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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/06/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5482 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 17/11/2023 ed iscritto al n 5482 - 2023 RG , vertente tra
- (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Ruggiero (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria, alla via Santa Lucia al Parco n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente -
Contro con sede in via Cassoli di Lamezia Terme, p. Controparte_1
i.v.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore - P.IVA_1
Amministratore Delegato sig. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Alessandro Cortese (cod. fisc. ), giusta CodiceFiscale_3 procura in atti;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente espone che:
- Con DDG n. 4862 del 16/04/2019 veniva aggiudicata, ai sensi dell'art.32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, la procedura di gara per “l'affidamento per la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Reggio Calabria loc. Sambatello” all'operatore economico Consorzio
1 Ordinario di Concorrenti da costituirsi: (Capogruppo) CP_3
(mandante) - (mandante) - Controparte_4 CP_5 [...]
(mandante). Controparte_6
- In data 07/05/2020 veniva sottoscritto il contratto con la società consortile a
, allo scopo Controparte_7 costituita.
- Il ricorrente, in data 06/08/2021, veniva assunto dalla predetta società
“ ”, dapprima in Controparte_7 Controparte_7 virtù di contratto a tempo determinato, full time, con la qualifica di impiegato tecnico, livello 5B, successivamente, a far data dal 01/09/2022 il contratto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato.
- Il ricorrente è sempre stato impiegato all'interno dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Reggio Calabria, loc. Sambatello nell'ambito dell'appalto di realizzazione e gestione dei rifiuti stipulato dalla con la CP_7 [...]
. Controparte_8
- Il ricorrente, nell'ambito dell'appalto in questione, oltre ad essere impiegato nell'attività di ristrutturazione dell'impianto di trattamento rifiuti, era chiamato a svolgere molteplici mansioni: A) attività di programmazione e controllo della squadra lavorazione RSU e della squadra manutenzione impianto;
B) supervisione sugli addetti all'impianto antincendio nel capannone stoccaggio rifiuti trattati;
C) gestione del report dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto; D) gestione in relazione ai preventivi di acquisto ricambi e materiali con la sede E) supervisione, CP_7 unitamente al RSPP, sulla sicurezza dei lavoratori;
rapporti con l'ufficio rifiuti della . Controparte_8
- Nel mese di Luglio 2023 la società interrompeva il servizio svolto CP_7 all'interno dell'impianto per eccessiva onerosità.
- Con nota prot. n. 2956 del 18/07/2023, l'Autorità RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA chiedeva alla società , titolare del Controparte_1 contratto Rep. 1 dell'08/06/2023 di gestione degli impianti di Gioia Tauro e Siderno, la disponibilità alla gestione temporanea e immediata dell'impianto di Reggio Calabria, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto Rep.
1, nelle more della determinazione in ordine al subentro ex art. 110 e del perfezionamento della relativa procedura.
- Con nota prot. n. 2994 del 20/07/2023, la società Controparte_1 comunicava la disponibilità a subentrare nella gestione temporanea ed immediata dell'impianto in oggetto agli stessi patti e condizioni.
- Con nota prot. n. 2995 del 20/07/2023, l'Autorità, valutata l'assoluta necessità di garantire la salute pubblica attraverso la continuità del servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti urbani, convocava le società
e Recosamb scarl presso l'impianto di Reggio Calabria- Controparte_1
Sambatello per dare avvio alle attività di passaggio di consegne, previa
2 redazione, in contraddittorio, dello stato di consistenza. Il passaggio di consegne avveniva in data 03/08/2023, giusto verbale in pari data.
- Con Ordine di servizio del 03/08/2023, “… valutata la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico di conferimento dei rifiuti nell'impianto pubblico di Reggio Calabria-Sambatello in presenza anche delle situazioni eccezionali di cui all'ordinanza sindacale adottate dalla Controparte_8
…”, veniva ordinato alla società
[...] Controparte_1
“… l'avvio immediato dell'attività di gestione transitoria dell'impianto di Sambatello, nelle condizioni descritte nello Stato di consistenza allegato al Verbale di chiusura delle attività di consegna del 3 agosto 2023, fino alla data del 30/09/2023 …”.
- Con Determinazione n. 328 del 25/10/2023 dell'Autorità RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA veniva affidato alla società CP_1
l'appalto dei lavori di realizzazione dell'impianto di valorizzazione e
[...] recupero spinto di m.p.s. da rd e ru residui, da avviare alla filiera del riciclaggio e di gestione dello stesso alle medesime condizioni già proposte all'originario aggiudicatario ( . CP_7
- Alla data attuale, pertanto, la società svolge all'interno Controparte_1 dell'impianto di Sambatello le medesime attività svolte dalla società prima della risoluzione contrattuale. CP_7
- Una volta ottenuta la gestione del servizio in questione veniva attivata la procedura di passaggio diretto del personale impiegato nell'appalto da alla società subentrante nel servizio prevista e regolamentata CP_7 dall''art. 6 del CCNL Fise applicato nel Controparte_9 comparto.
- Veniva, pertanto trasmesso dalla società uscente alla società resistente, subentrante nel servizio, l'elenco del personale in forza all'impresa cessante.
- A seguito di ciò la società resistente, nell'ambito dell'incontro tenutosi con le organizzazioni sindacali in data 3 Agosto 2023 presso i locali di
, comunicava di assumere tutto il personale Parte_2 precedentemente impiegato nell'ambito dell'appalto dalla società uscente ad esclusione del sig. , presente nell'elenco fornito da Parte_1
in quanto “non potrà essere compreso nel passaggio di gestione CP_7 trattandosi di lavoratore addetto operazioni di revamping con la società uscente mentre la società ecologia oggi si occuperà solo della CP_7 gestione dell'impianto”.
- I sindacati non sottoscrivevano il verbale, tra gli altri motivi, perché non veniva assunto il solo sig. nonostante fosse stato proposto dai Pt_1 sindacati anche il cambio di mansione dello stesso. I sindacalisti facevano altresì presente che inizialmente era previsto l'impiego presso l'impianto di ben 25 lavoratori, numero ben superiore a quello impiegato da CP_1
(14 dipendenti).
3 - La società comunicava che avrebbe provveduto ad assumere CP_1
i dipendenti dalla stessa indicati a far data dal 04 Agosto 2023: il ricorrente diffidava formalmente la società resistente invitandola a procedere alla sua assunzione ma non otteneva riscontro.
Instaurava il presente giudizio formulando le seguenti conclusioni:
- “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze della società resistente ai sensi dell'art. 6 CCNL UTILITALIA-
CISAMBIENTE-LEGACOOP dalla data del 4 Agosto 2023;
-
2. per l'effetto condannare la resistente, in persona del suo legale CP_7 rappresentante pro-tempore, all'assunzione del ricorrente alle proprie dipendenze con decorrenza dal 4 Agosto 2023, con la medesima qualifica, livello, mansioni ed anzianità di servizio posseduti dal lavoratore alla data del Luglio 2023;
-
3. sempre per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento, delle retribuzioni non percepite a partire dall'Agosto 2023 (quantificate in € 2.811,71 mensili), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino al momento della sua effettiva assunzione alle dipendenze della società resistente con la medesima qualifica, livello, mansioni ed anzianità di servizio posseduti al Luglio 2023.
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito la società resistente concludendo per il rigetto;
in via subordinata, chiede ridurre l'importo risarcitorio richiesto, detraendo gli importi percepiti dal ricorrente a titolo di retribuzione a far data dal 04.08.2023 in avanti. Allega che la società trasmetteva all CP_7 Controparte_1
l'elenco del personale addetto alla gestione dell'impianto (doc. 5 fascicolo parte ricorrente), tra cui figurava il nominativo dell'odierno ricorrente, inquadrato nel livello 5B con mansioni di “Impiegato Tecnico - Direttore di Cantiere”, che nulla avevano a che vedere con la gestione dell'impianto, ma attinenti esclusivamente ai lavori di realizzazione del nuovo impianto (Ecodistretto). La figura del Direttore di Cantiere nell'ambito della realizzazione di lavori edili costituisce scelta fiduciaria della società datrice di lavoro, nel caso di specie. CP_7
Contesta fermamente che il ricorrente nel corso del suo rapporto lavorativo con sia stato addetto in via ordinaria alle attività relative alla CP_7 gestione dell'impianto di trattamento rifiuti già esistente. Assume che il ricorrente si è occupato solo ed esclusivamente delle opere di cantiere e, in particolare, della realizzazione della strada d'accesso al cantiere medesimo.
4 Pertanto, in sede di passaggio d'appalto in data 03.08.2023 ed in applicazione della previsione pattizia, la società ha CP_1 correttamente assunto alle proprie dipendenze tutto il personale addetto allo specifico servizio affidato di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti di Sambatello, risultante dall'elenco nominativo trasmesso da CP_7 escludendo – altrettanto correttamente - l'odierno ricorrente in quanto non avente diritto per non essere lo stesso addetto allo specifico appalto/affidamento di gestione.
Non modifica i termini della questione neanche la circostanza, dedotta da controparte, che – dopo quasi tre mesi dall'affidamento della gestione temporanea dell'impianto di trattamento rifiuti - ARRICAL con propria determinazione n. 328 del 25.10.2023 (doc. 15 fascicolo parte ricorrente) abbia affidato alla anche l'appalto per la realizzazione del CP_1 nuovo impianto di valorizzazione e recupero spinto di m.p.s., da rd e ru residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione. Difatti, l'originario capitolato d'appalto (doc. 9 fascicolo parte ricorrente) non prevedeva alcuna clausola sociale in relazione ai lavori di realizzazione dell'Ecodistretto, aggiudicato a essendo un'opera di nuova CP_7 costruzione e non essendovi per la sua esecuzione personale già in forza da far transitare dall'allora società uscente (che si Controparte_1 occupava della sola gestione dell'impianto) alla società subentrante Recosamb s.c.a.r.l.. L'unica clausola sociale inserita nel capitolato d'appalto era prevista dall'art. 96 ed era riferita esclusivamente al personale già addetto alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti, con indicazione in apposita tabella del numero degli aventi diritto, delle relative mansioni e degli inquadramenti contrattuali (comma 9). In detta tabella NON è ricompresa la figura dell'Impiegato Tecnico – Direttore di Cantiere con inquadramento nel livello 5B posseduta dal ricorrente
§ 3. Il tentativo di conciliazione della lite non sortiva alcun effetto.
§ 4. La causa è stata istruita con l'escussione di testi.
§ 5. Il ricorso è risultato infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 5.1. Entrambe le parti richiamano, a fondamento delle contrapposte posizioni, l'art. 6 C.C.N.L. di categoria che così testualmente dispone nella parte qui di interesse: “L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 57, lett. E del vigente CCNL
– addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio
5 della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.”. La società resistente assume che la mancata assunzione del ricorrente discende dalla circostanza che questi non era “ addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento” e ciò risulterebbe dal fatto che: “La società trasmetteva all' l'elenco del personale CP_7 Controparte_1 addetto alla gestione dell'impianto (doc. 5 fascicolo parte ricorrente), tra cui figurava il nominativo dell'odierno ricorrente, inquadrato nel livello 5B con mansioni di “Impiegato Tecnico - Direttore di Cantiere”, che nulla avevano a che vedere con la gestione dell'impianto, ma attinenti esclusivamente ai lavori di realizzazione del nuovo impianto (Ecodistretto).”
§ 5.2. Dall'attività istruttoria espletata risulta confermato quanto sostenuto dalla resistente, ovvero l'odierno ricorrente non era addetto in via CP_7 ordinaria allo specifico appalto di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti.
Al contrario l'odierno ricorrente era stato assunto “come responsabile tecnico di cantiere delle opere civili” (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_1
Quanto all'attività di supporto saltuariamente espletata dal ricorrente, dalle dichiarazioni del teste è emerso con chiarezza che l'attività Tes_2 occasionalmente svolta dal ricorrente era quella, in caso di assenza del di un mero referente che “faceva da punto di collegamento, se Tes_2 necessario, con telefonate alla sede centrale” o si limitava a “dare un supporto nel senso di verificare la presenza degli operai della squadra o telefonare ad un fornitore”, ma il non espletava alcuna delle Pt_1 mansioni del Tes_2
Così rispondeva il teste:
“ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa perché quando l'appalto era in capo alla io ero dipendente della predetta società e presso CP_7
l'impianto in località Sambatello svolgevo funzioni tecnico-amministrativo di Capo impianto. Testim sul capo A della memoria di costituzione: Confermo ed aggiungo che il geometra è stato assunto proprio per occuparsi delle attività di Pt_1 costruzione del nuovo impianto. Testim sul capo B della memoria di costituzione: Vero, ma preciso che si occupava di tutte le opere di cantiere inerenti la costruzione.” Ed “A domanda dell' Avv. Ruggiero ( vero che con mail il teste comunicava
“ al mio posto sarà presente il geometra ” e ciò nel caso specifico Pt_1 delle ferie del teste , il teste risponde: Confermo, ma si trattava Tes_2 soltanto dell'indicazione del geometra come un referente, ma ciò Pt_1 non comportava in alcun modo che il potesse svolgere le mie Pt_1 mansioni perché il computer per la gestione era mio ed io avevo la password, così come per il sistema gestionale dei rifiuti occorreva una
6 password che avevo io e tutti gli utenti addetti, ma non il geometra
. Spontaneamente preciso ed aggiungo che l'appalto era unico sia Pt_1 per la gestione che per la costruzione del nuovo impianto e quindi la collaborazione di tutti c'è sempre stata, ma ciascuno, compreso il , Pt_1 nel proprio ruolo, competenze e mansioni.”
Il teste ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho Tes_4 lavorato presso l'impianto di Sambatello quando l'appalto è passato alla ed alle dipendenze di quest'ultima ( io ero già dipendente della CP_7
, precedente aggiudicataria dell'appalto), svolgendo le Controparte_1 mansioni di caposquadra e capoturno nell'ambito della gestione del trattamento dei rifiuti. … Il invece si occupava della realizzazione Pt_1
e costruzione dell'impianto nuovo.” Il teste ha pure confermato che dall'agosto 2021 al luglio 2023 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Recosamb s.c.a.r.l., presso il Polo Tecnologico sito in Loc. Sambatello di
Reggio Calabria, occupandosi esclusivamente delle opere di edili e di cantiere relative alla realizzazione del nuovo impianto di valorizzazione e recupero.
In conclusione e per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
§ 6. Le spese legali vengono compensate in considerazione della complessità delle questioni in fatto e diritto.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 20/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5482 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 17/11/2023 ed iscritto al n 5482 - 2023 RG , vertente tra
- (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Ruggiero (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria, alla via Santa Lucia al Parco n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente -
Contro con sede in via Cassoli di Lamezia Terme, p. Controparte_1
i.v.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore - P.IVA_1
Amministratore Delegato sig. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Alessandro Cortese (cod. fisc. ), giusta CodiceFiscale_3 procura in atti;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente espone che:
- Con DDG n. 4862 del 16/04/2019 veniva aggiudicata, ai sensi dell'art.32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, la procedura di gara per “l'affidamento per la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Reggio Calabria loc. Sambatello” all'operatore economico Consorzio
1 Ordinario di Concorrenti da costituirsi: (Capogruppo) CP_3
(mandante) - (mandante) - Controparte_4 CP_5 [...]
(mandante). Controparte_6
- In data 07/05/2020 veniva sottoscritto il contratto con la società consortile a
, allo scopo Controparte_7 costituita.
- Il ricorrente, in data 06/08/2021, veniva assunto dalla predetta società
“ ”, dapprima in Controparte_7 Controparte_7 virtù di contratto a tempo determinato, full time, con la qualifica di impiegato tecnico, livello 5B, successivamente, a far data dal 01/09/2022 il contratto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato.
- Il ricorrente è sempre stato impiegato all'interno dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Reggio Calabria, loc. Sambatello nell'ambito dell'appalto di realizzazione e gestione dei rifiuti stipulato dalla con la CP_7 [...]
. Controparte_8
- Il ricorrente, nell'ambito dell'appalto in questione, oltre ad essere impiegato nell'attività di ristrutturazione dell'impianto di trattamento rifiuti, era chiamato a svolgere molteplici mansioni: A) attività di programmazione e controllo della squadra lavorazione RSU e della squadra manutenzione impianto;
B) supervisione sugli addetti all'impianto antincendio nel capannone stoccaggio rifiuti trattati;
C) gestione del report dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto; D) gestione in relazione ai preventivi di acquisto ricambi e materiali con la sede E) supervisione, CP_7 unitamente al RSPP, sulla sicurezza dei lavoratori;
rapporti con l'ufficio rifiuti della . Controparte_8
- Nel mese di Luglio 2023 la società interrompeva il servizio svolto CP_7 all'interno dell'impianto per eccessiva onerosità.
- Con nota prot. n. 2956 del 18/07/2023, l'Autorità RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA chiedeva alla società , titolare del Controparte_1 contratto Rep. 1 dell'08/06/2023 di gestione degli impianti di Gioia Tauro e Siderno, la disponibilità alla gestione temporanea e immediata dell'impianto di Reggio Calabria, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto Rep.
1, nelle more della determinazione in ordine al subentro ex art. 110 e del perfezionamento della relativa procedura.
- Con nota prot. n. 2994 del 20/07/2023, la società Controparte_1 comunicava la disponibilità a subentrare nella gestione temporanea ed immediata dell'impianto in oggetto agli stessi patti e condizioni.
- Con nota prot. n. 2995 del 20/07/2023, l'Autorità, valutata l'assoluta necessità di garantire la salute pubblica attraverso la continuità del servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti urbani, convocava le società
e Recosamb scarl presso l'impianto di Reggio Calabria- Controparte_1
Sambatello per dare avvio alle attività di passaggio di consegne, previa
2 redazione, in contraddittorio, dello stato di consistenza. Il passaggio di consegne avveniva in data 03/08/2023, giusto verbale in pari data.
- Con Ordine di servizio del 03/08/2023, “… valutata la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico di conferimento dei rifiuti nell'impianto pubblico di Reggio Calabria-Sambatello in presenza anche delle situazioni eccezionali di cui all'ordinanza sindacale adottate dalla Controparte_8
…”, veniva ordinato alla società
[...] Controparte_1
“… l'avvio immediato dell'attività di gestione transitoria dell'impianto di Sambatello, nelle condizioni descritte nello Stato di consistenza allegato al Verbale di chiusura delle attività di consegna del 3 agosto 2023, fino alla data del 30/09/2023 …”.
- Con Determinazione n. 328 del 25/10/2023 dell'Autorità RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA veniva affidato alla società CP_1
l'appalto dei lavori di realizzazione dell'impianto di valorizzazione e
[...] recupero spinto di m.p.s. da rd e ru residui, da avviare alla filiera del riciclaggio e di gestione dello stesso alle medesime condizioni già proposte all'originario aggiudicatario ( . CP_7
- Alla data attuale, pertanto, la società svolge all'interno Controparte_1 dell'impianto di Sambatello le medesime attività svolte dalla società prima della risoluzione contrattuale. CP_7
- Una volta ottenuta la gestione del servizio in questione veniva attivata la procedura di passaggio diretto del personale impiegato nell'appalto da alla società subentrante nel servizio prevista e regolamentata CP_7 dall''art. 6 del CCNL Fise applicato nel Controparte_9 comparto.
- Veniva, pertanto trasmesso dalla società uscente alla società resistente, subentrante nel servizio, l'elenco del personale in forza all'impresa cessante.
- A seguito di ciò la società resistente, nell'ambito dell'incontro tenutosi con le organizzazioni sindacali in data 3 Agosto 2023 presso i locali di
, comunicava di assumere tutto il personale Parte_2 precedentemente impiegato nell'ambito dell'appalto dalla società uscente ad esclusione del sig. , presente nell'elenco fornito da Parte_1
in quanto “non potrà essere compreso nel passaggio di gestione CP_7 trattandosi di lavoratore addetto operazioni di revamping con la società uscente mentre la società ecologia oggi si occuperà solo della CP_7 gestione dell'impianto”.
- I sindacati non sottoscrivevano il verbale, tra gli altri motivi, perché non veniva assunto il solo sig. nonostante fosse stato proposto dai Pt_1 sindacati anche il cambio di mansione dello stesso. I sindacalisti facevano altresì presente che inizialmente era previsto l'impiego presso l'impianto di ben 25 lavoratori, numero ben superiore a quello impiegato da CP_1
(14 dipendenti).
3 - La società comunicava che avrebbe provveduto ad assumere CP_1
i dipendenti dalla stessa indicati a far data dal 04 Agosto 2023: il ricorrente diffidava formalmente la società resistente invitandola a procedere alla sua assunzione ma non otteneva riscontro.
Instaurava il presente giudizio formulando le seguenti conclusioni:
- “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze della società resistente ai sensi dell'art. 6 CCNL UTILITALIA-
CISAMBIENTE-LEGACOOP dalla data del 4 Agosto 2023;
-
2. per l'effetto condannare la resistente, in persona del suo legale CP_7 rappresentante pro-tempore, all'assunzione del ricorrente alle proprie dipendenze con decorrenza dal 4 Agosto 2023, con la medesima qualifica, livello, mansioni ed anzianità di servizio posseduti dal lavoratore alla data del Luglio 2023;
-
3. sempre per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento, delle retribuzioni non percepite a partire dall'Agosto 2023 (quantificate in € 2.811,71 mensili), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino al momento della sua effettiva assunzione alle dipendenze della società resistente con la medesima qualifica, livello, mansioni ed anzianità di servizio posseduti al Luglio 2023.
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito la società resistente concludendo per il rigetto;
in via subordinata, chiede ridurre l'importo risarcitorio richiesto, detraendo gli importi percepiti dal ricorrente a titolo di retribuzione a far data dal 04.08.2023 in avanti. Allega che la società trasmetteva all CP_7 Controparte_1
l'elenco del personale addetto alla gestione dell'impianto (doc. 5 fascicolo parte ricorrente), tra cui figurava il nominativo dell'odierno ricorrente, inquadrato nel livello 5B con mansioni di “Impiegato Tecnico - Direttore di Cantiere”, che nulla avevano a che vedere con la gestione dell'impianto, ma attinenti esclusivamente ai lavori di realizzazione del nuovo impianto (Ecodistretto). La figura del Direttore di Cantiere nell'ambito della realizzazione di lavori edili costituisce scelta fiduciaria della società datrice di lavoro, nel caso di specie. CP_7
Contesta fermamente che il ricorrente nel corso del suo rapporto lavorativo con sia stato addetto in via ordinaria alle attività relative alla CP_7 gestione dell'impianto di trattamento rifiuti già esistente. Assume che il ricorrente si è occupato solo ed esclusivamente delle opere di cantiere e, in particolare, della realizzazione della strada d'accesso al cantiere medesimo.
4 Pertanto, in sede di passaggio d'appalto in data 03.08.2023 ed in applicazione della previsione pattizia, la società ha CP_1 correttamente assunto alle proprie dipendenze tutto il personale addetto allo specifico servizio affidato di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti di Sambatello, risultante dall'elenco nominativo trasmesso da CP_7 escludendo – altrettanto correttamente - l'odierno ricorrente in quanto non avente diritto per non essere lo stesso addetto allo specifico appalto/affidamento di gestione.
Non modifica i termini della questione neanche la circostanza, dedotta da controparte, che – dopo quasi tre mesi dall'affidamento della gestione temporanea dell'impianto di trattamento rifiuti - ARRICAL con propria determinazione n. 328 del 25.10.2023 (doc. 15 fascicolo parte ricorrente) abbia affidato alla anche l'appalto per la realizzazione del CP_1 nuovo impianto di valorizzazione e recupero spinto di m.p.s., da rd e ru residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione. Difatti, l'originario capitolato d'appalto (doc. 9 fascicolo parte ricorrente) non prevedeva alcuna clausola sociale in relazione ai lavori di realizzazione dell'Ecodistretto, aggiudicato a essendo un'opera di nuova CP_7 costruzione e non essendovi per la sua esecuzione personale già in forza da far transitare dall'allora società uscente (che si Controparte_1 occupava della sola gestione dell'impianto) alla società subentrante Recosamb s.c.a.r.l.. L'unica clausola sociale inserita nel capitolato d'appalto era prevista dall'art. 96 ed era riferita esclusivamente al personale già addetto alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti, con indicazione in apposita tabella del numero degli aventi diritto, delle relative mansioni e degli inquadramenti contrattuali (comma 9). In detta tabella NON è ricompresa la figura dell'Impiegato Tecnico – Direttore di Cantiere con inquadramento nel livello 5B posseduta dal ricorrente
§ 3. Il tentativo di conciliazione della lite non sortiva alcun effetto.
§ 4. La causa è stata istruita con l'escussione di testi.
§ 5. Il ricorso è risultato infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 5.1. Entrambe le parti richiamano, a fondamento delle contrapposte posizioni, l'art. 6 C.C.N.L. di categoria che così testualmente dispone nella parte qui di interesse: “L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 57, lett. E del vigente CCNL
– addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio
5 della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.”. La società resistente assume che la mancata assunzione del ricorrente discende dalla circostanza che questi non era “ addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento” e ciò risulterebbe dal fatto che: “La società trasmetteva all' l'elenco del personale CP_7 Controparte_1 addetto alla gestione dell'impianto (doc. 5 fascicolo parte ricorrente), tra cui figurava il nominativo dell'odierno ricorrente, inquadrato nel livello 5B con mansioni di “Impiegato Tecnico - Direttore di Cantiere”, che nulla avevano a che vedere con la gestione dell'impianto, ma attinenti esclusivamente ai lavori di realizzazione del nuovo impianto (Ecodistretto).”
§ 5.2. Dall'attività istruttoria espletata risulta confermato quanto sostenuto dalla resistente, ovvero l'odierno ricorrente non era addetto in via CP_7 ordinaria allo specifico appalto di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti.
Al contrario l'odierno ricorrente era stato assunto “come responsabile tecnico di cantiere delle opere civili” (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_1
Quanto all'attività di supporto saltuariamente espletata dal ricorrente, dalle dichiarazioni del teste è emerso con chiarezza che l'attività Tes_2 occasionalmente svolta dal ricorrente era quella, in caso di assenza del di un mero referente che “faceva da punto di collegamento, se Tes_2 necessario, con telefonate alla sede centrale” o si limitava a “dare un supporto nel senso di verificare la presenza degli operai della squadra o telefonare ad un fornitore”, ma il non espletava alcuna delle Pt_1 mansioni del Tes_2
Così rispondeva il teste:
“ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa perché quando l'appalto era in capo alla io ero dipendente della predetta società e presso CP_7
l'impianto in località Sambatello svolgevo funzioni tecnico-amministrativo di Capo impianto. Testim sul capo A della memoria di costituzione: Confermo ed aggiungo che il geometra è stato assunto proprio per occuparsi delle attività di Pt_1 costruzione del nuovo impianto. Testim sul capo B della memoria di costituzione: Vero, ma preciso che si occupava di tutte le opere di cantiere inerenti la costruzione.” Ed “A domanda dell' Avv. Ruggiero ( vero che con mail il teste comunicava
“ al mio posto sarà presente il geometra ” e ciò nel caso specifico Pt_1 delle ferie del teste , il teste risponde: Confermo, ma si trattava Tes_2 soltanto dell'indicazione del geometra come un referente, ma ciò Pt_1 non comportava in alcun modo che il potesse svolgere le mie Pt_1 mansioni perché il computer per la gestione era mio ed io avevo la password, così come per il sistema gestionale dei rifiuti occorreva una
6 password che avevo io e tutti gli utenti addetti, ma non il geometra
. Spontaneamente preciso ed aggiungo che l'appalto era unico sia Pt_1 per la gestione che per la costruzione del nuovo impianto e quindi la collaborazione di tutti c'è sempre stata, ma ciascuno, compreso il , Pt_1 nel proprio ruolo, competenze e mansioni.”
Il teste ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho Tes_4 lavorato presso l'impianto di Sambatello quando l'appalto è passato alla ed alle dipendenze di quest'ultima ( io ero già dipendente della CP_7
, precedente aggiudicataria dell'appalto), svolgendo le Controparte_1 mansioni di caposquadra e capoturno nell'ambito della gestione del trattamento dei rifiuti. … Il invece si occupava della realizzazione Pt_1
e costruzione dell'impianto nuovo.” Il teste ha pure confermato che dall'agosto 2021 al luglio 2023 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Recosamb s.c.a.r.l., presso il Polo Tecnologico sito in Loc. Sambatello di
Reggio Calabria, occupandosi esclusivamente delle opere di edili e di cantiere relative alla realizzazione del nuovo impianto di valorizzazione e recupero.
In conclusione e per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
§ 6. Le spese legali vengono compensate in considerazione della complessità delle questioni in fatto e diritto.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 20/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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