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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1271 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. De Marco C.F._2
Roberto, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio.
Per l'udienza del 12/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/03/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Salve (Le) il 6/5/2000; Per
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 16/01/2002 e , il Per_2
17/03/2005, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- di essersi separati con sentenza n. 408/2004 del Tribunale di Lecce, pubblicata il
13/11/2024;
1 - che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi continueranno a provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
b) i figli continueranno ad abitare con la madre presso la casa familiare sita a
Salve (LE), alla Via Parini n.1;
c) il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro
350,00 (Euro 175,00 per ciascuno di essi), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
d) le spese straordinarie per i figli continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% tra le parti e regolate secondo il Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Lecce.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
2 Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Salve (Le) il 6/05/2000 da e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 di quel Comune al n. 3, Parte I, anno 2000, alle condizioni di cui in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/06/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1271 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. De Marco C.F._2
Roberto, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio.
Per l'udienza del 12/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/03/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Salve (Le) il 6/5/2000; Per
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 16/01/2002 e , il Per_2
17/03/2005, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- di essersi separati con sentenza n. 408/2004 del Tribunale di Lecce, pubblicata il
13/11/2024;
1 - che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi continueranno a provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
b) i figli continueranno ad abitare con la madre presso la casa familiare sita a
Salve (LE), alla Via Parini n.1;
c) il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro
350,00 (Euro 175,00 per ciascuno di essi), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
d) le spese straordinarie per i figli continueranno ad essere sostenute nella misura del 50% tra le parti e regolate secondo il Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Lecce.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
2 Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Salve (Le) il 6/05/2000 da e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Parte_2 di quel Comune al n. 3, Parte I, anno 2000, alle condizioni di cui in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/06/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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