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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2783/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2783/2023, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA PICCOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ISABELLA MAUCERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 15 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 22/11/2023).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ex art. 473bis.28
c.p.c., nei termini assegnati, come segue:
Per parte ricorrente : Parte_1
“- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra i coniugi in Varese in data 15.12.2014, iscritto agli atti del detto Comune al n. 113, parte I, anno 2014.
- CONFERMARE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1
con collocazione prevalente presso la madre in Cuasso al monte Via Crocetta 4 Per_2
ove manterranno la residenza anagrafica.
- ORDINARE ai genitori di mantenere un rapporto di serena ed educata comunicazione fra loro, specialmente in presenza dei figli, utilizzando sempre un linguaggio appropriato per garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi ricevendo educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
di consentire ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale senza frapporre intenzionali ostacoli e mantenendo un rapporto di rispettosa comunicazione anche con questi ultimi.
- DISPORRE che i genitori, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé mentre detto esercizio sarà di comune accordo per le decisioni di maggior interesse in relazione all'istruzione, educazione e salute dei figli, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali degli stessi.
-DISPORRE che il padre, a settimane alterne con la madre, possa prelevare i bambini da scuola il venerdì pomeriggio alle 16:15 e tenerli consecutivamente con sé fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola dando DANDO ATTO che ove il recupero non avvenga a scuola, del prelevamento e al ri-accompagnamento dei figli si occuperà il genitore che li dovrà tenere nella circostanza.
pagina 2 di 15 - e a decorrere dall'anno in corso, trascorreranno il giorno 24/12 (dalle Per_1 Per_2 ore 10:30) con il papà e il giorno di Natale con la mamma che li terrà con sé fino all'1 gennaio;
dall'1 gennaio alle ore 10:00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche (7 gennaio) i figli staranno con l'altro genitore e così negli anni a venire secondo il principio dell'alternanza.
- e staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Per_1 Per_2
Pasquetta, e così negli anni a venire secondo il principio dell'alternanza;
- Il padre, durante l'estate, potrà trascorrere con i figli 15 giorni consecutivi o non consecutivi con impegno dei genitori a comunicarsi luogo e periodo di villeggiatura ove intendendo recarsi con i figli entro il 31 maggio di ogni anno;
- Nel periodo di non frequentazione della scuola, se entrambi i genitori lavorano, valuteranno, tenendo in debita considerazione la volontà dei figli, la possibilità di iscriverli
a un campo estivo/oratorio i cui costi di iscrizione e buoni pasto verranno equamente suddivisi.
- Nel giorno del compleanno dei figli, salvo diversi accordi, ciascun genitore festeggerà nel weekend di propria spettanza.
- I genitori, in ogni caso, si impegnano a garantirsi reciprocamente, nei tempi di rispettiva competenza, due contatti quotidiani con i figli, di cui uno con video chiamata, nelle fasce orarie 13:00-14:30/ 19:00-20:30.
- PORRE L'OBBLIGO al di corrispondere alla moglie, titolo di concorso nel CP_1
mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data della domanda, l'importo di € 400,00.- mensili per 12 mensilità, annualmente rivalutabili secondo gli indici AT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Varese;
- PORRE L'OBBLIGO al padre di pagare il 50% delle spese straordinarie, salvo conguagli, entro 10 giorni dalla richiesta previa esibizione di documentazione fiscale o equipollente o, al più tardi, entro e non oltre il versamento della somma di mantenimento del mese immediatamente successivo;
-DARE ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno a richiedere o pretendere l'uno dall'altra a titolo di loro mantenimento.
pagina 3 di 15 -AUTORIZZARE i coniugi al rilascio ed iscrizione dei figli minori sui documenti validi per
l'espatrio dando atto che gli originali resteranno nella disponibilità della madre che li consegnerà al padre quando necessario, salva l'immediata restituzione al ri- accompagnamento a casa dei figli.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare al resistente, ex art. 210 cpc, la produzione in giudizio del contratto di lavoro;
della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché dichiarazione dei redditi ed estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, oltre a contratti di locazione eventualmente in corso.
- DISPORRE, ove ritenuto necessario, l'ascolto dei minori.
-AMMETTERSI prova per testi sui capitoli oggetto di narrativa quivi da intendersi preceduti e richiamati dalle parole “vero che”.
Con riserva di articolare nuovi capitoli di prova e testi ad esito della difesa avversaria.
Per quanto riguarda invece il sub procedimento aperto in seguito all'istanza in modifica depositata da in data 24 maggio 2024, nel far presente che nelle more Parte_1
non è stata ancora sciolta la riserva assunta all'udienza 5 luglio 2024, si insiste per le rassegnate conclusioni come da istanza in modica:
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE
- Ordinare al resistente, ex art. 210 cpc, la produzione in giudizio della documentazione attestante la titolarità di tutti i conti correnti, con specifico riferimento a quello denominato “impresa Bonomi” e relativi estratti conto;
IN VIA PRINCIPALE:
- EMETTERE sentenza parziale di divorzio;
- PREVIA REVOCA dei provvedimenti provvisori in punto di tempo infrasettimanale del padre, (pernottamento del mercoledì) DISPORRE che il ossa, a settimane alterne CP_1
con la madre, prelevare i bambini da scuola il venerdì pomeriggio alle 16:15 e tenerli consecutivamente con sé fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, con esclusione del pernottamento infrasettimanale;
- Confermate tutte le altre condizioni. - NOMINARE un coordinare genitoriale che monitori i genitori con l'obiettivo di portarli a una forma di comunicazione in tempi brevi
pagina 4 di 15 relazionando il Giudice rispetto al preciso incarico e compiti che Vorrà affidargli con riserva di chiedere la modifica del regime di affido, da condiviso ad esclusivo, ad esito delle risultanze che emergeranno, riservata a quel punto, domanda di ammissione di CTU sull'accertamento dell'idoneità genitoriale. Con ogni più ampia riserva.”;
Per parte resistente CP_1
“Nel merito:
- dato atto della cessazione della comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi nonché della ricorrenza delle condizioni previste dalla Legge 898/1970 e ss.mm., dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere CP_1 all'annotazione dell'emananda sentenza e di provvedere alle ulteriori incombenze di legge;
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la mamma presso la residenza di quest'ultima;
- prevedere a carico del signor di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 mediante versamento in favore della madre entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di
€ 300,00 soggetto alla rivalutazione AT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida Tribunale di Varese;
- prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i figli un fine settimana lungo alternato (da giovedì dall'uscita da scuola a lunedì al rientro a scuola) oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento quando vi è il fine settimana di spettanza e due giorni con pernottamento in presenza di fine settimana materno;
- prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i figli venti giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e ad anni alterni durante le festività tradizionali (24 dicembre fino alle 9 del 25 dicembre e successivi periodi 25 dicembre /1 gennaio 1 gennaio/7 gennaio equamente divisi in via alternata.
