Ordinanza collegiale 9 settembre 2024
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 29/04/2025, n. 8296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8296 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2025
N. 08296/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14662/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14662 del 2016, integrato da motivi aggiunti, già proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e quale titolare della Società Artigiana Metalli S.n.c., rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Campagnola, Monica Galano ed Elisabetta Nardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Gianluca Piccinni in Roma, via G.G. Belli, 39, e successivamente riassunto dal sig. -OMISSIS-, in qualità di erede dell’originario ricorrente, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Galano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Toscana n. 30;
contro
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, non costituiti;
la Regione Lazio, non costituita;
il Comune di Ariccia, non costituito;
per l'annullamento:
I) con il ricorso introduttivo:
- del parere negativo della Soprintendenza espresso in merito alla compatibilità paesaggistica ex art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, con la nota prot. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 30 settembre 2016;
- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, con particolare riferimento, “per quanto possa occorrere”, al preavviso di diniego prot. -OMISSIS-;
II) con i motivi aggiunti depositati il 22.3.2017:
- della nota del Comune di Ariccia, prot. -OMISSIS-, ricevuta in data 9.2.2017, con la quale il Dirigente dell’Area tecnica del Comune ha trasmesso il parere negativo della Soprintendenza rilasciato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985 s.m.i. in riferimento alla domanda di condono prodotta dal ricorrente;
- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma TE , il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il sig. -OMISSIS-, in proprio e quale titolare della Società Artigiana Metalli S.n.c., ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale del 13.9.2016, emesso nell’ambito di un procedimento di condono ex l. n. 47/1985 - attivato con domanda del-OMISSIS-(poi integrata nel 2014 e nel 2015) - in merito alla compatibilità paesaggistica di un immobile (capannone/laboratorio artigianale) realizzato (a dire del ricorrente) nel 1980, in assenza delle necessarie autorizzazioni, dai precedenti proprietari sull’area (porzione di terreno agricolo) acquistata dal ricorrente nel 1982.
1.1. La Soprintendenza ha espresso parere negativo ritenendo la costruzione incompatibile con lo stato dell’area, in quanto:
- il capannone ricade in ambito tutelato ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d), del d.lgs. n. 42/2004 con D.M. del 22.5.1985;
- l’area è classificata dal PTPR come “ Paesaggio naturale agrario ”, dal PTP come “ zona agricola con rilevante valore paesistico ambientale ” e dal PRG come “ zona E4 - Zone agropastorali e boschive ”;
- “ la tutela nei “Paesaggi naturali agrari” è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l’inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d’uso agricoli tradizionali ”;
- “ la conservazione del paesaggio si persegue attraverso la conservazione fisica, morfologica e ambientale degli elementi costitutivi il settore naturalistico ”;
- “ il manufatto realizzato, di dimensioni notevoli e sproporzionate rispetto a quella del lotto, occupa impropriamente prezioso suolo agricolo in un’area di estrema sensibilità, seppur intaccata da numerosi abusi edilizi, utilizzata per fini estranei e fortemente in contrasto con il mantenimento dei caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario o con il loro recupero ”;
- quanto all’«assetto percettivo», per la sua “ volumetria e la consistenza materica ” il “ complesso […] costituito parte con materiale precario, parte in cemento e definito da elementi architettonici quali coperture e tettoie in lamiera, senza finitura ad intonaco, […] oltre a modificare il carattere strutturante del suolo agricolo, compromette l’assetto scenico, percettivo e panoramico dell’ambito paesaggistico vincolato con la sua immagine mastodontica e degradata irrispettosa delle peculiarità paesaggistiche e ambientali presenti sul sito provocando una deconnotazione con conseguente perdita di identità paesaggistica ”.
La Soprintendenza, quindi, conclude ritenendo “ il manufatto impattante e non assentibile in un’area soggetta a tutela ”, “ valutato l’intervento in funzione di numerosi elementi, dal sito alle componenti geometrica/dimensionali, alle scelte materiche, tipologiche, al linguaggio architettonico utilizzato, per poi confluire in quella verifica di percettibilità effettuata da visuali significative ”.
1.2. Secondo il ricorrente la pretesa incompatibilità non sussiste e, comunque, il parere della Soprintendenza è stato espresso oltre il termine di 45 giorni indicato dalla legge.
1.2.1. In primo luogo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in quanto:
- il parere è stato espresso in sede di condono, non per autorizzare una nuova costruzione, ma per verificare la possibilità della sua conservazione;
- la normativa di tutela è successiva alla realizzazione della costruzione;
- la normativa del PTP e del PTPR non esclude a priori ed integralmente ogni modifica e trasformazione;
- l’area non ha particolare pregio naturalistico, perché non è inserita tra le aree del Parco dei Castelli e perché si colloca in un sito ampiamente e diffusamente compromesso da tempo.
1.2.2. In secondo luogo, il ricorrente deduce l’eccesso di potere per difetto ed errore dei presupposti, illogicità, difetto e mancata considerazione comparativa degli interessi (pubblici e privati) coinvolti, erroneità e difetto di motivazione, con violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.
1.2.3. In terzo luogo, il ricorrente lamenta che il parere è stato espresso oltre il termine di legge (“ quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione ”, ai sensi dell’art. 146, comma 5, seconda parte, del d.lgs. n. 42/2004), con il conseguente venir meno della vincolatività del parere stesso e la possibilità per il Comune (che peraltro, nella nota del 21 gennaio 2016, con cui aveva richiesto il parere alla Soprintendenza ex 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, aveva attestato che “ è stata verificata la regolarità, ammissibilità e conformità dell’intervento indicato in oggetto alla normativa relativa alla pianificazione paesaggistica ”) di rilasciare l’autorizzazione richiesta ignorando quanto esposto dalla Soprintendenza.
1.3. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Ariccia del 29.12.2016, con cui il Dirigente dell’Area tecnica ha trasmesso il parere negativo della Soprintendenza (impugnato con il ricorso introduttivo) rappresentando che “ col ricevimento della presente comunicazione la pratica dal punto di vista paesaggistico si ritiene conclusa con diniego ed archiviata ”.
Secondo il ricorrente:
- la motivazione risulta di tenore non chiaro e tale da indurre in perplessità l’interprete, in quanto, da un lato, si citano gli estremi della domanda di condono e, dall’altro (e congiuntamente), si fa riferimento al sub-procedimento relativo al parere ex art. 32 della legge n. 47 del 1985;
- il Comune – anche in ragione della tardività del parere della Soprintendenza - doveva motivare in merito verificando autonomamente le ragioni della compatibilità della costruzione, ma ha invece omesso ogni considerazione tanto in merito alla materia del nulla-osta quanto al contenuto della pratica di condono edilizio.
1.3.1. L’interessato deduce dunque l’illegittimità della gravata nota comunale per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, degli artt. 31 e 32 ss. della l. n. 47 del 1985; eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, difetto della motivazione, illogicità e confusione.
Il ricorrente, inoltre, ripropone le censure già dedotte con il ricorso introduttivo.
1.4. Nessuno si è costituito per le Amministrazioni intimate.
1.5. Il giudizio è stato interrotto con ordinanza del 21.6.2024 a seguito del decesso del ricorrente, ed è stato poi riassunto dal figlio del ricorrente.
1.6. In vista dell’udienza di discussione parte ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie difese.
1.7. All’udienza straordinaria di smaltimento del 24 gennaio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma TE , la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Le censure possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione tra le stesse.
2.1. Occorre anzitutto considerare che il parere della Soprintendenza è intervenuto in data 13.9.2016, quindi oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti (avvenuta in data 27 gennaio 2016).
Al riguardo, la giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, n. 2487/2023, n. 9798/2022, n. 7293/2022, n. 2640/2021 e n. 2136/2015) ha chiarito che “ secondo quanto espressamente previsto dal primo periodo del comma 9 [dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004] , sussiste quindi un univoco indice normativo secondo cui, a seguito del decorso del termine per l’espressione del parere vincolante ( rectius : conforme) da parte della Soprintendenza, l’organo statale non resti in assoluto privato della possibilità di rendere un parere; tuttavia il parere in tal modo espresso perderà il proprio valore vincolante e dovrà essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione preposta al rilascio del titolo ”.
Da ciò consegue che il Comune, quale ente preposto al rilascio del titolo, avrebbe dovuto svolgere un’autonoma attività istruttoria (nell’ambito della quale, peraltro, come visto sopra, si era già espresso in precedenza nel senso della “ regolarità, ammissibilità e conformità dell’intervento indicato in oggetto alla normativa relativa alla pianificazione paesaggistica ”) ed all’esito di tale istruttoria avrebbe dovuto concludere motivatamente il procedimento attivato dall’istante.
Nella fattispecie, invece, il Comune si è limitato a trasmettere il predetto parere negativo della Soprintendenza senza motivare alcunché al riguardo, ma laconicamente rappresentando soltanto che “ col ricevimento della presente comunicazione la pratica dal punto di vista paesaggistico si ritiene conclusa con diniego ed archiviata ”.
È evidente, quindi, il difetto di motivazione in cui è incorso il Comune e tanto basta a concludere per la fondatezza del gravame.
2.2. In definitiva, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno accolti nei sensi e nei limiti sopra esposti e, per l’effetto, va annullato il provvedimento del Comune di Ariccia prot. -OMISSIS-. Il Comune dovrà dunque rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
2.3. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma TE , con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO