Art. 1. Articolo unico.
L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 , e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1952 e per l'anno 1952 tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.
L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 , e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1952 e per l'anno 1952 tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.