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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Pasqualina Principale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9092/2023 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Marco Coruzzo, C.F. , e Pierangela Sicco, C.F. , anche C.F._2 C.F._3
disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio principale a Firenze in
Via Bezzecca n. 2,
ATTORE contro
, C.F. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede a Firenze – Via M. Buonarroti n. P.IVA_1
10, rappresentato e difeso, per volontà di legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze,
C.F. , presso i cui Uffici, in via degli Arazzieri n. 4, elettivamente domicilia P.IVA_2
CONVENUTA
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice (foglio del 26/09/2024): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze: In tesi: - accertare gli importi dovuti al ricorrente per: a) conguaglio sui compensi relativi al periodo compreso tra il
20.12.2013-31.12.2021; b) compensi relativi al periodo 1.1.2022-15.5.2022; - per l'effetto condannare
, in persona del suo Controparte_2 pagina 1 di 9 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Dott. delle somme che Parte_1
saranno accertate in corso di causa, a seguito di espletanda CTU, per i titoli indicati in atti. - respingere la domanda riconvenzionale proposta da controparte perché infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in atti. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio. In ipotesi: nella denegata ipotesi in cui la domanda riconvenzionale di fosse ritenuta fondata, dichiarare tenuto il CP_1 ricorrente al pagamento in favore dell'Ente della somma di € 28.597,57=. Con compensazione di spese di lite.”
Per parte attrice (come da comparsa di costituzione): “Voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda proposta dall'attore e, in via riconvenzionale, condannarlo a pagare a favore di la somma di € 74.636,91. Con vittoria di compensi giudiziali.”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il Dott. esponeva Parte_1 che con decreto del 20/12/2013 il costituiva il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente CP_3 [...]
Lo stesso veniva nominato Controparte_1
rappresentante del e Presidente dello stesso ente, per la durata di quattro anni. Il compenso CP_4 dovuto per l'incarico di Presidente veniva parametrato a quanto previsto dalla delibera dell'Istituto del
09/10/2013 in € 14.599,00. La carica veniva rinnovata in data 08/02/2018 per un ulteriore quadriennio e il mandato del ricorrente cessava ogni effetto a partire dal 15/05/2022. Precisava che le somme fino a quel momento percepite erano da considerare degli acconti da sottoporre a conguaglio, come specificato nella nota dell'Istituto del 02/02/2022, da determinare dopo l'emanazione del D.P.C.M. previsto dall'art. 1, c. 96, L. 160/2019. Il successivo D.P.C.M. n. 143/2022, indicava tutti i parametri necessari al calcolo dei conguagli senza che l'Istituto, procedesse alla determinazione e alla sua corresponsione;
aggiungeva, inoltre, di non aver ricevuto i compensi per il periodo compreso tra il
01/01/2022 ed il 15/05/2022. Nonostante le richieste di pagamento formalizzate tramite i legali, l'ente convenuto non ottemperava a quanto dovuto, che l'attore richiedeva accertarsi mediante CTU contabile.
Si costituiva , il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'op- CP_1
posizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Premetteva in fatto, che a partire dal 1° settembre
2012, ai sensi dell'art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge
n. 111/2011, era stato ripristinato l' convenuto quale ente di ricerca con autonomia finanziaria, CP_1
pagina 2 di 9 amministrativa e regolamentare, sempre vigilato dal e successivamente in virtù della legge 5 CP_3 marzo 2020 n. 12, congiuntamente dal e dal Controparte_5 [...]
Lo Statuto di sia nella vecchia (art. 9, c. 5) sia nella Controparte_6 CP_1 nuova versione (art. 8, c. 5), prevedevano che le indennità di carica degli organi dell'istituto fossero determinate con decreto interministeriale da parte del Ministro dell'istruzione di concerto con il
Ministro dell'economia, sulla base dei criteri indicati nella direttiva PCM del 9 gennaio 2001, secondo una metodologia oggettiva, mediante circolare e secondo una precisa scansione procedurale, che prevede la definizione dei compensi con delibera dell'ente da trasmettere ai dipartimenti ministeriali competenti e all'amministrazione vigilante, per valutarne la congruità e, infine, determinati dal citato decreto interministeriale. Su tale assetto interveniva poi l'art. 1, comma 596, della l. 160/2019 che stabiliva che i compensi erano determinati con DPCM su proposta del Ministro dell'Economia, rimasta però inattuata fino all'emanazione del DPCM n. 143/2022, che, tuttavia, non poteva essere invocata a favore del ricorrente, in quanto l'art. 13, comma 1, disponeva che i compensi fissati antecedentemente all'entrata in vigore del citato regolamento continuavano ad applicarsi secondo le modalità già previste, fino alla scadenza dei relativi mandati, precisando che la direttiva del 9 gennaio 2001 cessava di avere effetto, dall'entrata in vigore del regolamento 143/22 avvenuta in data 7 ottobre 2022.
Nel caso di specie, l'Organo di Controllo di cui il ricorrente era presidente era stato nominato e cessato prima di tale data, per cui il regolamento citato non può applicarsi ai fini della determinazione dei compensi del ricorrente sia con riferimento al primo mandato 20/12/2013 – 08/02/2018, sia in relazione al secondo 08/02/2018 – 15/05/2022, entrambi già scaduti all'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Eccepiva, poi, che - in realtà - il Dott. , aveva percepito degli emolumenti superiori a Parte_1 quanto realmente dovuto, con una eccedenza di € 74.636,91, di cui in via riconvenzionale si chiedeva la restituzione;
precisava a tal fine, che erroneamente erano state conteggiate a favore del Dott.
[...]
gli emolumenti previsti, per le indennità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Pt_1
Revisori, con delibera n. 4 del 9 ottobre 2013, individuate in € 14.599,00 per il Presidente del collegio e in € 12.166,00 per i componenti gli emolumenti dovuti, sulla base dei dati del bilancio di previsione
2013, da applicarsi a partire dal 15/05/2013 e, quindi, da applicate anche all'odierno attore nominato con provvedimento del 20 dicembre 2013. Tuttavia, questa delibera - come le altre successive - non
Cont avevano concluso l'iter di approvazione per cui, come precisato dal on nota del 26 marzo 2021, non era possibile procedere all'approvazione delle medesime delibere in assenza dell'emanazione del decreto interministeriale di autorizzazione, come previsto dallo Statuto dell'ente. Anche se a seguito della costituzione del nuovo CDA con delibera n. 12/2022, venivano determinati i compensi Cont riconfermando quelli del 2013, il on nota del 12/01/2022 comunicava la non approvazione della pagina 3 di 9 delibera, invitando l'ente ad applicare le indennità di cui al decreto interministeriale del 31/10/2002,
l'unico parametro effettivamente vigente. Tale decreto definiva i compensi in misura inferiore a quanto fino a quel momento applicati, pari ad € 5.021,00 per il Presidente del Collegio dei revisori ed €
1.197,00 per il Componente supplente, oltre ad un gettone di presenza per ogni seduta pari ad € 103,00, il tutto confermato anche dal Collegio dei Revisori presieduto dal Dott. come risultava Parte_1
dal verbale n. 85 del 17/03/2022. Di conseguenza il Collegio presieduto dal ricorrente aveva percepito le indennità nella misura di cui alla delibera del 2013 fino al 31/12/2021, in luogo di quelle previste dal decreto interministeriale del 2002 citato, unico vigente non essendo intervenute altre approvazioni delle delibere determinative dei compensi. Nel periodo compreso dal 01/01/2022 fino alla scadenza del mandato in data 15/05/2022, tenuto conto della nota ministeriale i pagamenti vanivano sospesi in attesa di approvazione delle indennità definitive. Evidenziava, quindi, l'ente resistente che il Dott.
[...]
doveva percepire la somma di € 42.636,66 al netto di IVA e oneri di legge, a fronte di € Pt_1
117.273,57 al netto di IVA e oneri di legge, percepiti da inizio mandato fino al 31/12/2021.
Ribadiva, infine, che anche se in data 22 settembre 2022 veniva pubblicato in G.U. il DPCM n. 143 del
23 agosto 2022, in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi spettanti ai componenti degli enti pubblici, tale provvedimento non era rilevante in quanto, per espressa previsione, non si applicava agli incarichi già esistenti all'entrata in vigore della norma a partire dal 7 ottobre 2022, a cui continuavano ad applicarsi i compensi già fissati fino alla scadenza dell'incarico. I compensi del Dott. così determinati, inoltre, non potevano Parte_1
neanche essere oggetto di revisione alla luce della nuova disciplina, perché tale eventualità era limitata agli incarichi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore del DPCM, mentre l'incarico al Dott.
era ormai esaurito. Parte_1
***
All'udienza del 15 novembre 2023 il giudice, ritenuto che la causa necessitava di una istruzione non sommaria, disponeva il mutamento di rito da semplificato ad ordinario. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2024, con ordinanza del 01/05/2024 ritenuto sufficiente il materiale probatorio e documentale acquisito, rimetteva la causa in decisione con i termini a ritroso per l'udienza cartolare del 28/11/2024.
***
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
pagina 4 di 9 La procedura prevista dalla normativa relativa ai compensi dei componenti del Collegio dei Revisori dell'Ente , si può definire come una fattispecie complessa e a formazione progressiva, che CP_1
richiede ai fini della efficacia delle determinazioni, che tutti i singoli adempimenti si siano compiuti.
Sia il vecchio Statuto dell'ente che il nuovo (art. 8, comma 5) prevedevano che “Le indennità di carica del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dei Conti sono determinate...con decreto del Controparte_8
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”. Lo stesso decreto di nomina del
[...]
Collegio dei Revisori del 20/12/2013, in occasione del primo incarico del Dott. , all'art. 2 Parte_1 prevedeva che “Con successivo decreto, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono determinate le misure delle indennità da corrispondere ai componenti degli organi di
Amministrazione e di controllo dell' ”. Tale decreto interministeriale, in realtà costituisce CP_1
l'ultima parte della fattispecie, che deve essere preceduta da altre due fasi consistenti sia nell'emanazione della delibera dell'organo di amministrazione dell'ente determinativa dei compensi, sia nella valutazione di congruenza di tali decisioni da parte degli organi preposti.
Nel caso di specie, tale fattispecie complessa non si è mai perfezionata. Invero, sono intervenute a partire dall'anno 2013 le delibere di determinazione dei compensi come primo passo della complessa procedura di approvazione, come la n. 4 del 9 ottobre 2013, con la quale il Consiglio di Amministra- zione di definiva per la prima volta le indennità del Consiglio stesso e del Collegio dei CP_1
revisori, a cui però per una serie di evenienze legate alla richiesta di chiarimenti sui criteri di determinazione dei compensi, da parte dei deputati al controllo della regolarità CP_9
amministrativa, non si e mai arrivati al rilascio della valutazione di congruità delle determinazioni, come riconosciuto dallo stesso nella nota n. AOODGOSV 6444 del 12 aprile 2018 (doc. 12 CP_3
resistente). Anche la delibera n. 22 del 03/03/2021 (doc. 14), che procedeva ad un aggiornamento dei compensi sulla base dei dati finanziari relativi all'anno finanziario 2016, non veniva poi perfezionata e in tal caso era lo stesso organo vigilante che, con nota prot. n. AOODGOSV Controparte_5
0006512 del 26 marzo 2021 (doc. 15), faceva presente che “...non è possibile, al momento, procedere all'approvazione senza previa emanazione del decreto interministeriale di autorizzazione, così come previsto dallo Statuto di INDIRE (art. 9 c. 5) e del quale alla data del 28.9.2021 siamo ancora in attesa.”. In occasione, poi, della costituzione del nuovo CDA di con delibera n.12/2022 del 22 CP_1 dicembre 2021 (doc. 16), preso atto che “...ad oggi le delibere sopra richiamate non hanno concluso
l'iter previsto dallo Statuto di e dalla normativa vigente per cause non addebitabili ad CP_1
Cont
.”, venivano riconfermati i compensi già deliberati nel 2013. Ma anche in questo caso il on CP_1 nota del 12 gennaio 2022 (doc. 17) comunicava che “...come accaduto per le deliberazioni aventi pari
pagina 5 di 9 oggetto dei precedenti esercizi finanziari, questo Ministero, nel ribadire la necessità di continuare a fare riferimento, in via prudenziale, al Decreto interministeriale 31 ottobre 2002 - ancora vigente - al fine di evitare ai percepenti la eventuale restituzione delle somme riscosse, non può dare la sua approvazione alla deliberazione in esame.”. Ne consegue che l'emanazione delle sole delibere, come primo passo della procedura determinativa dei compensi, non era e non è sufficiente a fondare il diritto di credito del Dott. nei confronti dell'ente , in assenza degli altri due passaggi Parte_1 CP_1
sopra menzionati e, in particolare, del decreto interministeriale di approvazione dei compensi, come
Cont atto finale della procedura. La stessa , come riportato dalla nota del el 12 gennaio 2022 CP_1
(doc. 17 cit.), sottolineava che “...dal 2013 il Consiglio di Amministrazione ha definito ed erogato compensi i cui importi si discostano nettamente da quelli individuati dal citato Decreto interministeriale... optando per un'erogazione in via provvisoria delle indennità, salvo procedere a conguaglio una volta stabilite le indennità definitive.”. Tale conclusione veniva confermata anche dall'attore nelle conclusionali, laddove si prendeva atto che “...ad oggi risultano inadempienti i Contr vigilanti ( , e che hanno mantenuto per quasi un CP_9 Controparte_5 CP_3
decennio questo equivoco senza mai approvare le delibere trasmesse, e peraltro da loro stessi richieste
e sollecitate, e quindi senza mai risolvere la fattispecie oggetto di causa.”. Quanto sopra esposto, veniva definitivamente sancito dalla Corte dei Conti nella propria determinazione n. 137/2021 riferita all'anno 2019, che dopo aver precisato che il testo di riferimento era il D.I. del 2002, evidenziava che
“...alla luce di quanto sopra, questa Corte, evidenzia l'assoluta esigenza di una definizione in tempi rapidi della complessiva questione dei compensi, non potendo costituire l'erogazione a titolo provvisorio, nelle more dell'adozione del prescritto decreto interministeriale, un valido titolo legittimante”. Appare evidente, pertanto, che le somme percepite dall'attore sono da considerare sine titulo, e tale situazione non può essere addebitata all'ente che nel corso degli anni ha sempre CP_1
posto in essere le delibere di sua competenza e inviato tutti i chiarimenti agli organi competenti in merito ai criteri determinativi dei compensi. La situazione d'impasse dipende, quindi, dai
[...]
Contr
, e , che con la loro inerzia non hanno consentito di addivenire ad una CP_11 CP_3
approvazione definitiva delle deliberazioni sui compensi, istituzioni che, però, non sono state citate nel presente giudizio. Non possono essere condivise neanche le argomentazioni di parte attorea relativa ad un'applicazione ed interpretazione correttamente orientata dell'art. 13 del DCPM n. 143/2022, di attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, poiché la stessa norma precisa che “I compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati
pagina 6 di 9 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.”. Emerge come - ai fini di una rideterminazione e adeguamento dei compensi - sia necessario che gli incarichi non siano terminati al momento di entrata in vigore del
DCPM avvenuto il 7 ottobre 2022, circostanza non ricorrente nel caso in esame, visto che l'incarico del
Dott. è cessato il 15 maggio 2022, per cui allo stesso continueranno ad essere applicati i Parte_1
compensi già precedentemente determinati, ossia quelli del decreto interministeriale del 2002, visto che quelli definiti successivamente in via provvisoria, non possono essere nemmeno considerati fissati, ai sensi della citata norma, in quanto mai approvati nei modi previsti dalla legge.
Analogamente, non possono essere condivise le difese di parte attrice circa l'applicabilità del D.I. del
31/10/2002 al solo ente soppresso Controparte_12
in quanto , ente di nuova costituzione ex art. 19 D.L. 98/2011 a decorrere dal 1°
[...] CP_1 settembre 2012, nonché, ente di ricerca, era soggetto solo al D.lgs. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca), che ne disciplinava il funzionamento anche con riferimento ai compensi per i componenti. Tuttavia, sebbene sia menzionato alla lett. f) dell'art. 1 del citato CP_1
D.lgs., la natura di ente di ricerca non influisce sul versante dei compensi, che rimane comunque soggetto ad altre norme di legge e fonti secondarie, come del resto già specificato dalla Corte dei Conti nella determinazione sopra riportata. Circa la qualifica di ente di nuova costituzione, a ben vedere, anche la lettera della norma di cui all'art. 19, comma 1, L. n. 98/2011, appare chiara nel favorire la continuità giuridica tra le due fasi di vita dell'ente, saldando senza soluzione di continuità le diverse gestioni. Infatti, l'articolo in esame precisa che “...è soppresso l' ed è ripristinato l' CP_12 [...]
; dirimente poi risulta essere Controparte_13
la successiva statuizione di abrogazione dei commi 610-611 dell'art. art. 1 L. 296/2006, che avevano istituito l' e soppresso , come a voler rimarcare la volontà del legislatore di favorire CP_12 CP_1
una ricongiunzione delle gestioni amministrative intervenute in periodi diversi, facendo succedere l'ente ripristinato nella medesima posizione giuridica a suo tempo soppressa. In ogni caso, è stato lo stesso INDIRE a ritenere applicabili le norme del D.I. del 2002, in assenza delle approvazioni degli organi competenti sui nuovi compensi: si legge nella nota del 02/02/2022 dell'organo di amministrazione (doc. 4 ricorrente) “...il ha contestualmente invitato l'Ente ad applicare, in CP_4 via prudenziale, le disposizioni di cui al “decreto interministeriale 31 ottobre 2002 – ancora vigente – al fine di evitare ai percepenti la eventuale restituzione delle somme riscosse (...)”.”.
Da quanto sopra riportato, la domanda attorea dovrà essere rigettata, salvo per i compensi relativi al periodo 01/01/2022-15/05/2022, per come si dirà di seguito, mentre la domanda riconvenzionale troverà accoglimento nei limiti di seguito esposti.
pagina 7 di 9 Preliminarmente va rigettata l'eccezione attorea in merito alla ritenuta prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito sulle somme percepite fino al 30/10/2018, in ragione dell'asserito termine quin- quennale di tale azione, atteso per che per costante giurisprudenza per tale diritto è prevista la prescri- zione decennale (Cass. n. 27080/2020; Cass. n.15346/2020; Cass. n. 9802/2020; Cass. n. 28436/2019); di conseguenza, essendo l'azione proposta a decorrere dal 30/10/2023, vengono fatti salvi gli indebiti percepiti a far data dal 30/10/2013, ovvero tutto le somme percepite dal Dott. in quanto la Parte_1
sua prima nomina risale al 20 dicembre 2013 (doc. 3 resistente).
Precisato quanto sopra, in merito al quantum della ripetizione si deve fare riferimento agli emolumenti da corrispondere in base al decreto interministeriale del 2002, che li determinava in € 6.025,00 per il
Presidente del Collegio dei Revisori, in € 5.021,00 per i componenti effettivi e in € 103,00 per i gettoni di presenza. In merito alla qualifica di Presidente del Dott. , indirettamente contestato Parte_1
dalla resistente ritenendo applicabili al ricorrente gli emolumenti previsti per semplici componenti del
Collegio, la stessa risulta provata dall'allegazione dei provvedimenti di nomina (doc. 4, 6 resistente), nonché, dalla relativa menzione nelle deliberazioni del Collegio (doc. 6, 7 ricorrente;
doc. 19 resistente). Ne deriva che al Dott. andranno riconosciuti i compensi previsti per il Parte_1
Presidente del Collegio di € 6.025,00, che riferiti al periodo di durata degli incarichi, portano ad una somma pari ad € 51.138,00, ritenendo esatti i calcoli operati dal ricorrente. A tale somma andranno aggiunti € 9.888,00 relativi ai gettoni di presenza maturati. Non potranno essere aggiunti a tale cifra il rimborso spese per l'uso della propria autovettura per recarsi presso la sede dell'ente, atteso che il D.I. del 2002 non prevede tale voce di spesa da rimborsare (doc. 18 resistente). Parimenti non si potrà tenere conto delle imposte sul reddito eventualmente pagate con l'aliquota del 43%, in quanto non vi è negli atti di causa prova che vi sia stata effettivamente l'applicazione di tale aliquota, in assenza della produzione delle relative dichiarazioni dei redditi o CU.
Pertanto, essendo l'importo percepito per il periodo di vigenza della carica, al netto dell'IVA e degli oneri di legge, pari ad € 117.273,57 a cui sottrarre la somma di € 61.026,00 (9.888 + 51.138=61.026), si ottiene la differenza rispetto all'importo determinato secondo le norme del 2002 pari ad € 56.247,57 da considerare l'importo percepito dal Dott. a titolo di indebito da restituire. Parte_1
Nei limiti di quanto sopra specificato, si accoglie la domanda riconvenzionale di . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi, quello compreso tra € 52.001 ed € 260.000
(valore della causa come da domanda riconvenzionale di € 74.636,91).
pagina 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, in rigetto della domanda proposta da e in accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_1 dell'ente , CP_1
CONDANNA al pagamento nei confronti di della somma di € Parte_1 CP_1
56.247,57, a titolo di ripetizione d'indebito;
CONDANNA parte attrice/ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali CP_14 del presente giudizio, che si liquidano, in € 759,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Pasqualina Principale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9092/2023 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Marco Coruzzo, C.F. , e Pierangela Sicco, C.F. , anche C.F._2 C.F._3
disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio principale a Firenze in
Via Bezzecca n. 2,
ATTORE contro
, C.F. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede a Firenze – Via M. Buonarroti n. P.IVA_1
10, rappresentato e difeso, per volontà di legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze,
C.F. , presso i cui Uffici, in via degli Arazzieri n. 4, elettivamente domicilia P.IVA_2
CONVENUTA
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice (foglio del 26/09/2024): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze: In tesi: - accertare gli importi dovuti al ricorrente per: a) conguaglio sui compensi relativi al periodo compreso tra il
20.12.2013-31.12.2021; b) compensi relativi al periodo 1.1.2022-15.5.2022; - per l'effetto condannare
, in persona del suo Controparte_2 pagina 1 di 9 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Dott. delle somme che Parte_1
saranno accertate in corso di causa, a seguito di espletanda CTU, per i titoli indicati in atti. - respingere la domanda riconvenzionale proposta da controparte perché infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in atti. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio. In ipotesi: nella denegata ipotesi in cui la domanda riconvenzionale di fosse ritenuta fondata, dichiarare tenuto il CP_1 ricorrente al pagamento in favore dell'Ente della somma di € 28.597,57=. Con compensazione di spese di lite.”
Per parte attrice (come da comparsa di costituzione): “Voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda proposta dall'attore e, in via riconvenzionale, condannarlo a pagare a favore di la somma di € 74.636,91. Con vittoria di compensi giudiziali.”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il Dott. esponeva Parte_1 che con decreto del 20/12/2013 il costituiva il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente CP_3 [...]
Lo stesso veniva nominato Controparte_1
rappresentante del e Presidente dello stesso ente, per la durata di quattro anni. Il compenso CP_4 dovuto per l'incarico di Presidente veniva parametrato a quanto previsto dalla delibera dell'Istituto del
09/10/2013 in € 14.599,00. La carica veniva rinnovata in data 08/02/2018 per un ulteriore quadriennio e il mandato del ricorrente cessava ogni effetto a partire dal 15/05/2022. Precisava che le somme fino a quel momento percepite erano da considerare degli acconti da sottoporre a conguaglio, come specificato nella nota dell'Istituto del 02/02/2022, da determinare dopo l'emanazione del D.P.C.M. previsto dall'art. 1, c. 96, L. 160/2019. Il successivo D.P.C.M. n. 143/2022, indicava tutti i parametri necessari al calcolo dei conguagli senza che l'Istituto, procedesse alla determinazione e alla sua corresponsione;
aggiungeva, inoltre, di non aver ricevuto i compensi per il periodo compreso tra il
01/01/2022 ed il 15/05/2022. Nonostante le richieste di pagamento formalizzate tramite i legali, l'ente convenuto non ottemperava a quanto dovuto, che l'attore richiedeva accertarsi mediante CTU contabile.
Si costituiva , il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'op- CP_1
posizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Premetteva in fatto, che a partire dal 1° settembre
2012, ai sensi dell'art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge
n. 111/2011, era stato ripristinato l' convenuto quale ente di ricerca con autonomia finanziaria, CP_1
pagina 2 di 9 amministrativa e regolamentare, sempre vigilato dal e successivamente in virtù della legge 5 CP_3 marzo 2020 n. 12, congiuntamente dal e dal Controparte_5 [...]
Lo Statuto di sia nella vecchia (art. 9, c. 5) sia nella Controparte_6 CP_1 nuova versione (art. 8, c. 5), prevedevano che le indennità di carica degli organi dell'istituto fossero determinate con decreto interministeriale da parte del Ministro dell'istruzione di concerto con il
Ministro dell'economia, sulla base dei criteri indicati nella direttiva PCM del 9 gennaio 2001, secondo una metodologia oggettiva, mediante circolare e secondo una precisa scansione procedurale, che prevede la definizione dei compensi con delibera dell'ente da trasmettere ai dipartimenti ministeriali competenti e all'amministrazione vigilante, per valutarne la congruità e, infine, determinati dal citato decreto interministeriale. Su tale assetto interveniva poi l'art. 1, comma 596, della l. 160/2019 che stabiliva che i compensi erano determinati con DPCM su proposta del Ministro dell'Economia, rimasta però inattuata fino all'emanazione del DPCM n. 143/2022, che, tuttavia, non poteva essere invocata a favore del ricorrente, in quanto l'art. 13, comma 1, disponeva che i compensi fissati antecedentemente all'entrata in vigore del citato regolamento continuavano ad applicarsi secondo le modalità già previste, fino alla scadenza dei relativi mandati, precisando che la direttiva del 9 gennaio 2001 cessava di avere effetto, dall'entrata in vigore del regolamento 143/22 avvenuta in data 7 ottobre 2022.
Nel caso di specie, l'Organo di Controllo di cui il ricorrente era presidente era stato nominato e cessato prima di tale data, per cui il regolamento citato non può applicarsi ai fini della determinazione dei compensi del ricorrente sia con riferimento al primo mandato 20/12/2013 – 08/02/2018, sia in relazione al secondo 08/02/2018 – 15/05/2022, entrambi già scaduti all'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Eccepiva, poi, che - in realtà - il Dott. , aveva percepito degli emolumenti superiori a Parte_1 quanto realmente dovuto, con una eccedenza di € 74.636,91, di cui in via riconvenzionale si chiedeva la restituzione;
precisava a tal fine, che erroneamente erano state conteggiate a favore del Dott.
[...]
gli emolumenti previsti, per le indennità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Pt_1
Revisori, con delibera n. 4 del 9 ottobre 2013, individuate in € 14.599,00 per il Presidente del collegio e in € 12.166,00 per i componenti gli emolumenti dovuti, sulla base dei dati del bilancio di previsione
2013, da applicarsi a partire dal 15/05/2013 e, quindi, da applicate anche all'odierno attore nominato con provvedimento del 20 dicembre 2013. Tuttavia, questa delibera - come le altre successive - non
Cont avevano concluso l'iter di approvazione per cui, come precisato dal on nota del 26 marzo 2021, non era possibile procedere all'approvazione delle medesime delibere in assenza dell'emanazione del decreto interministeriale di autorizzazione, come previsto dallo Statuto dell'ente. Anche se a seguito della costituzione del nuovo CDA con delibera n. 12/2022, venivano determinati i compensi Cont riconfermando quelli del 2013, il on nota del 12/01/2022 comunicava la non approvazione della pagina 3 di 9 delibera, invitando l'ente ad applicare le indennità di cui al decreto interministeriale del 31/10/2002,
l'unico parametro effettivamente vigente. Tale decreto definiva i compensi in misura inferiore a quanto fino a quel momento applicati, pari ad € 5.021,00 per il Presidente del Collegio dei revisori ed €
1.197,00 per il Componente supplente, oltre ad un gettone di presenza per ogni seduta pari ad € 103,00, il tutto confermato anche dal Collegio dei Revisori presieduto dal Dott. come risultava Parte_1
dal verbale n. 85 del 17/03/2022. Di conseguenza il Collegio presieduto dal ricorrente aveva percepito le indennità nella misura di cui alla delibera del 2013 fino al 31/12/2021, in luogo di quelle previste dal decreto interministeriale del 2002 citato, unico vigente non essendo intervenute altre approvazioni delle delibere determinative dei compensi. Nel periodo compreso dal 01/01/2022 fino alla scadenza del mandato in data 15/05/2022, tenuto conto della nota ministeriale i pagamenti vanivano sospesi in attesa di approvazione delle indennità definitive. Evidenziava, quindi, l'ente resistente che il Dott.
[...]
doveva percepire la somma di € 42.636,66 al netto di IVA e oneri di legge, a fronte di € Pt_1
117.273,57 al netto di IVA e oneri di legge, percepiti da inizio mandato fino al 31/12/2021.
Ribadiva, infine, che anche se in data 22 settembre 2022 veniva pubblicato in G.U. il DPCM n. 143 del
23 agosto 2022, in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi spettanti ai componenti degli enti pubblici, tale provvedimento non era rilevante in quanto, per espressa previsione, non si applicava agli incarichi già esistenti all'entrata in vigore della norma a partire dal 7 ottobre 2022, a cui continuavano ad applicarsi i compensi già fissati fino alla scadenza dell'incarico. I compensi del Dott. così determinati, inoltre, non potevano Parte_1
neanche essere oggetto di revisione alla luce della nuova disciplina, perché tale eventualità era limitata agli incarichi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore del DPCM, mentre l'incarico al Dott.
era ormai esaurito. Parte_1
***
All'udienza del 15 novembre 2023 il giudice, ritenuto che la causa necessitava di una istruzione non sommaria, disponeva il mutamento di rito da semplificato ad ordinario. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2024, con ordinanza del 01/05/2024 ritenuto sufficiente il materiale probatorio e documentale acquisito, rimetteva la causa in decisione con i termini a ritroso per l'udienza cartolare del 28/11/2024.
***
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
pagina 4 di 9 La procedura prevista dalla normativa relativa ai compensi dei componenti del Collegio dei Revisori dell'Ente , si può definire come una fattispecie complessa e a formazione progressiva, che CP_1
richiede ai fini della efficacia delle determinazioni, che tutti i singoli adempimenti si siano compiuti.
Sia il vecchio Statuto dell'ente che il nuovo (art. 8, comma 5) prevedevano che “Le indennità di carica del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori dei Conti sono determinate...con decreto del Controparte_8
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”. Lo stesso decreto di nomina del
[...]
Collegio dei Revisori del 20/12/2013, in occasione del primo incarico del Dott. , all'art. 2 Parte_1 prevedeva che “Con successivo decreto, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono determinate le misure delle indennità da corrispondere ai componenti degli organi di
Amministrazione e di controllo dell' ”. Tale decreto interministeriale, in realtà costituisce CP_1
l'ultima parte della fattispecie, che deve essere preceduta da altre due fasi consistenti sia nell'emanazione della delibera dell'organo di amministrazione dell'ente determinativa dei compensi, sia nella valutazione di congruenza di tali decisioni da parte degli organi preposti.
