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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL NA, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 665/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Del Suo Lrpt Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1274/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 04/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7261 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 1274/2023, depositata in data 04 ottobre 2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sez. 2, nel procedimento R.G. n°469/2021 relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 7261 del 22/12/2020 – prot. N° 70367/2020 del 22/12/2020, emesso dal Comune di Licata, notificato in data 03/02/2021 a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R n. 61795250972-9, con cui è stato ingiunto alla società Ricorrente_1 S.R.L. il pagamento della somma di €. 18.215,00 per IMU relativa all'anno 2015. La Corte ha rigettato il ricorso proposto e condannato la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 500,00.
La società Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1274/2023 chiedendo a questa Corte di:
1. accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 1274/2023, depositata in data 04 ottobre
2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, Sez.2°, RG n° 469/2021, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e, per l'effetto, annullare l'Avviso di Accertamento n. 7261 del 22/12/2020 – prot. N° 70367/2020 del 22/12/2020, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 18.215,00 per
IMU relativa all'anno 2015.
2. accertare che la Società appellante non è tenuta al pagamento delle somme portate nell'atto, a nessun titolo, essendo il credito non esigibile per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto di riscuotere le somme pretese e/o per tutte gli altri motivi indicati in narrativa;
3. dichiarare che l'Appellante nulla deve al Comune di Licata in relazione agli atti opposti, con ogni consequenziale provvedimento di legge in ordine al discarico delle somme portate dai medesimi;
4. con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Il Comune di Licata si è costituito in giudizio, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto a questa Corte, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, di rigettare il proposto ricorso in Appello, in quanto pretestuoso ed infondato, confermando la legittimità e la fondatezza della Sentenza n.
1274/2023, pronunciata in data 11/09/2023 dalla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Agrigento,
Sezione 2 e depositata in Segreteria il 04/10/2023, ingiustamente impugnata e, quindi, confermando con ogni effetto di Legge, la legittimità e la fondatezza dell'Avviso di Accertamento n. 7261 del 22/12/2020, relativo alla IMU anno d'imposta 2015, impugnato in primo grado.
La Corte, all'udienza del 26 maggio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, con cui l'appellante lamenta l'errore commesso dai Giudici di prime cure in relazione all'eccezione di decadenza e prescrizione, è infondato.
La Corte di Giustizia di primo grado ha, infatti, correttamente statuito affermando che “.. in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, per il rispetto del termine di decadenza assume rilevanza la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello successivo di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (c.d. principio di scissione degli effetti della notifica cfr. Cassazione Sezioni Unite n.40543/2021). Pertanto, nella specie, risultando la presa in carico del plico da parte di Poste AL in data 30/12/2020 (v. produzione resistente), va rigettata l'eccezione proposta”.
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione è un principio che, inizialmente elaborato in seno alla giurisprudenza costituzionale per l'ipotesi specifica della notificazione all'estero, si è presto trasformato da regola del caso concreto a principio generale della materia, universalmente applicabile ai diversi mezzi di notifica, sia in proprio che a mezzo ufficiale giudiziario.
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 40543 del 2021, depositata il 17.12 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (punto 10).
D'altronde, in ordine alla prescrizione, già prima la Corte aveva riconosciuto l'applicabilità del principio anche ai fini degli effetti sostanziali degli atti processuali, in tema di azione revocatoria ordinaria e relativa interruzione del termine prescrizionale, con la sentenza n.24822 del 9.12.2015, così massimata «La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”.
Alla luce delle motivazioni sin qui condotte, pertanto, va confermata la decisione dei Giudici di primo grado che hanno rigettato le eccezioni sollevate dalla società in quanto ai fini del calcolo dei termini di decadenza e prescrizione, risulta rilevante la data di presa in carico del plico da parte di Poste AL, in data 30/12/2020,
e non quella di ricezione dello stesso da parte della società (03/02/2021).
2. Non può essere accolto, in quanto infondato, anche il secondo motivo di appello che lamenta l'errore commesso dai Giudici di prime cure con il rigetto dell'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva per difetto di sottoscrizione e illegittimità della firma a stampa.
Di recente la Corte ha ribadito il proprio orientamento:
Cass., Ord. n. 11045 del 24/04/2024: In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto.
L'art.1, comma 87, della l. n. 549 del 1995 stabilisce, da un lato, che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati » e, dall'altro lato, che « il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».
La disposizione in esame pone, dunque, due regole distinte: in primo luogo quella della equivalenza, per gli atti di liquidazione ed accertamento dei tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile alla firma autografa;
in secondo luogo, quello della necessaria individuazione, in virtù di apposito provvedimento di livello dirigenziale, del soggetto responsabile e della fonte dei dati degli atti prodotti da sistemi automatizzati.
La Corte ha, inoltre, precisato che “Invero, l'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire maniera autografa, ovvero, in base all'art.1, comma 87, della l. 549 del 1995, mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: che gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati e che, pertanto, derivino da una completa elaborazione informatica;
che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa”.
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni richieste dalla legge e dalla Suprema Corte. L'atto impositivo emesso dal Comune di Licata è frutto di una completa elaborazione informatica, il nominativo del funzionario responsabile è quello individuato dai provvedimenti di livello dirigenziale prodotti in giudizio e gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa con l'indicazione della relativa fonte normativa.
Inoltre, per opinione giurisprudenziale egualmente consolidata non è necessaria l'appartenenza del soggetto che ha sottoscritto l'atto alla carriera direttiva.
La Corte di Cassazione, in proposito, è intervenuta con due recentissime sentenze, che hanno confermato l'indirizzo consolidato in materia.
Cass., Ord., n. 21839 del 02/08/2024: La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna con l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che l'attuazione di detta delega di firma - risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del
2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.
Cass., Ord. n. 21972 del 05/08/2024: La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n.600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.
3. Il terzo motivo di appello, che censura “l'errore commesso dai Giudici di prime cure in relazione all'omessa valutazione della mancanza di elementi essenziali nella relata di notifica a mezzo posta contenuta nell'avviso di accertamento”, risulta anch'esso infondato.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, si evince che l'avviso di accertamento è stato notificato direttamente dall'Ente impositore per posta ordinaria, tramite Poste AL SPA, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, debitamente firmato, come già correttamente affermato dal giudice di prime cure.
La Corte di Cassazione, d'altronde, con orientamento consolidato, ha già più volte affermato che: «gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass.
n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014; Cass. 21815/2019).
Tale conclusione trova conforto nell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale, senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Va inoltre considerato che gli eventuali vizi della notifica sarebbero stati eventualmente sanati per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario.
Cass. Sent. n. 30563/2017: “..anche in tema di notifica di atto tributario l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 21865/2016)”.
Pertanto, in conclusione, la notifica effettuata risulta legittima in quanto conforme alle prescrizioni di legge
- peraltro nell'interpretazione datane dalla Suprema Corte- e ulteriormente perfezionata dal raggiungimento dello scopo, reso evidente dall'impugnazione tempestiva proposta dal contribuente.
4. Con il quarto motivo, anch'esso infondato, la società appellante censura la sentenza di primo grado per non aver rilevato il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
Infatti, a parere dell'appellante, l'impugnato Avviso di accertamento IMU 2015 del Comune di Licata, in maniera schematica e lapidaria si è limitato ad indicare: - la superficie tassata indicando l'indirizzo; - i mq;
-
i riferimenti catastali. Da tale descrizione, per niente chiara ed esaustiva, non risulta la tariffa applicata agli immobili di proprietà (piena e parziale) della società appellante, e tale da non metterlo in condizione di comprendere cosa il ricorrente debba pagare né a quale titolo pagare.
Anche sotto questo profilo, l'atto impugnato risulterebbe palesemente illegittimo e, pertanto, se ne chiede l'annullamento, previa riforma della sentenza di prime cure.
