Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3121 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in Via San Raineri, elettivamente domiciliato in Messina, via
Pippo Romeo, n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmela Currò, (C.F.
; pec: che lo C.F._1 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
dei Ginepri, n. 29, Santa Lucia, (C.F. ), C.F._2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. AN Falzea (C.F.
; pec: fax: C.F._3 Email_2
090.8967022), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Falzea, sito in Messina, Via Ghibellina, n. 91; PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
1
c.p.c. depositato in cancelleria il 25.07.2024, Parte_1
premesso che, con sentenza n. 72/2024, emessa il 10.01.2024 e pubblicata l'11,.01.2024, il Tribunale di Messina, nel definire il giudizio di divorzio intercorso tra lui e aveva recepito l'accordo raggiunto Controparte_1
dalle parti, in base al quale egli si era impegnato a corrispondere alla un assegno complessivo di € 300,00 da rivalutare in base agli CP_1
indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che si erano verificate delle modificazioni delle circostanze di fatto poste a base della suddetta decisione;
che in particolare il figlio AN, di anni 29, dopo avere concluso il percorso universitario presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, era stato impegnato nell'attività di Guardia Medica e successivamente si era trasferito a Brescia, dove stava svolgendo la specializzazione in Neurologia con contratto della durata di quattro anni ed una retribuzione non inferiore ad € 1.800,00 mensili;
che, di conseguenza, il figlio AN aveva conseguito l'autonomia economica e non aveva più diritto ad essere mantenuto dai genitori;
che la LI , prossima al compimento dei Per_1
27 anni di età, aveva terminato il percorso universitario, avendo conseguito la laurea in Lingue presso l'università di Torino nell'anno 2022, e la stessa abitava a Torino dove conviveva con il suo compagno;
che la LI Per_1
aveva, peraltro, sperimentato la propria capacità lavorativa sin dal 2020, lavorando come dipendente part time tramite la Adecco Italia s.p.a. e successivamente, nel 2023 e nel 2024, svolgendo attività di collaborazione per l'università degli studi di Brescia;
che inoltre la LI impartiva Per_1
lezioni private con una retribuzione di € 12,00 l'ora; che, conseguentemente, anche con riferimento alla LI era cessato Per_1
l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al suo mantenimento;
che in
2 ogni caso era venuta meno la legittimazione della a ricevere un CP_1
assegno per il mantenimento dei figli, in quanto mancava il requisito della coabitazione con la madre. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse revocato con decorrenza dalla domanda l'assegno posto a carico del deducente per il mantenimento dei due figli maggiorenni e l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 16/18.09.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 23.10.2024 si costituiva la quale non si opponeva alla revoca Controparte_1
dell'assegno stabilito a carico del per il mantenimento del Pt_1
figlio AN, il quale frequentava la scuola di specializzazione presso l'università degli studi di Brescia. Con riferimento alla LI , Per_1
rilevava che la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo era in parte erronea, in quanto la ragazza aveva conseguito la laurea presso l'università di Torino nell'anno 2023 e non nell'anno 2022 e le sue esperienze lavorative avevano avuto tutte breve durata ed una modestissima retribuzione, inidonea ad assicurare l'indipendenza economica. Solo dal 22 gennaio 2024 la stessa era stata assunta dalla Citta Metropolitana CP_2
come Istruttore Tecnico con un contratto di formazione lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi ed un trattamento economico annuo lordo di € 23.343,52 e con la possibilità di una assunzione a tempo indeterminato alla fine del contratto. Riteneva, pertanto, che per verificare se effettivamente la stessa avesse raggiunto l'autonomia economica occorresse attendere il mese di gennaio 2025 per appurare se la ragazza fosse assunta con contratto a tempo indeterminato. Chiedeva, pertanto, il differimento dell'udienza a data successiva al 31 gennaio 2025 e, nella ipotesi in cui alla ragazza non dovesse essere rinnovato il contratto di
3 formazione o non dovesse essere stipulato altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiedeva che fosse confermato per la sola l'assegno Per_1
già stabilito.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
12.11.2024, non si opponeva alla richiesta di Parte_1
controparte volta al differimento dell'udienza mentre si opponeva alla richiesta subordinata volta alla conferma dell'assegno nella ipotesi in cui la LI non fosse riuscita ad ottenere il rinnovo del contratto di Per_1
formazione o la stipulazione di altro contratto di lavoro, posto che la ragazza aveva comunque dimostrato di possedere idonea capacità lavorativa.
All'udienza del 03.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato, rilevato che non vi era contrasto tra le parti in ordine al sopravvenuto venir meno dei presupposti per la sussistenza di un obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio
AN, provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. revocando l'assegno posto a carico di ed a favore di Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
[...]
AN, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, mentre rinviava la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Con nota del 03.02.2025 il procuratore della resistente depositava contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, in qualità di istruttore tecnico informatico, stipulato in data 09.01.2025 tra la
Città Metropolitana di Torino e Parte_2
All'udienza del 13.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
4 Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono, pertanto, consistere in mutamenti degli elementi costituenti il presupposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di un assegno per il mantenimento di figli maggiorenni.
Gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo
5 accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo,
“purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cas. civ.
13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n. 5088; Cass. civ. 22.06.2016
n. 12952).
La giurisprudenza di legittimità ha, comunque, individuato una casistica piuttosto ampia che guida l'interprete nella verifica da compiere per l'accertamento del conseguimento dell'autonomia economica da parte del figlio maggiorenne.
6 In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che, poiché l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, si deve ritenere che il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, non essendo riconducibile ad una semplice borsa di studio, sia idoneo per affermare l'indipendenza economica del figlio (Cass. civ. 08.08.2013 n. 18974).
Di conseguenza, va confermata la revoca dell'assegno previsto per il mantenimento del figlio AN, sin dalla data del deposito del ricorso introduttivo, in quanto è pacifico che lo stesso, laureato in medicina, ha stipulato un contratto di formazione specialistica pluriennale. D'altronde, la stessa resistente, sin dalla comparsa di costituzione, non si è opposta all'accoglimento della domanda del ricorrente riguardo al figlio AN.
Con riferimento alla LI , viceversa, gli elementi di Per_1
conoscenza acquisiti con riferimento al momento di instaurazione del presente giudizio non apparivano idonei a giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, poiché la ragazza si era laureata solo nell'anno 2023 e le esperienze lavorative dalla stessa effettuate non sembravano tali da consentirle di conseguire l'indipendenza economica. Invero, la stessa è stata assunta in data 22.01.2024 con contratto individuale di formazione e lavoro della durata di un anno dalla
Città Metropolitana di Torino, ma ciò non può ritenersi sufficiente per affermare la sopravvenuta carenza dei presupposti del suo mantenimento da parte dei genitori, in quanto la mera prestazione di un lavoro da parte del figlio non è di per sé tale da dimostrarne l'autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto del contratto di
7 formazione lavoro è caratterizzato da una attività obbligatoria di formazione, in ragione della quale si deve concludere che, specie in considerazione del carattere temporaneo e precario di tale rapporto di lavoro, il percorso avviato dal figlio di formazione e inserimento nel mondo del lavoro è ancora in atto. Parimenti, non poteva di per sé attribuirsi precipuo rilievo alla circostanza che la ragazza, avendo intrapreso tale attività di lavoro a Torino, non vivesse più a casa della madre, poiché la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio o di lavoro dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e se il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio (Cass. civ. 22 novembre 2024, n. 30179).
Nondimeno, risulta che nel corso del giudizio la ragazza è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, sicché non vi possono essere più dubbi sul fatto che la stessa ha ormai conseguito l'autonomia economica e che l'assegno di mantenimento a carico del padre vada revocato, ma solo con decorrenza dal mese di gennaio 2025. Inoltre, alla luce del fatto che, con riferimento alla LI
la domanda originaria non poteva essere ritenuta fondata, appaiono Per_1
sussistere i presupposti per la compensazione totale delle spese processuali, ricorrendo una ipotesi di soccombenza reciproca virtuale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., così provvede: 1) revoca l'assegno posto a carico di ed a favore di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
8 maggiorenne AN nato il [...], con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
2) revoca l'assegno posto a carico di ed a favore di a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1
al mantenimento della LI maggiorenne nata il [...], con Per_1
decorrenza dal mese di gennaio 2025; 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 21/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
9