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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 450/2020 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.3.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti
CARLO FUMAROLA (c.f. ) e SIMONETTA PASCALI (c.f. C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Lecce alla via Principi C.F._2
di Savoia n. 67;
RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di costituzione, dall'avv. EMILIO TOMA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bari alla via C.F._3
Marchese di Montrone n. 60;
1 RESISTENTE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. RAFFAELLA MARINO (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._4
Bari al Lungomare N. Sauro n. 31/33;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 27.1.2020 la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, conveniva in giudizio il onde sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, “nella misura ritenuta di giustizia”, arrecati - a causa dell'esondazione dei canali Chiara Donna e Lama di Pozzo, verificatasi nell'ottobre 2018 in occasione di piogge intense - al fondo sito in agro di IN (Ta) in Contrada Montedoro, riportato in catasto al foglio 127, p.lla 5 e p.lla 30 (facente parte di una più ampia superficie, di proprietà di e dalla società ricorrente condotto in locazione), della totale estensione di Controparte_3
circa ha 11.36.33 e confinante a est con il canale Chiara Donna e a nord con il canale Lama di
Pozzo. Assumeva la ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa si era riversata all'interno dei suoi fondi, determinando l'allagamento degli stessi e provocando danni alle coltivazioni di cavolfiore (396.850 piante, costate all'azienda € Pt_2
21.269,12). A sostegno della pretesa, depositava fatture di acquisto delle piantine, nonché il fascicolo aziendale. Aggiungeva anche che, a seguito di un precedente giudizio incardinato dalla medesima società dinanzi a questo Tribunale e conclusosi con sentenza n. 1997/2019, le era stato riconosciuto il risarcimento dei danni alle coltivazioni, causati da una precedente analoga esondazione del 2011 dei predetti canali. Lamentava, infine, che dopo l'evento esondativo del 2011 gli argini del canale Lama di Pozzo non erano stati oggetto di nessun tipo di intervento di riparazione e/o manutenzione e che il canale era ostruito da vegetazione, rifiuti e detriti, così da creare disagi ad ogni pioggia, in quanto le acque meteoriche e quelle del canale Lama di Pozzo, che dovrebbero confluire nel fiume Bradano, si riversano, invece, nel piccolo canale Chiara Donna, facendolo esondare.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva in favore della , appartenendo il canale CP_2
Chiara Donna ai corsi d'acqua pubblici della Provincia di Taranto, con conseguente richiesta di
2 autorizzazione alla chiamata in causa. Nel merito, deduceva l'eccezionalità dell'evento e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, contestando la pretesa della società ricorrente di far discendere le conseguenze risarcitorie del giudizio in corso dal mero riferimento alle risultanze istruttorie del precedente giudizio.
A seguito dell'atto di chiamata in causa di terzo, si costituiva in giudizio anche la CP_2
, la quale, a sua volta, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva
[...]
in favore del e, in via residuale, dei Comuni e delle Province;
e, nel merito, Controparte_1 deduceva la mancanza del nesso di causalità tra l'evento dedotto e i danni subiti dalla società ricorrente e, comunque, l'eccezionalità dell'evento atmosferico.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.3.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della società ricorrente, risultante, in parte, dai documenti in atti (cfr. contratto di affitto fondi rustici del 21.12.2012 regolarmente registrato) e, in altra parte, dalle dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Tes_2
, e i quali, confermando il capo 2)
[...] Testimone_3 Testimone_4 dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente, hanno dichiarato tutti che la società Parte_1
coltivava direttamente gli appezzamenti analiticamente indicati in ricorso.
La legittimazione passiva degli Enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte delle relative eccezioni, la fondatezza della pretesa della società ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli Enti parti del presente giudizio, a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dagli enti convenuti in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso
3 paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che tra il 4 e il 5 ottobre 2018 il canale Lama di
Pozzo e il piccolo corso d'acqua Chiara Donna esondavano, provocando l'allagamento dei terreni per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno tutti confermato il capitolo 2) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Tuttavia, sebbene tutti i testi abbiano riferito inequivocamente che i fondi condotti dalla società ricorrente sono rimasti allagati a seguito dell'evento esondativo e le coltivazioni di cavolfiore ivi Pt_2 presenti sono rimaste sommerse dall'acqua, la generica dichiarazione degli stessi e l'estensione dei fondi non consente di ritenere provato con certezza che essi si siano allagati nella loro totalità e che tutte le piantine ivi insistenti sono andate distrutte.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato il capitolo 1) dell'articolazione istruttoria, riferendo che “gli argini del canale Lama di Pozzo erano crollati già nel 2011 e che da allora non è mai stato riparato, di conseguenza le acque meteoriche confluiscono tutte nel Chiara Donna che è insufficiente e non manutenuto” (cfr. dichiarazioni del teste ) e che, pertanto, al Testimone_2
momento dei fatti i due canali de quibus si presentavano in stato di pessima manutenzione.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato gli alvei per cui è causa esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione. Nel
4 caso di specie, nessuno degli enti resistenti ha fornito prova in tal senso.
Per quanto concerne i danni, la parte ricorrente nell'atto introduttivo ha lamentato danni alle coltivazioni di cavolfiori bianchi, quantificandoli in complessivi € 21.269,12, corrispondente al costo sostenuto per l'acquisto delle piantine e chiedendo il risarcimento dei danni “nella misura ritenuta di giustizia”.
Osserva, innanzitutto, il Collegio che il riferimento alla tipologia di coltivazione presente sul fondo al momento dell'allagamento e al danneggiamento del raccolto è stato riferito dai testi (ad esclusione del teste , il quale non ha confermato la quantità di cavolfiori, né il Testimone_3
relativo colore) in modo abbastanza dettagliato: ad esempio, il teste ha riferito Testimone_1 che “nei terreni invasi dall'acqua era in atto una coltura di cavolfiori con investimento di circa
30.000 piante per ettaro costate circa € 21.000,00. Era in previsione un ricavo di circa €
240/250.000,00”. Il teste , invece, confermando anch'egli il capo 3), ha Testimone_2 dichiarato di essere “il fornitore delle piantine che mi sono state regolarmente pagate”; anche il teste ha specificato che “la superficie della destinata a coltura di Testimone_4 Pt_1
cavolfiori bianchi consentiva una messa a dimora di circa 30 piantine per ettaro per un totale di
396.850”.
Le suddette dichiarazioni testimoniali trovano, poi, riscontro anche nella documentazione depositata dalla società ricorrente, la quale ha allegato al ricorso le fatture di acquisto delle piantine di cavolfiori tutte di pochi giorni antecedenti all'evento per cui è causa (fattura n. 26 del 24.9.2018 dell'importo di € 3.088,65, fattura n. 32 del 24.9.2018 dell'importo di € 11.127,60 e fattura n. 33 del
26.9.2028 dell'importo di € 8.065,12 per un totale di € 22.281,37), nonché il fascicolo aziendale, da cui si evince la produzione realizzata sulle varie particelle per cui è causa.
Le dichiarazioni dei testimoni, unite alle fatture di acquisto delle piantine della tipologia di quella riferita dai testi, lascia presumere che le piantine acquistate a settembre 2018 fossero state piantate e presenti sui fondi al momento dell'allagamento.
Tuttavia, il collegio, anche per la sua speciale composizione tecnica, non può non osservare come il capitolo di prova n. 3) sottoposto ai testi e da questi confermato indica la circostanza “vero che il prodotto è andato in massima parte perduto”. La circostanza, così come sottoposta ai testimoni, e le dichiarazioni da essi rese non consente di ritenere provato che la coltura in atto al momento dell'esondazione sia andata persa nella sua totalità. Peraltro, il risarcimento del danno non può non tenere conto dell'eventuale sfrido nella produzione e dei costi per la produzione e il raccolto che la società ricorrente non ha sostenuto a seguito dell'evento per cui è causa.
Né la prova dell'esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla documentazione fotografica agli atti, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso
5 ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento quantitativo delle colture così come descritto nel ricorso.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale intercorrente tra la data della domanda (27.1.2020) e quella di verificazione dell'evento (4-5.10.2018).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni (giacché andate perdute “in massima parte”), ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrano i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa del danno emergente subito alle colture di cavolfiori bianchi, ossia alla perdita delle piante innestate sul suolo al momento dell'evento. Tale liquidazione è ritenuta congrua nella misura dell'80% degli importi di cui alle fatture di acquisto depositate (ossia all'80% di € 22.281,37, pari ad € 17.825,09).
Ritiene, invece, il collegio che non possa essere riconosciuto alla società ricorrente anche il lucro cessante, relativo al mancato guadagno derivante dalla vendita dei cavolfiori.
Innanzitutto, tale domanda non risulta specificamente formulata nell'atto introduttivo in cui è fatto riferimento solo ai costi per l'acquisto delle piantine di cavolfiori andate in massima parte distrutte dall'esondazione; né può ritenersi esaustiva la deduzione contenuta nella successiva memoria conclusionale e nelle note per l'udienza, in cui la parte si è limitata a chiedere l'ammissione di una CTU per acquisire la prova del “presumibile mancato reddito”. La domanda, quindi, oltre a non risultare specificamente formulata, difetta anche dell'esposizione dei fatti costitutivi, non avendo la società ricorrente neppure dedotto i guadagni realizzati da tale coltivazione negli anni precedenti.
Ad ogni modo, oltre a tale carenza di allegazione, in ordine ai redditi conseguiti dal raccolto di
6 difetta qualsiasi prova documentale, atteso che la società non ha prodotto i bilanci degli Parte_3
anni precedenti e di quelli successivi all'evento al fine di fornire la prova del mancato guadagno, né ha depositato documentazione fiscale e reddituale utile a tale fine.
Il collegio, peraltro, osserva che, visto il tempo in cui si è realizzata l'alluvione, è presumibile ritenere che dopo l'allagamento dei fondi, la società abbia provveduto ad un nuovo acquisto di piante di cavolfiore per mettere a regime la produzione.
In mancanza della suddetta documentazione la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare
“l'incidenza per la produttività negli anni futuri” e il “presumibile mancato reddito” è inammissibile, in quanto sarebbe meramente esplorativa e priva di documenti sui quali eseguire l'accertamento richiesto.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno deve rispondere il , attesi i principi già Controparte_1
espressi da questo Tribunale (cfr. sentenza n. 1997/2019), dai quali non vi è motivo di discostarsi,
CP_ anche in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed, infatti, il canale Lama di Pozzo è un'opera di bonifica idraulica in carico al e a CP_1 servizio dell'area occidentale della Provincia di Taranto al confine con la Regione Basilicata.
Inoltre, esso non rientra nell'elenco dei corsi d'acqua classificati come “acque pubbliche”.
Ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Nel caso di specie, non si tratta di un corso d'acqua pubblica, né di un'opera idraulica relativa ad esso, bensì di un'opera artificiale di bonifica, affidata alla gestione e manutenzione dei proprietari del comprensorio all'uopo riuniti in consorzio, persona giuridica di diritto pubblico titolare dell'obbligo di manutenzione.
Pertanto, la legittimazione passiva deve essere attribuita soltanto al e non anche alla CP_1
chiamata in causa. CP_2
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione dei corsi d'acqua oggetto di giudizio incombe sul convenuto e che, quindi, quest'ultimo risponde dei danni derivanti CP_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, il va Controparte_1
condannato al risarcimento del danno in favore della società nella somma complessiva Parte_1 di € 17.825,09.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data
7 dell'evento (5 ottobre 2018) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite tra la ricorrente e il seguono la soccombenza, con condanna del CP_1
al pagamento, in favore della nella misura liquidata in dispositivo secondo i CP_1 Parte_1
parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
Le spese di lite tra il e la chiamata in Controparte_1 CP_2 causa dal quale unico soggetto responsabile della custodia dei corsi d'acqua, seguono la CP_1
soccombenza, con condanna del alla rifusione in favore della , nella CP_1 CP_2
misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti del e della Controparte_1 CP_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
[...]
1) condanna il in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 17.825,09, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (5 ottobre 2018) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna il in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della delle Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna il in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della
, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso CP_2
forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
8 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 450/2020 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.3.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti
CARLO FUMAROLA (c.f. ) e SIMONETTA PASCALI (c.f. C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Lecce alla via Principi C.F._2
di Savoia n. 67;
RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di costituzione, dall'avv. EMILIO TOMA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bari alla via C.F._3
Marchese di Montrone n. 60;
1 RESISTENTE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. RAFFAELLA MARINO (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._4
Bari al Lungomare N. Sauro n. 31/33;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 27.1.2020 la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, conveniva in giudizio il onde sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, “nella misura ritenuta di giustizia”, arrecati - a causa dell'esondazione dei canali Chiara Donna e Lama di Pozzo, verificatasi nell'ottobre 2018 in occasione di piogge intense - al fondo sito in agro di IN (Ta) in Contrada Montedoro, riportato in catasto al foglio 127, p.lla 5 e p.lla 30 (facente parte di una più ampia superficie, di proprietà di e dalla società ricorrente condotto in locazione), della totale estensione di Controparte_3
circa ha 11.36.33 e confinante a est con il canale Chiara Donna e a nord con il canale Lama di
Pozzo. Assumeva la ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa si era riversata all'interno dei suoi fondi, determinando l'allagamento degli stessi e provocando danni alle coltivazioni di cavolfiore (396.850 piante, costate all'azienda € Pt_2
21.269,12). A sostegno della pretesa, depositava fatture di acquisto delle piantine, nonché il fascicolo aziendale. Aggiungeva anche che, a seguito di un precedente giudizio incardinato dalla medesima società dinanzi a questo Tribunale e conclusosi con sentenza n. 1997/2019, le era stato riconosciuto il risarcimento dei danni alle coltivazioni, causati da una precedente analoga esondazione del 2011 dei predetti canali. Lamentava, infine, che dopo l'evento esondativo del 2011 gli argini del canale Lama di Pozzo non erano stati oggetto di nessun tipo di intervento di riparazione e/o manutenzione e che il canale era ostruito da vegetazione, rifiuti e detriti, così da creare disagi ad ogni pioggia, in quanto le acque meteoriche e quelle del canale Lama di Pozzo, che dovrebbero confluire nel fiume Bradano, si riversano, invece, nel piccolo canale Chiara Donna, facendolo esondare.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva in favore della , appartenendo il canale CP_2
Chiara Donna ai corsi d'acqua pubblici della Provincia di Taranto, con conseguente richiesta di
2 autorizzazione alla chiamata in causa. Nel merito, deduceva l'eccezionalità dell'evento e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti, contestando la pretesa della società ricorrente di far discendere le conseguenze risarcitorie del giudizio in corso dal mero riferimento alle risultanze istruttorie del precedente giudizio.
A seguito dell'atto di chiamata in causa di terzo, si costituiva in giudizio anche la CP_2
, la quale, a sua volta, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva
[...]
in favore del e, in via residuale, dei Comuni e delle Province;
e, nel merito, Controparte_1 deduceva la mancanza del nesso di causalità tra l'evento dedotto e i danni subiti dalla società ricorrente e, comunque, l'eccezionalità dell'evento atmosferico.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.3.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della società ricorrente, risultante, in parte, dai documenti in atti (cfr. contratto di affitto fondi rustici del 21.12.2012 regolarmente registrato) e, in altra parte, dalle dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Tes_2
, e i quali, confermando il capo 2)
[...] Testimone_3 Testimone_4 dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente, hanno dichiarato tutti che la società Parte_1
coltivava direttamente gli appezzamenti analiticamente indicati in ricorso.
La legittimazione passiva degli Enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte delle relative eccezioni, la fondatezza della pretesa della società ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli Enti parti del presente giudizio, a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dagli enti convenuti in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso
3 paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che tra il 4 e il 5 ottobre 2018 il canale Lama di
Pozzo e il piccolo corso d'acqua Chiara Donna esondavano, provocando l'allagamento dei terreni per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno tutti confermato il capitolo 2) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente. Tuttavia, sebbene tutti i testi abbiano riferito inequivocamente che i fondi condotti dalla società ricorrente sono rimasti allagati a seguito dell'evento esondativo e le coltivazioni di cavolfiore ivi Pt_2 presenti sono rimaste sommerse dall'acqua, la generica dichiarazione degli stessi e l'estensione dei fondi non consente di ritenere provato con certezza che essi si siano allagati nella loro totalità e che tutte le piantine ivi insistenti sono andate distrutte.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato il capitolo 1) dell'articolazione istruttoria, riferendo che “gli argini del canale Lama di Pozzo erano crollati già nel 2011 e che da allora non è mai stato riparato, di conseguenza le acque meteoriche confluiscono tutte nel Chiara Donna che è insufficiente e non manutenuto” (cfr. dichiarazioni del teste ) e che, pertanto, al Testimone_2
momento dei fatti i due canali de quibus si presentavano in stato di pessima manutenzione.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato gli alvei per cui è causa esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione. Nel
4 caso di specie, nessuno degli enti resistenti ha fornito prova in tal senso.
Per quanto concerne i danni, la parte ricorrente nell'atto introduttivo ha lamentato danni alle coltivazioni di cavolfiori bianchi, quantificandoli in complessivi € 21.269,12, corrispondente al costo sostenuto per l'acquisto delle piantine e chiedendo il risarcimento dei danni “nella misura ritenuta di giustizia”.
Osserva, innanzitutto, il Collegio che il riferimento alla tipologia di coltivazione presente sul fondo al momento dell'allagamento e al danneggiamento del raccolto è stato riferito dai testi (ad esclusione del teste , il quale non ha confermato la quantità di cavolfiori, né il Testimone_3
relativo colore) in modo abbastanza dettagliato: ad esempio, il teste ha riferito Testimone_1 che “nei terreni invasi dall'acqua era in atto una coltura di cavolfiori con investimento di circa
30.000 piante per ettaro costate circa € 21.000,00. Era in previsione un ricavo di circa €
240/250.000,00”. Il teste , invece, confermando anch'egli il capo 3), ha Testimone_2 dichiarato di essere “il fornitore delle piantine che mi sono state regolarmente pagate”; anche il teste ha specificato che “la superficie della destinata a coltura di Testimone_4 Pt_1
cavolfiori bianchi consentiva una messa a dimora di circa 30 piantine per ettaro per un totale di
396.850”.
Le suddette dichiarazioni testimoniali trovano, poi, riscontro anche nella documentazione depositata dalla società ricorrente, la quale ha allegato al ricorso le fatture di acquisto delle piantine di cavolfiori tutte di pochi giorni antecedenti all'evento per cui è causa (fattura n. 26 del 24.9.2018 dell'importo di € 3.088,65, fattura n. 32 del 24.9.2018 dell'importo di € 11.127,60 e fattura n. 33 del
26.9.2028 dell'importo di € 8.065,12 per un totale di € 22.281,37), nonché il fascicolo aziendale, da cui si evince la produzione realizzata sulle varie particelle per cui è causa.
Le dichiarazioni dei testimoni, unite alle fatture di acquisto delle piantine della tipologia di quella riferita dai testi, lascia presumere che le piantine acquistate a settembre 2018 fossero state piantate e presenti sui fondi al momento dell'allagamento.
Tuttavia, il collegio, anche per la sua speciale composizione tecnica, non può non osservare come il capitolo di prova n. 3) sottoposto ai testi e da questi confermato indica la circostanza “vero che il prodotto è andato in massima parte perduto”. La circostanza, così come sottoposta ai testimoni, e le dichiarazioni da essi rese non consente di ritenere provato che la coltura in atto al momento dell'esondazione sia andata persa nella sua totalità. Peraltro, il risarcimento del danno non può non tenere conto dell'eventuale sfrido nella produzione e dei costi per la produzione e il raccolto che la società ricorrente non ha sostenuto a seguito dell'evento per cui è causa.