Nel caso di specie, infatti, il difetto assoluto di motivazione si evincerebbe dalla mancata allegazione delle delibere e dei Regolamenti Comunali che non consente al contribuente di conoscere il contenuto delle stesse, considerando che, egli, non sarebbe tenuto ad attivarsi per richiederne copia.
Ebbene, preliminarmente va rilevato che l'avviso di accertamento risulta pienamente motivato ex art 42 co.
2 DPR 600/73 in quanto reca l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, con riferimento specifico alle norme di legge applicate e ai provvedimenti regolamentari adottati. Pertanto, l'atto impositivo impugnato risulta correttamente motivato, in quanto consente “la piena comprensibilità e con essa la possibilità di valutare la legittimità della pretesa fiscale”, in quanto in esso sono espressamente indicati “tutti gli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente” (Cass., Sent. n.2029 del 19/01/2024).
Come è noto, inoltre, secondo il costante e univoco orientamento della Corte di Cassazione, sono esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
5- In conclusione, è infondato anche il quinto motivo con cui l'appellante lamenta l'erronea statuizione sulle spese di lite, così formulata: “Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di euro cinquecento”.
A parere dell'appellante, le spese del giudizio – alla luce di quanto dedotto in ordine all' inammissibilità e infondatezza delle difese di parte appellata - non potevano essere poste a carico della società ricorrente,
e, di conseguenza, la condanna disposta dal Giudice di prime cure è ingiusta ed è stata disposta senza alcuna valida motivazione.
Ebbene, alla luce delle motivazioni sin qui condotte, va riconosciuto, invece, che la sentenza di primo grado merita conferma in tutte le sue statuizioni, comprensive della condanna alle spese, motivata dalla piena soccombenza del ricorrente.
La Corte, pertanto, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi euro 1.220,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore del Comune appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.220,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo, il 28 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RI LI ER LL
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL NA, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 665/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Del Suo Lrpt Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1274/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 04/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7261 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 1274/2023, depositata in data 04 ottobre 2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sez. 2, nel procedimento R.G. n°469/2021 relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 7261 del 22/12/2020 – prot. N° 70367/2020 del 22/12/2020, emesso dal Comune di Licata, notificato in data 03/02/2021 a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R n. 61795250972-9, con cui è stato ingiunto alla società Ricorrente_1 S.R.L. il pagamento della somma di €. 18.215,00 per IMU relativa all'anno 2015. La Corte ha rigettato il ricorso proposto e condannato la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 500,00.
La società Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1274/2023 chiedendo a questa Corte di:
1. accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 1274/2023, depositata in data 04 ottobre
2023, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento, Sez.2°, RG n° 469/2021, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e, per l'effetto, annullare l'Avviso di Accertamento n. 7261 del 22/12/2020 – prot. N° 70367/2020 del 22/12/2020, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 18.215,00 per
IMU relativa all'anno 2015.
2. accertare che la Società appellante non è tenuta al pagamento delle somme portate nell'atto, a nessun titolo, essendo il credito non esigibile per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto di riscuotere le somme pretese e/o per tutte gli altri motivi indicati in narrativa;
3. dichiarare che l'Appellante nulla deve al Comune di Licata in relazione agli atti opposti, con ogni consequenziale provvedimento di legge in ordine al discarico delle somme portate dai medesimi;
4. con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Il Comune di Licata si è costituito in giudizio, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto a questa Corte, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, di rigettare il proposto ricorso in Appello, in quanto pretestuoso ed infondato, confermando la legittimità e la fondatezza della Sentenza n.
1274/2023, pronunciata in data 11/09/2023 dalla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Agrigento,
Sezione 2 e depositata in Segreteria il 04/10/2023, ingiustamente impugnata e, quindi, confermando con ogni effetto di Legge, la legittimità e la fondatezza dell'Avviso di Accertamento n. 7261 del 22/12/2020, relativo alla IMU anno d'imposta 2015, impugnato in primo grado.
La Corte, all'udienza del 26 maggio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, con cui l'appellante lamenta l'errore commesso dai Giudici di prime cure in relazione all'eccezione di decadenza e prescrizione, è infondato.
La Corte di Giustizia di primo grado ha, infatti, correttamente statuito affermando che “.. in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, per il rispetto del termine di decadenza assume rilevanza la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello successivo di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (c.d. principio di scissione degli effetti della notifica cfr. Cassazione Sezioni Unite n.40543/2021). Pertanto, nella specie, risultando la presa in carico del plico da parte di Poste AL in data 30/12/2020 (v. produzione resistente), va rigettata l'eccezione proposta”.
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione è un principio che, inizialmente elaborato in seno alla giurisprudenza costituzionale per l'ipotesi specifica della notificazione all'estero, si è presto trasformato da regola del caso concreto a principio generale della materia, universalmente applicabile ai diversi mezzi di notifica, sia in proprio che a mezzo ufficiale giudiziario.
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 40543 del 2021, depositata il 17.12 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (punto 10).
D'altronde, in ordine alla prescrizione, già prima la Corte aveva riconosciuto l'applicabilità del principio anche ai fini degli effetti sostanziali degli atti processuali, in tema di azione revocatoria ordinaria e relativa interruzione del termine prescrizionale, con la sentenza n.24822 del 9.12.2015, così massimata «La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”.
Alla luce delle motivazioni sin qui condotte, pertanto, va confermata la decisione dei Giudici di primo grado che hanno rigettato le eccezioni sollevate dalla società in quanto ai fini del calcolo dei termini di decadenza e prescrizione, risulta rilevante la data di presa in carico del plico da parte di Poste AL, in data 30/12/2020,
e non quella di ricezione dello stesso da parte della società (03/02/2021).
2. Non può essere accolto, in quanto infondato, anche il secondo motivo di appello che lamenta l'errore commesso dai Giudici di prime cure con il rigetto dell'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva per difetto di sottoscrizione e illegittimità della firma a stampa.
Di recente la Corte ha ribadito il proprio orientamento:
Cass., Ord. n. 11045 del 24/04/2024: In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto.
L'art.1, comma 87, della l. n. 549 del 1995 stabilisce, da un lato, che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati » e, dall'altro lato, che « il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».
La disposizione in esame pone, dunque, due regole distinte: in primo luogo quella della equivalenza, per gli atti di liquidazione ed accertamento dei tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile alla firma autografa;
in secondo luogo, quello della necessaria individuazione, in virtù di apposito provvedimento di livello dirigenziale, del soggetto responsabile e della fonte dei dati degli atti prodotti da sistemi automatizzati.
La Corte ha, inoltre, precisato che “Invero, l'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire maniera autografa, ovvero, in base all'art.1, comma 87, della l. 549 del 1995, mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: che gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati e che, pertanto, derivino da una completa elaborazione informatica;
che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa”.
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni richieste dalla legge e dalla Suprema Corte. L'atto impositivo emesso dal Comune di Licata è frutto di una completa elaborazione informatica, il nominativo del funzionario responsabile è quello individuato dai provvedimenti di livello dirigenziale prodotti in giudizio e gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa con l'indicazione della relativa fonte normativa.
Inoltre, per opinione giurisprudenziale egualmente consolidata non è necessaria l'appartenenza del soggetto che ha sottoscritto l'atto alla carriera direttiva.
La Corte di Cassazione, in proposito, è intervenuta con due recentissime sentenze, che hanno confermato l'indirizzo consolidato in materia.
Cass., Ord., n. 21839 del 02/08/2024: La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna con l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che l'attuazione di detta delega di firma - risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del
2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.
Cass., Ord. n. 21972 del 05/08/2024: La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n.600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.
3. Il terzo motivo di appello, che censura “l'errore commesso dai Giudici di prime cure in relazione all'omessa valutazione della mancanza di elementi essenziali nella relata di notifica a mezzo posta contenuta nell'avviso di accertamento”, risulta anch'esso infondato.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, si evince che l'avviso di accertamento è stato notificato direttamente dall'Ente impositore per posta ordinaria, tramite Poste AL SPA, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, debitamente firmato, come già correttamente affermato dal giudice di prime cure.
La Corte di Cassazione, d'altronde, con orientamento consolidato, ha già più volte affermato che: «gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass.
n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014; Cass. 21815/2019).
Tale conclusione trova conforto nell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale, senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Va inoltre considerato che gli eventuali vizi della notifica sarebbero stati eventualmente sanati per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario.
Cass. Sent. n. 30563/2017: “..anche in tema di notifica di atto tributario l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 21865/2016)”.
Pertanto, in conclusione, la notifica effettuata risulta legittima in quanto conforme alle prescrizioni di legge
- peraltro nell'interpretazione datane dalla Suprema Corte- e ulteriormente perfezionata dal raggiungimento dello scopo, reso evidente dall'impugnazione tempestiva proposta dal contribuente.
4. Con il quarto motivo, anch'esso infondato, la società appellante censura la sentenza di primo grado per non aver rilevato il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
Infatti, a parere dell'appellante, l'impugnato Avviso di accertamento IMU 2015 del Comune di Licata, in maniera schematica e lapidaria si è limitato ad indicare: - la superficie tassata indicando l'indirizzo; - i mq;
-
i riferimenti catastali. Da tale descrizione, per niente chiara ed esaustiva, non risulta la tariffa applicata agli immobili di proprietà (piena e parziale) della società appellante, e tale da non metterlo in condizione di comprendere cosa il ricorrente debba pagare né a quale titolo pagare.
Anche sotto questo profilo, l'atto impugnato risulterebbe palesemente illegittimo e, pertanto, se ne chiede l'annullamento, previa riforma della sentenza di prime cure.
Nel caso di specie, infatti, il difetto assoluto di motivazione si evincerebbe dalla mancata allegazione delle delibere e dei Regolamenti Comunali che non consente al contribuente di conoscere il contenuto delle stesse, considerando che, egli, non sarebbe tenuto ad attivarsi per richiederne copia.
Ebbene, preliminarmente va rilevato che l'avviso di accertamento risulta pienamente motivato ex art 42 co.
2 DPR 600/73 in quanto reca l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, con riferimento specifico alle norme di legge applicate e ai provvedimenti regolamentari adottati. Pertanto, l'atto impositivo impugnato risulta correttamente motivato, in quanto consente “la piena comprensibilità e con essa la possibilità di valutare la legittimità della pretesa fiscale”, in quanto in esso sono espressamente indicati “tutti gli elementi posti a base della pretesa fiscale, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente” (Cass., Sent. n.2029 del 19/01/2024).
Come è noto, inoltre, secondo il costante e univoco orientamento della Corte di Cassazione, sono esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
5- In conclusione, è infondato anche il quinto motivo con cui l'appellante lamenta l'erronea statuizione sulle spese di lite, così formulata: “Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di euro cinquecento”.
A parere dell'appellante, le spese del giudizio – alla luce di quanto dedotto in ordine all' inammissibilità e infondatezza delle difese di parte appellata - non potevano essere poste a carico della società ricorrente,
e, di conseguenza, la condanna disposta dal Giudice di prime cure è ingiusta ed è stata disposta senza alcuna valida motivazione.
Ebbene, alla luce delle motivazioni sin qui condotte, va riconosciuto, invece, che la sentenza di primo grado merita conferma in tutte le sue statuizioni, comprensive della condanna alle spese, motivata dalla piena soccombenza del ricorrente.
La Corte, pertanto, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi euro 1.220,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante soccombente alla rifusione in favore del Comune appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.220,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo, il 28 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RI LI ER LL