Art. 66.
Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le Corti ed i tribunali, sull'istanza degli interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai procuratori, a termini delle leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione.
Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le Corti ed i tribunali, sull'istanza degli interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai procuratori, a termini delle leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione.