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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 18 marzo 2025
Il G.I. lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., svoltasi all'udienza del 18 marzo 2025 mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1945/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f Parte_1
), in persona del suo titolare , elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via C. P.IVA_1 Parte_1
Lidonnici, n. 39, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo e Antonio Arnò, che la rappresentano e difendono in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente -
E
(c.f. )), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore Avv. Fabio Verre, elettivamente domiciliata in Tiriolo (CZ), V.le Mazzini, n. 236 presso lo studio dell'Avv. Maria Adalgisa Iuliano che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta nonché decreto di autorizzazione del Giudice delegato del
Tribunale di Catanzaro del 19.09.22 in atti.
- Opposto -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 335/22 emesso in data 31.03.2022 e notificato l'11.04.2022.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, depositate da entrambe le parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ditta ) di ha proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso in favore della Controparte_2
, con cui quest'ultima, ha ingiunto il pagamento di € 6.961,20 oltre interessi, spese e
[...] competenze del procedimento monitorio, quale corrispettivo per la fornitura di merce non pagata basata sulla fattura n. 78 del 13.05.11.
Nello specifico, parte opponente ha eccepito l'inesistenza del presunto credito vantato dall'opposta considerato che l'obbligazione di pagamento non è mai sorta poiché il venditore non ha adempiuto la sua obbligazione di consegnare la merce indicata nella fattura n. 78 del 13.05.2011 posta a base dell'ingiunzione di pagamento, ovvero “magliette e felpe” costituenti materiale pubblicitario, e che all'uopo non è stato mai prodotto alcun documento di trasporto a firma del ricevente per avvenuta consegna.
1 Sulla scorta di tali deduzioni ed eccezioni, la parte opponente ha chiesto l'accertamento e la declaratoria di insussistenza del credito de quo e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo specificato in epigrafe con vittoria di spese, onorari e compensi di causa.
Si è costituito in giudizio il , in persona del suo Curatore, il Controparte_1 quale, contestando il contenuto delle difese avversarie, ha chiesto in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta poiché infondata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 335/22 del 31.03.22 e vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 20.09.22 il Giudice Istruttore, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto considerato che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ha concesso i termini di cui all'art.183, VI comma c.p.c..
La causa è stata istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta dall'opponente e mediante la produzione di documenti da parte dei contendenti in giudizio.
All'esito della fase istruttoria così svolta la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies. 2. Ciò premesso, nel merito l'opposizione è fondata e, dunque, deve trovare accoglimento per tutte le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927). Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Nel caso di specie, a sostegno della spiegata opposizione, l'opponente ha eccepito essenzialmente l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'opposta per non aver mai ricevuto la consegna della merce oggetto della fattura posta a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo ivi impugnato.
Dal canto suo la società opposta, a fondamento della propria domanda di pagamento, ha prodotto la fattura n.78 del 13.05.11, stralcio in copia autentica del registro delle vendite e sollecito di pagamento inviato con pec del 03.12.2020 come da ricorso monitorio.
2 A tal proposito è noto che nel caso di opposizione avverso decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, quantunque titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa anche nel giudizio di merito a cognizione piena (cfr. Cass. n.5071/2009; Cass.
n.17371/2003) atteso che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Parte creditrice opposta, dunque, con la sola fattura non ha sufficientemente dimostrato il titolo costitutivo della sua domanda ma soprattutto non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettiva consegna delle merci commissionate, incombendo sulla predetta la relativa dimostrazione.
E difatti, la dimostrazione dell'avvenuta consegna della merce grava sull'emittente, laddove - come nel caso di specie - la controparte abbia contestato l'esistenza del diritto alla controprestazione per mancata consegna dei beni oggetto della stessa.
Va precisato sul punto che, come da condivisibile orientamento interpretativo, “La prova della consegna della merce è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla legge, e tale rimane anche quando siano state rilasciate bolle di consegna” (Cassazione civile sez. III,
22/06/2007, n. 14594).
Invero, il Fallimento opposto nulla ha chiesto in via istruttoria ai fini della dimostrazione dell'esatto adempimento della sua obbligazione.
D'altro canto, invece, i testi escussi di parte opponente, ed entrambi ex Testimone_1 Testimone_2 dipendenti della società hanno confermato le circostanze di cui alla memoria ex art Controparte_1
183,VI comma n.2) c.p.c. di parte opponente: 1) “Vero che la consegna da parte di Controparte_1 alla di della merce indicata nella fattura n. 78 del 13.05.2011 di comune accordo Pt_1 Parte_1 non è stata effettuata perché era difforme da quella commissionata”;2) “Vero che la Controparte_1 stante l'accertata difformità della merce non l'ha consegnata e si è impegnata a rifarla e a consegnarla, ma ciò non è avvenuto”.
Nello specifico, la teste ha riferito che: “Sì è vero. La doveva fornire alla Testimone_1 CP_1 delle t-shirt, però quelle che furono stampate presentavano un errore sul logo, che non era Pt_1 conforme quindi a quanto richiesto. Pertanto, la avrebbe dovuto riacquistare il materiale CP_1
e ristamparle. Io stessa ho visto queste magliette sbagliate… Io ricordo che il materiale non è stato proprio consegnato, perché ricordo il materiale in ufficio, però non so dire se qualcuno per conto della ditta di era venuto in azienda a visionare la merce e quindi se ci sia stata una consegna Parte_1 rifiutata dalla (v. verbale di udienza del 20.06.24). Pt_1
Tali dichiarazioni sono state successivamente confermate dalla deposizione del secondo testimone all'udienza del 16.01.25, il quale ha riferito che: “Ricordo benissimo che c'è stato questo Testimone_2 problema con l'azienda , perché la merce ordinata - si trattava di magliette o felpe - era stata fatta Pt_1 male, c'era stato un problema sul logo, mi pare. Quindi la merce non è stata mai ritirata, doveva essere rifatta ma non è stata mai rifatta”. Sul cap. 2): “Sì è vero. Qualcuno della è venuto in azienda Parte_1
e ha visto le magliette e le ha contestate. La avrebbe dovuto rifarle ma poi non è stato CP_1 così” (v. verbale del 16.01.25).
Trattasi di testimonianze soggettivamente ed oggettivamente attendibili, avendo i due testi, a conoscenza dei fatti di causa, reso dichiarazioni precise e prive di contraddizioni, coerenti e convergenti tra di loro,
3 mentre non può valere a pregiudicare la loro attendibilità la sola circostanza dagli stessi dichiarata di aver avuto vertenze giudiziarie con la società ex datrice di lavoro per il pagamento delle loro spettanze lavorative.
Dall'istruttoria così svolta è stata provata, dunque, la circostanza che la merce ordinata non è mai stata consegnata all'opponente in quanto difforme rispetto all'ordine concordato e che, nonostante l'impegno dell'opposta di riacquistare il materiale e rifare la merce in conformità con quanto pattuito, le magliette non sono state più rifatte e, dunque, mai consegnate alla . Parte_1
3. Deve, pertanto, ritenersi provata alla luce delle testimonianze assunte l'inesistenza della obbligazione di pagamento della ditta ei confronti della , oggi fallita, che Pt_1 Controparte_1 non ha mai consegnato al committente la merce di cui alla fattura n. 78 del 13.05.22, poiché le magliette realizzate erano difformi rispetto a come avrebbero dovuto essere secondo l'ordine effettuato dall'opponente. In virtù di tutte le suesposte argomentazioni l'opposizione spiegata dalla nei Parte_1 confronti della deve essere accolta con Controparte_2 conseguente revoca del decreto ingiuntivo ivi impugnato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00) e secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
- accoglie l'opposizione avanzata dalla , in persona del suo titolare, nei Parte_1 confronti della e, per l'effetto, revoca il Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente effetto;
- condanna il , in persona del suo curatore, al pagamento, Controparte_1 in favore della ditta , delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in Pt_1 Parte_1 complessivi € 5.222,5 di cui € 177,50 per esborsi, ed € 5.077,00 per compensi prof., oltre rimb. forf., Iva
e Cpa come per legge.
