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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/07/2025, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12562/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12562/2023 R.G. promossa da: in persona dell'amministratore unico pro tempore, con sede Parte_1 legale in C.so Martiri della Libertà n. 38, Catania, codice fiscale e Partita IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia Libro (codice fiscale , con studio in C.F._1 via Gabriele D'Annunzio n. 212, Catania, giusta procura rilasciata su documento separato da considerarsi in calce all'atto di appello;
appellante
contro
:
con sede legale in via Venti Settembre n. 30, Roma, Controparte_1 codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. in persona della P.IVA_2 Procuratrice Speciale Dott.ssa – giusta procura per atto Notar Dott. in CP_2 Persona_1 Roma dell'11 maggio 2021, repertorio n. 7971, raccolta n. 6451, registrata ad Albano Laziale il 12 maggio 2021 al n. 9192, Serie 1T – rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Giacomo Caturano (codice fiscale , presso il cui studio in C.so Umberto I n. 22, Napoli, è elettivamente C.F._2 domiciliato, giusta procura rilasciata su documento separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione depositata nel fascicolo telematico n. 12562/2023 R.G. Trib. Catania;
appellata CONCLUSIONI All'udienza del 31 marzo 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato il 15 novembre 2023, la Parte_1 impugnava la sentenza n. 2726/2023 dell'11 ottobre 2023, emessa all'esito del procedimento
[...] iscritto al n. 3506/2023 R.G. G.d.P. Catania, con cui il Giudice di Pace “esclusa la natura vessatoria della clausola n.
1.1 del contratto di finanziamento (n. 701645 del 19 aprile 2007 n.d.r.), in quanto doppiamente sottoscritta dal consumatore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.” e rilevato che “gli importi indicati nel documento di sintesi della proposta di contratto di finanziamento non sono rimborsabili atteso che al caso de quo non si applica l'art. 125 sexies del D. Lgs. 141/10, essendo il contratto sottoscritto prima della sua entrata in vigore, giusto il principio della
pagina 1 di 12 irretroattività della legge”, rigettava la domanda attorea di restituzione della somma di € 1.221,66 a titolo di commissioni ed oneri anche assicurativi non interamente rimborsati dall'Istituto di credito al momento dell'estinzione anticipata del contratto e compensava le spese di lite, stante il contrasto giurisprudenziale in materia. In particolare, l'appellante rilevava che: a) il Giudice, accertata la natura abusiva della clausola, avrebbe dovuto applicare la disciplina di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, con conseguente dichiarazione di nullità (di protezione) della clausola, anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.; b) la ridetta clausola avrebbe dovuto intendersi automaticamente sostituita, ex art. 1419 c.c., con l'art. 125 TUB (norma imperativa), “ratione temporis applicabile secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata e le direttive europee 87/102/CEE e 90/88/CEE che, già al momento di conclusione del contratto (in virtù della natura dichiarativa della sentenza EX), imponeva la rimborsabilità di tutti i costi, compresi quelli up front”; c) non avrebbe fornito alcuna prova “della trattativa che avrebbe dovuto compiersi con il CP_3 cliente in sede di stipula del contratto per le modalità ed rimborsi a quest'ultimo dovuti nel caso in cui avesse optato per l'estinzione anticipata del rapporto obbligatorio”; d) il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non aver ritenuto applicabile alla fattispecie de qua la disciplina prevista dall'art. 125 sexies D. Lgs. n. 141/2010, “avente esclusivamente natura ricognitiva della precedente disciplina così come ricostruita sulla base dei dettami della Corte di Giustizia Europea che, con la cd. Sentenza EX… ha riconosciuto al consumatore, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il diritto ad una riduzione di tutti i costi connessi, compresi quelli non strettamente legati alla durata del contratto (costi up front)”. Conseguentemente, in applicazione del criterio di calcolo cd. pro rata temporis, chiedeva il rimborso della somma di € 1.221.66. ovvero “della maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa dal Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto”.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio eccependo: CP_3 a) in via preliminare, la carenza di legittimazione/titolarità attiva della presunta cessionaria del credito, atteso che “l'atto di cessione reca la sottoscrizione non autenticata del supposto cedente... Tale modalità non risulta conferire certezza all'operazione, dacché è il cessionario che palesa la propria qualità al (presunto) debitore ceduto, senza alcuna “garanzia” sull'autenticità della sottoscrizione del cedente” nonché la carenza di titolarità passiva della rispetto alle CP_3 richieste restitutorie di costi incassati da soggetti terzi, quali costi di intermediazione e premi di polizza, riscossi dall'Intermediario e dalla Compagnia Assicuratrice, evidenziando, altresì, che il premio residuo fosse già stato rimborsato dalla Compagnia;
b) nel merito, “la piena liceità e l'assenza di qualsivoglia vessatorietà della clausola contrattuale n.
1.1. del finanziamento”, in quanto specificatamente approvata per iscritto e oggetto di adeguata negoziazione tra le parti;
c) l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B., in quanto introdotto dopo l'estinzione del rapporto per cui è causa, al quale sarebbero invece applicabili “la disciplina del previgente art. 125, co. 2 T.U.B., a sua volta frutto della “prima direttiva” sul credito ai consumatori (87/102/CE)” e dell'art. 6 bis, comma 3 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 quale “norma primaria speciale per il comparto della cessione del quinto”; d) l'inapplicabilità del criterio pro rata temporis, in favore, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, di quello del “costo ammortizzato”.
pagina 2 di 12 In caso di accoglimento del gravame, atteso il contrasto giurisprudenziale in materia, chiedeva la compensazione delle spese di lite. La prima udienza, fissata per il 15 aprile 2024, veniva rinviata all'11 novembre 2024, al fine di consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado, non risultante agli atti di giudizio. Alla superiore udienza, le parti insistevano nei propri precedenti scritti difensivi e verbali di causa e chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
il Giudice rinviava all'udienza del 21 marzo 2025 (poi differita d'ufficio al 31 marzo 2025). Alla predetta udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni come da atti ritualmente depositati;
il Giudice poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
***************** L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni che verranno esposte nel prosieguo.
Sulla legittimazione attiva. Anche in primo grado, l'odierna appellata aveva rilevato il difetto legittimazione attiva della
[...]
stante la mancata autenticazione della firma apposta sul contratto di cessione da Parte_1 parte del sig. Persona_2 Tale eccezione è già stata superata, atteso il deposito, unitamente alle note conclusive autorizzate, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 23 giugno 2023, autenticata dal Notaio
[...]
