CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 27/01/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2518/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IN
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3193 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 2 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1, si opponeva all'avviso di accertamento IMU anno 2020 del quale, nell'eccepirne l'illegittimità, chiedeva l'annullamento. In particolare deduceva quanto segue:
1) Estensione del giudicato. Relativamente all'anno 2018 la C.G.T. primo grado di IN con sentenza n. 2512/2024 del 13-05-2024 aveva accolto il ricorso annullando l'avviso di accertamento;
2) Illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di presupposto soggettivo. La società per gli anni in cui vi erano state variazioni aveva sempre presentato le relative dichiarazioni IMU;
3) Illegittimità dell'atto per confusione nella descrizione dei singoli subalterni;
4) Illegittimità dell'atto per mancata indicazione di elementi richiesti tassativamente dalla normativa;
5) Illegittimità dell'atto per mancanza di motivazione specifica;
6) Illegittimità dell'atto per duplicazione di imposta;
7) Illegittimità dell'imposta per le aree pertinenziali e per errato calcolo;
8) Illegittimità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 6 bis, comma 2,
Legge 212/2000;
9) Nullità delle sanzioni per violazione di legge.
Con deduzioni del 06-11-2025 si costituiva il Comune di IN il quale, preliminarmente, in relazione all'invocata estensione del giudicato, chiariva che la sentenza di cui la controparte invocava il giudicato, era stata resa in esito alla valutazione di difese ed eccezioni, in fatto ed in diritto, del tutto diverse rispetto a quelle prospettate in questa sede. Nel merito, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Con memorie del 13-11-2025 la società ricorrente contestava integralmente le controdeduzioni depositate dal Comune di IN ed insisteva nelle eccezioni e richieste formulate in ricorso.
Con memorie del 17-11-2025 il Comune di IN, in merito alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente in data 13-11-2025, evidenziava che nessuna modifica era stata apportata alla motivazione dell'avviso di accertamento il cui contenuto, nella sostanza, rimaneva invariato.
Con istanza del 26-11-2025 la società ricorrente chiedeva un rinvio della trattazione ai fini della definizione transattiva dell'anno di imposta in contestazione.
All'udienza del 27-11-2025 la trattazione veniva rinviata all'udienza del 15 gennaio 2026 al fine di consentire l'eventuale definizione transattiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso (estensione del giudicato) non può essere condiviso.
Ritiene la società che la sentenza emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria in data 13-05-2024 (n.
2512/2024 R.S.) in merito ad avviso di accertamento emesso dal Comune di IN per l'anno 2018, debba trovare applicazione, quale giudicato esterno, anche all'annualità oggi in contestazione (anno
2020).
Al riguardo si osserva che se è vero che nel processo tributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le regole che disciplinano, nel processo civile, il giudicato esterno, è pur vero che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico, uno di essi deve essere stato definito con sentenza "passata in giudicato" (Cass., Ord. 01-02-2024, n. 4675). Dall'esame della documentazione in atti non risulta che la sentenza n. 2512/2024 RS sia "passata in giudicato". La parte ricorrente avrebbe dovuto produrre in giudizio la precedente sentenza con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
In ultimo deve evidenziarsi che sulla stessa questione, relativamente all'anno 2017, questa C.G.T. con sentenza n. 3159/2024 RS, ha rigettato nel merito il ricorso proposto dalla società, accogliendo le ragioni dell'Ente creditore. Su tale sentenza pende giudizio di appello.
Infondata appare l'eccezione di "Illegittimità dell'atto per mancanza di presupposto soggettivo". Ritiene la società ricorrente che per le annualità 2019 e 2020 non è stata presentata dichiarazione in quanto non si sarebbe verificata alcuna variazione rispetto all'anno precedente.
Tale assunto si discosta nettamente da quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8357 del 30 marzo 2025, la quale ha ribadito che la dichiarazione IMU è obbligatoria per ciascuna annualità, trattandosi di circostanze "potenzialmente variabili” nel tempo.
Secondo la Suprema Corte, pertanto: a) l'adempimento dichiarativo è previsto a pena di decadenza e non può essere surrogato da altri atti o da una conoscenza presunta da parte dell'ente impositore;
b) le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali vanno interpretate in senso restrittivo, escludendo interpretazioni estensive o analogiche;
c) il principio della certezza del diritto impone che ogni periodo d'imposta sia formalmente coperto da una dichiarazione, permettendo così all'ente locale di verificare annualmente la permanenza dei requisiti agevolativi.
Accertato che per l'anno in contestazione la società, come dalla stessa ammesso in ricorso, non ha presentato dichiarazione IMU, non può non rilevarsi l'infondatezza delle affermazioni da quest'ultima fatte in merito alla circostanza che relativamente all'anno 2020 non vi è stata alcuna variazione rispetto all'anno 2018.
Dall'estratto della verifica effettuata dal Comune di IN sulla piattaforma SIATEL dell'Agenzia delle
Entrate (vedi all. 4), in cui sono stati annotati e registrati contratti aventi ad oggetto immobili acquistati e venduti tra il 2018 ed il 2020, risultano registrati ben 28 acquisti e/o compravendite, evidenziando la presenza di numerose variazioni rilevanti ai fini della applicazione del tributo. Relativamente all'anno 2020 risultano numerose variazioni di intestazioni (vedi all. 3) che avrebbero ulteriormente imposto la presentazione della dichiarazione IMU. In assenza di dichiarazione non è possibile beneficiare dell'esenzione IMU immobili merce (Cass., sent. n. 5190 del 2022). In merito ai motivi di ricorso di cui ai punti tre, quattro e cinque del ricorso si osserva quanto segue.
Come ricostruibile dalla lettura della copia dell'atto opposto, esso risulta esaustivamente motivato, in quanto contiene il richiamo alle fonti legislative e regolamentari poste a fondamento della pretesa tributaria, l'indicazione dei dati dell'immobile cui è riferito il tributo, della relativa categoria e della superficie considerata ai fini del calcolo, delle pretese accessorie del dirigente che ha emesso l'atto. La contribuente ha, infatti, potuto svolgere compiutamente il proprio diritto di difesa sia in fatto che in diritto, senza allegare il pregiudizio concreto che le sarebbe derivato dall'omessa motivazione. Ogni altro elemento eventualmente non specificamente indicato nell'atto notificato al contribuente è comunque rinvenibile nelle disposizioni legislative e regolamentari ivi richiamate (D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, legge n. 296 del 27.12.2006, DD. LLgs. 471/472/473 del
18.12.1997 e s.m.i., legge n. 342 del 21.11.2000, regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 27.09.2012; deliberazione del Consiglio Comunale n° 72/
C del 23.10.2012 che fissa le aliquote per fabbricati e terreni, legge n. 212 del 27.07.2000 e s.m.i.
(Statuto dei Diritti del Contribuente). Trattasi, com'è evidente, di atti soggetti a pubblicazione e, come tali, di generale conoscibilità, che non deve essere individualmente comunicato al ricorrente né allegato all'avviso di accertamento. (Cassazione, sent. n. 9601 del 2012; Cass., SS.UU., sent. n. 722 del 2010).
Del pari infondata e generica è l'eccezione di "illegittimità dell'atto per duplicazione di imposta". La società ricorrente pur lamentando tout court l'infondatezza dell'atto "in quanto pretende la tassazione IMU sia sul terreno sul quale insistono i fabbricati che sui fabbricati stessi", individua esclusivamente per le particelle 1108 e 112 del foglio 61 tale illegittimità affermando che nell'anno 2020 non esistevano più in quanto erano state soppresse già nell'anno 2016. Dalla documentazione versata in atti dal Comune di
IN (all.9) emerge che in realtà tali particelle non sono state soppresse bensì "variate”. Legittimamente, pertanto, l'Ente creditore le ha sottoposte a tassazione.
Generiche e non provate appaiono le eccezioni di “illegittimità dell'imposta per le aree pertinenziali (e per errore di calcolo)" e di "illegittimità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo. Quanto alla prima eccezione si osserva che la società ricorrente non individua quali siano le pertinenze non riconosciute dall'Ente impositore con indicazione dei dati catastali.
Relativamente alla seconda, appare utile richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione la quale sul punto precisa che "la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere" (Cass. SS.UU., sent. n. 21271/2025). La società ricorrente avrebbe dovuto, in sostanza, evidenziare gli eventuali risultati, diversi cui l'Ente impositore sarebbe potuto addivenire.
Infondata è, infine, l'eccezione sulla presunta illegittimità delle sanzioni applicate. Infatti, nell'avviso di accertamento impugnato sono chiaramente indicate le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali si è proceduto alla determinazione delle sanzioni (Legge n. 160 del 27/12/2019 e Regolamento
Comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/C del 08/09/2014) e gli interessi sono stati calcolati nella misura legale prevista dalla legge vigente.
Il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnato atto. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 1.900,00.
Il Giudice monocratico - Dr. Carmelo Adile
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2518/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IN
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3193 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 2 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1, si opponeva all'avviso di accertamento IMU anno 2020 del quale, nell'eccepirne l'illegittimità, chiedeva l'annullamento. In particolare deduceva quanto segue:
1) Estensione del giudicato. Relativamente all'anno 2018 la C.G.T. primo grado di IN con sentenza n. 2512/2024 del 13-05-2024 aveva accolto il ricorso annullando l'avviso di accertamento;
2) Illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di presupposto soggettivo. La società per gli anni in cui vi erano state variazioni aveva sempre presentato le relative dichiarazioni IMU;
3) Illegittimità dell'atto per confusione nella descrizione dei singoli subalterni;
4) Illegittimità dell'atto per mancata indicazione di elementi richiesti tassativamente dalla normativa;
5) Illegittimità dell'atto per mancanza di motivazione specifica;
6) Illegittimità dell'atto per duplicazione di imposta;
7) Illegittimità dell'imposta per le aree pertinenziali e per errato calcolo;
8) Illegittimità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 6 bis, comma 2,
Legge 212/2000;
9) Nullità delle sanzioni per violazione di legge.
Con deduzioni del 06-11-2025 si costituiva il Comune di IN il quale, preliminarmente, in relazione all'invocata estensione del giudicato, chiariva che la sentenza di cui la controparte invocava il giudicato, era stata resa in esito alla valutazione di difese ed eccezioni, in fatto ed in diritto, del tutto diverse rispetto a quelle prospettate in questa sede. Nel merito, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Con memorie del 13-11-2025 la società ricorrente contestava integralmente le controdeduzioni depositate dal Comune di IN ed insisteva nelle eccezioni e richieste formulate in ricorso.
Con memorie del 17-11-2025 il Comune di IN, in merito alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente in data 13-11-2025, evidenziava che nessuna modifica era stata apportata alla motivazione dell'avviso di accertamento il cui contenuto, nella sostanza, rimaneva invariato.
Con istanza del 26-11-2025 la società ricorrente chiedeva un rinvio della trattazione ai fini della definizione transattiva dell'anno di imposta in contestazione.
All'udienza del 27-11-2025 la trattazione veniva rinviata all'udienza del 15 gennaio 2026 al fine di consentire l'eventuale definizione transattiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso (estensione del giudicato) non può essere condiviso.
Ritiene la società che la sentenza emessa da questa Corte di Giustizia Tributaria in data 13-05-2024 (n.
2512/2024 R.S.) in merito ad avviso di accertamento emesso dal Comune di IN per l'anno 2018, debba trovare applicazione, quale giudicato esterno, anche all'annualità oggi in contestazione (anno
2020).
Al riguardo si osserva che se è vero che nel processo tributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le regole che disciplinano, nel processo civile, il giudicato esterno, è pur vero che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico, uno di essi deve essere stato definito con sentenza "passata in giudicato" (Cass., Ord. 01-02-2024, n. 4675). Dall'esame della documentazione in atti non risulta che la sentenza n. 2512/2024 RS sia "passata in giudicato". La parte ricorrente avrebbe dovuto produrre in giudizio la precedente sentenza con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
In ultimo deve evidenziarsi che sulla stessa questione, relativamente all'anno 2017, questa C.G.T. con sentenza n. 3159/2024 RS, ha rigettato nel merito il ricorso proposto dalla società, accogliendo le ragioni dell'Ente creditore. Su tale sentenza pende giudizio di appello.
Infondata appare l'eccezione di "Illegittimità dell'atto per mancanza di presupposto soggettivo". Ritiene la società ricorrente che per le annualità 2019 e 2020 non è stata presentata dichiarazione in quanto non si sarebbe verificata alcuna variazione rispetto all'anno precedente.
Tale assunto si discosta nettamente da quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8357 del 30 marzo 2025, la quale ha ribadito che la dichiarazione IMU è obbligatoria per ciascuna annualità, trattandosi di circostanze "potenzialmente variabili” nel tempo.
Secondo la Suprema Corte, pertanto: a) l'adempimento dichiarativo è previsto a pena di decadenza e non può essere surrogato da altri atti o da una conoscenza presunta da parte dell'ente impositore;
b) le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali vanno interpretate in senso restrittivo, escludendo interpretazioni estensive o analogiche;
c) il principio della certezza del diritto impone che ogni periodo d'imposta sia formalmente coperto da una dichiarazione, permettendo così all'ente locale di verificare annualmente la permanenza dei requisiti agevolativi.
Accertato che per l'anno in contestazione la società, come dalla stessa ammesso in ricorso, non ha presentato dichiarazione IMU, non può non rilevarsi l'infondatezza delle affermazioni da quest'ultima fatte in merito alla circostanza che relativamente all'anno 2020 non vi è stata alcuna variazione rispetto all'anno 2018.
Dall'estratto della verifica effettuata dal Comune di IN sulla piattaforma SIATEL dell'Agenzia delle
Entrate (vedi all. 4), in cui sono stati annotati e registrati contratti aventi ad oggetto immobili acquistati e venduti tra il 2018 ed il 2020, risultano registrati ben 28 acquisti e/o compravendite, evidenziando la presenza di numerose variazioni rilevanti ai fini della applicazione del tributo. Relativamente all'anno 2020 risultano numerose variazioni di intestazioni (vedi all. 3) che avrebbero ulteriormente imposto la presentazione della dichiarazione IMU. In assenza di dichiarazione non è possibile beneficiare dell'esenzione IMU immobili merce (Cass., sent. n. 5190 del 2022). In merito ai motivi di ricorso di cui ai punti tre, quattro e cinque del ricorso si osserva quanto segue.
Come ricostruibile dalla lettura della copia dell'atto opposto, esso risulta esaustivamente motivato, in quanto contiene il richiamo alle fonti legislative e regolamentari poste a fondamento della pretesa tributaria, l'indicazione dei dati dell'immobile cui è riferito il tributo, della relativa categoria e della superficie considerata ai fini del calcolo, delle pretese accessorie del dirigente che ha emesso l'atto. La contribuente ha, infatti, potuto svolgere compiutamente il proprio diritto di difesa sia in fatto che in diritto, senza allegare il pregiudizio concreto che le sarebbe derivato dall'omessa motivazione. Ogni altro elemento eventualmente non specificamente indicato nell'atto notificato al contribuente è comunque rinvenibile nelle disposizioni legislative e regolamentari ivi richiamate (D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, legge n. 296 del 27.12.2006, DD. LLgs. 471/472/473 del
18.12.1997 e s.m.i., legge n. 342 del 21.11.2000, regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 27.09.2012; deliberazione del Consiglio Comunale n° 72/
C del 23.10.2012 che fissa le aliquote per fabbricati e terreni, legge n. 212 del 27.07.2000 e s.m.i.
(Statuto dei Diritti del Contribuente). Trattasi, com'è evidente, di atti soggetti a pubblicazione e, come tali, di generale conoscibilità, che non deve essere individualmente comunicato al ricorrente né allegato all'avviso di accertamento. (Cassazione, sent. n. 9601 del 2012; Cass., SS.UU., sent. n. 722 del 2010).
Del pari infondata e generica è l'eccezione di "illegittimità dell'atto per duplicazione di imposta". La società ricorrente pur lamentando tout court l'infondatezza dell'atto "in quanto pretende la tassazione IMU sia sul terreno sul quale insistono i fabbricati che sui fabbricati stessi", individua esclusivamente per le particelle 1108 e 112 del foglio 61 tale illegittimità affermando che nell'anno 2020 non esistevano più in quanto erano state soppresse già nell'anno 2016. Dalla documentazione versata in atti dal Comune di
IN (all.9) emerge che in realtà tali particelle non sono state soppresse bensì "variate”. Legittimamente, pertanto, l'Ente creditore le ha sottoposte a tassazione.
Generiche e non provate appaiono le eccezioni di “illegittimità dell'imposta per le aree pertinenziali (e per errore di calcolo)" e di "illegittimità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo. Quanto alla prima eccezione si osserva che la società ricorrente non individua quali siano le pertinenze non riconosciute dall'Ente impositore con indicazione dei dati catastali.
Relativamente alla seconda, appare utile richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione la quale sul punto precisa che "la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere" (Cass. SS.UU., sent. n. 21271/2025). La società ricorrente avrebbe dovuto, in sostanza, evidenziare gli eventuali risultati, diversi cui l'Ente impositore sarebbe potuto addivenire.
Infondata è, infine, l'eccezione sulla presunta illegittimità delle sanzioni applicate. Infatti, nell'avviso di accertamento impugnato sono chiaramente indicate le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali si è proceduto alla determinazione delle sanzioni (Legge n. 160 del 27/12/2019 e Regolamento
Comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/C del 08/09/2014) e gli interessi sono stati calcolati nella misura legale prevista dalla legge vigente.
Il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnato atto. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 1.900,00.
Il Giudice monocratico - Dr. Carmelo Adile