Né la prova dell'esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla documentazione fotografica agli atti, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso
5 ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento quantitativo delle colture così come descritto nel ricorso.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale intercorrente tra la data della domanda (27.1.2020) e quella di verificazione dell'evento (4-5.10.2018).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni (giacché andate perdute “in massima parte”), ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrano i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa del danno emergente subito alle colture di cavolfiori bianchi, ossia alla perdita delle piante innestate sul suolo al momento dell'evento. Tale liquidazione è ritenuta congrua nella misura dell'80% degli importi di cui alle fatture di acquisto depositate (ossia all'80% di € 22.281,37, pari ad € 17.825,09).
Ritiene, invece, il collegio che non possa essere riconosciuto alla società ricorrente anche il lucro cessante, relativo al mancato guadagno derivante dalla vendita dei cavolfiori.
Innanzitutto, tale domanda non risulta specificamente formulata nell'atto introduttivo in cui è fatto riferimento solo ai costi per l'acquisto delle piantine di cavolfiori andate in massima parte distrutte dall'esondazione; né può ritenersi esaustiva la deduzione contenuta nella successiva memoria conclusionale e nelle note per l'udienza, in cui la parte si è limitata a chiedere l'ammissione di una CTU per acquisire la prova del “presumibile mancato reddito”. La domanda, quindi, oltre a non risultare specificamente formulata, difetta anche dell'esposizione dei fatti costitutivi, non avendo la società ricorrente neppure dedotto i guadagni realizzati da tale coltivazione negli anni precedenti.
Ad ogni modo, oltre a tale carenza di allegazione, in ordine ai redditi conseguiti dal raccolto di
6 difetta qualsiasi prova documentale, atteso che la società non ha prodotto i bilanci degli Parte_3
anni precedenti e di quelli successivi all'evento al fine di fornire la prova del mancato guadagno, né ha depositato documentazione fiscale e reddituale utile a tale fine.
Il collegio, peraltro, osserva che, visto il tempo in cui si è realizzata l'alluvione, è presumibile ritenere che dopo l'allagamento dei fondi, la società abbia provveduto ad un nuovo acquisto di piante di cavolfiore per mettere a regime la produzione.
In mancanza della suddetta documentazione la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare
“l'incidenza per la produttività negli anni futuri” e il “presumibile mancato reddito” è inammissibile, in quanto sarebbe meramente esplorativa e priva di documenti sui quali eseguire l'accertamento richiesto.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno deve rispondere il , attesi i principi già Controparte_1
espressi da questo Tribunale (cfr. sentenza n. 1997/2019), dai quali non vi è motivo di discostarsi,
CP_ anche in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed, infatti, il canale Lama di Pozzo è un'opera di bonifica idraulica in carico al e a CP_1 servizio dell'area occidentale della Provincia di Taranto al confine con la Regione Basilicata.
Inoltre, esso non rientra nell'elenco dei corsi d'acqua classificati come “acque pubbliche”.
Ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Nel caso di specie, non si tratta di un corso d'acqua pubblica, né di un'opera idraulica relativa ad esso, bensì di un'opera artificiale di bonifica, affidata alla gestione e manutenzione dei proprietari del comprensorio all'uopo riuniti in consorzio, persona giuridica di diritto pubblico titolare dell'obbligo di manutenzione.
Pertanto, la legittimazione passiva deve essere attribuita soltanto al e non anche alla CP_1
chiamata in causa. CP_2
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione dei corsi d'acqua oggetto di giudizio incombe sul convenuto e che, quindi, quest'ultimo risponde dei danni derivanti CP_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, il va Controparte_1
condannato al risarcimento del danno in favore della società nella somma complessiva Parte_1 di € 17.825,09.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data
7 dell'evento (5 ottobre 2018) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite tra la ricorrente e il seguono la soccombenza, con condanna del CP_1
al pagamento, in favore della nella misura liquidata in dispositivo secondo i CP_1 Parte_1
parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
Le spese di lite tra il e la chiamata in Controparte_1 CP_2 causa dal quale unico soggetto responsabile della custodia dei corsi d'acqua, seguono la CP_1
soccombenza, con condanna del alla rifusione in favore della , nella CP_1 CP_2
misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti del e della Controparte_1 CP_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
[...]
1) condanna il in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 17.825,09, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (5 ottobre 2018) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) condanna il in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della delle Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna il in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della
, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso CP_2
forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
8 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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