- Le festività pasquali, i ponti e le festività nazionali seguiranno il calendario di visita ordinario.”.
pagina 5 di 15 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/11/2023 la parte ricorrente sig.ra Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di dichiarazione di
[...]
scioglimento del matrimonio civile nei confronti della parte resistente sig. CP_1
, in relazione al matrimonio contratto in Varese in data 15.12.2014, come da
[...]
relativo Atto di Matrimonio n. 113, parte I, serie /, dell'anno 2014; da tale unione sono nati i figli (Varese, 31.10.2014) e (Varese, 12.05.2017). Persona_3 Persona_4
La parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia circa lo status, l'affido condiviso dei minori, il loro collocamento prevalente presso la madre, prevedendo di “ORDINARE ai genitori di mantenere un rapporto di serena ed educata comunicazione fra loro, specialmente in presenza dei figli, utilizzando sempre un linguaggio appropriato per garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi ricevendo educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
di consentire ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale senza frapporre intenzionali ostacoli e mantenendo un rapporto di rispettosa comunicazione anche con questi ultimi”, nonché frequentazioni paterne dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza, con previsione di due fasce orarie giornaliere per i contatti telefonici;
contribuzione economica paterna per € 400,00 mensili, oltre rivalutazione di legge e 50% delle spese straordinarie;
con autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha in prima battuta allegato di lavorare presso un'agenzia di brokeraggio assicurativo in Svizzera a tempo parziale al 60% per circa € 2.300,00 mensili, nonché di essere proprietaria di immobile in Malnate (VA), gravato da mutuo, abitato dalla stessa con i figli per un anno e all'attualità posto a reddito
(locazione); al contrario, il resistente è geometra libero professionista, parimenti proprietario di immobile in Malnate (VA), in arretrato nel pagamento del mantenimento ordinario e le spese straordinarie dei minori.
pagina 6 di 15 Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, tempestivamente, la parte resistente, sig. , non opponendosi al divorzio ma contestando la CP_1 ricostruzione operata e chiedendo una riduzione dell'obbligazione contributiva a favore dei figli e per un importo pari ad € 300,00, oltre al 50% per le spese Per_1 Per_2
straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, il resistente ha dedotto di trovarsi in una situazione economica nettamente più debole rispetto alla moglie, lavorando come geometra libero professionista e guadagnando non più di € 16.000,00 annui;
a ciò va aggiunto il pagamento di un debito verso la cassa geometri di circa € 12.000,00. Il sig. ha CP_1
dichiarato, inoltre, di essere proprietario di un appartamento attualmente in fase di ristrutturazione in cui andrà a vivere al termine dei lavori e dove potrà ospitare i figli nei giorni di sua spettanza.
I coniugi sono comparsi personalmente all'udienza 21/02/2024, all'esito della quale, con ordinanza riservata 09/03/2024, sono stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti di integrale conferma delle condizioni di separazione personale (Decreto di omologa n. 8586 del 19/08/2022 del Tribunale di Varese); contestualmente è stata fissata udienza per la decisione, in difetto di istanze istruttorie ammissibili e rilevanti.
Nelle more dell'udienza così fissata, con apposta istanza 24/05/2024, parte ricorrente ha chiesto pronuncia modificativa ex art. 473bis.23 c.p.c., in ragion delle sopravvenienze allegate relative al perdurare di atteggiamenti superficiali e irrispettosi del marito nei momenti di sua spettanza nella cura dei figli.
Attivato il contraddittorio, all'udienza del 10/07/2024 di cui al subprocedimento modificativo, la ricorrente ha formulato altresì all'udienza domanda di affidamento esclusivo a sé dei minori, con richiesta istruttoria di nomina di un CTU a tal fine.
Il subprocedimento è esistito in rigetto, per difetto di sopravvenienze, con presa d'atto della disponibilità manifestata da entrambe le parti all'attivazione di un percorso di
Coordinamento Genitoriale.
pagina 7 di 15 Nel merito, alla luce del disposto dall'art. 473bis.28 c.p.c, le parti hanno precisato le conclusioni e deposito le comparse conclusionali;
parte resistente ha depositato altresì memoria di replica.
All'udienza 29/10/2024, attivato il contraddittorio sugli scritti conclusivi, la causa è stata poi trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Parte ricorrente ha chiesto e insistito in sede di precisazione delle conclusioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
parte resistente, al contrario, allegando che le parti sono unite civilmente, ha chiesto pronuncia di scioglimento di detto vincolo.
Richiamata Cass. civ. n. 9236/2012 secondo cui la distinzione fra le due pronunce è meramente terminologica, con regolamentazione assolutamente identica nei presupposti e negli effetti divorzili, occorre fare riferimento al petitum e causa petendi sostanziali azionati in giudizio.
Ebbene, analizzato il documento n. 1 allegato al ricorso, emerge indiscutibilmente che le parti abbiano contratto matrimonio civile;
occorrerà dunque vagliare la domanda di scioglimento di detto vincolo.
Pertanto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra la sig.ra nata a [...] il [...], e il sig. nato a Parte_1 CP_1
Varese il 23.08.1980, in relazione al matrimonio civile contratto in Varese in data
15.12.2014, come da relativo atto di matrimonio n. 113, parte I, dell'anno 2014.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e pagina 8 di 15 l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge 898/1970, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di
Varese in data 12/07/2022 per la separazione personale congiunta omologata.
2) I figli della coppia
Non è in discussione il collocamento prevalente dei minori e Per_1
presso la madre;
al contrario, risultano controversi il regime di affidamento, Per_2
nonché quello di frequentazione paterno.
Invero, a fronte di conclusioni precisate in data 30/07/2024 per l'affido condiviso, in sede di subprocedimento all'udienza 10/07/2024 è stata formulata istanza orale di affidamento esclusivo dei figli alla madre, non reiterata in sede di successiva precisazione delle conclusioni.
Anche alla luce dei poteri officiosi riconosciuti al Tribunale, ritiene il Collegio di dover comunque vagliare detta domanda.
Sul punto, ritiene il Collegio di confermare il regime di affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori.
Ed infatti, plurimi elementi depongono in tal senso.
In primo luogo, circostanza rilevante è la recente separazione personale, omologata con decreto pubblicato il 19/08/2022 dal Tribunale sulla base di ricorso congiunto dei coniugi, ove non è prevista alcuna deroga al regime ordinario ex lege di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
in tale contesto era ben nota alla resistente la
“personalità complessa” del resistente, come indicato nel ricorso del presente giudizio divorzile, laddove allega e deduce come proprio taluni atteggiamenti e comportamenti dello stesso siano stati causa del naufragio del matrimonio, e quindi temporalmente precedenti all'accordo del 2022.
pagina 9 di 15 In secondo luogo, non appaiono determinanti le deduzioni di parte ricorrente: invero, nel ricorso introduttivo del presente giudizio vengono dedotte, per quanto rilevante ai fini qui in esame, circostanze inerenti l'atteggiamento di vita del resistente
(“fannullone”), la sua tendenza a delegare le incombenze dei figli alla moglie, la sua propensione alla ludopatia (giochi online e gratta e vinci), nonché l'atteggiamento di improprio coinvolgimento dei minori nelle problematiche economiche dello stesso, oltre all'aver bloccato la moglie sul telefono, così imponendo una comunicazione a mezzo posta elettronica, nonché creando problemi per i contatti quotidiani madre/figli durante i giorni di frequentazione paterna. Ancor ala ricorrente ha dedotto comportamenti paterni irrazionali
(dormire nel furgone nel parcheggio, bottiglia d'acqua rovesciata in testa, omesso recupero dei minori da scuola o da sport, mancato avviso di mancata frequenza di un girono del centro estivo, ritardo alla consegna scolastica dei diplomi, mancato svolgimento dei compiti durante il weekend, inversione di abiti fra i fratelli, cambiamenti di orari di frequentazione all'ultimo minuto).
Invero tali circostanze fattuali, pur dettagliatamente dedotte, non hanno trovato riscontro in giudizio a fronte della mancanza di istanze istruttorie sul punto, a fronte delle contestazioni del resistente.
Ed invero, l'ascolto della prole, infra-dodicenne, non è mezzo di prova;
ancora, è richiesta l'ammissione di prova orale testimoniale, ma non sono indicati i nominativi dei testi, con violazione dell'art. 244 c.p.c.
In terzo luogo, le parti hanno aderito all'attivazione di un percorso di Coordinazione genitoriale, come da documento sottoscritto il 23.09.2024 con la dott.ssa Persona_5
(Cfr. doc. 9 allegato alla conclusionale di replica di parte resistente).
Sul punto, al di là delle doglianze sollevate dalla difesa ricorrente, le parti in sede di subprocedimento hanno raggiunto un accordo per l'attivazione di detto percorso, all'esito di confronto in udienza;
la pronuncia giudiziale è stata e poteva essere di mera presa d'atto, positiva, della volontà concorde delle parti, avendo le stesse concordato anche il nominativo del professionista. Invero, trattandosi di percorso privato, di ausilio alla pagina 10 di 15 genitorialità delle parti, con tempi e costi rimessi in capo alle stesse, non poteva certo essere imposto giudizialmente dal Tribunale, peraltro non ravvisandosi pregiudizio per i minori.
Le parti, correttamente, hanno proceduto all'attivazione di tale percorso, sottoscrivendo il relativo contratto di incarico di cui al doc. 9 supra richiamato, su cui è stato attivato il contraddittorio all'udienza successiva ex art. 473bis.28 c.p.c.
È emerso pacificamente che il percorso è in essere, nonostante per la ricorrente non si fossero già raggiunti, nel mese intercorso, i risultati sperati (ogni ulteriore valutazione di merito di quanto stabilito in sede di Co.Ge. non può trovare ingresso essendo evidentemente coperto da riservatezza, come eccepito alla medesima udienza della difesa resistente).
Pertanto, ritiene il Collegio che le difficoltà comunicative fra i genitori, nonché gli ulteriori piani irrisolti fra adulti, non siano allo stato tali da giustificare la deroga al regime di affidamento ordinario, considerata la frequentazione paterna comunque in essere, la relazione dello stesso con i figli, l'impegno assunto con l'attivazione del Co.Ge, nonché
l'esistenza di un canale comunicativo fra le parti (seppur non così efficiente come auspicato).
Quanto poi al regime di frequentazione paterna, si osserva quanto segue.
In sede di omologa della separazione consensuale, le parti si erano accordate per una frequentazione paterna a weekend alternati (dal venerdì ore 16.00 al sabato mattina ore 9.00 nei weekend di spettanza materni, mentre dal venerdì ore 16.00 al lunedì mattina nei weekend di spettanza paterni), oltre a un giorno di frequentazione infrasettimanale con pernottamento (da individuarsi nel mercoledì dalle 16.00 fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola).
Nel presente giudizio entrambe le parti hanno chiesto una parziale modifica del regime precedentemente concordato, modifica in senso restrittivo da parte della ricorrente
(eliminazione del giorno infrasettimanale di frequentazione paterna) e in senso estensivo pagina 11 di 15 per parte resistente (un pernottamento aggiuntivo nel fine settimana di propria spettanza e di due nel fine settimana di competenza della madre).
Ritiene il Collegio, alla luce della produzione documentale delle note di demerito scolastiche che riportano il mancato svolgimento dei compiti scolastici assegnati, relativamente ai giorni precedenti di frequentazione paterna, che debba trovare accoglimento l'istanza materna di esclusione di frequentazione infrasettimanale dei minori.
Per il medesimo motivo, non pare nell'interesse dei minori l'ampliamento richiesto dal padre, con previsioni di weekend dal giovedì pomeriggio, in quanto anche in tal caso la problematica dei compiti pomeridiani sarebbe solo spostata temporalmente e non risolta.
Durante i tempi di permanenza presso un genitore, l'altro avrà accesso telefonico ai minori una volta al giorno in una fascia oraria da concordarsi, in difetto di migliori accordi fra i genitori stabilita in quella 19:00/20:00.
Fermo nel resto il regime della separazione vigente fra le parti, confermato in sede di provvedimenti temporanei divorzili.
3) Le pronunce economiche
Ritiene il Collegio di dover confermare integralmente il contributo economico per i figli pattuito dalle parti in sede di separazione personale, per € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), oltre rivalutazione AT OI di legge;
tale previsione, epraltro in tale misura già vigente e già confermata anche in sede di provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., decorrerà formalmente, secondo domanda, dalla prima mensilità in scadenza successiva alla proposizione del ricorso giudiziale e quindi dalla menislità di dicembre 2023 compresa
(prima rivalutazione dicembre 2024).
Ed infatti, parte ricorrente ha chiesto la conferma della pattuizione di cui all'omologa di separazione, mentre il resistente ha chiesto la riduzione da € 400,00 ad €
300,00 mensili, in ragione delle ridotte capacità economiche, nonché dei tempi della frequentazione con i minori, con conseguente maggior apporto in termini di mantenimento diretto.
pagina 12 di 15 Sul punto, occorre ricostruire come la ricorrente sia dipendente in Svizzera, part- time, percependo come reddito netto annuo (doc. 3 ricorso) CHF 40.947,00 per il 2022; la stessa percepisce CHF 150,00 mensili per ciascuno dei due figli a titolo di assegni familiari svizzeri;
ancora, è percettrice di un reddito annui lordo per € 7.200,00 derivante dalla locazione di immobile di proprietà in Malnate (VA). Al contempo, la ricorrente è titolare di mutuo per l'immobile acquistato, nonché di due finanziamenti, ma allo stato non più in essere, in quanto scaduti nel corso del 2024. La ricorrente abita con il nuovo compagno.
Il resistente è geometra, libero professionista, proprietario di immobile in Malnate
(VA) allo stato in corso di ristrutturazione secondo tempi e risorse disponibili;
egli risulta titolare, dalle dichiarazioni fiscali, di redditi annui per € 15.000,00/16.000,00, mentre è gravato da un debito con la per € 12.000,00 circa, allegando complessive Parte_2 ristrettezze economiche. Il resistente percepisce € 50,00 per ciascuno dei figli quale assegno unico universale. Non è gravato da posizioni debitorie ed abita presso i propri genitori.
Alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle esigenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
Orbene, nel caso di specie, risulta congrua la quantificazione già pattuita dalle stesse parti in sede di omologa, per € 200,00 a figlio, non ravvisandosi motivi per la riduzione richiesta dal resistente;
invero, la situazione dello stesso risulta complessivamente inalterata negli anni, senza significative modifiche dopo la separazione del 2022.
Le spese straordinarie saranno suddivise fra le parti al 50%, essendo entrambi titolari di reddito da attività lavorativa, secondo le regole e le modalità e tempistiche di rimborso di cui alle linee guida vigenti presso il Tribunale di Varese 01.02.2018.
pagina 13 di 15 4) Le ulteriori domande
Parte ricorrente conclude chiedendo ulteriori pronunce, le quali sono però inammissibili.
Invero, non è giuridicamente ordinabile a parti adulte l'adozione di un comportamento sereno ed educato, sebbene lo stesso sia certamente auspicabile e preferibile, nel supremo interesse del benessere dei minori.
Ancora non può essere oggetto di questo giudizio la regolamentazione dei documenti validi per l'espatrio dei minori, trattandosi di competenza funzionale del Giudice
Tutelare.
5) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio, gli interessi dei minori coinvolti, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio, comprese quelle di cui al subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra , nato a CP_1
Varese il 23.08.1980, e , nata a [...] il [...], Parte_1
contratto in Varese in data 15.12.2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 113, parte I, dell'anno 2014;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che (Varese, 31.10.20214) e Persona_3 Per_4
(Varese, 12.05.2017) rimangano affidati in via condivisa ad entrambi i
[...]
genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 14 di 15 4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il calendario pattuito in sede di omologa della separazione personale, prevedendo l'esclusione della frequentazione infrasettimanale, e pertanto: a fine settimana alterni: - nel fine settimana di competenza della madre, il padre prenderà i bambini il venerdì all'uscita da scuola sino al sabato mattina ore 09.00 quando li riaccompagnerà presso la madre;
- nel fine settimana di competenza del padre, il padre prederà i bambini il venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante i tempi di permanenza presso un genitore,
l'altro avrà accesso telefonico ai minori una volta al giorno in una fascia oraria da concordarsi, in difetto di migliori accordi fra i genitori stabilita in quella
19:00/20:00.
5) CONFERMA il regime di frequentazione di cui all'omologa di separazione in rodine a festività e vacanze;
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre collocataria dell'importo di € 400,00 entro il giorno 05 di ogni mese, Parte_1
decorrente dalla mensilità di dicembre 2023 compresa, oltre rivalutazione annuale
AT OI (prima rivalutazione dicembre 2024); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e tempistiche di cui alle linee guida 01.02.2018 vigenti presso il
Tribunale di Varese;
7) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
8) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2783/2023, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA PICCOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ISABELLA MAUCERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 15 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 22/11/2023).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ex art. 473bis.28
c.p.c., nei termini assegnati, come segue:
Per parte ricorrente : Parte_1
“- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra i coniugi in Varese in data 15.12.2014, iscritto agli atti del detto Comune al n. 113, parte I, anno 2014.
- CONFERMARE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1
con collocazione prevalente presso la madre in Cuasso al monte Via Crocetta 4 Per_2
ove manterranno la residenza anagrafica.
- ORDINARE ai genitori di mantenere un rapporto di serena ed educata comunicazione fra loro, specialmente in presenza dei figli, utilizzando sempre un linguaggio appropriato per garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi ricevendo educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
di consentire ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale senza frapporre intenzionali ostacoli e mantenendo un rapporto di rispettosa comunicazione anche con questi ultimi.
- DISPORRE che i genitori, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé mentre detto esercizio sarà di comune accordo per le decisioni di maggior interesse in relazione all'istruzione, educazione e salute dei figli, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali degli stessi.
-DISPORRE che il padre, a settimane alterne con la madre, possa prelevare i bambini da scuola il venerdì pomeriggio alle 16:15 e tenerli consecutivamente con sé fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola dando DANDO ATTO che ove il recupero non avvenga a scuola, del prelevamento e al ri-accompagnamento dei figli si occuperà il genitore che li dovrà tenere nella circostanza.
pagina 2 di 15 - e a decorrere dall'anno in corso, trascorreranno il giorno 24/12 (dalle Per_1 Per_2 ore 10:30) con il papà e il giorno di Natale con la mamma che li terrà con sé fino all'1 gennaio;
dall'1 gennaio alle ore 10:00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche (7 gennaio) i figli staranno con l'altro genitore e così negli anni a venire secondo il principio dell'alternanza.
- e staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Per_1 Per_2
Pasquetta, e così negli anni a venire secondo il principio dell'alternanza;
- Il padre, durante l'estate, potrà trascorrere con i figli 15 giorni consecutivi o non consecutivi con impegno dei genitori a comunicarsi luogo e periodo di villeggiatura ove intendendo recarsi con i figli entro il 31 maggio di ogni anno;
- Nel periodo di non frequentazione della scuola, se entrambi i genitori lavorano, valuteranno, tenendo in debita considerazione la volontà dei figli, la possibilità di iscriverli
a un campo estivo/oratorio i cui costi di iscrizione e buoni pasto verranno equamente suddivisi.
- Nel giorno del compleanno dei figli, salvo diversi accordi, ciascun genitore festeggerà nel weekend di propria spettanza.
- I genitori, in ogni caso, si impegnano a garantirsi reciprocamente, nei tempi di rispettiva competenza, due contatti quotidiani con i figli, di cui uno con video chiamata, nelle fasce orarie 13:00-14:30/ 19:00-20:30.
- PORRE L'OBBLIGO al di corrispondere alla moglie, titolo di concorso nel CP_1
mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data della domanda, l'importo di € 400,00.- mensili per 12 mensilità, annualmente rivalutabili secondo gli indici AT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Varese;
- PORRE L'OBBLIGO al padre di pagare il 50% delle spese straordinarie, salvo conguagli, entro 10 giorni dalla richiesta previa esibizione di documentazione fiscale o equipollente o, al più tardi, entro e non oltre il versamento della somma di mantenimento del mese immediatamente successivo;
-DARE ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla hanno a richiedere o pretendere l'uno dall'altra a titolo di loro mantenimento.
pagina 3 di 15 -AUTORIZZARE i coniugi al rilascio ed iscrizione dei figli minori sui documenti validi per
l'espatrio dando atto che gli originali resteranno nella disponibilità della madre che li consegnerà al padre quando necessario, salva l'immediata restituzione al ri- accompagnamento a casa dei figli.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare al resistente, ex art. 210 cpc, la produzione in giudizio del contratto di lavoro;
della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché dichiarazione dei redditi ed estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, oltre a contratti di locazione eventualmente in corso.
- DISPORRE, ove ritenuto necessario, l'ascolto dei minori.
-AMMETTERSI prova per testi sui capitoli oggetto di narrativa quivi da intendersi preceduti e richiamati dalle parole “vero che”.
Con riserva di articolare nuovi capitoli di prova e testi ad esito della difesa avversaria.
Per quanto riguarda invece il sub procedimento aperto in seguito all'istanza in modifica depositata da in data 24 maggio 2024, nel far presente che nelle more Parte_1
non è stata ancora sciolta la riserva assunta all'udienza 5 luglio 2024, si insiste per le rassegnate conclusioni come da istanza in modica:
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE
- Ordinare al resistente, ex art. 210 cpc, la produzione in giudizio della documentazione attestante la titolarità di tutti i conti correnti, con specifico riferimento a quello denominato “impresa Bonomi” e relativi estratti conto;
IN VIA PRINCIPALE:
- EMETTERE sentenza parziale di divorzio;
- PREVIA REVOCA dei provvedimenti provvisori in punto di tempo infrasettimanale del padre, (pernottamento del mercoledì) DISPORRE che il ossa, a settimane alterne CP_1
con la madre, prelevare i bambini da scuola il venerdì pomeriggio alle 16:15 e tenerli consecutivamente con sé fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, con esclusione del pernottamento infrasettimanale;
- Confermate tutte le altre condizioni. - NOMINARE un coordinare genitoriale che monitori i genitori con l'obiettivo di portarli a una forma di comunicazione in tempi brevi
pagina 4 di 15 relazionando il Giudice rispetto al preciso incarico e compiti che Vorrà affidargli con riserva di chiedere la modifica del regime di affido, da condiviso ad esclusivo, ad esito delle risultanze che emergeranno, riservata a quel punto, domanda di ammissione di CTU sull'accertamento dell'idoneità genitoriale. Con ogni più ampia riserva.”;
Per parte resistente CP_1
“Nel merito:
- dato atto della cessazione della comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi nonché della ricorrenza delle condizioni previste dalla Legge 898/1970 e ss.mm., dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere CP_1 all'annotazione dell'emananda sentenza e di provvedere alle ulteriori incombenze di legge;
- confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la mamma presso la residenza di quest'ultima;
- prevedere a carico del signor di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 mediante versamento in favore della madre entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di
€ 300,00 soggetto alla rivalutazione AT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida Tribunale di Varese;
- prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i figli un fine settimana lungo alternato (da giovedì dall'uscita da scuola a lunedì al rientro a scuola) oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento quando vi è il fine settimana di spettanza e due giorni con pernottamento in presenza di fine settimana materno;
- prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i figli venti giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e ad anni alterni durante le festività tradizionali (24 dicembre fino alle 9 del 25 dicembre e successivi periodi 25 dicembre /1 gennaio 1 gennaio/7 gennaio equamente divisi in via alternata.
- Le festività pasquali, i ponti e le festività nazionali seguiranno il calendario di visita ordinario.”.
pagina 5 di 15 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/11/2023 la parte ricorrente sig.ra Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di dichiarazione di
[...]
scioglimento del matrimonio civile nei confronti della parte resistente sig. CP_1
, in relazione al matrimonio contratto in Varese in data 15.12.2014, come da
[...]
relativo Atto di Matrimonio n. 113, parte I, serie /, dell'anno 2014; da tale unione sono nati i figli (Varese, 31.10.2014) e (Varese, 12.05.2017). Persona_3 Persona_4
La parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia circa lo status, l'affido condiviso dei minori, il loro collocamento prevalente presso la madre, prevedendo di “ORDINARE ai genitori di mantenere un rapporto di serena ed educata comunicazione fra loro, specialmente in presenza dei figli, utilizzando sempre un linguaggio appropriato per garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi ricevendo educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
di consentire ai figli di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale senza frapporre intenzionali ostacoli e mantenendo un rapporto di rispettosa comunicazione anche con questi ultimi”, nonché frequentazioni paterne dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza, con previsione di due fasce orarie giornaliere per i contatti telefonici;
contribuzione economica paterna per € 400,00 mensili, oltre rivalutazione di legge e 50% delle spese straordinarie;
con autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha in prima battuta allegato di lavorare presso un'agenzia di brokeraggio assicurativo in Svizzera a tempo parziale al 60% per circa € 2.300,00 mensili, nonché di essere proprietaria di immobile in Malnate (VA), gravato da mutuo, abitato dalla stessa con i figli per un anno e all'attualità posto a reddito
(locazione); al contrario, il resistente è geometra libero professionista, parimenti proprietario di immobile in Malnate (VA), in arretrato nel pagamento del mantenimento ordinario e le spese straordinarie dei minori.
pagina 6 di 15 Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, tempestivamente, la parte resistente, sig. , non opponendosi al divorzio ma contestando la CP_1 ricostruzione operata e chiedendo una riduzione dell'obbligazione contributiva a favore dei figli e per un importo pari ad € 300,00, oltre al 50% per le spese Per_1 Per_2
straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, il resistente ha dedotto di trovarsi in una situazione economica nettamente più debole rispetto alla moglie, lavorando come geometra libero professionista e guadagnando non più di € 16.000,00 annui;
a ciò va aggiunto il pagamento di un debito verso la cassa geometri di circa € 12.000,00. Il sig. ha CP_1
dichiarato, inoltre, di essere proprietario di un appartamento attualmente in fase di ristrutturazione in cui andrà a vivere al termine dei lavori e dove potrà ospitare i figli nei giorni di sua spettanza.
I coniugi sono comparsi personalmente all'udienza 21/02/2024, all'esito della quale, con ordinanza riservata 09/03/2024, sono stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti di integrale conferma delle condizioni di separazione personale (Decreto di omologa n. 8586 del 19/08/2022 del Tribunale di Varese); contestualmente è stata fissata udienza per la decisione, in difetto di istanze istruttorie ammissibili e rilevanti.
Nelle more dell'udienza così fissata, con apposta istanza 24/05/2024, parte ricorrente ha chiesto pronuncia modificativa ex art. 473bis.23 c.p.c., in ragion delle sopravvenienze allegate relative al perdurare di atteggiamenti superficiali e irrispettosi del marito nei momenti di sua spettanza nella cura dei figli.
Attivato il contraddittorio, all'udienza del 10/07/2024 di cui al subprocedimento modificativo, la ricorrente ha formulato altresì all'udienza domanda di affidamento esclusivo a sé dei minori, con richiesta istruttoria di nomina di un CTU a tal fine.
Il subprocedimento è esistito in rigetto, per difetto di sopravvenienze, con presa d'atto della disponibilità manifestata da entrambe le parti all'attivazione di un percorso di
Coordinamento Genitoriale.
pagina 7 di 15 Nel merito, alla luce del disposto dall'art. 473bis.28 c.p.c, le parti hanno precisato le conclusioni e deposito le comparse conclusionali;
parte resistente ha depositato altresì memoria di replica.
All'udienza 29/10/2024, attivato il contraddittorio sugli scritti conclusivi, la causa è stata poi trattenuta in decisione al Collegio.
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1) La pronuncia sullo status
Parte ricorrente ha chiesto e insistito in sede di precisazione delle conclusioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
parte resistente, al contrario, allegando che le parti sono unite civilmente, ha chiesto pronuncia di scioglimento di detto vincolo.
Richiamata Cass. civ. n. 9236/2012 secondo cui la distinzione fra le due pronunce è meramente terminologica, con regolamentazione assolutamente identica nei presupposti e negli effetti divorzili, occorre fare riferimento al petitum e causa petendi sostanziali azionati in giudizio.
Ebbene, analizzato il documento n. 1 allegato al ricorso, emerge indiscutibilmente che le parti abbiano contratto matrimonio civile;
occorrerà dunque vagliare la domanda di scioglimento di detto vincolo.
Pertanto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra la sig.ra nata a [...] il [...], e il sig. nato a Parte_1 CP_1
Varese il 23.08.1980, in relazione al matrimonio civile contratto in Varese in data
15.12.2014, come da relativo atto di matrimonio n. 113, parte I, dell'anno 2014.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e pagina 8 di 15 l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge 898/1970, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di
Varese in data 12/07/2022 per la separazione personale congiunta omologata.
2) I figli della coppia
Non è in discussione il collocamento prevalente dei minori e Per_1
presso la madre;
al contrario, risultano controversi il regime di affidamento, Per_2
nonché quello di frequentazione paterno.
Invero, a fronte di conclusioni precisate in data 30/07/2024 per l'affido condiviso, in sede di subprocedimento all'udienza 10/07/2024 è stata formulata istanza orale di affidamento esclusivo dei figli alla madre, non reiterata in sede di successiva precisazione delle conclusioni.
Anche alla luce dei poteri officiosi riconosciuti al Tribunale, ritiene il Collegio di dover comunque vagliare detta domanda.
Sul punto, ritiene il Collegio di confermare il regime di affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori.
Ed infatti, plurimi elementi depongono in tal senso.
In primo luogo, circostanza rilevante è la recente separazione personale, omologata con decreto pubblicato il 19/08/2022 dal Tribunale sulla base di ricorso congiunto dei coniugi, ove non è prevista alcuna deroga al regime ordinario ex lege di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
in tale contesto era ben nota alla resistente la
“personalità complessa” del resistente, come indicato nel ricorso del presente giudizio divorzile, laddove allega e deduce come proprio taluni atteggiamenti e comportamenti dello stesso siano stati causa del naufragio del matrimonio, e quindi temporalmente precedenti all'accordo del 2022.
pagina 9 di 15 In secondo luogo, non appaiono determinanti le deduzioni di parte ricorrente: invero, nel ricorso introduttivo del presente giudizio vengono dedotte, per quanto rilevante ai fini qui in esame, circostanze inerenti l'atteggiamento di vita del resistente
(“fannullone”), la sua tendenza a delegare le incombenze dei figli alla moglie, la sua propensione alla ludopatia (giochi online e gratta e vinci), nonché l'atteggiamento di improprio coinvolgimento dei minori nelle problematiche economiche dello stesso, oltre all'aver bloccato la moglie sul telefono, così imponendo una comunicazione a mezzo posta elettronica, nonché creando problemi per i contatti quotidiani madre/figli durante i giorni di frequentazione paterna. Ancor ala ricorrente ha dedotto comportamenti paterni irrazionali
(dormire nel furgone nel parcheggio, bottiglia d'acqua rovesciata in testa, omesso recupero dei minori da scuola o da sport, mancato avviso di mancata frequenza di un girono del centro estivo, ritardo alla consegna scolastica dei diplomi, mancato svolgimento dei compiti durante il weekend, inversione di abiti fra i fratelli, cambiamenti di orari di frequentazione all'ultimo minuto).
Invero tali circostanze fattuali, pur dettagliatamente dedotte, non hanno trovato riscontro in giudizio a fronte della mancanza di istanze istruttorie sul punto, a fronte delle contestazioni del resistente.
Ed invero, l'ascolto della prole, infra-dodicenne, non è mezzo di prova;
ancora, è richiesta l'ammissione di prova orale testimoniale, ma non sono indicati i nominativi dei testi, con violazione dell'art. 244 c.p.c.
In terzo luogo, le parti hanno aderito all'attivazione di un percorso di Coordinazione genitoriale, come da documento sottoscritto il 23.09.2024 con la dott.ssa Persona_5
(Cfr. doc. 9 allegato alla conclusionale di replica di parte resistente).
Sul punto, al di là delle doglianze sollevate dalla difesa ricorrente, le parti in sede di subprocedimento hanno raggiunto un accordo per l'attivazione di detto percorso, all'esito di confronto in udienza;
la pronuncia giudiziale è stata e poteva essere di mera presa d'atto, positiva, della volontà concorde delle parti, avendo le stesse concordato anche il nominativo del professionista. Invero, trattandosi di percorso privato, di ausilio alla pagina 10 di 15 genitorialità delle parti, con tempi e costi rimessi in capo alle stesse, non poteva certo essere imposto giudizialmente dal Tribunale, peraltro non ravvisandosi pregiudizio per i minori.
Le parti, correttamente, hanno proceduto all'attivazione di tale percorso, sottoscrivendo il relativo contratto di incarico di cui al doc. 9 supra richiamato, su cui è stato attivato il contraddittorio all'udienza successiva ex art. 473bis.28 c.p.c.
È emerso pacificamente che il percorso è in essere, nonostante per la ricorrente non si fossero già raggiunti, nel mese intercorso, i risultati sperati (ogni ulteriore valutazione di merito di quanto stabilito in sede di Co.Ge. non può trovare ingresso essendo evidentemente coperto da riservatezza, come eccepito alla medesima udienza della difesa resistente).
Pertanto, ritiene il Collegio che le difficoltà comunicative fra i genitori, nonché gli ulteriori piani irrisolti fra adulti, non siano allo stato tali da giustificare la deroga al regime di affidamento ordinario, considerata la frequentazione paterna comunque in essere, la relazione dello stesso con i figli, l'impegno assunto con l'attivazione del Co.Ge, nonché
l'esistenza di un canale comunicativo fra le parti (seppur non così efficiente come auspicato).
Quanto poi al regime di frequentazione paterna, si osserva quanto segue.
In sede di omologa della separazione consensuale, le parti si erano accordate per una frequentazione paterna a weekend alternati (dal venerdì ore 16.00 al sabato mattina ore 9.00 nei weekend di spettanza materni, mentre dal venerdì ore 16.00 al lunedì mattina nei weekend di spettanza paterni), oltre a un giorno di frequentazione infrasettimanale con pernottamento (da individuarsi nel mercoledì dalle 16.00 fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola).
Nel presente giudizio entrambe le parti hanno chiesto una parziale modifica del regime precedentemente concordato, modifica in senso restrittivo da parte della ricorrente
(eliminazione del giorno infrasettimanale di frequentazione paterna) e in senso estensivo pagina 11 di 15 per parte resistente (un pernottamento aggiuntivo nel fine settimana di propria spettanza e di due nel fine settimana di competenza della madre).
Ritiene il Collegio, alla luce della produzione documentale delle note di demerito scolastiche che riportano il mancato svolgimento dei compiti scolastici assegnati, relativamente ai giorni precedenti di frequentazione paterna, che debba trovare accoglimento l'istanza materna di esclusione di frequentazione infrasettimanale dei minori.
Per il medesimo motivo, non pare nell'interesse dei minori l'ampliamento richiesto dal padre, con previsioni di weekend dal giovedì pomeriggio, in quanto anche in tal caso la problematica dei compiti pomeridiani sarebbe solo spostata temporalmente e non risolta.
Durante i tempi di permanenza presso un genitore, l'altro avrà accesso telefonico ai minori una volta al giorno in una fascia oraria da concordarsi, in difetto di migliori accordi fra i genitori stabilita in quella 19:00/20:00.
Fermo nel resto il regime della separazione vigente fra le parti, confermato in sede di provvedimenti temporanei divorzili.
3) Le pronunce economiche
Ritiene il Collegio di dover confermare integralmente il contributo economico per i figli pattuito dalle parti in sede di separazione personale, per € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), oltre rivalutazione AT OI di legge;
tale previsione, epraltro in tale misura già vigente e già confermata anche in sede di provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., decorrerà formalmente, secondo domanda, dalla prima mensilità in scadenza successiva alla proposizione del ricorso giudiziale e quindi dalla menislità di dicembre 2023 compresa
(prima rivalutazione dicembre 2024).
Ed infatti, parte ricorrente ha chiesto la conferma della pattuizione di cui all'omologa di separazione, mentre il resistente ha chiesto la riduzione da € 400,00 ad €
300,00 mensili, in ragione delle ridotte capacità economiche, nonché dei tempi della frequentazione con i minori, con conseguente maggior apporto in termini di mantenimento diretto.
pagina 12 di 15 Sul punto, occorre ricostruire come la ricorrente sia dipendente in Svizzera, part- time, percependo come reddito netto annuo (doc. 3 ricorso) CHF 40.947,00 per il 2022; la stessa percepisce CHF 150,00 mensili per ciascuno dei due figli a titolo di assegni familiari svizzeri;
ancora, è percettrice di un reddito annui lordo per € 7.200,00 derivante dalla locazione di immobile di proprietà in Malnate (VA). Al contempo, la ricorrente è titolare di mutuo per l'immobile acquistato, nonché di due finanziamenti, ma allo stato non più in essere, in quanto scaduti nel corso del 2024. La ricorrente abita con il nuovo compagno.
Il resistente è geometra, libero professionista, proprietario di immobile in Malnate
(VA) allo stato in corso di ristrutturazione secondo tempi e risorse disponibili;
egli risulta titolare, dalle dichiarazioni fiscali, di redditi annui per € 15.000,00/16.000,00, mentre è gravato da un debito con la per € 12.000,00 circa, allegando complessive Parte_2 ristrettezze economiche. Il resistente percepisce € 50,00 per ciascuno dei figli quale assegno unico universale. Non è gravato da posizioni debitorie ed abita presso i propri genitori.
Alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle esigenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
Orbene, nel caso di specie, risulta congrua la quantificazione già pattuita dalle stesse parti in sede di omologa, per € 200,00 a figlio, non ravvisandosi motivi per la riduzione richiesta dal resistente;
invero, la situazione dello stesso risulta complessivamente inalterata negli anni, senza significative modifiche dopo la separazione del 2022.
Le spese straordinarie saranno suddivise fra le parti al 50%, essendo entrambi titolari di reddito da attività lavorativa, secondo le regole e le modalità e tempistiche di rimborso di cui alle linee guida vigenti presso il Tribunale di Varese 01.02.2018.
pagina 13 di 15 4) Le ulteriori domande
Parte ricorrente conclude chiedendo ulteriori pronunce, le quali sono però inammissibili.
Invero, non è giuridicamente ordinabile a parti adulte l'adozione di un comportamento sereno ed educato, sebbene lo stesso sia certamente auspicabile e preferibile, nel supremo interesse del benessere dei minori.
Ancora non può essere oggetto di questo giudizio la regolamentazione dei documenti validi per l'espatrio dei minori, trattandosi di competenza funzionale del Giudice
Tutelare.
5) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio, gli interessi dei minori coinvolti, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio, comprese quelle di cui al subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra , nato a CP_1
Varese il 23.08.1980, e , nata a [...] il [...], Parte_1
contratto in Varese in data 15.12.2014, come da relativo Atto di Matrimonio n. 113, parte I, dell'anno 2014;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che (Varese, 31.10.20214) e Persona_3 Per_4
(Varese, 12.05.2017) rimangano affidati in via condivisa ad entrambi i
[...]
genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 14 di 15 4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo il calendario pattuito in sede di omologa della separazione personale, prevedendo l'esclusione della frequentazione infrasettimanale, e pertanto: a fine settimana alterni: - nel fine settimana di competenza della madre, il padre prenderà i bambini il venerdì all'uscita da scuola sino al sabato mattina ore 09.00 quando li riaccompagnerà presso la madre;
- nel fine settimana di competenza del padre, il padre prederà i bambini il venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante i tempi di permanenza presso un genitore,
l'altro avrà accesso telefonico ai minori una volta al giorno in una fascia oraria da concordarsi, in difetto di migliori accordi fra i genitori stabilita in quella
19:00/20:00.
5) CONFERMA il regime di frequentazione di cui all'omologa di separazione in rodine a festività e vacanze;
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre collocataria dell'importo di € 400,00 entro il giorno 05 di ogni mese, Parte_1
decorrente dalla mensilità di dicembre 2023 compresa, oltre rivalutazione annuale
AT OI (prima rivalutazione dicembre 2024); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e tempistiche di cui alle linee guida 01.02.2018 vigenti presso il
Tribunale di Varese;
7) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
8) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 15 di 15