Catanzaro, lì 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
4
Il G.I. lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., svoltasi all'udienza del 18 marzo 2025 mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1945/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f Parte_1
), in persona del suo titolare , elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via C. P.IVA_1 Parte_1
Lidonnici, n. 39, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo e Antonio Arnò, che la rappresentano e difendono in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente -
E
(c.f. )), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore Avv. Fabio Verre, elettivamente domiciliata in Tiriolo (CZ), V.le Mazzini, n. 236 presso lo studio dell'Avv. Maria Adalgisa Iuliano che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta nonché decreto di autorizzazione del Giudice delegato del
Tribunale di Catanzaro del 19.09.22 in atti.
- Opposto -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 335/22 emesso in data 31.03.2022 e notificato l'11.04.2022.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, depositate da entrambe le parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ditta ) di ha proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso in favore della Controparte_2
, con cui quest'ultima, ha ingiunto il pagamento di € 6.961,20 oltre interessi, spese e
[...] competenze del procedimento monitorio, quale corrispettivo per la fornitura di merce non pagata basata sulla fattura n. 78 del 13.05.11.
Nello specifico, parte opponente ha eccepito l'inesistenza del presunto credito vantato dall'opposta considerato che l'obbligazione di pagamento non è mai sorta poiché il venditore non ha adempiuto la sua obbligazione di consegnare la merce indicata nella fattura n. 78 del 13.05.2011 posta a base dell'ingiunzione di pagamento, ovvero “magliette e felpe” costituenti materiale pubblicitario, e che all'uopo non è stato mai prodotto alcun documento di trasporto a firma del ricevente per avvenuta consegna.
1 Sulla scorta di tali deduzioni ed eccezioni, la parte opponente ha chiesto l'accertamento e la declaratoria di insussistenza del credito de quo e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo specificato in epigrafe con vittoria di spese, onorari e compensi di causa.
Si è costituito in giudizio il , in persona del suo Curatore, il Controparte_1 quale, contestando il contenuto delle difese avversarie, ha chiesto in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta poiché infondata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 335/22 del 31.03.22 e vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 20.09.22 il Giudice Istruttore, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto considerato che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ha concesso i termini di cui all'art.183, VI comma c.p.c..
La causa è stata istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta dall'opponente e mediante la produzione di documenti da parte dei contendenti in giudizio.
All'esito della fase istruttoria così svolta la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies. 2. Ciò premesso, nel merito l'opposizione è fondata e, dunque, deve trovare accoglimento per tutte le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927). Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Nel caso di specie, a sostegno della spiegata opposizione, l'opponente ha eccepito essenzialmente l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'opposta per non aver mai ricevuto la consegna della merce oggetto della fattura posta a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo ivi impugnato.
Dal canto suo la società opposta, a fondamento della propria domanda di pagamento, ha prodotto la fattura n.78 del 13.05.11, stralcio in copia autentica del registro delle vendite e sollecito di pagamento inviato con pec del 03.12.2020 come da ricorso monitorio.
2 A tal proposito è noto che nel caso di opposizione avverso decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, quantunque titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa anche nel giudizio di merito a cognizione piena (cfr. Cass. n.5071/2009; Cass.
n.17371/2003) atteso che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Parte creditrice opposta, dunque, con la sola fattura non ha sufficientemente dimostrato il titolo costitutivo della sua domanda ma soprattutto non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettiva consegna delle merci commissionate, incombendo sulla predetta la relativa dimostrazione.
E difatti, la dimostrazione dell'avvenuta consegna della merce grava sull'emittente, laddove - come nel caso di specie - la controparte abbia contestato l'esistenza del diritto alla controprestazione per mancata consegna dei beni oggetto della stessa.
Va precisato sul punto che, come da condivisibile orientamento interpretativo, “La prova della consegna della merce è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla legge, e tale rimane anche quando siano state rilasciate bolle di consegna” (Cassazione civile sez. III,
22/06/2007, n. 14594).
Invero, il Fallimento opposto nulla ha chiesto in via istruttoria ai fini della dimostrazione dell'esatto adempimento della sua obbligazione.