Nel caso di specie, tale fattispecie complessa non si è mai perfezionata. Invero, sono intervenute a partire dall'anno 2013 le delibere di determinazione dei compensi come primo passo della complessa procedura di approvazione, come la n. 4 del 9 ottobre 2013, con la quale il Consiglio di Amministra- zione di definiva per la prima volta le indennità del Consiglio stesso e del Collegio dei CP_1
revisori, a cui però per una serie di evenienze legate alla richiesta di chiarimenti sui criteri di determinazione dei compensi, da parte dei deputati al controllo della regolarità CP_9
amministrativa, non si e mai arrivati al rilascio della valutazione di congruità delle determinazioni, come riconosciuto dallo stesso nella nota n. AOODGOSV 6444 del 12 aprile 2018 (doc. 12 CP_3
resistente). Anche la delibera n. 22 del 03/03/2021 (doc. 14), che procedeva ad un aggiornamento dei compensi sulla base dei dati finanziari relativi all'anno finanziario 2016, non veniva poi perfezionata e in tal caso era lo stesso organo vigilante che, con nota prot. n. AOODGOSV Controparte_5
0006512 del 26 marzo 2021 (doc. 15), faceva presente che “...non è possibile, al momento, procedere all'approvazione senza previa emanazione del decreto interministeriale di autorizzazione, così come previsto dallo Statuto di INDIRE (art. 9 c. 5) e del quale alla data del 28.9.2021 siamo ancora in attesa.”. In occasione, poi, della costituzione del nuovo CDA di con delibera n.12/2022 del 22 CP_1 dicembre 2021 (doc. 16), preso atto che “...ad oggi le delibere sopra richiamate non hanno concluso
l'iter previsto dallo Statuto di e dalla normativa vigente per cause non addebitabili ad CP_1
Cont
.”, venivano riconfermati i compensi già deliberati nel 2013. Ma anche in questo caso il on CP_1 nota del 12 gennaio 2022 (doc. 17) comunicava che “...come accaduto per le deliberazioni aventi pari
pagina 5 di 9 oggetto dei precedenti esercizi finanziari, questo Ministero, nel ribadire la necessità di continuare a fare riferimento, in via prudenziale, al Decreto interministeriale 31 ottobre 2002 - ancora vigente - al fine di evitare ai percepenti la eventuale restituzione delle somme riscosse, non può dare la sua approvazione alla deliberazione in esame.”. Ne consegue che l'emanazione delle sole delibere, come primo passo della procedura determinativa dei compensi, non era e non è sufficiente a fondare il diritto di credito del Dott. nei confronti dell'ente , in assenza degli altri due passaggi Parte_1 CP_1
sopra menzionati e, in particolare, del decreto interministeriale di approvazione dei compensi, come
Cont atto finale della procedura. La stessa , come riportato dalla nota del el 12 gennaio 2022 CP_1
(doc. 17 cit.), sottolineava che “...dal 2013 il Consiglio di Amministrazione ha definito ed erogato compensi i cui importi si discostano nettamente da quelli individuati dal citato Decreto interministeriale... optando per un'erogazione in via provvisoria delle indennità, salvo procedere a conguaglio una volta stabilite le indennità definitive.”. Tale conclusione veniva confermata anche dall'attore nelle conclusionali, laddove si prendeva atto che “...ad oggi risultano inadempienti i Contr vigilanti ( , e che hanno mantenuto per quasi un CP_9 Controparte_5 CP_3
decennio questo equivoco senza mai approvare le delibere trasmesse, e peraltro da loro stessi richieste
e sollecitate, e quindi senza mai risolvere la fattispecie oggetto di causa.”. Quanto sopra esposto, veniva definitivamente sancito dalla Corte dei Conti nella propria determinazione n. 137/2021 riferita all'anno 2019, che dopo aver precisato che il testo di riferimento era il D.I. del 2002, evidenziava che
“...alla luce di quanto sopra, questa Corte, evidenzia l'assoluta esigenza di una definizione in tempi rapidi della complessiva questione dei compensi, non potendo costituire l'erogazione a titolo provvisorio, nelle more dell'adozione del prescritto decreto interministeriale, un valido titolo legittimante”. Appare evidente, pertanto, che le somme percepite dall'attore sono da considerare sine titulo, e tale situazione non può essere addebitata all'ente che nel corso degli anni ha sempre CP_1
posto in essere le delibere di sua competenza e inviato tutti i chiarimenti agli organi competenti in merito ai criteri determinativi dei compensi. La situazione d'impasse dipende, quindi, dai
[...]
Contr
, e , che con la loro inerzia non hanno consentito di addivenire ad una CP_11 CP_3
approvazione definitiva delle deliberazioni sui compensi, istituzioni che, però, non sono state citate nel presente giudizio. Non possono essere condivise neanche le argomentazioni di parte attorea relativa ad un'applicazione ed interpretazione correttamente orientata dell'art. 13 del DCPM n. 143/2022, di attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, poiché la stessa norma precisa che “I compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati
pagina 6 di 9 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.”. Emerge come - ai fini di una rideterminazione e adeguamento dei compensi - sia necessario che gli incarichi non siano terminati al momento di entrata in vigore del
DCPM avvenuto il 7 ottobre 2022, circostanza non ricorrente nel caso in esame, visto che l'incarico del
Dott. è cessato il 15 maggio 2022, per cui allo stesso continueranno ad essere applicati i Parte_1
compensi già precedentemente determinati, ossia quelli del decreto interministeriale del 2002, visto che quelli definiti successivamente in via provvisoria, non possono essere nemmeno considerati fissati, ai sensi della citata norma, in quanto mai approvati nei modi previsti dalla legge.
