate allegazioni di parte ricorrente il pronunciamento del Tribunale di NOLA è stato seguito, invano, da atto di precetto comprensivo anche della posta contributiva. Coerentemente con l'origine di quella iniziativa, nel precetto di specificava che la somma dovuta a causale contributiva andava versata direttamente all' CP_2
… versare i contributi assistenziali e previdenziali corrispondenti al periodo interessato direttamente all' con la conseguente ricostruzione della sua CP_2 posizione contributiva significando sin d'ora che in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali si provvederà a sporgere denunzia all'Autorità Giudiziaria competente, alla sede e all'Ispettorato del Lavoro>. CP_2
Se non che nessuna ulteriore determinazione assunta dall'interessato nei confronti dell'ente previdenziale risulta allegata e men che mai documentata. Consegue che, anche da tale prospettiva, la domanda rivolta nei confronti dell'Istituto di versare a sé stesso la provvista contributiva non trova collegamento alcuno con l'ordinanza in rito “Fornero” inerente l'annullamento del licenziamento.
Può a questo punto evidenziarsi che una tale domanda è del tutto scollegata dal contesto normativo. Come da pacifico tracciato ermeneutico.
<Tanto premesso, giova ricordare che l'art. 2116 c.c. stabilisce …
… questa Corte, interpretando la disposizione citata, ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato
6 messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato: ciò che residua in tali casi in favore dell'assicurato è unicamente il rimedio risarcitorio nei confronti del datore di lavoro di cui al secondo comma dell'art. 2116 c.c., salva la possibilità del lavoratore di surrogarsi in luogo del datore (e di esser tenuto indenne da quest'ultimo) per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962 … Si tratta - come ricordato da Cass. n. 3491 del 2014, cit. - di una conseguenza naturale della scomposizione della fattispecie dell'assicurazione obbligatoria nei due distinti rapporti contributivo e previdenziale: mentre l'obbligazione contributiva ha per soggetto attivo l'ente previdenziale e per soggetto passivo il datore di lavoro, che è debitore di tali contributi nella loro interezza (artt. 2115 comma 2° c.c. e 19, l. n. 218/1952), il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti, restando affatto estraneo al rapporto contributivo e non potendo vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo, nemmeno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero. … Va anzitutto ribadito che l'indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza di questa Corte costruisce alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l'ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest'ultimo … In secondo luogo, va rilevato che l'art. 2116 comma 1° c.c. riferisce testualmente l'automatismo alle "prestazioni", non già alla contribuzione: anzi, la sua funzione consiste precisamente nel togliere ogni rilievo, nell'ambito del rapporto previdenziale, all'inadempimento datoriale verificatosi sul versante del rapporto contributivo, sul presupposto (già evidenziato nella Relazione di accompagnamento al codice civile, n. 52) che, essendo il lavoratore estraneo a quest'ultimo, giammai potrebbe compiere atti idonei ad incidere sulla sua conformazione giuridica. …
… il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., opera infatti normalmente sul piano del rapporto previdenziale che lega l'assicurato all'ente previdenziale, consentendo che le prestazioni di cui all'art. 2114 c.c. siano corrisposte "anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza", ma non implica affatto l'obbligo dell'ente previdenziale di accreditare in favore dell'assicurato una corrispondente provvista contributiva, ché anzi - come efficacemente affermato da Corte cost. n. 374 del 1997, cit. - la sua funzione consiste precisamente nel non far ricadere sull'assicurato il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, che a sua volta è corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
7 Va semmai ricordato che tale garanzia è stata ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione della direttiva 80/987/CEE, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria: l'art. 3, d.lgs. n. 80/1992, nel disporre il recepimento della normativa comunitaria cit. (oggi codificata nella direttiva 2008/94/CE), ha infatti stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o procedura di amministrazione straordinaria abbia omesso, in tutto
o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. n. 1338/1962, e che il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, "può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che, ai fini del diritto e della misura della prestazione, vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti".>> Così parte motiva di Cass. Sez. Lav., sent. n.701/24. In termini analoghi si cfr. anche Cass. Sez. Lav. ord. n.26248/23.
Come si vede, lo scenario di riferimento è ben delineato e al suo interno non trova collocazione alcuna la pretesa azionata nei confronti dell l'unica CP_2 iniziativa a disposizione del lavoratore concernente l'ente previdenziale muovendo da premesse in questa sede mai allegate dall'istante, laddove il contenzioso incentrato sulla sola provvista contributiva sostanzialmente concerne il rapporto
“lavoratore-datore di lavoro”, con la precisazione processuale di cui si dirà. (6)
L'accertamento della provvista contributiva collegata all'annullamento del licenziamento intimato da (all'epoca in bonis) a è stato P_ Parte_1 portato a compimento attraverso l'approfondimento consulenziale demandato al dr. sulle base di quesiti mirati che hanno in parte recepito gli spunti Persona_1 argomentativi veicolati dalla Liquidazione Giudiziale in tema di parametri di riferimento da adottare.
Il responso peritale è rimasto impermeabile a qualsivoglia rilievo di parte. Il dr. ha correttamente spalmato il dovuto su dodici e non su quattordici CP_5 mensilità, come fatto dall'istante nella elaborazione dei propri conteggi. La provvista è, quindi, pari ad euro 11.206,00. L'importo finale riportato dal C.T.U. (= 12.206,00) è chiaramente frutto di un mero errore di trascrizione, dalle tabelle predisposte dallo stesso dr. Per_1 desumendosi in maniera evidente la somma effettiva calcolata dal perito.
8 Trattasi, peraltro, di importo comprensivo anche della quota astrattamente a carico del lavoratore, come da indirizzo ermeneutico già richiamato (cfr. sent. Cass. n.39699/21). (7)
Nei predetti limiti la domanda attorea può dirsi fondata.
L'accertamento richiesto si dirige solo astrattamente verso la Liquidazione Giudiziale.
In realtà l'articolazione complessiva della domanda attorea va correttamente interpretata. Con il ricorso in riassunzione la Liquidazione Giudiziale resta protagonista della vicenda solo per via di attrazione, l'istante avendo originariamente chiesto la condanna -in solido o di chi di ragione- di e dell' al versamento della CP_2 posta contributiva. Ora, al di là della solo parziale correttezza sostanziale della premessa, una tale configurazione dinamica del contraddittorio processuale sembra trovare conforto nella già citata sentenza dei Giudici di legittimità n.701/24, a tenore della quale
<sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice>>. Se non che resta pacifica la mancanza di rivendicazioni “dirette” nei confronti della Liquidazione Giudiziale, che per vero ha una valenza ancora maggiore nella misura in cui quelle rivendicazioni vengono dal ricorrente deviate verso l'ente previdenziale.
L a sua volta ha abbracciato la sollecitazione attorea inerente CP_2
l'accertamento della provvista contributiva ma ha anche spiegato riconvenzionale, poi abbandonata, nei confronti della . Controparte_1
Lo scenario conclusivo, da esaminare in vista del governo delle spese di lite, plana, ad avviso del Giudice, sulle seguenti conclusioni.
La domanda attorea di condanna nei confronti dell'ente previdenziale va rigettata.
Lo stesso è a dirsi per la riconvenzionale spiegata dall'Istituto nei confronti della Liquidazione Giudiziale, peraltro oggetto di esplicita rinuncia.
Nel rapporto trilatero, pertanto, non residuano margini se non per la compensazione delle spese di lite. Quelle peritali vanno invece poste, nella misura del 50% cadauno e con le specificazioni intersoggettive indicate nel separato decreto di liquidazione, a carico di ricorrente e , l'accertamento contabile essendo stato Controparte_6 sollecitato da entrambi in un contesto caratterizzato dalla impossibilità di addivenire alla evocata personalizzazione della condanna al versamento della posta contributiva.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata in riassunzione da nei confronti di “Liquidazione Giudiziale Parte_3 [...]
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché in P_ CP_2 ordine alla riconvenzionale originariamente spiegata dall'ente previdenziale nei confronti della Liquidazione Giudiziale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara fondata la domanda attorea in esclusivo riferimento al sollecitato accertamento della provvista contributiva da quantificare in adempimento dell'ordinanza in rito “Fornero” n.1714/22, resa dal G.U.L. di NOLA e pubblicata il 16 novembre 2022, di annullamento del licenziamento comminato dalla società in bonis in danno di e, per l'effetto, Parte_1
2. accerta e dichiara che la posta contributiva originata dalla suddetta ordinanza ammonta a complessivi euro 11.206,00;
3. rigetta nel resto la domanda attorea;
4. dichiara infondata la riconvenzionale spiegata dall' oggetto di CP_2 successiva rinuncia;
5. dichiara le spese di lite compensate fra le parti;
6. pone definitivamente a carico del ricorrente e dell'ente previdenziale le spese peritali secondo la ripartizione intersoggettiva, i meccanismi di esposizione esterna e la quantificazione indicate nel separato decreto di liquidazione.
TORRE ANNUNZIATA, 15/04/2025.
Il Giudice Dott. Dionigio VERASANI
10
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2023 al n. 1323, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 27.03.2025, vertente TRA
, nato il giorno 12.09.1963 in OTTAVIANO ed ivi residente, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in OTTAVIANO alla via CodiceFiscale_1
PIEDITERRA n.24 presso lo studio dell'avv. Luigi MAZZA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti versata RICORRENTE, anche in riassunzione E
in persona dei curatori (avv. Rosalba MICERA e Controparte_1 dott. Vincenzo GRIMALDI), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro LO PRESTI, come da procura in atti versata, presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in SALERNO alla via BALZICO n.33 RESISTENTE a seguito di riassunzione del giudizio NONCHE'
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_2 domiciliata in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che la rappresenta e difende coma da procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE, anche a seguito di riassunzione
OGGETTO: accertamento della provvista contributiva e condanna al versamento del relativo importo.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle successive note difensive.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA veicolato il 10.01.2024 il sig. riassumeva la causa già intentata nei Parte_1 confronti di e dell interrotta giusta provvedimento in data 15 P_ CP_2 ottobre 2023 a seguito della ammissione della società alla procedura di Liquidazione Giudiziale disposta con sentenza n.4/23 dell'1 giugno 2023. L'iniziativa in riassunzione resta(va) funzionale all'accertamento della posta contributiva asseritamente pari ad euro 13.072,00 in favore dell'istante e alla condanna, ex art. 2116 c.c., dell'ente previdenziale al versamento di tale somma, collegato alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato da P_ all'epoca in bonis.
A seguito della notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituivano in giudizio le parti convenute.
L nella buona sostanza ribadiva le difese già veicolate nella prima fase CP_2
e, anche sulla base della spiegata riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'effettivo ammontare della posta contributiva, con condanna della Liquidazione Giudiziale al conseguente versamento, nella casse dell'ente previdenziale, della relativa somma.
La Liquidazione Giudiziale, di contro, chiedeva la sua estromissione dal giudizio riassunto per mancanza di domande attoree rivolte nei suoi confronti.
Sollecitava comunque la declaratoria di improcedibilità-improponibilità- inammissibilità di ogni avversa domanda risarcitoria e di ogni avversa domanda di condanna al pagamento di somme di danaro per incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro in favore della Sezione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA e, in ultima analisi, il rigetto anche nel merito di ogni domanda, anche riconvenzionale, avanzata in suo danno.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e delle successive note esplicative trasmesse dalle parti lo scenario processuale mutava solo parzialmente, l'ente previdenziale formalizzando la rinuncia alla sollecitata condanna, veicolata in via riconvenzionale, al versamento dei contributi a carico della Liquidazione Giudiziale. Ricorrente e Liquidazione Giudiziale restavano essenzialmente sulle loro posizioni originarie.
Con ordinanza in data 28 luglio 2024 l'Istruttore dava ingresso a consulenza tecnica di ufficio onde quantificare la quota contributiva da versare.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva mandata in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 27 marzo 2025.
2 = = = (2)
La domanda veicolata in riassunzione dal sig. è ammissibile Parte_1
e fondata nei limiti di cui al seguente iter motivazionale. In via preliminare, va correttamente perimetrata la materia del contendere.
La vicenda di causa trae origine dall'esito del contenzioso attivato davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di NOLA investita della denunciata illegittimità del licenziamento, per giusta causa, comminato da al dipendente P_
. Parte_1
La vertenza si era chiusa con ordinanza in rito “Fornero”, non opposta, recante n.1714/22, pubblicata il 16 novembre 2022, di annullamento del licenziamento e condanna dell' alla reintegra, all'indennità risarcitoria parametrata ad euro Pt_2
2.412,80 mensili, a calcolarsi su non più di dodici mensilità, e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo. Il pedissequo atto di precetto nei confronti dell non sfociava in alcun Pt_2 risultato.