D'altro canto, invece, i testi escussi di parte opponente, ed entrambi ex Testimone_1 Testimone_2 dipendenti della società hanno confermato le circostanze di cui alla memoria ex art Controparte_1
183,VI comma n.2) c.p.c. di parte opponente: 1) “Vero che la consegna da parte di Controparte_1 alla di della merce indicata nella fattura n. 78 del 13.05.2011 di comune accordo Pt_1 Parte_1 non è stata effettuata perché era difforme da quella commissionata”;2) “Vero che la Controparte_1 stante l'accertata difformità della merce non l'ha consegnata e si è impegnata a rifarla e a consegnarla, ma ciò non è avvenuto”.
Nello specifico, la teste ha riferito che: “Sì è vero. La doveva fornire alla Testimone_1 CP_1 delle t-shirt, però quelle che furono stampate presentavano un errore sul logo, che non era Pt_1 conforme quindi a quanto richiesto. Pertanto, la avrebbe dovuto riacquistare il materiale CP_1
e ristamparle. Io stessa ho visto queste magliette sbagliate… Io ricordo che il materiale non è stato proprio consegnato, perché ricordo il materiale in ufficio, però non so dire se qualcuno per conto della ditta di era venuto in azienda a visionare la merce e quindi se ci sia stata una consegna Parte_1 rifiutata dalla (v. verbale di udienza del 20.06.24). Pt_1
Tali dichiarazioni sono state successivamente confermate dalla deposizione del secondo testimone all'udienza del 16.01.25, il quale ha riferito che: “Ricordo benissimo che c'è stato questo Testimone_2 problema con l'azienda , perché la merce ordinata - si trattava di magliette o felpe - era stata fatta Pt_1 male, c'era stato un problema sul logo, mi pare. Quindi la merce non è stata mai ritirata, doveva essere rifatta ma non è stata mai rifatta”. Sul cap. 2): “Sì è vero. Qualcuno della è venuto in azienda Parte_1
e ha visto le magliette e le ha contestate. La avrebbe dovuto rifarle ma poi non è stato CP_1 così” (v. verbale del 16.01.25).
Trattasi di testimonianze soggettivamente ed oggettivamente attendibili, avendo i due testi, a conoscenza dei fatti di causa, reso dichiarazioni precise e prive di contraddizioni, coerenti e convergenti tra di loro,
3 mentre non può valere a pregiudicare la loro attendibilità la sola circostanza dagli stessi dichiarata di aver avuto vertenze giudiziarie con la società ex datrice di lavoro per il pagamento delle loro spettanze lavorative.
Dall'istruttoria così svolta è stata provata, dunque, la circostanza che la merce ordinata non è mai stata consegnata all'opponente in quanto difforme rispetto all'ordine concordato e che, nonostante l'impegno dell'opposta di riacquistare il materiale e rifare la merce in conformità con quanto pattuito, le magliette non sono state più rifatte e, dunque, mai consegnate alla . Parte_1
3. Deve, pertanto, ritenersi provata alla luce delle testimonianze assunte l'inesistenza della obbligazione di pagamento della ditta ei confronti della , oggi fallita, che Pt_1 Controparte_1 non ha mai consegnato al committente la merce di cui alla fattura n. 78 del 13.05.22, poiché le magliette realizzate erano difformi rispetto a come avrebbero dovuto essere secondo l'ordine effettuato dall'opponente. In virtù di tutte le suesposte argomentazioni l'opposizione spiegata dalla nei Parte_1 confronti della deve essere accolta con Controparte_2 conseguente revoca del decreto ingiuntivo ivi impugnato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00) e secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
- accoglie l'opposizione avanzata dalla , in persona del suo titolare, nei Parte_1 confronti della e, per l'effetto, revoca il Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente effetto;
- condanna il , in persona del suo curatore, al pagamento, Controparte_1 in favore della ditta , delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in Pt_1 Parte_1 complessivi € 5.222,5 di cui € 177,50 per esborsi, ed € 5.077,00 per compensi prof., oltre rimb. forf., Iva
e Cpa come per legge.
Catanzaro, lì 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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