, con la quale il sig. conferma(va) di aver apposto la propria firma Per_3 Persona_2 sull'atto di cessione del credito de quo. Pertanto, si ritiene che la società sia legittimata ad agire e resistere nel presente giudizio.
Sulla legittimazione passiva. L'appellata ha eccepito, altresì, di non essere “legittimata passiva della domanda di ripetizione di detti costi e/o comunque… titolare dell'eventuale debito restitutorio, in quanto non può configurarsi come effettivo accipiens degli stessi a norma dell'art. 2033 c.c., interamente corrisposti alla intermediaria e incassati da quest'ultima. Nel caso di specie, il cliente, interessato a ricevere un finanziamento da Con restituirsi mediante trattenuta di quota di stipendio, non si è rivolto direttamente alla CP_4 (mutuante), ma si è liberamente recato presso un agente ( n.d.r.) al fine di ottenere Controparte_5 assistenza e consulenza ai fini della scelta del soggetto mutuante”. Tale eccezione non è meritevole di accoglimento. L'obbligo di rimborso, infatti, riguarda anche le commissioni di intermediazione, non rilevando la circostanza, anch'essa eccepita, per cui l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare somme che lo stesso ha versato a terzi quale remunerazione per l'attività svolta. Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies comma 3 T.U.B. (non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale sussistente tra il rapporto di finanziamento ed il contratto mediazione creditizia, che rende il secondo accessorio al primo. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione, residuando all'istituto di credito esclusivamente il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza, 4 gennaio 2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 2 febbraio 2023, n. 81). La circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni pagina 3 di 12 tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi (nella giurisprudenza di questo Ufficio, si rinvia alla sentenza n. 2780 del 6 giugno 2024). Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconducibilità della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (cfr. Tribunale Napoli, 6 luglio 2022 n. 6801 e 30 settembre 2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'ABF ha da tempo riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di Coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato e incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Posto l'indebito da ripetere, l'accipiens, legittimato passivo dell'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c., dev'essere identificato in colui che riceve quanto pagato dal cliente, non importa se per conto proprio o altrui (Collegio di Coordinamento ABF, n. 6816/2018). Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore o dell'assicuratore rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi a tali attività vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare al mediatore quanto dovuto (cfr. Tribunale Napoli, Sez. II, 24 maggio 2022, n. 5184 e 9 febbraio 2021, n. 1273).
Sulla normativa applicabile alla fattispecie de qua e sul superamento della distinzione tra costi recurring e up front. Il procedimento de quo ha ad oggetto la dibattuta questione relativa alla mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali (tra cui, commissioni di istruttoria, di attivazione e di intermediazione) per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata del finanziamento. La disciplina è oggi contenuta nell'art. 125sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (d'ora in avanti Testo Unico Bancario - T.U.B.), introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. In particolare, il comma 1 della suddetta norma stabilisce che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta nell'art. 125, comma 2, T.U.B., il quale, in recepimento dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE nella formulazione al tempo vigente, stabiliva quanto segue: “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
pagina 4 di 12 Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. dell'8 luglio 1992, il quale ribadiva la facoltà per il consumatore di adempiere ante tempus mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri medio tempore maturati (comma 3). Tale obbligo restitutorio è stato confermato e ulteriormente precisato, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal D. Lgs. n. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125sexies. In caso di rimborso anticipato del finanziamento, pertanto, è pacifico che il consumatore abbia diritto ad una riduzione degli esborsi posti a suo carico. Il punto controverso risiede nella corretta individuazione del “costo complessivo del credito”. Per tale si intendono, ai sensi dell'art. 3 lett. g) della Direttiva UE n. 2008/48, “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; parimenti, l'art. 121, lett. e) T.U.B. stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, si sono pronunciate sia la Banca d'Italia sia l'Arbitro Bancario e Finanziario. Per lungo tempo, la Banca d'Italia, sia con riferimento alla previgente disciplina di cui all'art. 125 T.U.B. che a quella contenuta nell'attuale formulazione dell'art. 125sexies T.U.B., ha limitato il rimborso anticipato in favore del consumatore ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione del diritto al rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up front). Con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (come nella fattispecie de qua) e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte ribadito che:
“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”; “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”; è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza”; “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09). Conformemente, anche il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha confermato che “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo
pagina 5 di 12 chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167; nello stesso senso ABF Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035 e 10 maggio 2017, n. 5031). Il superiore quadro interpretativo ha subito però un mutamento a seguito della nota pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (cd. sentenza EX), resa nella causa C-383/2018, con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza operare la tradizionale distinzione tra costi up front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili). La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al suddetto principio, affermando il diritto all'integrale rimborso di tutti i costi sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front… Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF… La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda… Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring… Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring” (ex multis, ABF Collegio di Coordinamento, 17 dicembre 2019 n. 26525).
pagina 6 di 12 Nemmeno la sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, UN NK Austria) della CGUE, richiamata dall'appellata, è idonea a scalfire la superiore ricostruzione. Con il superiore provvedimento, la Corte ha affermato che “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Tale conclusione, ad un primo esame, sembra porsi in contrasto con i principi enunciati nella sentenza EX poc'anzi citata. Le diverse conclusioni cui giunge la Corte, invero, sono pienamente giustificate dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, rispetto a quella del credito al consumo (oggetto del presente giudizio). Ed infatti, se nella Direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la CP_6 riduzione sia dei costi recurring che up front, in caso di rimborso anticipato del credito, trova la sua giustificazione nell'obiettiva difficoltà di determinazione dei costi correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampia discrezionalità degli istituti di credito nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella Direttiva 2014/17 (oggetto del caso UN NK Austria e relativa ai crediti immobiliari), tale problema non sussiste. La predetta finalità di tutela del consumatore verrebbe infatti garantita dal cd. modulo PIES (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato), il quale consentirebbe al consumatore di distinguere adeguatamente i costi connessi alla durata del contratto (par. 34).
