Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1091/2019 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6 C.F._6
(nata a [...] il [...]), Parte_7 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._7 Controparte_1
) (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. , Parte_10 C.F._10 Parte_11
(C.F. , (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe ARIETA (C.F. ) C.F._13
- attori -
contro
1
Raffaele D'Anna (C.F. ) C.F._15
- convenuta -
e
+ 236 ex art. 150 cod. proc. civ. Controparte_3
- convenuti, contumaci -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami (su autorizzazione presidenziale), giusta pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del 25.6.2019,
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Controparte_1 [...]
, , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, quali proprietari delle unità immobiliari comprese nel “Condominio
[...]
ON - Isolato 3 - Residence TAMARIX” (in breve TAMARIX), all'interno del supercondominio “ON”, sito in Scalea (CS) alla via G. Oliva/Pezzotti, hanno convenuto gli altri condomini del supercondominio al fine di: 1) dichiarare la sussistenza dei requisiti per la separazione del Condominio TAMARIX dal supercondominio ON;
2) dichiarare che il predetto edificio ha diritto ad un'amministrazione condominiale separata da quella del complesso generale;
3) nominare un condomino che provveda a tutti i necessari adempimenti per la formalizzazione del condominio TAMARIX;
4) dichiarare che il condominio
TAMARIX sin dall'anno 2004 è amministrato autonomamente e che nulla deve al supercondominio ON per specifici e singoli servizi condominiali con decorrenza dal 30.7.2004.
Gli attori hanno, in particolare, dedotto che:
2 - in data 24.7.2004 i condominio del fabbricato TAMARIX hanno deliberato di costituire il separato omonimo condominio;
- a seguito dei problemi insorti, avevano già esercitato l'odierna azione, nei confronti dell'amministratore del supercondominio, anche se il relativo procedimento è stato definito con declaratoria di inammissibilità per carenza di legittimazione passiva del convenuto (sentenza del Tribunale di Paola n. 1017 dell'1.12.2017);
- la medesima azione è stata, quindi, riproposta nei confronti di tutti i condomini, sulla base della CTU espletata nel primo giudizio;
- ricorrono i presupposti previsti dall'art. 61 disp. att. cod. civ. in quanto la domanda è stata formulata 13 condomini che rappresentano 7 unità abitative su
13 e, quindi, da oltre il terzo richiesto dalla predetta disposizione, ed il fabbricato TAMARIX gode di completa autonomia strutturale e funzionale, senza necessità di opere.
1.2. – Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito: Controparte_2
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
- il mancato raggiungimento dello scopo perseguito con la notifica per pubblici proclami in quanto alcuni dei condomini menzionati nell'estratto dalla Gazzetta
Ufficiale non sono più tali;
- la carenza di autonomia strutturale e funzionale dell'edificio TAMARIX, per essere collocato, al pari degli altri edifici che compongono il complesso generale, nella maggior area del supercondominio, con beni e servizi comuni
(cancelli, viali, illuminazione esterna, reti idrica e fognaria, …).
Ha, pertanto, chiesto preliminarmente di dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio e di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e, nel merito, di rigettare le domande per infondatezza.
1.3. – Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'escussione dei testi Testimone_1
(udienza del 21.3.2024), (udienza del 21.3.2024) e Testimone_2 [...]
udienza del 23.5.2024). Tes_3
3 2.1. – Ciò posto, l'eccezione di improcedibilità è infondata in quanto il procedimento obbligatorio di mediazione è stato ritualmente esperito nel termine assegnato.
2.2. – È altresì infondata l'eccezione di difetto di contraddittorio in quanto non risulta provata la mancata menzione di determinati condomini del supercondominio nella notifica per pubblici proclami.
2.3.1. – Nel merito, è indispensabile una premessa in diritto.
Per consolidata giurisprudenza, il supercondominio viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, allorquando una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, siano ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale di accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.), attraverso la relazione di accessorio e principale con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati, cui dunque si applicano in pieno le norme sul condominio, mentre restano soggette alla disciplina della comunione ordinaria le altre eventuali strutture, che sono invece dotate di una propria autonomia, come ad esempio le attrezzature sportive, gli spazi d'intrattenimento, i locali di centri commerciali inclusi nel comprensorio comune (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
18238 del 3/7/2024; Sez. 2, Sentenza n. 32237 del 10/12/2019; Sez. 2, Sentenza n.
27094 del 15/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 19939 del 14/11/2012; Sez. 2, Sentenza n.
17332 del 17/8/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2305 del 31/1/2008; Sez. 2, Sentenza n. 8066 del 18/4/2005).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 61, disp. att. cod. civ., “qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato”
(primo comma); inoltre, “lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione” (secondo comma).
4 Ancora, , ai sensi del successivo art. 62 disp. att. cod. civ., lo scioglimento di cui al primo comma dell'art. 61 si applica “anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice” (primo comma), ma
“qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso” (secondo comma).
Pertanto, l'autorità giudiziaria può disporre, con sentenza costitutiva, lo scioglimento del condominio solo nel caso in cui un gruppo di edifici sia suscettibile di divisione in parti strutturalmente e funzionalmente autonome – e, dunque, in assenza di interferenze materiali involgenti elementi strutturali essenziali, quali fondazioni, facciata e perimetro
– e sempre che non debba attuarsi una diversa ristrutturazione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale;
diversamente, laddove la divisione non sia possibile senza previa modifica dello stato delle cose mediante ristrutturazione, lo scioglimento e la costituzione di più condomini separati possono essere approvati soltanto dall'assemblea con un numero di voti che sia espressione di due terzi del valore dell'edificio e rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 23001 del 16/9/2019; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21686 del
14/10/2014; Sez. 2, Sentenza n. 27507 del 19/12/2011).
2.3.2. – Nel caso di specie, alcune circostanze sono incontestate, anzi esplicitamente ammesse.
Il Condominio ON è un vero e proprio supercondominio composto da sei fabbricati, tra i quali l'edificio TAMARIX.
I condomini del fabbricato TAMARIX, riuniti in assemblea, il 24.7.2004 hanno deliberato la costituzione dell'omonimo condominio. Nel relativo verbale si dà atto che
“l'assemblea decide all'unanimità di costituire separato, nuovo e diverso condominio denominato Residence TAMARIX – isolato 3”, distaccandosi da quello generale denominato “condominio ON”.
Tale delibera deve essere intesa come costituzione di nuovo condominio per l'amministrazione di beni e servizi che riguardano soltanto l'edificio TAMARIX.
5 In questi termini, il condominio TAMARIX, come gli altri condomini costituiti per gli ulteriori fabbricati che compongono il supercondominio ON, è stato riconosciuto da quest'ultimo: l'assemblea del supercondominio in data 4.8.2024 – con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno (“riconoscimento gestioni separate per
i singoli fabbricati e del supercondominio per come previsto dalla riforma del condominio”), ha affermato di essersi “già espressa precedentemente in data
28/08/2020 con relativa delibera” e di confermare, pertanto, che “di fatto la separazione tra i singoli condomini esiste con l'entrata in vigore della legge sulla riforma del condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220. Entrata in vigore il 18 giugno 2013) e precisando che le parti comuni rimangono inalterate per come sono sempre esistite”.
Del resto, in allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc di parte attrice, vi sono le varie delibere adottate dal Condominio TAMARIX.
Inoltre, il teste ha dichiarato di curare dal 2008 la Testimone_3
contabilità del Condominio TAMARIX.
Persistono, però, spese comuni a tutti i fabbricati (ad es. per la manutenzione di viali, giardini o per l'illuminazione esterna) per le quali il supercondominio ON richiede la contribuzioni di tutti i fabbricati e, quindi, anche del condominio
TAMARIX.
2.3.3. – Se, poi, si considera che in nessuno luogo degli scritti difensivi di parte attrice sono menzionati specifici servizi o parti comuni da cui distaccarsi, la domanda proposta in via principale deve essere intesa come richiesta di totale separazione del condominio
TAMARIX dal ai sensi dell'art. 61 disp. att. cod. Controparte_4
proc.
Tuttavia, per quanto già detto, sarebbe possibile statuire il richiesto scioglimento, con pronuncia ad effetti costitutivi, soltanto in presenza di una attuale ed integrale autonomia strutturale e funzionale del condominio TAMARIX, senza necessità di esecuzione di lavori di alcun tipo.
Ciò deve invece escludersi sulla base degli elementi probatori disponibili.
Invero, secondo le condivisibili risultanze della CTU espletata dal Geom. Per_1
) nel procedimento n. 100350/2007 RG – richiamata dagli stessi attori
[...]
6 nell'atto di citazione – i fabbricati che compongono il supercondominio
ON hanno parti e servizi comuni, tra cui, ad es. le superfici esterne attrezzate a verde, i viali carrai, i vialetti, i piazzali, i giardini, la recinzione, il viale di ingresso, le reti idriche, fognarie ed elettriche (per illuminazione esterna e citofoni): in breve, pertanto, “i singoli fabbricati, pur costituendo singoli complessi, non potrebbero essere gestiti e non funzionerebbero senza un collegamento funzionale e strutturale alle parti di proprietà comune”, sicché “i singoli fabbricati non hanno autonomia funzionale, servendosi tutti delle parti comuni che sono essenziali per il corretto funzionamento dei detti singoli fabbricati”.
Le conclusioni del CTU trovano conforto nelle deposizioni testimoniali assunte.
In particolare, il teste , che aveva curato la canalizzazione delle Testimone_1 acque per il supercondominio, ha affermato che “tutti i fabbricati del Condominio [...] hanno in comune la rete idrica e fognaria” e che “l'illuminazione del Condominio è unica”.
Inoltre, il teste ha dichiarato che lo studio di amministratore di Testimone_2
condominio presso il quale lavora si occupa della gestione delle parti e dei servizi comuni tra i sei fabbricati del e, più specificamente, Controparte_4 di “rete idrica e fognaria, l'illuminazione esterna, stradine e delle piazzette e dei giardini condominiali” e dell'unica recinzione complessiva “formata da muri e ringhiere”.
Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di integrale separazione del condominio
TAMARIX dal supercondominio ON per difetto della piena ed attuale autonomia del primo dal secondo.
2.3.4. – Le ulteriori domande (da sub 2 a sub 4) si risolvono nella richiesta di affermazioni generiche su questioni già espressamente riconosciute dal
: ossia l'autonomia gestionale del Condominio Controparte_4
TAMARIX su beni e servizi propri, diversi da quelli condivisi con gli altri fabbricati del supercodominio.
Tuttavia, da un lato tale genericità, dall'altro il difetto di un concreto ed attuale interesse ex art. 100 cod. proc. civ. (dinnanzi al riconoscimento del supercondominio) inducono al rigetto anche di queste ulteriori domande.
7 2.4. – Segue, per la soccombenza, la condanna in solido degli attori pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/2014 (tenuto conto della semplicità della causa) per i procedimenti di cognizione dinnanzi al
Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore (per quanto dichiarato) – in €
2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore dell'unica convenuta costituita, con distrazione al suo procuratore.
Nulla per gli altri convenuti in quanto rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta le domande degli attori, condannandoli al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di con distrazione al suo procuratore. Controparte_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 26 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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