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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9044 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31809 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione, vertente
TRA
codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Maria Castoldi e l'avv.Sonia Santagati
-ATTRICE-
E
codice fiscale: , con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Mariele Fonte e l'avv. Sauro Pedoni
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione, difesa e/o domanda, anche in via riconvenzionale, reietta,
A) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, in essere tra i signori e , per successione “mortis Parte_1 Controparte_1 causa” dei di loro genitori (signori nata il [...] e Persona_1 deceduta il 02.09.2015, e , nato il [...] e Persona_2 deceduto il 31.03.2016);
1 B) dichiarare che il sig. è tenuto ad includere nel Controparte_1 relictum, a titolo di collazione (o secondo la diversa qualificazione giuridica ritenuta di giustizia), tutte le indennità di occupazione, per il godimento dell'appartamento (identificato catastalmente: A/3, cl. 3, fg. 6, nr. 353, sub. 3, vani 4, r.c. 268,56, p.
1-S.1) e relativi accessori ed enti comuni, siti in Senago (MI) alla Via Gramsci n. 47, maturate per l'intero dall'11.09.1982 sino alla data del decesso della madre (02.09.2015) e successivamente, pro-quota, sino alla data di decesso del padre (31.03.2016) nell'importo di € 165.228,26 (rivalutato al 31.12.2022), come risultante dalle osservazioni alla relazione della CTU del geom. in data 20.02.2023, o nella diversa somma Per_3 ritenuta di giustizia;
C) dichiarare che il sig. è tenuto a riconoscere, Controparte_1 pro quota, alla sorella, sig.ra , tutte le indennità di Parte_1 occupazione, per il godimento dell'appartamento - di cui al punto che precede - e relativi accessori ed enti comuni, siti in Senago (MI) alla Via Gramsci n. 47, maturate e maturande, per la quota di 1/3, dalla data di decesso della madre (02.09.2015) sino alla data di decesso del padre (31.03.2016) nell'importo di € 818,51 (rivalutato al 31.12.2022), come risultante dalle osservazioni alla relazione della CTU del geom. in data 20.02.2023, o nella diversa Per_3 somma ritenuta di giustizia e, successivamente, per la quota di ½, dalla morte del padre (31.03.2016) sino al dicembre 2022 per l'importo di € 16.779,86 (rivalutato al 31.12.2022), come risultante dalle osservazioni alla relazione della CTU del geom. in data 20.02.2023, o nella diversa somma Per_3 ritenuta di giustizia, oltre alle indennità maturate e maturande dal 01.01.2023 sino alla data di dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria;
con rivalutazione ISTAT di tutti gli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione (di cui al presente punto C e al precedente punto B) dal 01.01.2023 (essendo gli importi indicati già rivalutati al 31.12.2022) sino alla data di effettivo scioglimento della comunione ereditaria, nonchè gli interessi legali maturati e maturandi sino alla data di effettivo scioglimento della comunione ereditaria;
D) dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in sede di C.T.U. (dettagliatamente descritto nel verbale delle operazioni peritali in data 02.12.2022) con riferimento alla ripartizione tra le stesse dei beni mobili caduti in successione, alla disponibilità del sig. a Controparte_1 consegnare incondizionatamente alla sig.ra l'anello con Parte_1 rubino, originariamente del padre, e allo smaltimento di quelli di non interesse delle parti;
preso atto del valore degli immobili, stabilito in sede di CTU e delle indennità di occupazione, come sopra dettagliate ai punti B e C, accertato e determinato quanto precede, specificare gli eventuali conguagli - a favore e
contro
- al fine di giungere, attraverso l'individuazione di quote ideali, all'equa ripartizione del patrimonio relitto secondo un redigendo progetto divisionale, da predisporre, se ritenuto necessario, anche a mezzo di integrazione di C.T.U.;
2 E) conseguentemente, procedere alla divisione giudiziale dei beni immobili caduti in successione, secondo il predetto redigendo progetto divisionale, di cui al punto D, che terrà conto anche delle indennità di occupazione, di cui ai punti B e C;
F) condannare la parte convenuta - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese (anche anticipazioni esenti) e competenze professionali del giudizio;
G)ordinare all'Agenzia del Territorio competente di provvedere agli incombenti conseguenti l'emananda sentenza.
In via istruttoria:
1) si insiste per l'ammissione delle prove così come articolate nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 che si trascrivono integralmente:
“II. ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”:
- il giorno 02.09.2015 - data del decesso della sig.ra madre Persona_1 delle parti - alla sig.ra veniva consegnato dalla cognata Parte_1
- sig.ra e alla presenza del sig. e del Parte_2 Controparte_1 di loro padre - l'anello, che si rammostra, appartenuto alla madre, nel rispetto delle volontà espresse in vita da quest'ultima;
- il sig. , sin dalla data di decesso del padre delle Controparte_1 parti, sig. (31.03.2016), parimenti alla sorella, Persona_2 [...]
, detiene le chiavi ed ha il godimento dell'appartamento al Parte_1 piano terra, abitato dai defunti genitori, sito in Senago (MI) alla via Gramsci n. 47, e delle relative pertinenze: porzione di sottotetto e cantinola.”
2) richiamate le eccezioni tutte di inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle stesse, si insiste, altresì, per l'ammissione della prova contraria per interpello del convenuto, così come articolata nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 3 i cui capitoli si trascrivono integralmente:
“si chiede, a prova contraria l'interpello del convenuto sui seguenti capitoli: vero che, il giorno prima del decesso del sig. e Persona_2 precisamente il 30.03.2016, Lei e Sua sorella concordavate di disporre un bonifico sul conto della sig.ra dell'importo di Parte_1
€ 7.000,00 per far fronte alle spese che si sarebbero rese necessarie a seguito della morte di vostro padre;
vero che, dopo il decesso di vostro padre, lei e sua sorella avete provveduto a liquidare e ad estinguere il conto corrente intestato allo stesso ed avete utilizzato la provvista ottenuta per far fronte alle spese relative all'immobile occupato in vita dai vostri genitori”.
Nonché l'interrogatorio formale del convenuto sig. , Controparte_1 sul capitolo 10 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 di controparte che si ritrascrive, di seguito, integralmente:
3 “10) La sig.ra dal 31.3.2016 (data di decesso di Parte_1
ha il pieno ed esclusivo godimento Persona_2 dell'appartamento sito a Senago in via Gramsci 47 al piano rialzato, abitato in vita dai sigg.ri e nonché Persona_1 Persona_2 della cantinola di pertinenza e di una porzione di sottotetto, identificata al foglio 6, mappale 353, subalterno 702 (interrogatorio formale ed esame dei testi , , e , anche Parte_2 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 questi ultimi due residenti a [...]).”.
Oltre, se ritenuto necessario, l'integrazione dell'espletata C.T.U. rispetto alla quantificazione degli importi dovuti, come meglio sopra dettagliati (ai punti B e C), dal sig. a titolo di indennità di occupazione Controparte_1 dell'appartamento al primo piano della palazzina sita in Senago (MI) alla Via Gramsci n. 47, oltre accessori e relativi enti comuni, nonché per la predisposizione di un progetto divisionale, che tenga conto anche di eventuali conguagli.
Per la parte convenuta
Voglia il Tribunale adito accogliere, contrariis reiectis, le seguenti conclusioni:
In via preliminare, sospendere il presente giudizio invitando l'attrice a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti del sig. Testimone_1 e autorizzare la chiamata in giudizio di quest'ultimo per l'ipotesi in cui non si dovesse addivenire a un accordo in sede di mediazione.
In via principale:
-respingere le domande di controparte in quanto relative a crediti inesistenti e/o prescritti e comunque infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, da intendersi integralmente e pedissequamente riportati.
-dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri Parte_1 e in relazione ai beni immobili appartenuti ai
[...] Controparte_1 genitori e attribuendo Persona_1 Persona_2 all'attrice l'appartamento identificato al foglio 6, particella 353, subalterno 1 (con cantina di pertinenza mappale 115F/1) e al convenuto l'appartamento identificato al foglio 6, particella 353, subalterno 3 (con cantina di pertinenza
4 mappale 115F/3), o comunque sulla base del redigendo progetto divisionale, senza conguagli.
Quanto ai solai, previa chiamata in giudizio del sig. , disporre lo Testimone_1 scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri e Parte_1
attribuendo all'attrice l'unità identificata al foglio 6, Controparte_2 particella 353, subalterno n. 702, al convenuto l'unità identificata al foglio 6, particella 353, subalterno n. 701, e al sig. le unità identificate al Testimone_1 foglio 6, particella 353, subalterni nn. 703 e 704, o comunque sulla base del redigendo progetto divisionale, senza conguagli.
Disporre la divisione giudiziale dei mobili caduti in successione con attribuzione alla sig.ra dell'anello con rubino Parte_1 appartenuto al padre e al sig. dell'anello appartenuto alla Controparte_1 madre, o comunque sulla base del redigendo progetto divisionale.
Attribuire altresì alla sig.ra tutti i mobili caduti in Parte_1 successione come da doc. 6 di controparte, ad eccezione di quelli indicati come
“n. 1 letto in ottone + 1 rete”, “n. 2 comodini” e “n. 1 specchiera”, in quanto di proprietà del sig. , o comunque sulla base del redigendo Controparte_1 progetto divisionale.
In via riconvenzionale: condannare la sig.ra a pagare al Parte_1 sig. € 2.286,44, pari alla quota di spese comuni a carico Controparte_1 della suddetta sino al 16.12.2021, oltre alle successive maturate in corso di causa.
In via istruttoria: accogliere tutte le domande formulate in corso di causa, da intendersi integralmente e pedissequamente riportate, contrariis reiectis.
In ogni caso:
-condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite nonché alla rifusione delle spese sostenute per consulenti tecnici d'ufficio e/o di parte;
-accogliere tutte le domande istruttorie, di merito e di qualunque altra natura formulate in corso di causa da intendersi integralmente e pedissequamente riportate affinché nessuna possa intendersi, anche implicitamente, abbandonata.
-respingere le domande di controparte per tutti i motivi esposti in atti da intendersi integralmente e pedissequamente riportati.
Il convenuto, a tutti gli effetti di legge, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha chiesto lo scioglimento delle comunioni Parte_1
ereditarie in essere con il convenuto fratello , in Controparte_1
forza di successione legittima alla madre (deceduta il Persona_1
02/09/2015) e al padre (deceduto il 31/03/2016), Persona_2
per quote uguali indivise della metà ciascuno, comunioni aventi ad oggetto due appartamenti in una palazzina sita a Senago (MI), via Antonio Gramsci n. 47, entrambi con annessa cantina, in catasto fabbricati identificati al foglio 6, particella 353, subalterno 1 (l'appartamento al piano rialzato) e subalterno 3
(l'appartamento al piano primo), pervenuti ai genitori con atto di compravendita ricevuto in data 01/07/1963 dal dott. , notaio Persona_4
in Desio, rep. n. 5065, raccolta n. 11711.
Ha pure chiesto di quantificare e porre a carico del fratello una congrua indennità per l'occupazione dell'appartamento al primo piano, da lui utilizzato come abitazione fin dal settembre 1982.
Si è costituito il convenuto aderendo alla domanda di divisione, chiedendo invece di respingere la domanda relativa all'indennità di occupazione e, in via riconvenzionale, di condannare la sorella al pagamento della somma di
Euro 2.286,44 quale quota a suo carico delle spese da lui anticipate per le parti comuni dell'edificio.
Indi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio e respinte le altre istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare va dato atto che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla divisione dei beni mobili e in
6 particolare di due anelli appartenuti alla madre, motivo per cui sul punto nulla va statuito essendo cessata la materia del contendere.
Le parti hanno altresì condiviso i valori stimati dal c.t.u. arch. Persona_5
per i due appartamenti con cantina, in ragione di Euro 99.400,00 per quello al primo piano abitato dal convenuto e di Controparte_1
Euro 84.000,00 per quello al piano rialzato, pacificamente nella disponibilità dell'attrice fin dalla morte del padre avvenuta il 31/03/2016.
Ancora, vi è un sostanziale accordo nel dividere il compendio rispettando lo stato occupativo degli immobili e, quindi, attribuendo all'attrice la casa al piano rialzato e all'attore quella al primo piano, dove egli abita con la sua famiglia da oltre quarant'anni.
Le parti sono infine consapevoli che la divisione può avere ad oggetto solo i beni di cui ciascuno dei genitori era pieno proprietario in forza del titolo di provenienza innanzi citato, dato che sia le porzioni di sottotetto di cui ai subalterni 701, 702, 703 e 704, sia il locale deposito al piano seminterrato di cui al subalterno 5, appartengono, per la quota di un mezzo, anche a tale
[...]
proprietario dei restanti due appartamenti di cui si compone Persona_6
la palazzina, che però non è parte del presente giudizio.
Permane invece il contrasto sulla spettanza, all'attrice, di un'indennità per la detta occupazione dell'immobile al primo piano da parte del fratello, oltre che sulle spese di gestione ordinaria dell'immobile da quest'ultimo reclamate.
Entrambe le contrapposte domande devono essere respinte.
Come correttamente rilevato dal convenuto, il fatto che la madre abbia concesso al figlio di abitare nel proprio immobile posto al primo piano, integra un contratto di comodato e non una donazione indiretta soggetta a collazione,
7 atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione, il che è incompatibile con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che viceversa caratterizza la struttura e la finalità della donazione (Cass. n. 27259/2017; n. 24866/2006).
