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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 05/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 680/2024 promossa da:
(CF: ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]– fraz. Paganica (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. Valentina Picchioni;
nei confronti di
(CF: ) nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Ceci;
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alle note scritte in sostituzione d'udienza del 13.11.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 25.03.2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in Albania il 08.01.2010 e Parte_2
che da tale unione matrimoniale sono nati due figli, , il 17.01.2012 (minorenne), Per_1
e , il 25.04.2013 (minorenne), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Per_2
matrimonio, esponendo di essere separati da oltre il periodo previsto dalla Legge.
2. A sostegno della propria domanda riferiva che: a) il Sig. dimostra scarso interesse Parte_1
ad intessere una sana relazione con i figli, preferendo passare il tempo di sua spettanza con gli stessi chiedendo loro informazione sulla madre (odierna ricorrente), al fine di controllarla;
b) quando deve passare a prendere i figli, non rispetta mai orari e giorni stabiliti;
c) oltre a ciò, dal punto di vista economico, più volte la ricorrente si è vista costretta a sostenere da sola le spese straordinarie che si sono rese necessarie per i figli, come, ad esempio, l'acquisto degli occhiali da vista per uno di loro,
poiché il resistente non ha mai provveduto a rimborsare la spettate parte.
3. In data 02.06.2024, si costituiva in giudizio il Sig. il quale, pur aderendo Parte_1
alla richiesta di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra contestava integralmente quanto ex adverso riferito, in quanto totalmente Parte_1 infondato e pretestuoso.
4. All'udienza del 24.07.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, queste dichiaravano di essere favorevoli a tentare di addivenire ad un accordo;
pertanto, chiedevano concedersi rinvio per coltivare una soluzione conciliativa.
Preso atto, il Presidente rinviava all'udienza del 11.09.2024, da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in occasione della quale le parti, segnalando che erano in corso trattative, chiedevano congiuntamente concedersi breve differimento.
Il Presidente, preso atto, rinviava all'udienza del 13.11.2024, da sostituirsi con note scritte, con le quali parti riferivano di essere addivenuti ad un accordo, che depositavano in allegato, debitamente sottoscritto.
5. Preso atto, il Presidente ordinava la trasformazione del rito.
6. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione, ed essendo trascorso il periodo di legge previsto dalla separazione, dichiarata dal Tribunale di L'Aquila con decreto di omologa datato
25.01.2023. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte, nel prioritario interesse della prole minorenne.
7. Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, il visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Albania l'08.01.2010, nel Parte_1 Parte_2 cui ambito sono nati due figli, , il 17.01.2012 (minorenne), e , il Per_1 Per_2
25.04.2013 (minorenne).
- dispone l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione degli stessi presso la madre;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, compresi gli arredi ivi contenuti, alla sig.ra con spese di locazione e accessorie a carico della stessa a far data dal Pt_1
01/12/2024, unitamente al pagamento delle utenze già carico esclusivo della stessa, con obbligo di volturare le utenze e il contratto d'affitto;
- dispone un assegno di mantenimento da porre a carico del sig. per i figli minori Pt_2 pari ad € 250,00 ciascuno, con rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese in via anticipata, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% come dettagliatamente definite e distinte nel protocollo di intesa del 2.3.2020 in materia di diritto familiare prot. n. 87/1.2.1. del Tribunale di L'Aquila (con riduzione al 50% dell'assegno di mantenimento nei mesi di luglio e agosto atteso che i figli resteranno con il padre esattamente 15 giorni ogni mese come con la madre. L'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito nella misura del 50% da ogni genitore;
- dispone che il sig. potrà avere con sé i figli per numero 2 fine settimana al mese Pt_2 dalle ore 18.00 del venerdì alle 21 della domenica. Il sig. potrà avere con sé i Pt_2 figli per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni del Natale ovvero del Capodanno (23.12/30.12 – 31.12/06.01); per 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale dal venerdì alla domenica di Pasqua o dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo. Nel periodo estivo il Parte_2
potrà avere con sé i figli minori per 1 settimana nel mese di giugno e per ulteriori
[...]
30 giorni, anche divisi in 2 periodi di 15 gg consecutivi, nei mesi di luglio e agosto di ogni anno, da concordarsi entro il 31.05 di ciascun anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie e con obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione e, in caso di mancato accordo, secondo la seguente turnazione: il primo anno (2025) dal 1 al 15 luglio e poi dal 1 al 15 agosto, il secondo anno dal 16 al 31 luglio e poi dal 16 al 31 agosto. Anche in deroga alla ordinaria turnazione e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con i figli minori il giorno del proprio compleanno così come, rispettivamente, la Festa della Mamma e la Festa del Papà; il compleanno dei bambini verrà trascorso, ove possibile, insieme ovvero, secondo un criterio di alternanza annuale. Salva, in ogni caso, la possibilità per i coniugi di concordare giorni e turnazioni diverse;
- al fine di dare sistemazione ai loro interessi patrimoniali, quale condizione essenziale e quindi elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale, prende atto che la sig.ra si impegna a cedere tutti i diritti Parte_1 di sua spettanza sulla consistenza immobiliare e cioè i diritti indivisi pari ad un mezzo di piena proprietà sulle abitazioni site in Montorio Al Vomano (TE), in Viale degli
Abeti n. 46 , piano terra e primo piano, ed accessori, censite nel Catasto dei Fabbricati al foglio 36 particella 339 sub. 27 (piano terra) e al foglio 36 particella 339 sub 28
(piano primo) al signor , già titolare dei restanti diritti indivisi pari Parte_2 ad un mezzo di piena proprietà sui suddetti immobili. Le parti invocano l'esenzione dall'imposta di bollo e chiedono che il presente atto sia registrato, trascritto e volturato in esenzione da qualunque imposta o tassa, in applicazione dell'art. 19 legge 6 marzo
1987 n. 74. Si richiama da ultimo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 circa la conferma della richiamata esenzione. Le parti si impegnano alla stipula del conseguente atto notarile entro 3 mesi dal deposito del provvedimento di omologa del “divorzio” da parte del Tribunale di L'Aquila, restando a carico esclusivo del sig. le spese notarili. Allo stesso tempo il sig. Parte_2 Parte_2
si impegna al versamento in favore della sig.ra di un indennizzo per il
[...] Pt_1 trasferimento della proprietà di cui sopra, pari al complessivo importo di € 7.000,00
(settemila/00) di cui: € 3.000,00 alla sottoscrizione del presente atto a mezzo bonifico bancario ed € 1.000,00 entro il giorno 30 dei successivi 4 mesi. Il sig. Parte_2
si impegna altresì al pagamento esclusivo del mutuo acceso per l'acquisto e
[...] ristrutturazione degli immobili di Montorio Al Vomano, sino alla completa estinzione del medesimo;
- prende atto che i genitori si prestano il reciproco consenso al rilascio/ rinnovo del passaporto proprio e dei figli minori;
- le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori, con la sottoscrizione dell'accordo recante le condizioni di scioglimento del matrimonio, al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 L.F.
Così deciso in L'Aquila, 10 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 680/2024 promossa da:
(CF: ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]– fraz. Paganica (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. Valentina Picchioni;
nei confronti di
(CF: ) nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Ceci;
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alle note scritte in sostituzione d'udienza del 13.11.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 25.03.2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in Albania il 08.01.2010 e Parte_2
che da tale unione matrimoniale sono nati due figli, , il 17.01.2012 (minorenne), Per_1
e , il 25.04.2013 (minorenne), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Per_2
matrimonio, esponendo di essere separati da oltre il periodo previsto dalla Legge.
2. A sostegno della propria domanda riferiva che: a) il Sig. dimostra scarso interesse Parte_1
ad intessere una sana relazione con i figli, preferendo passare il tempo di sua spettanza con gli stessi chiedendo loro informazione sulla madre (odierna ricorrente), al fine di controllarla;
b) quando deve passare a prendere i figli, non rispetta mai orari e giorni stabiliti;
c) oltre a ciò, dal punto di vista economico, più volte la ricorrente si è vista costretta a sostenere da sola le spese straordinarie che si sono rese necessarie per i figli, come, ad esempio, l'acquisto degli occhiali da vista per uno di loro,
poiché il resistente non ha mai provveduto a rimborsare la spettate parte.
3. In data 02.06.2024, si costituiva in giudizio il Sig. il quale, pur aderendo Parte_1
alla richiesta di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra contestava integralmente quanto ex adverso riferito, in quanto totalmente Parte_1 infondato e pretestuoso.
4. All'udienza del 24.07.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, queste dichiaravano di essere favorevoli a tentare di addivenire ad un accordo;
pertanto, chiedevano concedersi rinvio per coltivare una soluzione conciliativa.
Preso atto, il Presidente rinviava all'udienza del 11.09.2024, da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in occasione della quale le parti, segnalando che erano in corso trattative, chiedevano congiuntamente concedersi breve differimento.
Il Presidente, preso atto, rinviava all'udienza del 13.11.2024, da sostituirsi con note scritte, con le quali parti riferivano di essere addivenuti ad un accordo, che depositavano in allegato, debitamente sottoscritto.
5. Preso atto, il Presidente ordinava la trasformazione del rito.
6. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione, ed essendo trascorso il periodo di legge previsto dalla separazione, dichiarata dal Tribunale di L'Aquila con decreto di omologa datato
25.01.2023. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte, nel prioritario interesse della prole minorenne.
7. Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, il visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Albania l'08.01.2010, nel Parte_1 Parte_2 cui ambito sono nati due figli, , il 17.01.2012 (minorenne), e , il Per_1 Per_2
25.04.2013 (minorenne).
- dispone l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione degli stessi presso la madre;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, compresi gli arredi ivi contenuti, alla sig.ra con spese di locazione e accessorie a carico della stessa a far data dal Pt_1
01/12/2024, unitamente al pagamento delle utenze già carico esclusivo della stessa, con obbligo di volturare le utenze e il contratto d'affitto;
- dispone un assegno di mantenimento da porre a carico del sig. per i figli minori Pt_2 pari ad € 250,00 ciascuno, con rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese in via anticipata, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% come dettagliatamente definite e distinte nel protocollo di intesa del 2.3.2020 in materia di diritto familiare prot. n. 87/1.2.1. del Tribunale di L'Aquila (con riduzione al 50% dell'assegno di mantenimento nei mesi di luglio e agosto atteso che i figli resteranno con il padre esattamente 15 giorni ogni mese come con la madre. L'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito nella misura del 50% da ogni genitore;
- dispone che il sig. potrà avere con sé i figli per numero 2 fine settimana al mese Pt_2 dalle ore 18.00 del venerdì alle 21 della domenica. Il sig. potrà avere con sé i Pt_2 figli per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni del Natale ovvero del Capodanno (23.12/30.12 – 31.12/06.01); per 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale dal venerdì alla domenica di Pasqua o dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo. Nel periodo estivo il Parte_2
potrà avere con sé i figli minori per 1 settimana nel mese di giugno e per ulteriori
[...]
30 giorni, anche divisi in 2 periodi di 15 gg consecutivi, nei mesi di luglio e agosto di ogni anno, da concordarsi entro il 31.05 di ciascun anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie e con obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione e, in caso di mancato accordo, secondo la seguente turnazione: il primo anno (2025) dal 1 al 15 luglio e poi dal 1 al 15 agosto, il secondo anno dal 16 al 31 luglio e poi dal 16 al 31 agosto. Anche in deroga alla ordinaria turnazione e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con i figli minori il giorno del proprio compleanno così come, rispettivamente, la Festa della Mamma e la Festa del Papà; il compleanno dei bambini verrà trascorso, ove possibile, insieme ovvero, secondo un criterio di alternanza annuale. Salva, in ogni caso, la possibilità per i coniugi di concordare giorni e turnazioni diverse;
- al fine di dare sistemazione ai loro interessi patrimoniali, quale condizione essenziale e quindi elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale, prende atto che la sig.ra si impegna a cedere tutti i diritti Parte_1 di sua spettanza sulla consistenza immobiliare e cioè i diritti indivisi pari ad un mezzo di piena proprietà sulle abitazioni site in Montorio Al Vomano (TE), in Viale degli
Abeti n. 46 , piano terra e primo piano, ed accessori, censite nel Catasto dei Fabbricati al foglio 36 particella 339 sub. 27 (piano terra) e al foglio 36 particella 339 sub 28
(piano primo) al signor , già titolare dei restanti diritti indivisi pari Parte_2 ad un mezzo di piena proprietà sui suddetti immobili. Le parti invocano l'esenzione dall'imposta di bollo e chiedono che il presente atto sia registrato, trascritto e volturato in esenzione da qualunque imposta o tassa, in applicazione dell'art. 19 legge 6 marzo
1987 n. 74. Si richiama da ultimo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 circa la conferma della richiamata esenzione. Le parti si impegnano alla stipula del conseguente atto notarile entro 3 mesi dal deposito del provvedimento di omologa del “divorzio” da parte del Tribunale di L'Aquila, restando a carico esclusivo del sig. le spese notarili. Allo stesso tempo il sig. Parte_2 Parte_2
si impegna al versamento in favore della sig.ra di un indennizzo per il
[...] Pt_1 trasferimento della proprietà di cui sopra, pari al complessivo importo di € 7.000,00
(settemila/00) di cui: € 3.000,00 alla sottoscrizione del presente atto a mezzo bonifico bancario ed € 1.000,00 entro il giorno 30 dei successivi 4 mesi. Il sig. Parte_2
si impegna altresì al pagamento esclusivo del mutuo acceso per l'acquisto e
[...] ristrutturazione degli immobili di Montorio Al Vomano, sino alla completa estinzione del medesimo;
- prende atto che i genitori si prestano il reciproco consenso al rilascio/ rinnovo del passaporto proprio e dei figli minori;
- le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori, con la sottoscrizione dell'accordo recante le condizioni di scioglimento del matrimonio, al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 L.F.
Così deciso in L'Aquila, 10 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli