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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 06/02/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 724/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AR RG, OR
AJELLO ROBERTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2868/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2852/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 29/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037727419000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato alla resistente_1 s.r.l., con sede in Roma alla Indirizzo_1, alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, alla Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale III di Roma, alla Camera di Commercio di Roma ed alla Regione Lazio, l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione impugnava la sentenza n. 2852/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Roma accoglieva parzialmente la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 903 772 7419 000 – notificata il 18.10.2022 – proposta dalla resistente_1 s.r.l., decretando la prescrizione degli interessi e delle sanzioni dedotti nelle prodromiche cartelle di pagamento n. 09720130124024011000
(relativa alle imposte IRAP, IRES ed IVA), n. 09720140257481317000 (relativa alle imposte IRAP, IRES ed
IVA), n. 09720160167227308000 (relativa alla imposta IRAP), n. 09720170026605223000 (relativa alla imposta IRES) e n. 09720200103339565000 (relativa alla imposta IRES), nonché di tutti i crediti dedotti nelle cartelle di pagamento n. 09720010759154080000 (relativa all'imposta di registro) e n.
09720120210926056000 (relativa alla tassa automobilistica).
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia per aver dichiarato la estinzione dei predetti crediti nonostante essa appellante avesse documentalmente provato la interruzione della decorrenza dei termini di prescrizione attraverso le notifiche: in data 4.4.2012, della intimazione di pagamento n. 097 2012
902 982 5635 000; in data 26.12.2016, della intimazione di pagamento n. 097 2016 905 596 0882 000; in data 27.2.2019, della intimazione di pagamento n. 097 2019 901 601 3586 000; in data 10.9.2019, della comunicazione preventiva di ipoteca n. 097 76 2019 000 13 537 000; in data 18.10.2022, della intimazione di pagamento n. 097 2022 903 772 7419 000.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale III di Roma e l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, le quali aderivano all'appello proposto dall'agente della riscossione.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 28.1.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, poiché dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione si evince che l'intimazione di pagamento n. 097 2012 902 982 5635 000, relativa alla cartella n. 097 2001 075 915 4080
000 del 12.3.2007, veniva notificata a mezzo raccomandata consegnata ad un addetto alla ricezione degli atti presso la sede della società il 4.4.2012; che l'intimazione di pagamento n. 097 2016 905 596 0882 000, relative alle cartelle n. 097 2001 075 915 4080 000 del 12.3.2007, n. 097 2012 021 092 6056 000 del
16.1.2013 e n. 097 2014 025 748 1317 000 del 19.12.2014, veniva notificata il 26.12.2016 a mezzo pec con successivo deposito presso la CCIA e avviso con raccomandata;
che l'intimazione di pagamento n. 097
2019 901 601 3586 000, relativa alla cartella n. 097 2012 021 092 6056 000 del 16.1.2013, veniva notificata a mezzo pec il 27.2.2019; che la comunicazione preventiva di ipoteca n. 097 76 2019 000 13 537 000, relativa alle cartelle n. 097 2012 021
092 6056 000 del 16.1.2013, n. 097 2013 012 402 4011 000 del 23.4.2016, n. 097 2014 025 748 1317 000 del 19.12.2014, n. 097 2016 016 722 7308 000 del 28.11.2016 e n. 097 2017 002 660 5223 000 del 10.7.2017, veniva notificata a mezzo pec il 10.9.2019; che l'intimazione di pagamento n. 097 2022 903 772 7419 000, relativa a tutte le cartelle in contestazione, veniva notificata a mezzo pec il 18.10.2022, deve ritenersi, anche in ragione di quanto disciplinato dall'art. 68 d.l. 18/2020 in materia di sospensione della prescrizione e della successiva proroga di due anni prevista per gli atti per i quali la prescrizione cadeva entro il 31.12.2020 o entro il 31.12.2021, che l'intimazione impugnata sia stata notificata prima del perfezionamento dei termini di prescrizione (pari ad anni tre per la tassa automobilistica, di anni dieci per le imposte erariali e di anni cinque per gli interessi e le sanzioni). Essa, invero, faceva seguito alle notifiche: in data 26.12.2016, della intimazione relativa alla cartella n. 097 2001 075 915 4080 000 afferente l'imposta di registro;
in data
10.9.2019, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa alla cartella n. 097 2012 021 092
6056 000, afferente la tassa automobilistica;
in data 10.9.2019, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa alle cartelle n. 097 2013 012 402 4011 000, n. 097 2014 025 748 1317 000, n. 097 2016
016 722 7308 000 e n. 097 2016 016 722 7308 000 afferenti l'Irap, l'Ires e l'Iva; in data 17.9.2021 della cartella n. 097 2020 010 333 9565 000 afferente l'Ires.
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto.
Equi motivi sussistono per dichiarare interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO accoglie l'appello dell'ADER. Compensa le spese di lite del presente grado. Così deciso in Roma il 28/01/2026 Il relatore Marotta Il Presidente
Pannullo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AR RG, OR
AJELLO ROBERTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2868/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2852/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 29/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229037727419000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato alla resistente_1 s.r.l., con sede in Roma alla Indirizzo_1, alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, alla Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale III di Roma, alla Camera di Commercio di Roma ed alla Regione Lazio, l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione impugnava la sentenza n. 2852/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Roma accoglieva parzialmente la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 903 772 7419 000 – notificata il 18.10.2022 – proposta dalla resistente_1 s.r.l., decretando la prescrizione degli interessi e delle sanzioni dedotti nelle prodromiche cartelle di pagamento n. 09720130124024011000
(relativa alle imposte IRAP, IRES ed IVA), n. 09720140257481317000 (relativa alle imposte IRAP, IRES ed
IVA), n. 09720160167227308000 (relativa alla imposta IRAP), n. 09720170026605223000 (relativa alla imposta IRES) e n. 09720200103339565000 (relativa alla imposta IRES), nonché di tutti i crediti dedotti nelle cartelle di pagamento n. 09720010759154080000 (relativa all'imposta di registro) e n.
09720120210926056000 (relativa alla tassa automobilistica).
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia per aver dichiarato la estinzione dei predetti crediti nonostante essa appellante avesse documentalmente provato la interruzione della decorrenza dei termini di prescrizione attraverso le notifiche: in data 4.4.2012, della intimazione di pagamento n. 097 2012
902 982 5635 000; in data 26.12.2016, della intimazione di pagamento n. 097 2016 905 596 0882 000; in data 27.2.2019, della intimazione di pagamento n. 097 2019 901 601 3586 000; in data 10.9.2019, della comunicazione preventiva di ipoteca n. 097 76 2019 000 13 537 000; in data 18.10.2022, della intimazione di pagamento n. 097 2022 903 772 7419 000.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale III di Roma e l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma, le quali aderivano all'appello proposto dall'agente della riscossione.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 28.1.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, poiché dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione si evince che l'intimazione di pagamento n. 097 2012 902 982 5635 000, relativa alla cartella n. 097 2001 075 915 4080
000 del 12.3.2007, veniva notificata a mezzo raccomandata consegnata ad un addetto alla ricezione degli atti presso la sede della società il 4.4.2012; che l'intimazione di pagamento n. 097 2016 905 596 0882 000, relative alle cartelle n. 097 2001 075 915 4080 000 del 12.3.2007, n. 097 2012 021 092 6056 000 del
16.1.2013 e n. 097 2014 025 748 1317 000 del 19.12.2014, veniva notificata il 26.12.2016 a mezzo pec con successivo deposito presso la CCIA e avviso con raccomandata;
che l'intimazione di pagamento n. 097
2019 901 601 3586 000, relativa alla cartella n. 097 2012 021 092 6056 000 del 16.1.2013, veniva notificata a mezzo pec il 27.2.2019; che la comunicazione preventiva di ipoteca n. 097 76 2019 000 13 537 000, relativa alle cartelle n. 097 2012 021
092 6056 000 del 16.1.2013, n. 097 2013 012 402 4011 000 del 23.4.2016, n. 097 2014 025 748 1317 000 del 19.12.2014, n. 097 2016 016 722 7308 000 del 28.11.2016 e n. 097 2017 002 660 5223 000 del 10.7.2017, veniva notificata a mezzo pec il 10.9.2019; che l'intimazione di pagamento n. 097 2022 903 772 7419 000, relativa a tutte le cartelle in contestazione, veniva notificata a mezzo pec il 18.10.2022, deve ritenersi, anche in ragione di quanto disciplinato dall'art. 68 d.l. 18/2020 in materia di sospensione della prescrizione e della successiva proroga di due anni prevista per gli atti per i quali la prescrizione cadeva entro il 31.12.2020 o entro il 31.12.2021, che l'intimazione impugnata sia stata notificata prima del perfezionamento dei termini di prescrizione (pari ad anni tre per la tassa automobilistica, di anni dieci per le imposte erariali e di anni cinque per gli interessi e le sanzioni). Essa, invero, faceva seguito alle notifiche: in data 26.12.2016, della intimazione relativa alla cartella n. 097 2001 075 915 4080 000 afferente l'imposta di registro;
in data
10.9.2019, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa alla cartella n. 097 2012 021 092
6056 000, afferente la tassa automobilistica;
in data 10.9.2019, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa alle cartelle n. 097 2013 012 402 4011 000, n. 097 2014 025 748 1317 000, n. 097 2016
016 722 7308 000 e n. 097 2016 016 722 7308 000 afferenti l'Irap, l'Ires e l'Iva; in data 17.9.2021 della cartella n. 097 2020 010 333 9565 000 afferente l'Ires.
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto.
Equi motivi sussistono per dichiarare interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO accoglie l'appello dell'ADER. Compensa le spese di lite del presente grado. Così deciso in Roma il 28/01/2026 Il relatore Marotta Il Presidente
Pannullo