“Una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (sentenza cit.). Pertanto, ad avviso della Corte, la Direttiva 2014/17/CE prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla Direttiva 2008/48/CE, essendo l'Istituto creditizio tenuto a fornire, mediante il suddetto modulo, adeguate informazioni precontrattuali. Tale specifico presidio di trasparenza, previsto esclusivamente per il credito immobiliare, giustificherebbe, quindi, un approccio difforme nelle due fattispecie. Nello stesso senso si è espresso anche l'ABF di Palermo, che ha chiarito che “la decisione EX non può ritenersi smentita o superata dalla sentenza del 9/2/2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, avendo questa anzi “valorizzato, a fini decisori, le differenze di “contesto” tra la direttiva 2008/48/CE e la direttiva 2014/17/CE e rimarcato la diversità oggettiva tra le due tipologie di costi sottesi nella pressoché identica formulazione testuale dell'art. 16 dell'una e dell'art. 25 dell'altra” (Collegio di Milano decisione n. 2894/2023)” (ABF Palermo, decisione n. 8961 del 29 luglio 2024; in termini analoghi, decisione n. 3854 del 16 aprile 2025). CP_7 In materia, è intervenuta anche la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies comma 2 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con L. n. 106/2021, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata – con esclusivo riferimento ai contratti conclusi tra l'entrata in vigore del D.L. n. 141/2010 (di attuazione della Direttiva 2008/48/CE) e quella della legge n. 106/2021.
pagina 7 di 12 Ad avviso della Consulta, tale limitazione si pone(va) in contrasto la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla CGUE con la sentenza C-383/18, cd. EX, più volte richiamata. Il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 1 comma 1bis del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni, dalla L. n. 103/2023, che ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”. Tale disciplina, da una parte, ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, dall'altra, nonostante l'inciso iniziale (“nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), ha escluso dalla riduzione le imposte nonché
“i costi sostenuti per la conclusione dei contratti”. Tuttavia, la superiore regolamentazione deve considerarsi a sua volta superata, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, dall'art. 27 (“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del D.L. n. 104/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2023, secondo cui “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”. In tale ultima norma, manca qualsivoglia riferimento tanto all'irripetibilità degli oneri up front (richiamando la stessa esclusivamente le imposte) quanto alla regola del costo ammortizzato quale criterio applicabile per la riduzione del costo totale del credito;
tuttavia, il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125sexies T.U.B. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione estensiva della disciplina, così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'UE e dalla Corte costituzionale, con conseguente inclusione nel rimborso anche dei costi up front. Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che (pur senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha ricordato che: “l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”; “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al
pagina 8 di 12 consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB”; pur nella vigenza dell'art. 125 T.U.B., “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)” (Cass. Civile, sez. II, ordinanza 6 settembre 2023, n. 25977). Conseguentemente, alla luce della richiamata disciplina, atteso il venir meno, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, della distinzione tra costi up front e costi recurring, il consumatore ha sempre diritto alla restituzione di tutti i costi non ancora maturati. Conseguentemente, si ritiene assorbita l'eccezione dell'appellato sull'asserita inesistenza del credito
“in quanto non è mai giuridicamente sorto, ostandovi un'espressa pattuizione”.
Sulla vessatorietà e conseguente nullità della clausola 1.1 del contratto di finanziamento. Per gli stessi motivi, non potrà che considerarsi nulla la clausola contrattuale (1.1, nel caso di specie) del contratto di finanziamento che esclude il rimborso “perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005” (Cass. Civile cit.).
La clausola contestata riporta testualmente: “In caso di anticipata estinzione del prestito non sono rimborsabili gli importi indicati nelle lettere A), B), C) D) ed E) di cui al prospetto economico”.
Si tratta delle spese per:
A. commissione bancaria per le prestazioni e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione e gestione del prestito per euro 2.031,28 (di cui euro 300,00 per spese di istruttoria); B. oneri relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto… per euro 506,40; C. oneri, se e per quanto richiesti dall'amministrazione da cui dipende il cedente per la gestione delle trattenute dei pagamenti;
euro 0 D. rivalsa, se e per quanto dovuti, degli oneri erariali, delle spese di notifica, di registrazione e postali per euro 67,84; E. per premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze assicurative previsti al punto 4 delle condizioni generali del contratto per euro 957,86. Per un totale pari ad euro 3.563,36.
Trattandosi di contratto concluso tra professionista e consumatore (B2C), la disciplina applicabile è quella prevista dagli artt. 33 ss. del Codice del Consumo, che, come noto, prescinde dalla specifica sottoscrizione della clausola laddove questa sia da considerarsi vessatoria, con conseguente nullità della stessa ex art. 36, comma 1 (nullità di protezione).
La nozione di clausola vessatoria è data dallo steso art. 33 cit. a mente del quale “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; il comma 2 elenca diverse clausole la cui vessatorietà è presunta sino a prova contraria.
pagina 9 di 12 Nella fattispecie de qua, parte appellata afferma, ai fini della validità della clausola, che la stessa sia stata “frutto di espressa negoziazione e duplice specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.…” e che “il consumatore ha apposto le sottoscrizioni su ben 6 (sei!) schede negoziali, alcune delle quali recanti duplice o triplice specifica approvazione delle clausole potenzialmente “svantaggiose” ex artt. 1341 e 1342 c.c. (tra queste, la clausola 1.1 disciplinante l'estinzione anticipata)”.
Tali eccezioni sono prive di qualsivoglia pregio.