La provvista contributiva, per quanto di attuale interesse, trova, quindi, fondamento “oggettivo” in una pronuncia giurisdizionale non impugnata. Il ha calcolato il relativo credito in euro 13.072,00, facendo riferimento a Pt_1 dodici mensilità (+ due) e conteggiando sia la quota contributiva a carico dell'ex datore di lavoro (= euro 9.905,00), sia quella a carico di esso lavoratore (= euro 3.167,00).
Con il ricorso iniziale l'istante aveva chiesto prioritariamente la condanna di al pagamento della posta risarcitoria. P_
Aveva poi sollecitato la condanna ex art. 2116 cod.civ., in solido o di chi di ragione, di e dell' al versamento dell'importo di €. 13.072,00 a titolo di P_ CP_2 contributi previdenziali maturati e non versati dall'1 novembre 2021 al 30 ottobre 2022, ed in ogni caso la condanna della al risarcimento del danno patito dal P_ ricorrente in ragione della omissione contributiva.
Con la domanda in riassunzione il ricorrente diversamente perimetra le sue richieste. Formalmente scompare la domanda risarcitoria veicolata nei confronti della società in bonis. Fermo restando il reclamato diritto al versamento del citato importo per la suddetta causale, l'istante individua nell' ex art. 2116 c.c., la parte destinataria della CP_2 condanna al versamento della somma inerente la posta contributiva.
Ora, anche alla luce delle posizioni assunte dall' e dalla Liquidazione CP_2
Giudiziale, pare al G.U.L. necessario muovere dalle coordinate giuridico- ermeneutiche di riferimento desumibili dagli interventi della Corte Regolatrice. Valorizzando la preliminare duplice constatazione che nessuna “rinuncia” al sollecitato accertamento del diritto alla provvista contributiva è rinvenibile negli
3 scritti difensivi attorei e che il mancato differimento dell'udienza di prima trattazione post riassunzione a motivo della riconvenzionale spiegata dall'ente previdenziale ha perso di ogni attualità a seguito della esplicita rinuncia dell'Istituto alla domanda di condanna della Liquidazione Giudiziale al versamento, evidentemente in favore dell della posta così come accertata in corso di CP_2 causa. Nel che resta(va) sintetizzabile la riconvenzionale. (3)
Per come anticipato, il contenzioso ruota intorno alle ricadute di un pregresso pronunciamento giudiziario con il quale si è statuito, a seguito di licenziamento annullato, il diritto dell'ex dipendente, per quanto di attuale interesse, alla provvista contributiva spalmata su dodici mensilità. Diritto originariamente azionato nei confronti dell'Azienda ex datrice di lavoro che non aveva ottemperato all'ordinanza del Giudice di NOLA e che non aveva adempiuto nemmeno al conseguente atto di precetto. La sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale non può, evidentemente, sovvertire la premessa storico-processuale da cui muove il presente contenzioso. Specularmente, tuttavia, l'obiezione della parte “Liquidazione Giudiziale” inerente il riflesso difetto di legittimazione passiva non può essere condivisa proprio alla luce della medesima premessa. Che mantiene intatta la sua valenza, seppure nel ridotto ambito accertativo di un diritto originato dall'inadempimento della società in bonis.
Per come confermato anche da un ben preciso orientamento della Corte Regolatrice (cfr. infra). (4)
Quanto alla “competenza” del G.U.L. a conoscere della vertenza in disamina le linee guida giurisprudenziali sembrano solari.
<Sicché, in caso di licenziamento illegittimo ai sensi dell'art. 18 I. 300/1970, il lavoratore ha diritto ad ottenere, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali, accessoria a quella al risarcimento del danno, analogamente giustificata dalla continuità del rapporto di lavoro e da liquidare in riferimento al numero delle mensilità di retribuzione oggetto della condanna risarcitoria (Cass. 16 marzo 2002, n. 3905).
In ragione poi dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l'obbligazione contributiva non è esclusa dall'inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria (Cass. 12 dicembre 2007, n. 26078; Cass. 21 maggio 2012, n. 7987). Orbene, nel caso di specie, il lavoratore ha richiesto, fin dal ricorso introduttivo la condanna datoriale (al di là di quella "a pagare gli ulteriori danni subiti") alla reintegrazione nel posto di lavoro … sicché, secondo la disciplina vigente ratione temporis …, la domanda di (condanna al pagamento e limitata, in conseguenza della
4 preclusione derivante dal sopravvenuto fallimento, a quella di) accertamento dei contributi maturati (omessi nel pagamento dal datore di lavoro) non costituisce domanda nuova, in quanto connaturalmente accedente al contenuto tipico di quella di reintegrazione. E il predetto ha mantenuto interesse, in quanto utilità connessa al rapporto lavorativo (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975; Cass. 11 gennaio 2018, n. 522), al versamento dei contributi previdenziali, dei quali sia stato omesso il pagamento, posto che esso integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della posizione: con la conseguenza che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e di sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale (Cass. 15 settembre 2014, n. 19398; Cass. 30 maggio 2019, n. 14853).>> Così in termini Cass. Sez. Lav., sent. n.39699/21.
<Ciò -si sottolinea- tutte le volte in cui la domanda di risoluzione sia proposta non autonomamente, ma ai soli fini della insinuazione al passivo fallimentare, conformemente ai principi da tempo elaborati anche in materia di lavoro, per cui le domande di mero accertamento o anche costitutive (p.es. annullamento licenziamento e reintegrazione) che siano “mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito” sfuggono alla competenza funzionale del giudice del lavoro, cui restano in vece soggette allorquando si fondino
“anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della “par condicio creditorum”” (ex multis, Cass. sez. L, 23418/2017; cfr. Cass. Sez. L, 1646/2018, 7990/2018).>> Così Cass., 1^ Sez. Civ., sent. n.2991/20, nonché in termini analoghi Cass. Sez. Lav., sent. n.41586/21.
Residua, dunque, l'interesse dell'istante all'accertamento in concreto della provvista contributiva la cui “questione” correttamente è stata sottoposta al G.U.L. in applicazione sistemica dei principi fissati dalla Corte Regolatrice.
A fronte delle difese azionate fin ab origine dall'ente previdenziale, oltre che dal sig. , l'accertamento della posta passa attraverso la sua esatta Pt_1 quantificazione a prescindere dalle vicende sostanziali e processuali inerenti l'Azienda datrice e l'individuazione della parte onerata del pagamento. Naturalmente, avuto riguardo alle allegazioni delle parti, e segnatamente a quelle attoree, il versamento dei contributi non può, allo stato delle evenienze di causa,
5 essere posto a carico della Liquidazione Giudiziale. Per le ragioni desumibili dalle pronunzie di legittimità appena richiamate. (5)
In realtà, con la riassunzione del contenzioso il sig. ha Pt_1 abbandonato l'originaria prospettiva della condanna in solido di P_
(all'epoca) in bonis e dell sulla condanna, ex art. 2116 c.c., del solo Controparte_3 ente previdenziale.
Tale capo di domanda è infondato. Vanno, all'uopo, cristallizzate alcune premesse.
Per come anticipato, la presente iniziativa attorea scaturisce dall'ordinanza in rito “Fornero” del Giudice del Lavoro di NOLA che, per quanto di interesse, aveva disposto la reintegra del , la condanna risarcitoria e il Pt_1
“versamento” dei contributi per il periodo indicato nelle casse dell CP_2
In quel contesto, quindi, l' era il destinatario del versamento, non il soggetto CP_4 tenuto a farvi fronte. Consegue che la domanda rivolta nei confronti dell'ente è prioritariamente priva di titolo in quanto le vicende che hanno coinvolto l' ex datrice non possono Pt_2 interferire, ex post, con le statuizioni sentenziali fino addirittura a sovvertirle.
Di poi va segnalato che secondo le documentate allegazioni di parte ricorrente il pronunciamento del Tribunale di NOLA è stato seguito, invano, da atto di precetto comprensivo anche della posta contributiva. Coerentemente con l'origine di quella iniziativa, nel precetto di specificava che la somma dovuta a causale contributiva andava versata direttamente all' CP_2
… versare i contributi assistenziali e previdenziali corrispondenti al periodo interessato direttamente all' con la conseguente ricostruzione della sua CP_2 posizione contributiva significando sin d'ora che in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali si provvederà a sporgere denunzia all'Autorità Giudiziaria competente, alla sede e all'Ispettorato del Lavoro>. CP_2
Se non che nessuna ulteriore determinazione assunta dall'interessato nei confronti dell'ente previdenziale risulta allegata e men che mai documentata. Consegue che, anche da tale prospettiva, la domanda rivolta nei confronti dell'Istituto di versare a sé stesso la provvista contributiva non trova collegamento alcuno con l'ordinanza in rito “Fornero” inerente l'annullamento del licenziamento.
Può a questo punto evidenziarsi che una tale domanda è del tutto scollegata dal contesto normativo. Come da pacifico tracciato ermeneutico.
<Tanto premesso, giova ricordare che l'art. 2116 c.c. stabilisce …
… questa Corte, interpretando la disposizione citata, ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il nostro ordinamento non prevede alcuna azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato
6 messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato: ciò che residua in tali casi in favore dell'assicurato è unicamente il rimedio risarcitorio nei confronti del datore di lavoro di cui al secondo comma dell'art. 2116 c.c., salva la possibilità del lavoratore di surrogarsi in luogo del datore (e di esser tenuto indenne da quest'ultimo) per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962 … Si tratta - come ricordato da Cass. n. 3491 del 2014, cit. - di una conseguenza naturale della scomposizione della fattispecie dell'assicurazione obbligatoria nei due distinti rapporti contributivo e previdenziale: mentre l'obbligazione contributiva ha per soggetto attivo l'ente previdenziale e per soggetto passivo il datore di lavoro, che è debitore di tali contributi nella loro interezza (artt. 2115 comma 2° c.c. e 19, l. n. 218/1952), il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti, restando affatto estraneo al rapporto contributivo e non potendo vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo, nemmeno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero. … Va anzitutto ribadito che l'indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza di questa Corte costruisce alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l'ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest'ultimo … In secondo luogo, va rilevato che l'art. 2116 comma 1° c.c. riferisce testualmente l'automatismo alle "prestazioni", non già alla contribuzione: anzi, la sua funzione consiste precisamente nel togliere ogni rilievo, nell'ambito del rapporto previdenziale, all'inadempimento datoriale verificatosi sul versante del rapporto contributivo, sul presupposto (già evidenziato nella Relazione di accompagnamento al codice civile, n. 52) che, essendo il lavoratore estraneo a quest'ultimo, giammai potrebbe compiere atti idonei ad incidere sulla sua conformazione giuridica. …
… il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., opera infatti normalmente sul piano del rapporto previdenziale che lega l'assicurato all'ente previdenziale, consentendo che le prestazioni di cui all'art. 2114 c.c. siano corrisposte "anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza", ma non implica affatto l'obbligo dell'ente previdenziale di accreditare in favore dell'assicurato una corrispondente provvista contributiva, ché anzi - come efficacemente affermato da Corte cost. n. 374 del 1997, cit. - la sua funzione consiste precisamente nel non far ricadere sull'assicurato il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, che a sua volta è corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
7 Va semmai ricordato che tale garanzia è stata ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione della direttiva 80/987/CEE, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria: l'art. 3, d.lgs. n. 80/1992, nel disporre il recepimento della normativa comunitaria cit. (oggi codificata nella direttiva 2008/94/CE), ha infatti stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o procedura di amministrazione straordinaria abbia omesso, in tutto
o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. n. 1338/1962, e che il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, "può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che, ai fini del diritto e della misura della prestazione, vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti".>> Così parte motiva di Cass. Sez. Lav., sent. n.701/24. In termini analoghi si cfr. anche Cass. Sez. Lav. ord. n.26248/23.
Come si vede, lo scenario di riferimento è ben delineato e al suo interno non trova collocazione alcuna la pretesa azionata nei confronti dell l'unica CP_2 iniziativa a disposizione del lavoratore concernente l'ente previdenziale muovendo da premesse in questa sede mai allegate dall'istante, laddove il contenzioso incentrato sulla sola provvista contributiva sostanzialmente concerne il rapporto
“lavoratore-datore di lavoro”, con la precisazione processuale di cui si dirà. (6)
L'accertamento della provvista contributiva collegata all'annullamento del licenziamento intimato da (all'epoca in bonis) a è stato P_ Parte_1 portato a compimento attraverso l'approfondimento consulenziale demandato al dr. sulle base di quesiti mirati che hanno in parte recepito gli spunti Persona_1 argomentativi veicolati dalla Liquidazione Giudiziale in tema di parametri di riferimento da adottare.
Il responso peritale è rimasto impermeabile a qualsivoglia rilievo di parte. Il dr. ha correttamente spalmato il dovuto su dodici e non su quattordici CP_5 mensilità, come fatto dall'istante nella elaborazione dei propri conteggi. La provvista è, quindi, pari ad euro 11.206,00. L'importo finale riportato dal C.T.U. (= 12.206,00) è chiaramente frutto di un mero errore di trascrizione, dalle tabelle predisposte dallo stesso dr. Per_1 desumendosi in maniera evidente la somma effettiva calcolata dal perito.
8 Trattasi, peraltro, di importo comprensivo anche della quota astrattamente a carico del lavoratore, come da indirizzo ermeneutico già richiamato (cfr. sent. Cass. n.39699/21). (7)
Nei predetti limiti la domanda attorea può dirsi fondata.
L'accertamento richiesto si dirige solo astrattamente verso la Liquidazione Giudiziale.
In realtà l'articolazione complessiva della domanda attorea va correttamente interpretata. Con il ricorso in riassunzione la Liquidazione Giudiziale resta protagonista della vicenda solo per via di attrazione, l'istante avendo originariamente chiesto la condanna -in solido o di chi di ragione- di e dell' al versamento della CP_2 posta contributiva. Ora, al di là della solo parziale correttezza sostanziale della premessa, una tale configurazione dinamica del contraddittorio processuale sembra trovare conforto nella già citata sentenza dei Giudici di legittimità n.701/24, a tenore della quale
<sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice>>. Se non che resta pacifica la mancanza di rivendicazioni “dirette” nei confronti della Liquidazione Giudiziale, che per vero ha una valenza ancora maggiore nella misura in cui quelle rivendicazioni vengono dal ricorrente deviate verso l'ente previdenziale.
L a sua volta ha abbracciato la sollecitazione attorea inerente CP_2
l'accertamento della provvista contributiva ma ha anche spiegato riconvenzionale, poi abbandonata, nei confronti della . Controparte_1
Lo scenario conclusivo, da esaminare in vista del governo delle spese di lite, plana, ad avviso del Giudice, sulle seguenti conclusioni.
La domanda attorea di condanna nei confronti dell'ente previdenziale va rigettata.
Lo stesso è a dirsi per la riconvenzionale spiegata dall'Istituto nei confronti della Liquidazione Giudiziale, peraltro oggetto di esplicita rinuncia.
Nel rapporto trilatero, pertanto, non residuano margini se non per la compensazione delle spese di lite. Quelle peritali vanno invece poste, nella misura del 50% cadauno e con le specificazioni intersoggettive indicate nel separato decreto di liquidazione, a carico di ricorrente e , l'accertamento contabile essendo stato Controparte_6 sollecitato da entrambi in un contesto caratterizzato dalla impossibilità di addivenire alla evocata personalizzazione della condanna al versamento della posta contributiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata in riassunzione da nei confronti di “Liquidazione Giudiziale Parte_3 [...]
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché in P_ CP_2 ordine alla riconvenzionale originariamente spiegata dall'ente previdenziale nei confronti della Liquidazione Giudiziale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. dichiara fondata la domanda attorea in esclusivo riferimento al sollecitato accertamento della provvista contributiva da quantificare in adempimento dell'ordinanza in rito “Fornero” n.1714/22, resa dal G.U.L. di NOLA e pubblicata il 16 novembre 2022, di annullamento del licenziamento comminato dalla società in bonis in danno di e, per l'effetto, Parte_1
2. accerta e dichiara che la posta contributiva originata dalla suddetta ordinanza ammonta a complessivi euro 11.206,00;
3. rigetta nel resto la domanda attorea;
4. dichiara infondata la riconvenzionale spiegata dall' oggetto di CP_2 successiva rinuncia;
5. dichiara le spese di lite compensate fra le parti;
6. pone definitivamente a carico del ricorrente e dell'ente previdenziale le spese peritali secondo la ripartizione intersoggettiva, i meccanismi di esposizione esterna e la quantificazione indicate nel separato decreto di liquidazione.
TORRE ANNUNZIATA, 15/04/2025.
Il Giudice Dott. Dionigio VERASANI
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