Analogamente, non possono essere condivise le difese di parte attrice circa l'applicabilità del D.I. del
31/10/2002 al solo ente soppresso Controparte_12
in quanto , ente di nuova costituzione ex art. 19 D.L. 98/2011 a decorrere dal 1°
[...] CP_1 settembre 2012, nonché, ente di ricerca, era soggetto solo al D.lgs. 218/2016 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca), che ne disciplinava il funzionamento anche con riferimento ai compensi per i componenti. Tuttavia, sebbene sia menzionato alla lett. f) dell'art. 1 del citato CP_1
D.lgs., la natura di ente di ricerca non influisce sul versante dei compensi, che rimane comunque soggetto ad altre norme di legge e fonti secondarie, come del resto già specificato dalla Corte dei Conti nella determinazione sopra riportata. Circa la qualifica di ente di nuova costituzione, a ben vedere, anche la lettera della norma di cui all'art. 19, comma 1, L. n. 98/2011, appare chiara nel favorire la continuità giuridica tra le due fasi di vita dell'ente, saldando senza soluzione di continuità le diverse gestioni. Infatti, l'articolo in esame precisa che “...è soppresso l' ed è ripristinato l' CP_12 [...]
; dirimente poi risulta essere Controparte_13
la successiva statuizione di abrogazione dei commi 610-611 dell'art. art. 1 L. 296/2006, che avevano istituito l' e soppresso , come a voler rimarcare la volontà del legislatore di favorire CP_12 CP_1
una ricongiunzione delle gestioni amministrative intervenute in periodi diversi, facendo succedere l'ente ripristinato nella medesima posizione giuridica a suo tempo soppressa. In ogni caso, è stato lo stesso INDIRE a ritenere applicabili le norme del D.I. del 2002, in assenza delle approvazioni degli organi competenti sui nuovi compensi: si legge nella nota del 02/02/2022 dell'organo di amministrazione (doc. 4 ricorrente) “...il ha contestualmente invitato l'Ente ad applicare, in CP_4 via prudenziale, le disposizioni di cui al “decreto interministeriale 31 ottobre 2002 – ancora vigente – al fine di evitare ai percepenti la eventuale restituzione delle somme riscosse (...)”.”.
Da quanto sopra riportato, la domanda attorea dovrà essere rigettata, salvo per i compensi relativi al periodo 01/01/2022-15/05/2022, per come si dirà di seguito, mentre la domanda riconvenzionale troverà accoglimento nei limiti di seguito esposti.
pagina 7 di 9 Preliminarmente va rigettata l'eccezione attorea in merito alla ritenuta prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito sulle somme percepite fino al 30/10/2018, in ragione dell'asserito termine quin- quennale di tale azione, atteso per che per costante giurisprudenza per tale diritto è prevista la prescri- zione decennale (Cass. n. 27080/2020; Cass. n.15346/2020; Cass. n. 9802/2020; Cass. n. 28436/2019); di conseguenza, essendo l'azione proposta a decorrere dal 30/10/2023, vengono fatti salvi gli indebiti percepiti a far data dal 30/10/2013, ovvero tutto le somme percepite dal Dott. in quanto la Parte_1
sua prima nomina risale al 20 dicembre 2013 (doc. 3 resistente).
Precisato quanto sopra, in merito al quantum della ripetizione si deve fare riferimento agli emolumenti da corrispondere in base al decreto interministeriale del 2002, che li determinava in € 6.025,00 per il
Presidente del Collegio dei Revisori, in € 5.021,00 per i componenti effettivi e in € 103,00 per i gettoni di presenza. In merito alla qualifica di Presidente del Dott. , indirettamente contestato Parte_1
dalla resistente ritenendo applicabili al ricorrente gli emolumenti previsti per semplici componenti del
Collegio, la stessa risulta provata dall'allegazione dei provvedimenti di nomina (doc. 4, 6 resistente), nonché, dalla relativa menzione nelle deliberazioni del Collegio (doc. 6, 7 ricorrente;
doc. 19 resistente). Ne deriva che al Dott. andranno riconosciuti i compensi previsti per il Parte_1
Presidente del Collegio di € 6.025,00, che riferiti al periodo di durata degli incarichi, portano ad una somma pari ad € 51.138,00, ritenendo esatti i calcoli operati dal ricorrente. A tale somma andranno aggiunti € 9.888,00 relativi ai gettoni di presenza maturati. Non potranno essere aggiunti a tale cifra il rimborso spese per l'uso della propria autovettura per recarsi presso la sede dell'ente, atteso che il D.I. del 2002 non prevede tale voce di spesa da rimborsare (doc. 18 resistente). Parimenti non si potrà tenere conto delle imposte sul reddito eventualmente pagate con l'aliquota del 43%, in quanto non vi è negli atti di causa prova che vi sia stata effettivamente l'applicazione di tale aliquota, in assenza della produzione delle relative dichiarazioni dei redditi o CU.
Pertanto, essendo l'importo percepito per il periodo di vigenza della carica, al netto dell'IVA e degli oneri di legge, pari ad € 117.273,57 a cui sottrarre la somma di € 61.026,00 (9.888 + 51.138=61.026), si ottiene la differenza rispetto all'importo determinato secondo le norme del 2002 pari ad € 56.247,57 da considerare l'importo percepito dal Dott. a titolo di indebito da restituire. Parte_1
Nei limiti di quanto sopra specificato, si accoglie la domanda riconvenzionale di . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi, quello compreso tra € 52.001 ed € 260.000
(valore della causa come da domanda riconvenzionale di € 74.636,91).
pagina 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, in rigetto della domanda proposta da e in accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_1 dell'ente , CP_1
CONDANNA al pagamento nei confronti di della somma di € Parte_1 CP_1
56.247,57, a titolo di ripetizione d'indebito;
CONDANNA parte attrice/ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali CP_14 del presente giudizio, che si liquidano, in € 759,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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