Il contratto è stato predisposto unilateralmente dal professionista tramite formulario e, pertanto, allo stesso andrà applicata la disciplina poc'anzi richiamata del Codice del Consumo e non quella prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c., erroneamente richiamata da controparte.
In particolare, sarebbe stato onere del predisponente dimostrare che tra le parti vi sia stata una specifica trattativa sulla ridetta clausola, da intendere come facoltà (rectius: potere) per l'aderente di incidere sulla determinazione del suo contenuto (ex multis, Corte Appello Firenze, sez. II, 15 maggio 2025 n. 923).
Tale prova non è stata raggiunta.
Pertanto, non soccorre l'art. 34 comma 4, Cod. Cons. che non considera vessatorie “le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale” e non si considera assolto l'onere probatorio previsto dal comma 5, ai sensi del quale “nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”, non ritenendosi sufficiente la doppia (o , eventualmente, plurima) sottoscrizione della clausola sfavorevole, avvenuta peraltro “in maniera indiscriminata” ed “in blocco”.
La Suprema Corte, in una recente pronuncia, ha peraltro evidenziato la radicale differenza tra la tutela formale dell'art. 1341 c.c. e quella sostanziale di cui al Codice del Consumo.
“La trattativa, quale presupposto di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela del consumatore… costituisce un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento… in presenza di accordo frutto di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore. La preclusione discende infatti in tal caso non già dalla vessatorietà della clausola o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizioni, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto” (Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2024 n. 4140).
La vessatorietà della superiore clausola è stata confermata anche da numerose decisioni dell'ABF.
pagina 10 di 12 “Qualsiasi clausola contrattuale che imponga alla controparte consumatrice la limitazione o la negazione del diritto a un'equa riduzione del costo totale del credito è da reputarsi vessatoria, in quanto istitutiva di un ulteriore e significativo squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore, quindi nulla” (ex plurimis, ABF Napoli n. 3415/2013).
D'altronde, privare il consumatore del diritto al rimborso parziale (anche) degli oneri contrattuali recurring significherebbe escludere sostanzialmente la ripetibilità di alcuni indebiti, in relazione a somme il cui trattenimento da parte della banca non può giustificarsi in relazione all'estinzione anticipata del contratto.
Ne discende la vessatorietà, e conseguente nullità, della clausola in esame, difformemente da quanto statuito dalla sentenza appellata (cfr. ex multis, Tribunale Catania, sez. IV, 21 giugno 2025, n. 3239; Tribunale Catania, sez. IV, 18 luglio 2024 n. 3669; Tribunale Catania, sez. IV, 13 giugno 2024 n. 2878).
Peraltro, al tempo in cui fu concluso il contratto per cui è causa, l'art. 125, comma 2 T.U.B. già statuiva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Vero è che l'art. 125sexies T.U.B., che ha disciplinato in maniera più analitica i contenuti di tale diritto al rimborso, è stato introdotto solo dal D. Lgs. n. 141/2010, ma è altresì evidente che trattasi di una norma meramente ricognitiva di una disciplina preesistente, già riconducibile allo stesso art. 125, comma 2 T.U.B., laddove si prevedeva che, in caso di estinzione anticipata, il debitore avesse diritto ad un'equa riduzione del costo dell'intera operazione, nonché al D.M. 8 luglio 1992, il quale include tra i pagamenti al creditore capitale residuo, interessi ed oneri maturati fino a quel momento, per tali ultimi intendendosi proprio commissioni bancarie, d'intermediazione e assicurative (cfr. Tribunale di Catania, sez. IV, ordinanza 23 dicembre 2019 n. 9439).
Sul criterio di calcolo del rimborso. In merito al criterio di calcolo da applicare in caso di rimborso dei costi susseguente all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, si rileva preliminarmente che né il legislatore, europeo e italiano, né la sentenza EX né tantomeno la pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022 si occupano di stabilire quale sia quello (corretto) da utilizzare. Pertanto, nel caso di specie – in cui il contratto prevedeva la totale irripetibilità dei costi – si ritiene applicabile il criterio della competenza economica (cd. pro rata temporis), considerato dalla giurisprudenza quale criterio generale di calcolo;
tale regola, peraltro, è stata successivamente codificata dall'art. 125sexies comma 2 T.U.B. (norma applicabile soltanto ai contratti successivi al 25 luglio 2021, ma che esprime principi riferibili alle estinzioni anticipate di contratti conclusi anteriormente), secondo cui “i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato” (cfr. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 1211 del 19 gennaio 2022; n. 10159 del 5 giugno 2020; Collegio di ABF decisione n. 2084 del 19 aprile 2013; nello stesso senso, v. Tribunale Catania, sez. IV, 13 giugno 2024 n. 2878; Tribunale Catania, sez. IV, 12 giugno 2023 n. 2521).
pagina 11 di 12 In applicazione del suddetto criterio:
- il costo iniziale degli oneri addebitati al cliente va diviso per il numero di rate complessive previste dal contratto (n. 120);
- il risultato di tale divisione viene poi moltiplicato per il numero di rate residue (48);
- il numero così ottenuto corrisponde alla quota residua che l'istituto di credito è tenuto a rimborsare. Così per euro 1.221,66 (al netto di euro 176,54 già rimborsati dall'appellata). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da vverso la sentenza n. Parte_1 2726/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania all'esito del procedimento iscritto al n. 3506/2023 R.G. G.d.P. Catania;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della clausola contenuta nell'art.
1.1 del contratto di finanziamento n. 701645 del 19 aprile 2007;
- condanna l rimborso degli oneri Controparte_8 contenuti nelle clausole del ridetto contratto per euro 1.221,66, oltre interessi come da domanda;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida per il giudizio di 1° grado in euro 800, 00 e per il giudizio di 2° grado in euro 1100, 00, oltre iva, cpa e spese vive. Così deciso in Catania, il 31 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12562/2023 R.G. promossa da: in persona dell'amministratore unico pro tempore, con sede Parte_1 legale in C.so Martiri della Libertà n. 38, Catania, codice fiscale e Partita IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia Libro (codice fiscale , con studio in C.F._1 via Gabriele D'Annunzio n. 212, Catania, giusta procura rilasciata su documento separato da considerarsi in calce all'atto di appello;
appellante
contro
:
con sede legale in via Venti Settembre n. 30, Roma, Controparte_1 codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. in persona della P.IVA_2 Procuratrice Speciale Dott.ssa – giusta procura per atto Notar Dott. in CP_2 Persona_1 Roma dell'11 maggio 2021, repertorio n. 7971, raccolta n. 6451, registrata ad Albano Laziale il 12 maggio 2021 al n. 9192, Serie 1T – rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Giacomo Caturano (codice fiscale , presso il cui studio in C.so Umberto I n. 22, Napoli, è elettivamente C.F._2 domiciliato, giusta procura rilasciata su documento separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione depositata nel fascicolo telematico n. 12562/2023 R.G. Trib. Catania;
appellata CONCLUSIONI All'udienza del 31 marzo 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato il 15 novembre 2023, la Parte_1 impugnava la sentenza n. 2726/2023 dell'11 ottobre 2023, emessa all'esito del procedimento
[...] iscritto al n. 3506/2023 R.G. G.d.P. Catania, con cui il Giudice di Pace “esclusa la natura vessatoria della clausola n.
1.1 del contratto di finanziamento (n. 701645 del 19 aprile 2007 n.d.r.), in quanto doppiamente sottoscritta dal consumatore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.” e rilevato che “gli importi indicati nel documento di sintesi della proposta di contratto di finanziamento non sono rimborsabili atteso che al caso de quo non si applica l'art. 125 sexies del D. Lgs. 141/10, essendo il contratto sottoscritto prima della sua entrata in vigore, giusto il principio della
pagina 1 di 12 irretroattività della legge”, rigettava la domanda attorea di restituzione della somma di € 1.221,66 a titolo di commissioni ed oneri anche assicurativi non interamente rimborsati dall'Istituto di credito al momento dell'estinzione anticipata del contratto e compensava le spese di lite, stante il contrasto giurisprudenziale in materia. In particolare, l'appellante rilevava che: a) il Giudice, accertata la natura abusiva della clausola, avrebbe dovuto applicare la disciplina di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, con conseguente dichiarazione di nullità (di protezione) della clausola, anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.; b) la ridetta clausola avrebbe dovuto intendersi automaticamente sostituita, ex art. 1419 c.c., con l'art. 125 TUB (norma imperativa), “ratione temporis applicabile secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata e le direttive europee 87/102/CEE e 90/88/CEE che, già al momento di conclusione del contratto (in virtù della natura dichiarativa della sentenza EX), imponeva la rimborsabilità di tutti i costi, compresi quelli up front”; c) non avrebbe fornito alcuna prova “della trattativa che avrebbe dovuto compiersi con il CP_3 cliente in sede di stipula del contratto per le modalità ed rimborsi a quest'ultimo dovuti nel caso in cui avesse optato per l'estinzione anticipata del rapporto obbligatorio”; d) il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non aver ritenuto applicabile alla fattispecie de qua la disciplina prevista dall'art. 125 sexies D. Lgs. n. 141/2010, “avente esclusivamente natura ricognitiva della precedente disciplina così come ricostruita sulla base dei dettami della Corte di Giustizia Europea che, con la cd. Sentenza EX… ha riconosciuto al consumatore, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il diritto ad una riduzione di tutti i costi connessi, compresi quelli non strettamente legati alla durata del contratto (costi up front)”. Conseguentemente, in applicazione del criterio di calcolo cd. pro rata temporis, chiedeva il rimborso della somma di € 1.221.66. ovvero “della maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa dal Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto”.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio eccependo: CP_3 a) in via preliminare, la carenza di legittimazione/titolarità attiva della presunta cessionaria del credito, atteso che “l'atto di cessione reca la sottoscrizione non autenticata del supposto cedente... Tale modalità non risulta conferire certezza all'operazione, dacché è il cessionario che palesa la propria qualità al (presunto) debitore ceduto, senza alcuna “garanzia” sull'autenticità della sottoscrizione del cedente” nonché la carenza di titolarità passiva della rispetto alle CP_3 richieste restitutorie di costi incassati da soggetti terzi, quali costi di intermediazione e premi di polizza, riscossi dall'Intermediario e dalla Compagnia Assicuratrice, evidenziando, altresì, che il premio residuo fosse già stato rimborsato dalla Compagnia;
b) nel merito, “la piena liceità e l'assenza di qualsivoglia vessatorietà della clausola contrattuale n.
1.1. del finanziamento”, in quanto specificatamente approvata per iscritto e oggetto di adeguata negoziazione tra le parti;
c) l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B., in quanto introdotto dopo l'estinzione del rapporto per cui è causa, al quale sarebbero invece applicabili “la disciplina del previgente art. 125, co. 2 T.U.B., a sua volta frutto della “prima direttiva” sul credito ai consumatori (87/102/CE)” e dell'art. 6 bis, comma 3 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 quale “norma primaria speciale per il comparto della cessione del quinto”; d) l'inapplicabilità del criterio pro rata temporis, in favore, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, di quello del “costo ammortizzato”.
pagina 2 di 12 In caso di accoglimento del gravame, atteso il contrasto giurisprudenziale in materia, chiedeva la compensazione delle spese di lite. La prima udienza, fissata per il 15 aprile 2024, veniva rinviata all'11 novembre 2024, al fine di consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado, non risultante agli atti di giudizio. Alla superiore udienza, le parti insistevano nei propri precedenti scritti difensivi e verbali di causa e chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
il Giudice rinviava all'udienza del 21 marzo 2025 (poi differita d'ufficio al 31 marzo 2025). Alla predetta udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni come da atti ritualmente depositati;
il Giudice poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
***************** L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni che verranno esposte nel prosieguo.
Sulla legittimazione attiva. Anche in primo grado, l'odierna appellata aveva rilevato il difetto legittimazione attiva della
[...]
stante la mancata autenticazione della firma apposta sul contratto di cessione da Parte_1 parte del sig. Persona_2 Tale eccezione è già stata superata, atteso il deposito, unitamente alle note conclusive autorizzate, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 23 giugno 2023, autenticata dal Notaio
[...]
