Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 06/02/2026, n. 724
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della dichiarazione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le notifiche effettuate dall'agente della riscossione, comprese le intimazioni di pagamento e le comunicazioni preventive di ipoteca, abbiano interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione. Inoltre, ha considerato la normativa sulla sospensione della prescrizione dovuta al periodo pandemico (art. 68 d.l. 18/2020) e le relative proroghe, concludendo che l'intimazione impugnata sia stata notificata prima del perfezionamento dei termini di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 06/02/2026, n. 724
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 724
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo