Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2379/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/03/2024
da
, con il proc. e dom. avv. DI BIAGIO Parte_1
SUSAN,
e da
con il proc. e dom. avv. MARZINOTTO NATASCIA (già Parte_2
rinunciataria al mandato dal 27.02.2025)
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 04/03/2024, i signori e hanno presentato, Parte_1 Parte_2
ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
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(il 09/03/2011);
- dato atto che con sentenza 144/2024, emessa dal Tribunale di Udine in data 20/06/2024 e pubblicata il 25/06/2024, passata in giudicato, resa nel procedimento n. 2379/2024 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e Parte_1
Parte_2
- dato atto della sussistenza dei presupposti, giuridici e fattuali, per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, stante il decorso del termine di 6 mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
13/06/2024), come riportato dalla parte ricorrente
[...]
nelle note di trattazione scritta;
Parte_1
- rilevato che in data 27.02.2025 la procuratrice del sig. ha Parte_2
depositato atto di rinuncia al mandato e che il suddetto non si è munito di nuovo difensore al fine di ribadire il consenso alle condizioni di divorzio pattuite tra le parti e indicate nel ricorso introduttivo;
- rilevato, infatti, che solo ha Parte_1
depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno
20.03.2025 e dedicata alla discussione del ricorso di divorzio,
rappresentando la mancata riconciliazione tra coniugi, confermando la volontà di addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale e chiedendo, oltre alla pronuncia sullo status, anche la conferma delle condizioni già stabilite in sede di separazione;
- ritenuto che, come detto, a fronte dell'accertamento dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio, a nulla rilevi la mancata conferma, da
2 parte del sig. della volontà di addivenire al divorzio, dal Parte_2
momento che la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale ha valore costitutivo, nell'ambito della quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, con conseguente irrilevanza della revoca o della mancata conferma del consenso da parte di uno dei coniugi (cfr. C. n. 19348/2021);
- ritenuto, invece, che il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. debba essere dichiarato improcedibile con riferimento alle ulteriori domande svolte da
, atteso che tale procedura richiede Parte_1
necessariamente il consenso espresso da entrambi i coniugi in relazione alle condizioni della separazione e del divorzio (si richiama sul punto anche quanto previsto dal Protocollo d'intesa per i procedimenti avanti al
Tribunale di Udine sezione famiglia dd. 28.06.2023);
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
28/08/2008 in AMCO (SIRIA), tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato
[...] Parte_2
a AM (SIRIA) il 02/03/1972;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TAVAGNACCO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 72, parte 2, serie C del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018;
- dichiara improcedibile il ricorso in relazione alle ulteriori domande promosse nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20.03.2025 da
, per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- compensa per l'intero le spese di lite.
3 Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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