, con la quale il sig. conferma(va) di aver apposto la propria firma Per_3 Persona_2 sull'atto di cessione del credito de quo. Pertanto, si ritiene che la società sia legittimata ad agire e resistere nel presente giudizio.
Sulla legittimazione passiva. L'appellata ha eccepito, altresì, di non essere “legittimata passiva della domanda di ripetizione di detti costi e/o comunque… titolare dell'eventuale debito restitutorio, in quanto non può configurarsi come effettivo accipiens degli stessi a norma dell'art. 2033 c.c., interamente corrisposti alla intermediaria e incassati da quest'ultima. Nel caso di specie, il cliente, interessato a ricevere un finanziamento da Con restituirsi mediante trattenuta di quota di stipendio, non si è rivolto direttamente alla CP_4 (mutuante), ma si è liberamente recato presso un agente ( n.d.r.) al fine di ottenere Controparte_5 assistenza e consulenza ai fini della scelta del soggetto mutuante”. Tale eccezione non è meritevole di accoglimento. L'obbligo di rimborso, infatti, riguarda anche le commissioni di intermediazione, non rilevando la circostanza, anch'essa eccepita, per cui l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare somme che lo stesso ha versato a terzi quale remunerazione per l'attività svolta. Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125sexies comma 3 T.U.B. (non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale sussistente tra il rapporto di finanziamento ed il contratto mediazione creditizia, che rende il secondo accessorio al primo. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione, residuando all'istituto di credito esclusivamente il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza, 4 gennaio 2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 2 febbraio 2023, n. 81). La circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni pagina 3 di 12 tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi (nella giurisprudenza di questo Ufficio, si rinvia alla sentenza n. 2780 del 6 giugno 2024). Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconducibilità della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (cfr. Tribunale Napoli, 6 luglio 2022 n. 6801 e 30 settembre 2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'ABF ha da tempo riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di Coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato e incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Posto l'indebito da ripetere, l'accipiens, legittimato passivo dell'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c., dev'essere identificato in colui che riceve quanto pagato dal cliente, non importa se per conto proprio o altrui (Collegio di Coordinamento ABF, n. 6816/2018). Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore o dell'assicuratore rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi a tali attività vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare al mediatore quanto dovuto (cfr. Tribunale Napoli, Sez. II, 24 maggio 2022, n. 5184 e 9 febbraio 2021, n. 1273).
Sulla normativa applicabile alla fattispecie de qua e sul superamento della distinzione tra costi recurring e up front. Il procedimento de quo ha ad oggetto la dibattuta questione relativa alla mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali (tra cui, commissioni di istruttoria, di attivazione e di intermediazione) per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata del finanziamento. La disciplina è oggi contenuta nell'art. 125sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (d'ora in avanti Testo Unico Bancario - T.U.B.), introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. In particolare, il comma 1 della suddetta norma stabilisce che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta nell'art. 125, comma 2, T.U.B., il quale, in recepimento dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE nella formulazione al tempo vigente, stabiliva quanto segue: “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
pagina 4 di 12 Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. dell'8 luglio 1992, il quale ribadiva la facoltà per il consumatore di adempiere ante tempus mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri medio tempore maturati (comma 3). Tale obbligo restitutorio è stato confermato e ulteriormente precisato, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal D. Lgs. n. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125sexies. In caso di rimborso anticipato del finanziamento, pertanto, è pacifico che il consumatore abbia diritto ad una riduzione degli esborsi posti a suo carico. Il punto controverso risiede nella corretta individuazione del “costo complessivo del credito”. Per tale si intendono, ai sensi dell'art. 3 lett. g) della Direttiva UE n. 2008/48, “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; parimenti, l'art. 121, lett. e) T.U.B. stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. Tanto chiarito, in merito alla riduzione del costo del credito dovuta dal finanziatore al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, si sono pronunciate sia la Banca d'Italia sia l'Arbitro Bancario e Finanziario. Per lungo tempo, la Banca d'Italia, sia con riferimento alla previgente disciplina di cui all'art. 125 T.U.B. che a quella contenuta nell'attuale formulazione dell'art. 125sexies T.U.B., ha limitato il rimborso anticipato in favore del consumatore ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione del diritto al rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up front). Con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (come nella fattispecie de qua) e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte ribadito che:
“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”; “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”; è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza”; “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09). Conformemente, anche il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha confermato che “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo
pagina 5 di 12 chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167; nello stesso senso ABF Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035 e 10 maggio 2017, n. 5031). Il superiore quadro interpretativo ha subito però un mutamento a seguito della nota pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (cd. sentenza EX), resa nella causa C-383/2018, con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza operare la tradizionale distinzione tra costi up front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili). La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al suddetto principio, affermando il diritto all'integrale rimborso di tutti i costi sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front… Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF… La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda… Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring… Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring” (ex multis, ABF Collegio di Coordinamento, 17 dicembre 2019 n. 26525).
pagina 6 di 12 Nemmeno la sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, UN NK Austria) della CGUE, richiamata dall'appellata, è idonea a scalfire la superiore ricostruzione. Con il superiore provvedimento, la Corte ha affermato che “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Tale conclusione, ad un primo esame, sembra porsi in contrasto con i principi enunciati nella sentenza EX poc'anzi citata. Le diverse conclusioni cui giunge la Corte, invero, sono pienamente giustificate dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, rispetto a quella del credito al consumo (oggetto del presente giudizio). Ed infatti, se nella Direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la CP_6 riduzione sia dei costi recurring che up front, in caso di rimborso anticipato del credito, trova la sua giustificazione nell'obiettiva difficoltà di determinazione dei costi correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampia discrezionalità degli istituti di credito nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella Direttiva 2014/17 (oggetto del caso UN NK Austria e relativa ai crediti immobiliari), tale problema non sussiste. La predetta finalità di tutela del consumatore verrebbe infatti garantita dal cd. modulo PIES (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato), il quale consentirebbe al consumatore di distinguere adeguatamente i costi connessi alla durata del contratto (par. 34).