Nulla è dunque dovuto per il periodo di occupazione dell'appartamento al primo piano della madre fino al decesso di questa avvenuto il 02/09/2015, posto che tale occupazione è legittimata dal comodato concesso dalla madre al figlio.
Per il periodo successivo, fino alla morte del padre avvenuta il 31/03/2016, la convenuta non ha dato prova di avere chiesto di poter usufruire dell'immobile occupato dal fratello e ciò, per pacifica e costante giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. n. 1738/2022), comporta l'inconfigurabilità di un pregiudizio risarcibile in capo al comproprietario che non ha goduto del bene.
Per il periodo successivo alla morte del padre, infine, è pacifico che la convenuta ha avuto l'esclusiva disponibilità dell'appartamento al piano rialzato, di consistenza e valore pressoché identici all'appartamento al piano primo occupato dal fratello, di modo che va parimenti escluso il diritto a un'indennità di occupazione in quanto automaticamente eliso dallo speculare diritto spettante al fratello con riferimento all'immobile di proprietà del padre.
Del tutto irrilevante è poi al riguardo il documento n. 8 di parte attrice, in quanto privo sia di data sia soprattutto di sottoscrizione e perciò in alcun modo riferibile alla defunta madre.
Come si è anticipato, va respinta anche la domanda del convenuto intesa al pagamento della somma di Euro 2.286,44 quale contributo alle spese per le
8 parti comuni dell'edificio, non essendovi alcuna prova dell'effettivo esborso di tale importo.
Pertanto, preso atto che il c.t.u. arch. ha verificato la regolarità Persona_5
edilizia dei beni e la c.d. conformità catastale (foglio 7 della relazione), salvo una lieve discrasia nella planimetria di una cantina che tuttavia non rileva ai fini del calcolo della rendita, va disposto lo scioglimento delle due comunioni in conformità alla congiunta richiesta delle parti e quindi, previa unificazione delle masse, mediante attribuzione alla convenuta dell'appartamento al piano rialzato e all'attore di quello al piano primo già da lui occupato.
A carico di va posto un conguaglio di Euro 7.700,00 Controparte_1
stante il valore leggermente maggiore dell'immobile attribuitogli, da ascriversi però alla migliore posizione (primo piano) e non ai lavori in esso asseritamente eseguiti, avendo il c.t.u. verificato che “le finiture degli appartamenti sono similari e risalgono all'epoca di costruzione” (cfr. foglio 6, primo capoverso, della relazione).
Quanto infine alle spese di lite, deve aversi riguardo al consolidato principio di diritto per il quale, nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, siccome effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass.
n. 1635/2020).
Ebbene nella vertenza in esame non ravvisano, per entrambe le parti, condotte processuali tali da giustificare una deroga al suddetto principio generale.
Ne consegue che le spese per l'assistenza legale devono restare a carico di
9 ciascuna parte mentre quelle della consulenza tecnica d'ufficio, già provvisoriamente poste per metà a carico dell'attrice e per metà a carico del convenuto, in conformità alle rispettive quote sui beni, nella stessa misura devono essere poste a definitivo carico di entrambi, in quanto all'evidenza necessarie ai fini del giudizio divisionale.
A norma dell'art. 2646 cod. civ. la presente sentenza dovrà essere trascritta nei registri immobiliari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di divisione dei beni caduti in successione promosso da contro Parte_1
CH RE RL, così provvede:
1)attribuisce a nata a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale: , la piena proprietà dell'appartamento C.F._1
sito a Senago (MI), via Antonio Gramsci n. 47, posto al piano rialzato e con annessa cantina nel piano seminterrato, in catasto fabbricati identificato al foglio 6, particella 353, subalterno 1, del complessivo valore di
Euro 84.000,00;
2)attribuisce a nato a [...] il [...], Controparte_1
codice fiscale: , la piena proprietà dell'appartamento C.F._2
sito a Senago (MI), via Antonio Gramsci n. 47, posto al piano primo e con annessa cantina nel piano seminterrato, in catasto fabbricati identificato al foglio 6, particella 353, subalterno 3, del complessivo valore di
Euro 99.400,00;
3)pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
un conguaglio di Euro 7.700,00; Parte_1
10 4)ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
5)rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
6)dispone che le spese di assistenza legale restino a carico delle parti e pone quelle per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa per metà a carico di ciascuna, a definitivo carico delle parti nella stessa misura.
Milano, 26 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
11
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31809 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione, vertente
TRA
codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Maria Castoldi e l'avv.Sonia Santagati
-ATTRICE-
E
codice fiscale: , con Controparte_1 C.F._2
l'avv. Mariele Fonte e l'avv. Sauro Pedoni
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione, difesa e/o domanda, anche in via riconvenzionale, reietta,
A) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, in essere tra i signori e , per successione “mortis Parte_1 Controparte_1 causa” dei di loro genitori (signori nata il [...] e Persona_1 deceduta il 02.09.2015, e , nato il [...] e Persona_2 deceduto il 31.03.2016);
1 B) dichiarare che il sig. è tenuto ad includere nel Controparte_1 relictum, a titolo di collazione (o secondo la diversa qualificazione giuridica ritenuta di giustizia), tutte le indennità di occupazione, per il godimento dell'appartamento (identificato catastalmente: A/3, cl. 3, fg. 6, nr. 353, sub. 3, vani 4, r.c. 268,56, p.
1-S.1) e relativi accessori ed enti comuni, siti in Senago (MI) alla Via Gramsci n. 47, maturate per l'intero dall'11.09.1982 sino alla data del decesso della madre (02.09.2015) e successivamente, pro-quota, sino alla data di decesso del padre (31.03.2016) nell'importo di € 165.228,26 (rivalutato al 31.12.2022), come risultante dalle osservazioni alla relazione della CTU del geom. in data 20.02.2023, o nella diversa somma Per_3 ritenuta di giustizia;
C) dichiarare che il sig. è tenuto a riconoscere, Controparte_1 pro quota, alla sorella, sig.ra , tutte le indennità di Parte_1 occupazione, per il godimento dell'appartamento - di cui al punto che precede - e relativi accessori ed enti comuni, siti in Senago (MI) alla Via Gramsci n. 47, maturate e maturande, per la quota di 1/3, dalla data di decesso della madre (02.09.2015) sino alla data di decesso del padre (31.03.2016) nell'importo di € 818,51 (rivalutato al 31.12.2022), come risultante dalle osservazioni alla relazione della CTU del geom. in data 20.02.2023, o nella diversa Per_3 somma ritenuta di giustizia e, successivamente, per la quota di ½, dalla morte del padre (31.03.2016) sino al dicembre 2022 per l'importo di € 16.779,86 (rivalutato al 31.12.2022), come risultante dalle osservazioni alla relazione della CTU del geom. in data 20.02.2023, o nella diversa somma Per_3 ritenuta di giustizia, oltre alle indennità maturate e maturande dal 01.01.2023 sino alla data di dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria;
con rivalutazione ISTAT di tutti gli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione (di cui al presente punto C e al precedente punto B) dal 01.01.2023 (essendo gli importi indicati già rivalutati al 31.12.2022) sino alla data di effettivo scioglimento della comunione ereditaria, nonchè gli interessi legali maturati e maturandi sino alla data di effettivo scioglimento della comunione ereditaria;
D) dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in sede di C.T.U. (dettagliatamente descritto nel verbale delle operazioni peritali in data 02.12.2022) con riferimento alla ripartizione tra le stesse dei beni mobili caduti in successione, alla disponibilità del sig. a Controparte_1 consegnare incondizionatamente alla sig.ra l'anello con Parte_1 rubino, originariamente del padre, e allo smaltimento di quelli di non interesse delle parti;
preso atto del valore degli immobili, stabilito in sede di CTU e delle indennità di occupazione, come sopra dettagliate ai punti B e C, accertato e determinato quanto precede, specificare gli eventuali conguagli - a favore e
contro
- al fine di giungere, attraverso l'individuazione di quote ideali, all'equa ripartizione del patrimonio relitto secondo un redigendo progetto divisionale, da predisporre, se ritenuto necessario, anche a mezzo di integrazione di C.T.U.;
2 E) conseguentemente, procedere alla divisione giudiziale dei beni immobili caduti in successione, secondo il predetto redigendo progetto divisionale, di cui al punto D, che terrà conto anche delle indennità di occupazione, di cui ai punti B e C;
F) condannare la parte convenuta - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese (anche anticipazioni esenti) e competenze professionali del giudizio;
G)ordinare all'Agenzia del Territorio competente di provvedere agli incombenti conseguenti l'emananda sentenza.
In via istruttoria:
1) si insiste per l'ammissione delle prove così come articolate nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 che si trascrivono integralmente:
“II. ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”:
- il giorno 02.09.2015 - data del decesso della sig.ra madre Persona_1 delle parti - alla sig.ra veniva consegnato dalla cognata Parte_1
- sig.ra e alla presenza del sig. e del Parte_2 Controparte_1 di loro padre - l'anello, che si rammostra, appartenuto alla madre, nel rispetto delle volontà espresse in vita da quest'ultima;
- il sig. , sin dalla data di decesso del padre delle Controparte_1 parti, sig. (31.03.2016), parimenti alla sorella, Persona_2 [...]
, detiene le chiavi ed ha il godimento dell'appartamento al Parte_1 piano terra, abitato dai defunti genitori, sito in Senago (MI) alla via Gramsci n. 47, e delle relative pertinenze: porzione di sottotetto e cantinola.”
2) richiamate le eccezioni tutte di inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle stesse, si insiste, altresì, per l'ammissione della prova contraria per interpello del convenuto, così come articolata nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 3 i cui capitoli si trascrivono integralmente:
“si chiede, a prova contraria l'interpello del convenuto sui seguenti capitoli: vero che, il giorno prima del decesso del sig. e Persona_2 precisamente il 30.03.2016, Lei e Sua sorella concordavate di disporre un bonifico sul conto della sig.ra dell'importo di Parte_1
€ 7.000,00 per far fronte alle spese che si sarebbero rese necessarie a seguito della morte di vostro padre;
vero che, dopo il decesso di vostro padre, lei e sua sorella avete provveduto a liquidare e ad estinguere il conto corrente intestato allo stesso ed avete utilizzato la provvista ottenuta per far fronte alle spese relative all'immobile occupato in vita dai vostri genitori”.
Nonché l'interrogatorio formale del convenuto sig. , Controparte_1 sul capitolo 10 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 di controparte che si ritrascrive, di seguito, integralmente:
3 “10) La sig.ra dal 31.3.2016 (data di decesso di Parte_1
ha il pieno ed esclusivo godimento Persona_2 dell'appartamento sito a Senago in via Gramsci 47 al piano rialzato, abitato in vita dai sigg.ri e nonché Persona_1 Persona_2 della cantinola di pertinenza e di una porzione di sottotetto, identificata al foglio 6, mappale 353, subalterno 702 (interrogatorio formale ed esame dei testi , , e , anche Parte_2 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 questi ultimi due residenti a [...]).”.
Oltre, se ritenuto necessario, l'integrazione dell'espletata C.T.U. rispetto alla quantificazione degli importi dovuti, come meglio sopra dettagliati (ai punti B e C), dal sig. a titolo di indennità di occupazione Controparte_1 dell'appartamento al primo piano della palazzina sita in Senago (MI) alla Via Gramsci n. 47, oltre accessori e relativi enti comuni, nonché per la predisposizione di un progetto divisionale, che tenga conto anche di eventuali conguagli.
Per la parte convenuta
Voglia il Tribunale adito accogliere, contrariis reiectis, le seguenti conclusioni:
In via preliminare, sospendere il presente giudizio invitando l'attrice a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti del sig. Testimone_1 e autorizzare la chiamata in giudizio di quest'ultimo per l'ipotesi in cui non si dovesse addivenire a un accordo in sede di mediazione.
In via principale:
-respingere le domande di controparte in quanto relative a crediti inesistenti e/o prescritti e comunque infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, da intendersi integralmente e pedissequamente riportati.
-dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri Parte_1 e in relazione ai beni immobili appartenuti ai
[...] Controparte_1 genitori e attribuendo Persona_1 Persona_2 all'attrice l'appartamento identificato al foglio 6, particella 353, subalterno 1 (con cantina di pertinenza mappale 115F/1) e al convenuto l'appartamento identificato al foglio 6, particella 353, subalterno 3 (con cantina di pertinenza
4 mappale 115F/3), o comunque sulla base del redigendo progetto divisionale, senza conguagli.
Quanto ai solai, previa chiamata in giudizio del sig. , disporre lo Testimone_1 scioglimento della comunione ereditaria tra i sigg.ri e Parte_1
attribuendo all'attrice l'unità identificata al foglio 6, Controparte_2 particella 353, subalterno n. 702, al convenuto l'unità identificata al foglio 6, particella 353, subalterno n. 701, e al sig. le unità identificate al Testimone_1 foglio 6, particella 353, subalterni nn. 703 e 704, o comunque sulla base del redigendo progetto divisionale, senza conguagli.
Disporre la divisione giudiziale dei mobili caduti in successione con attribuzione alla sig.ra dell'anello con rubino Parte_1 appartenuto al padre e al sig. dell'anello appartenuto alla Controparte_1 madre, o comunque sulla base del redigendo progetto divisionale.
Attribuire altresì alla sig.ra tutti i mobili caduti in Parte_1 successione come da doc. 6 di controparte, ad eccezione di quelli indicati come
“n. 1 letto in ottone + 1 rete”, “n. 2 comodini” e “n. 1 specchiera”, in quanto di proprietà del sig. , o comunque sulla base del redigendo Controparte_1 progetto divisionale.
In via riconvenzionale: condannare la sig.ra a pagare al Parte_1 sig. € 2.286,44, pari alla quota di spese comuni a carico Controparte_1 della suddetta sino al 16.12.2021, oltre alle successive maturate in corso di causa.
In via istruttoria: accogliere tutte le domande formulate in corso di causa, da intendersi integralmente e pedissequamente riportate, contrariis reiectis.
In ogni caso:
-condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite nonché alla rifusione delle spese sostenute per consulenti tecnici d'ufficio e/o di parte;
-accogliere tutte le domande istruttorie, di merito e di qualunque altra natura formulate in corso di causa da intendersi integralmente e pedissequamente riportate affinché nessuna possa intendersi, anche implicitamente, abbandonata.
-respingere le domande di controparte per tutti i motivi esposti in atti da intendersi integralmente e pedissequamente riportati.
Il convenuto, a tutti gli effetti di legge, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha chiesto lo scioglimento delle comunioni Parte_1
ereditarie in essere con il convenuto fratello , in Controparte_1
forza di successione legittima alla madre (deceduta il Persona_1
02/09/2015) e al padre (deceduto il 31/03/2016), Persona_2
per quote uguali indivise della metà ciascuno, comunioni aventi ad oggetto due appartamenti in una palazzina sita a Senago (MI), via Antonio Gramsci n. 47, entrambi con annessa cantina, in catasto fabbricati identificati al foglio 6, particella 353, subalterno 1 (l'appartamento al piano rialzato) e subalterno 3
(l'appartamento al piano primo), pervenuti ai genitori con atto di compravendita ricevuto in data 01/07/1963 dal dott. , notaio Persona_4
in Desio, rep. n. 5065, raccolta n. 11711.
Ha pure chiesto di quantificare e porre a carico del fratello una congrua indennità per l'occupazione dell'appartamento al primo piano, da lui utilizzato come abitazione fin dal settembre 1982.
Si è costituito il convenuto aderendo alla domanda di divisione, chiedendo invece di respingere la domanda relativa all'indennità di occupazione e, in via riconvenzionale, di condannare la sorella al pagamento della somma di
Euro 2.286,44 quale quota a suo carico delle spese da lui anticipate per le parti comuni dell'edificio.
Indi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio e respinte le altre istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare va dato atto che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla divisione dei beni mobili e in
6 particolare di due anelli appartenuti alla madre, motivo per cui sul punto nulla va statuito essendo cessata la materia del contendere.
Le parti hanno altresì condiviso i valori stimati dal c.t.u. arch. Persona_5
per i due appartamenti con cantina, in ragione di Euro 99.400,00 per quello al primo piano abitato dal convenuto e di Controparte_1
Euro 84.000,00 per quello al piano rialzato, pacificamente nella disponibilità dell'attrice fin dalla morte del padre avvenuta il 31/03/2016.
Ancora, vi è un sostanziale accordo nel dividere il compendio rispettando lo stato occupativo degli immobili e, quindi, attribuendo all'attrice la casa al piano rialzato e all'attore quella al primo piano, dove egli abita con la sua famiglia da oltre quarant'anni.
Le parti sono infine consapevoli che la divisione può avere ad oggetto solo i beni di cui ciascuno dei genitori era pieno proprietario in forza del titolo di provenienza innanzi citato, dato che sia le porzioni di sottotetto di cui ai subalterni 701, 702, 703 e 704, sia il locale deposito al piano seminterrato di cui al subalterno 5, appartengono, per la quota di un mezzo, anche a tale
[...]
proprietario dei restanti due appartamenti di cui si compone Persona_6
la palazzina, che però non è parte del presente giudizio.
Permane invece il contrasto sulla spettanza, all'attrice, di un'indennità per la detta occupazione dell'immobile al primo piano da parte del fratello, oltre che sulle spese di gestione ordinaria dell'immobile da quest'ultimo reclamate.
Entrambe le contrapposte domande devono essere respinte.
Come correttamente rilevato dal convenuto, il fatto che la madre abbia concesso al figlio di abitare nel proprio immobile posto al primo piano, integra un contratto di comodato e non una donazione indiretta soggetta a collazione,
7 atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l'obbligo di restituzione, il che è incompatibile con l'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che viceversa caratterizza la struttura e la finalità della donazione (Cass. n. 27259/2017; n. 24866/2006).
Nulla è dunque dovuto per il periodo di occupazione dell'appartamento al primo piano della madre fino al decesso di questa avvenuto il 02/09/2015, posto che tale occupazione è legittimata dal comodato concesso dalla madre al figlio.
Per il periodo successivo, fino alla morte del padre avvenuta il 31/03/2016, la convenuta non ha dato prova di avere chiesto di poter usufruire dell'immobile occupato dal fratello e ciò, per pacifica e costante giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. n. 1738/2022), comporta l'inconfigurabilità di un pregiudizio risarcibile in capo al comproprietario che non ha goduto del bene.
Per il periodo successivo alla morte del padre, infine, è pacifico che la convenuta ha avuto l'esclusiva disponibilità dell'appartamento al piano rialzato, di consistenza e valore pressoché identici all'appartamento al piano primo occupato dal fratello, di modo che va parimenti escluso il diritto a un'indennità di occupazione in quanto automaticamente eliso dallo speculare diritto spettante al fratello con riferimento all'immobile di proprietà del padre.
Del tutto irrilevante è poi al riguardo il documento n. 8 di parte attrice, in quanto privo sia di data sia soprattutto di sottoscrizione e perciò in alcun modo riferibile alla defunta madre.
Come si è anticipato, va respinta anche la domanda del convenuto intesa al pagamento della somma di Euro 2.286,44 quale contributo alle spese per le
8 parti comuni dell'edificio, non essendovi alcuna prova dell'effettivo esborso di tale importo.
Pertanto, preso atto che il c.t.u. arch. ha verificato la regolarità Persona_5
edilizia dei beni e la c.d. conformità catastale (foglio 7 della relazione), salvo una lieve discrasia nella planimetria di una cantina che tuttavia non rileva ai fini del calcolo della rendita, va disposto lo scioglimento delle due comunioni in conformità alla congiunta richiesta delle parti e quindi, previa unificazione delle masse, mediante attribuzione alla convenuta dell'appartamento al piano rialzato e all'attore di quello al piano primo già da lui occupato.
A carico di va posto un conguaglio di Euro 7.700,00 Controparte_1
stante il valore leggermente maggiore dell'immobile attribuitogli, da ascriversi però alla migliore posizione (primo piano) e non ai lavori in esso asseritamente eseguiti, avendo il c.t.u. verificato che “le finiture degli appartamenti sono similari e risalgono all'epoca di costruzione” (cfr. foglio 6, primo capoverso, della relazione).
Quanto infine alle spese di lite, deve aversi riguardo al consolidato principio di diritto per il quale, nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, siccome effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass.
n. 1635/2020).
Ebbene nella vertenza in esame non ravvisano, per entrambe le parti, condotte processuali tali da giustificare una deroga al suddetto principio generale.
Ne consegue che le spese per l'assistenza legale devono restare a carico di
9 ciascuna parte mentre quelle della consulenza tecnica d'ufficio, già provvisoriamente poste per metà a carico dell'attrice e per metà a carico del convenuto, in conformità alle rispettive quote sui beni, nella stessa misura devono essere poste a definitivo carico di entrambi, in quanto all'evidenza necessarie ai fini del giudizio divisionale.
A norma dell'art. 2646 cod. civ. la presente sentenza dovrà essere trascritta nei registri immobiliari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di divisione dei beni caduti in successione promosso da contro Parte_1
CH RE RL, così provvede:
1)attribuisce a nata a [...] il [...], Parte_1
codice fiscale: , la piena proprietà dell'appartamento C.F._1
sito a Senago (MI), via Antonio Gramsci n. 47, posto al piano rialzato e con annessa cantina nel piano seminterrato, in catasto fabbricati identificato al foglio 6, particella 353, subalterno 1, del complessivo valore di
Euro 84.000,00;
2)attribuisce a nato a [...] il [...], Controparte_1
codice fiscale: , la piena proprietà dell'appartamento C.F._2
sito a Senago (MI), via Antonio Gramsci n. 47, posto al piano primo e con annessa cantina nel piano seminterrato, in catasto fabbricati identificato al foglio 6, particella 353, subalterno 3, del complessivo valore di
Euro 99.400,00;
3)pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
un conguaglio di Euro 7.700,00; Parte_1
10 4)ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
5)rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
6)dispone che le spese di assistenza legale restino a carico delle parti e pone quelle per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa per metà a carico di ciascuna, a definitivo carico delle parti nella stessa misura.
Milano, 26 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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