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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASICCHIO ANGELA, Presidente
CI SC, Relatore
LENOCI VALENTINO, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2410/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023BA0215748 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1020/2025 depositato il 05/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15 luglio 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2023BA0215748, con cui, a seguito di presentazione della DOCFA, con cui la ricorrente aveva proposto categoria e rendita per il fabbricato iscritto nel NCEU -contraddistinto al Foglio
Numero_x, part. Numero_xx, sub. 287-, l'Agenzia del Territorio, confermata la categoria, ha ritenuto non adeguata la rendita indicata dalla contribuente, di € 8.209,00 proponendo quella di euro 18.040,00.
La ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la carenza o inadeguatezza degli elementi di stima assunti dall'Ufficio, la carenza di prova e di allegazione degli atti sui quali l'amministrazione ha fondato le sue conclusioni, l'illegittimo utilizzo di presunzioni, l'assenza di sopralluogo, il difetto di potere di sottoscrizione dell'atto impugnato.
L'Agenzia del territorio, nel costituirsi, ha dichiarato che nell'esercizio del potere di autotutela si è attivata per annullare l'avviso di accertamento censuario, per carenza di motivazione. Ha pertanto chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 5 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per difetto di interesse, essendo venuto meno l'accertamento censuario impugnato, per annullamento in autotutela dell'Amministrazione procedente.
Tuttavia, poiché la ricorrente ha insistito sulla liquidazione delle spese e dunque ha chiesto che la controversia fosse esaminata ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale, questo collegio è tenuto al vaglio delle ragioni del ricorso.
La società ha innanzitutto denunciato la carenza o assenza di motivazione dell'atto. Ha in particolare rivolto le sue doglianze al fatto che nell'avviso di accertamento si richiami contestualmente una
“Relazione di stima sintetica” (pag.1, all.1 dell'avviso), il metodo comparativo con rinvio ad “immobili ubicati nella stessa zona avente analoghe caratteristiche”, per poi affermare che la valutazione del fabbricato è stata effettuata mediante utilizzo del costo di costruzione (pag.1, all.1 dell'avviso).
La contribuente ha invece evidenziato come il riferimento a valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, con pari caratteristiche, fosse privo di riscontri, mancando l'allegazione degli estremi degli immobili proposti quali termini di raffronto;
quanto al riferimento a “prontuari di settore”, non sarebbe comprensibile quali siano stati i prontuari utilizzati, né gli elementi estimali, con riguardo all'epoca censuaria 1988/1989.
Ha peraltro evidenziato come il richiamo a superfici ed ulteriori caratteristiche fosse stato utilizzato senza alcun sopralluogo sul manufatto. Ha pertanto denunciato che «a. Non è stato eseguito alcun sopralluogo;
b. A fronte di quanto riportato nell'atto, non è stata effettuata alcuna comparazione con altro immobile dalle “analoghe caratteristiche e condizioni”, né risulta qualsivoglia indagine relativa al mercato locativo;
c. Le valutazioni (valore unitario e consistenza), al di là della loro immotivazione, sono incomprensibili e prive di riferimento;
d. Le quotazioni cui è pervenuto l'Ufficio ignorano i coefficienti di merito dell'immobile, ovvero il suo stato conservativo;
e.
Non si è tenuto conto del particolare contesto economico, delle condizioni di mercato, del reale stato dei luoghi, dell'ubicazione dell'immobile, dello stato di fatto, del livello di conservazione, della vetustà dell'u.i., dello stato di degrado, del trend dell'attività produttiva».
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;
mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., 29754/2024). Si è inoltre rilevato che nelle controversie relative all'attendibilità del provvedimento di classamento in rettifica, rispetto a quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura DOCFA, l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della diversa valutazione, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla amministrazione finanziaria, salva, comunque, la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di una maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile, con la conseguenza che il giudice del merito, dovendo verificare l'adeguatezza della categoria e della classe attribuite all'immobile secondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione finanziaria (Cass., 16569/2024).
Ebbene, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge la genericità della motivazione posta dall'ufficio a corredo dell'avviso d'accertamento impugnato, quando non voglia parlarsi di confusa sovrapposizione di criteri utilizzati, oltretutto privi di riscontri oggettivi.
Ne discende che l'atto andava annullato, come infatti ha inteso procedere in via di autotutela l'amministrazione stessa.
L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri articolati con il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse della ricorrente, per annullamento dell'atto impugnato in autotutela. Ai fini della soccombenza virtuale condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società, che si liquidano nella misura di € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Così decisa in Bari, nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2025
Il Giudice est.