“Una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (sentenza cit.). Pertanto, ad avviso della Corte, la Direttiva 2014/17/CE prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla Direttiva 2008/48/CE, essendo l'Istituto creditizio tenuto a fornire, mediante il suddetto modulo, adeguate informazioni precontrattuali. Tale specifico presidio di trasparenza, previsto esclusivamente per il credito immobiliare, giustificherebbe, quindi, un approccio difforme nelle due fattispecie. Nello stesso senso si è espresso anche l'ABF di Palermo, che ha chiarito che “la decisione EX non può ritenersi smentita o superata dalla sentenza del 9/2/2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, avendo questa anzi “valorizzato, a fini decisori, le differenze di “contesto” tra la direttiva 2008/48/CE e la direttiva 2014/17/CE e rimarcato la diversità oggettiva tra le due tipologie di costi sottesi nella pressoché identica formulazione testuale dell'art. 16 dell'una e dell'art. 25 dell'altra” (Collegio di Milano decisione n. 2894/2023)” (ABF Palermo, decisione n. 8961 del 29 luglio 2024; in termini analoghi, decisione n. 3854 del 16 aprile 2025). CP_7 In materia, è intervenuta anche la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies comma 2 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con L. n. 106/2021, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata – con esclusivo riferimento ai contratti conclusi tra l'entrata in vigore del D.L. n. 141/2010 (di attuazione della Direttiva 2008/48/CE) e quella della legge n. 106/2021.
pagina 7 di 12 Ad avviso della Consulta, tale limitazione si pone(va) in contrasto la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla CGUE con la sentenza C-383/18, cd. EX, più volte richiamata. Il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 1 comma 1bis del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni, dalla L. n. 103/2023, che ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”. Tale disciplina, da una parte, ha codificato il principio c.d. del costo ammortizzato e, dall'altra, nonostante l'inciso iniziale (“nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), ha escluso dalla riduzione le imposte nonché
“i costi sostenuti per la conclusione dei contratti”. Tuttavia, la superiore regolamentazione deve considerarsi a sua volta superata, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, dall'art. 27 (“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del D.L. n. 104/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2023, secondo cui “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”. In tale ultima norma, manca qualsivoglia riferimento tanto all'irripetibilità degli oneri up front (richiamando la stessa esclusivamente le imposte) quanto alla regola del costo ammortizzato quale criterio applicabile per la riduzione del costo totale del credito;
tuttavia, il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125sexies T.U.B. “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione estensiva della disciplina, così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'UE e dalla Corte costituzionale, con conseguente inclusione nel rimborso anche dei costi up front. Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che (pur senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha ricordato che: “l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”; “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al
pagina 8 di 12 consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB”; pur nella vigenza dell'art. 125 T.U.B., “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive (europee)” (Cass. Civile, sez. II, ordinanza 6 settembre 2023, n. 25977). Conseguentemente, alla luce della richiamata disciplina, atteso il venir meno, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, della distinzione tra costi up front e costi recurring, il consumatore ha sempre diritto alla restituzione di tutti i costi non ancora maturati. Conseguentemente, si ritiene assorbita l'eccezione dell'appellato sull'asserita inesistenza del credito
“in quanto non è mai giuridicamente sorto, ostandovi un'espressa pattuizione”.
Sulla vessatorietà e conseguente nullità della clausola 1.1 del contratto di finanziamento. Per gli stessi motivi, non potrà che considerarsi nulla la clausola contrattuale (1.1, nel caso di specie) del contratto di finanziamento che esclude il rimborso “perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005” (Cass. Civile cit.).
La clausola contestata riporta testualmente: “In caso di anticipata estinzione del prestito non sono rimborsabili gli importi indicati nelle lettere A), B), C) D) ed E) di cui al prospetto economico”.
Si tratta delle spese per:
A. commissione bancaria per le prestazioni e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione e gestione del prestito per euro 2.031,28 (di cui euro 300,00 per spese di istruttoria); B. oneri relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto… per euro 506,40; C. oneri, se e per quanto richiesti dall'amministrazione da cui dipende il cedente per la gestione delle trattenute dei pagamenti;
euro 0 D. rivalsa, se e per quanto dovuti, degli oneri erariali, delle spese di notifica, di registrazione e postali per euro 67,84; E. per premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze assicurative previsti al punto 4 delle condizioni generali del contratto per euro 957,86. Per un totale pari ad euro 3.563,36.
Trattandosi di contratto concluso tra professionista e consumatore (B2C), la disciplina applicabile è quella prevista dagli artt. 33 ss. del Codice del Consumo, che, come noto, prescinde dalla specifica sottoscrizione della clausola laddove questa sia da considerarsi vessatoria, con conseguente nullità della stessa ex art. 36, comma 1 (nullità di protezione).
La nozione di clausola vessatoria è data dallo steso art. 33 cit. a mente del quale “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; il comma 2 elenca diverse clausole la cui vessatorietà è presunta sino a prova contraria.
pagina 9 di 12 Nella fattispecie de qua, parte appellata afferma, ai fini della validità della clausola, che la stessa sia stata “frutto di espressa negoziazione e duplice specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.…” e che “il consumatore ha apposto le sottoscrizioni su ben 6 (sei!) schede negoziali, alcune delle quali recanti duplice o triplice specifica approvazione delle clausole potenzialmente “svantaggiose” ex artt. 1341 e 1342 c.c. (tra queste, la clausola 1.1 disciplinante l'estinzione anticipata)”.
Tali eccezioni sono prive di qualsivoglia pregio.
Il contratto è stato predisposto unilateralmente dal professionista tramite formulario e, pertanto, allo stesso andrà applicata la disciplina poc'anzi richiamata del Codice del Consumo e non quella prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c., erroneamente richiamata da controparte.
In particolare, sarebbe stato onere del predisponente dimostrare che tra le parti vi sia stata una specifica trattativa sulla ridetta clausola, da intendere come facoltà (rectius: potere) per l'aderente di incidere sulla determinazione del suo contenuto (ex multis, Corte Appello Firenze, sez. II, 15 maggio 2025 n. 923).
Tale prova non è stata raggiunta.
Pertanto, non soccorre l'art. 34 comma 4, Cod. Cons. che non considera vessatorie “le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale” e non si considera assolto l'onere probatorio previsto dal comma 5, ai sensi del quale “nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”, non ritenendosi sufficiente la doppia (o , eventualmente, plurima) sottoscrizione della clausola sfavorevole, avvenuta peraltro “in maniera indiscriminata” ed “in blocco”.
La Suprema Corte, in una recente pronuncia, ha peraltro evidenziato la radicale differenza tra la tutela formale dell'art. 1341 c.c. e quella sostanziale di cui al Codice del Consumo.
“La trattativa, quale presupposto di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela del consumatore… costituisce un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento… in presenza di accordo frutto di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore. La preclusione discende infatti in tal caso non già dalla vessatorietà della clausola o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizioni, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto” (Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2024 n. 4140).
La vessatorietà della superiore clausola è stata confermata anche da numerose decisioni dell'ABF.
pagina 10 di 12 “Qualsiasi clausola contrattuale che imponga alla controparte consumatrice la limitazione o la negazione del diritto a un'equa riduzione del costo totale del credito è da reputarsi vessatoria, in quanto istitutiva di un ulteriore e significativo squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore, quindi nulla” (ex plurimis, ABF Napoli n. 3415/2013).
D'altronde, privare il consumatore del diritto al rimborso parziale (anche) degli oneri contrattuali recurring significherebbe escludere sostanzialmente la ripetibilità di alcuni indebiti, in relazione a somme il cui trattenimento da parte della banca non può giustificarsi in relazione all'estinzione anticipata del contratto.
Ne discende la vessatorietà, e conseguente nullità, della clausola in esame, difformemente da quanto statuito dalla sentenza appellata (cfr. ex multis, Tribunale Catania, sez. IV, 21 giugno 2025, n. 3239; Tribunale Catania, sez. IV, 18 luglio 2024 n. 3669; Tribunale Catania, sez. IV, 13 giugno 2024 n. 2878).
Peraltro, al tempo in cui fu concluso il contratto per cui è causa, l'art. 125, comma 2 T.U.B. già statuiva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Vero è che l'art. 125sexies T.U.B., che ha disciplinato in maniera più analitica i contenuti di tale diritto al rimborso, è stato introdotto solo dal D. Lgs. n. 141/2010, ma è altresì evidente che trattasi di una norma meramente ricognitiva di una disciplina preesistente, già riconducibile allo stesso art. 125, comma 2 T.U.B., laddove si prevedeva che, in caso di estinzione anticipata, il debitore avesse diritto ad un'equa riduzione del costo dell'intera operazione, nonché al D.M. 8 luglio 1992, il quale include tra i pagamenti al creditore capitale residuo, interessi ed oneri maturati fino a quel momento, per tali ultimi intendendosi proprio commissioni bancarie, d'intermediazione e assicurative (cfr. Tribunale di Catania, sez. IV, ordinanza 23 dicembre 2019 n. 9439).
Sul criterio di calcolo del rimborso. In merito al criterio di calcolo da applicare in caso di rimborso dei costi susseguente all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, si rileva preliminarmente che né il legislatore, europeo e italiano, né la sentenza EX né tantomeno la pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022 si occupano di stabilire quale sia quello (corretto) da utilizzare. Pertanto, nel caso di specie – in cui il contratto prevedeva la totale irripetibilità dei costi – si ritiene applicabile il criterio della competenza economica (cd. pro rata temporis), considerato dalla giurisprudenza quale criterio generale di calcolo;
tale regola, peraltro, è stata successivamente codificata dall'art. 125sexies comma 2 T.U.B. (norma applicabile soltanto ai contratti successivi al 25 luglio 2021, ma che esprime principi riferibili alle estinzioni anticipate di contratti conclusi anteriormente), secondo cui “i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato” (cfr. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 1211 del 19 gennaio 2022; n. 10159 del 5 giugno 2020; Collegio di ABF decisione n. 2084 del 19 aprile 2013; nello stesso senso, v. Tribunale Catania, sez. IV, 13 giugno 2024 n. 2878; Tribunale Catania, sez. IV, 12 giugno 2023 n. 2521).
pagina 11 di 12 In applicazione del suddetto criterio:
- il costo iniziale degli oneri addebitati al cliente va diviso per il numero di rate complessive previste dal contratto (n. 120);
- il risultato di tale divisione viene poi moltiplicato per il numero di rate residue (48);
- il numero così ottenuto corrisponde alla quota residua che l'istituto di credito è tenuto a rimborsare. Così per euro 1.221,66 (al netto di euro 176,54 già rimborsati dall'appellata). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da vverso la sentenza n. Parte_1 2726/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania all'esito del procedimento iscritto al n. 3506/2023 R.G. G.d.P. Catania;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della clausola contenuta nell'art.
1.1 del contratto di finanziamento n. 701645 del 19 aprile 2007;
- condanna l rimborso degli oneri Controparte_8 contenuti nelle clausole del ridetto contratto per euro 1.221,66, oltre interessi come da domanda;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida per il giudizio di 1° grado in euro 800, 00 e per il giudizio di 2° grado in euro 1100, 00, oltre iva, cpa e spese vive. Così deciso in Catania, il 31 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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