CE RI
Il Presidente
EL MA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASICCHIO ANGELA, Presidente
CI SC, Relatore
LENOCI VALENTINO, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2410/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023BA0215748 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1020/2025 depositato il 05/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 15 luglio 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2023BA0215748, con cui, a seguito di presentazione della DOCFA, con cui la ricorrente aveva proposto categoria e rendita per il fabbricato iscritto nel NCEU -contraddistinto al Foglio
Numero_x, part. Numero_xx, sub. 287-, l'Agenzia del Territorio, confermata la categoria, ha ritenuto non adeguata la rendita indicata dalla contribuente, di € 8.209,00 proponendo quella di euro 18.040,00.
La ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la carenza o inadeguatezza degli elementi di stima assunti dall'Ufficio, la carenza di prova e di allegazione degli atti sui quali l'amministrazione ha fondato le sue conclusioni, l'illegittimo utilizzo di presunzioni, l'assenza di sopralluogo, il difetto di potere di sottoscrizione dell'atto impugnato.
L'Agenzia del territorio, nel costituirsi, ha dichiarato che nell'esercizio del potere di autotutela si è attivata per annullare l'avviso di accertamento censuario, per carenza di motivazione. Ha pertanto chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 5 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per difetto di interesse, essendo venuto meno l'accertamento censuario impugnato, per annullamento in autotutela dell'Amministrazione procedente.
Tuttavia, poiché la ricorrente ha insistito sulla liquidazione delle spese e dunque ha chiesto che la controversia fosse esaminata ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale, questo collegio è tenuto al vaglio delle ragioni del ricorso.
La società ha innanzitutto denunciato la carenza o assenza di motivazione dell'atto. Ha in particolare rivolto le sue doglianze al fatto che nell'avviso di accertamento si richiami contestualmente una
“Relazione di stima sintetica” (pag.1, all.1 dell'avviso), il metodo comparativo con rinvio ad “immobili ubicati nella stessa zona avente analoghe caratteristiche”, per poi affermare che la valutazione del fabbricato è stata effettuata mediante utilizzo del costo di costruzione (pag.1, all.1 dell'avviso).
La contribuente ha invece evidenziato come il riferimento a valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, con pari caratteristiche, fosse privo di riscontri, mancando l'allegazione degli estremi degli immobili proposti quali termini di raffronto;
quanto al riferimento a “prontuari di settore”, non sarebbe comprensibile quali siano stati i prontuari utilizzati, né gli elementi estimali, con riguardo all'epoca censuaria 1988/1989.
Ha peraltro evidenziato come il richiamo a superfici ed ulteriori caratteristiche fosse stato utilizzato senza alcun sopralluogo sul manufatto. Ha pertanto denunciato che «a. Non è stato eseguito alcun sopralluogo;
b. A fronte di quanto riportato nell'atto, non è stata effettuata alcuna comparazione con altro immobile dalle “analoghe caratteristiche e condizioni”, né risulta qualsivoglia indagine relativa al mercato locativo;
c. Le valutazioni (valore unitario e consistenza), al di là della loro immotivazione, sono incomprensibili e prive di riferimento;
d. Le quotazioni cui è pervenuto l'Ufficio ignorano i coefficienti di merito dell'immobile, ovvero il suo stato conservativo;
e.
Non si è tenuto conto del particolare contesto economico, delle condizioni di mercato, del reale stato dei luoghi, dell'ubicazione dell'immobile, dello stato di fatto, del livello di conservazione, della vetustà dell'u.i., dello stato di degrado, del trend dell'attività produttiva».
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;
mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., 29754/2024). Si è inoltre rilevato che nelle controversie relative all'attendibilità del provvedimento di classamento in rettifica, rispetto a quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura DOCFA, l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della diversa valutazione, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla amministrazione finanziaria, salva, comunque, la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di una maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile, con la conseguenza che il giudice del merito, dovendo verificare l'adeguatezza della categoria e della classe attribuite all'immobile secondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione finanziaria (Cass., 16569/2024).
Ebbene, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge la genericità della motivazione posta dall'ufficio a corredo dell'avviso d'accertamento impugnato, quando non voglia parlarsi di confusa sovrapposizione di criteri utilizzati, oltretutto privi di riscontri oggettivi.
Ne discende che l'atto andava annullato, come infatti ha inteso procedere in via di autotutela l'amministrazione stessa.
L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri articolati con il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza virtuale, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse della ricorrente, per annullamento dell'atto impugnato in autotutela. Ai fini della soccombenza virtuale condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla società, che si liquidano nella misura di € 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Così decisa in Bari, nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2025
Il Giudice est.
CE RI
Il Presidente
EL MA